Art. 134 C.d.S. – Circolazione di autoveicoli e motoveicoli appartenenti a cittadini italiani residenti all’estero o a stranieri
In vigore dal 1° gennaio 1993 (D.Lgs. 285/1992)
1. Agli autoveicoli, motoveicoli e rimorchi importati temporaneamente o nuovi di fabbrica acquistati per l’esportazione, che abbiano già adempiuto alle formalità doganali, se prescritte, e appartengano a cittadini italiani residenti all’estero o a stranieri che sono di passaggio, sono rilasciate una carta di circolazione della durata massima di un anno, salvo eventuale proroga, e una speciale targa di riconoscimento, come stabilito nel regolamento.
1-bis. Al di fuori dei casi previsti dal comma 1, gli autoveicoli, motoveicoli e rimorchi immatricolati in uno Stato estero o acquistati in Italia ed appartenenti a cittadini italiani residenti all’estero ed iscritti all’Anagrafe italiani residenti all’estero (A.I.R.E.) e gli autoveicoli, motoveicoli e rimorchi immatricolati in uno Stato dell’Unione europea o acquistati in Italia ed appartenenti a cittadini comunitari o persone giuridiche costituite in uno dei Paesi dell’Unione europea che abbiano, comunque, un rapporto stabile con il territorio italiano, sono immatricolati, a richiesta, secondo le norme previste dall’articolo 93, a condizione che al momento dell’immatricolazione l’intestatario dichiari un domicilio legale presso una persona fisica residente in Italia o presso uno dei soggetti di cui alla legge 8 agosto 1991, n. 264.
2. Chiunque circola con la carta di circolazioneionecui al comma 1 scaduta di validità è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 71 a euro 28*6. Dalla violazione consegue la sanzione amministrativa accessoria della confisca del veicolo, secondo le norme del capo I, sezione II, del titolo VI. La sanzione accessoria non si applica qualora al veicolo, successivamente all’accertamento, venga rilasciata la carta di circolazione, ai sensi dell’articolo 93.
In sintesi
L'art. 134 CdS disciplina la circolazione di veicoli appartenenti a italiani residenti all'estero e a stranieri di passaggio in Italia.
Ratio
La norma risponde all'esigenza di regolare la presenza temporanea o stabile di veicoli esteri sul territorio nazionale, contemperando le esigenze di controllo della circolazione stradale con la libera circolazione dei capitali e delle persone garantita dal diritto UE. Il legislatore distingue due ipotesi: la circolazione meramente temporanea (comma 1) e la presenza stabile che giustifica l'immatricolazione ordinaria (comma 1-bis).
Analisi
Il comma 1 si applica ai veicoli importati temporaneamente o nuovi acquistati per l'esportazione, già sdoganati, di proprietà di italiani residenti all'estero o stranieri in transito. Il comma 1-bis apre la possibilità dell'immatricolazione ordinaria italiana per le situazioni di radicamento territoriale: ammessi sia i cittadini AIRE sia i cittadini UE o persone giuridiche UE con veicoli immatricolati in un Paese UE, a condizione che l'intestatario indichi un domicilio legale in Italia. Il comma 2 presidia il sistema sanzionatorio per chi circola con carta scaduta, prevedendo sia la sanzione pecuniaria sia la confisca del veicolo come sanzione accessoria, con un meccanismo di sanatoria se l'immatricolazione ordinaria interviene dopo l'accertamento.
Quando si applica
L'art. 134 CdS si applica ogni volta che un autoveicolo, motoveicolo o rimorchio circola in Italia con targa estera o con targa speciale rilasciata ai sensi del comma 1, e il proprietario è: (a) un cittadino italiano iscritto all'AIRE; (b) uno straniero non residente in via stabile in Italia che si trova nel Paese a titolo temporaneo; (c) un cittadino o una persona giuridica UE che mantiene un collegamento stabile con il territorio italiano senza avere ancora proceduto all'immatricolazione ordinaria.
Connessioni
L'art. 134 CdS si raccorda con: l'art. 93 CdS (immatricolazione ordinaria dei veicoli); l'art. 132 CdS (circolazione di veicoli immatricolati all'estero); la L. 8 agosto 1991, n. 264 (soggetti abilitati per il domicilio legale); le norme doganali richiamate dal comma 1; la disciplina UE sulla libera circolazione che ha ispirato il comma 1-bis per i veicoli comunitari; il capo I, sezione II, titolo VI CdS in materia di confisca amministrativa dei veicoli.
Domande frequenti
Un italiano iscritto all'AIRE può guidare in Italia con la targa estera senza limiti di tempo?
No. Se il veicolo è importato temporaneamente o acquistato per l'esportazione, la carta di circolazione speciale ha una durata massima di un anno (prorogabile). Se invece l'italiano AIRE ha un rapporto stabile con il territorio italiano, è tenuto a richiedere l'immatricolazione ordinaria ex art. 93 CdS ai sensi del comma 1-bis.
Cosa succede se la carta di circolazione speciale scade e si continua a circolare?
Si applica la sanzione amministrativa pecuniaria da 71 a 286 euro e la confisca del veicolo come sanzione accessoria. La confisca non viene però eseguita se, dopo l'accertamento della violazione, al veicolo viene rilasciata la carta di circolazione ordinaria ai sensi dell'art. 93 CdS.
Un cittadino di un Paese UE che lavora in Italia deve immatricolare il veicolo in Italia?
Sì, se sussiste un rapporto stabile con il territorio italiano. In tal caso, il comma 1-bis consente di procedere all'immatricolazione ordinaria italiana, indicando un domicilio legale in Italia al momento della richiesta.
Qual è la differenza tra la targa speciale del comma 1 e l'immatricolazione ordinaria del comma 1-bis?
La targa speciale ex comma 1 è provvisoria (massimo un anno, prorogabile) ed è riservata a situazioni di temporaneità. L'immatricolazione ordinaria ex comma 1-bis attribuisce al veicolo una targa italiana definitiva, ed è riservata a chi ha un legame stabile con il territorio nazionale.
È possibile ottenere la carta di circolazione speciale senza aver sdoganato il veicolo?
No. Il comma 1 richiede espressamente che, ove prescritte, le formalità doganali siano già state adempiute. In assenza di regolare sdoganamento, non è possibile ottenere la carta di circolazione speciale né la targa di riconoscimento previste dalla norma.
Fonti consultate: 1 fonte verificate
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