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Testo dell'articoloVigente
Art. 135 C.d.S. – Circolazione con patenti di guida rilasciate da Stati non appartenenti all’Unione europea o allo Spazio economico europeo
Testo vigente – D.Lgs. 285/1992 (aggiornato da Normattiva)
1. Fermo restando quanto previsto in convenzioni internazionali, i titolari di patente di guida rilasciata da uno Stato non appartenente all’Unione europea o allo Spazio economico europeo possono condurre sul territorio nazionale veicoli alla cui guida la patente posseduta li abilita, a condizione che non siano residenti in Italia da oltre un anno e che, unitamente alla medesima patente, abbiano un permesso internazionale ovvero una traduzione ufficiale in lingua italiana della predetta patente. La patente di guida ed il permesso internazionale devono essere in corso di validità.
2. Il permesso internazionale è emesso dall’autorità competente che ha rilasciato la patente ed è conforme a quanto stabilito in convenzioni internazionali cui l’Italia abbia aderito.
3. I conducenti muniti di patente rilasciata da uno Stato non appartenente all’Unione europea o allo Spazio economico europeo nel quale, per la guida di determinati veicoli, è prescritto il possesso di un certificato di abilitazione professionale o di altri titoli abilitativi, oltre che della patente rilasciata dallo Stato stesso, devono essere muniti, per la guida dei suddetti veicoli, dei necessari titoli abilitativi di cui sopra, concessi dall’autorità competente dello Stato ove è stata rilasciata la patente.
4. I conducenti muniti di patente di guida rilasciata da uno Stato non appartenente all’Unione europea o allo Spazio economico europeo, sono tenuti all’osservanza di tutte le disposizioni e le norme di comportamento stabilite nel presente codice; ai medesimi, fatto salvo quanto previsto dai commi 5 e 6, si applicano le sanzioni previste per i titolari di patente italiana.
5. Qualora il titolare di patente di guida, rilasciata da uno Stato non appartenente all’Unione europea o allo Spazio economico europeo, commette una violazione dalla quale, ai sensi del presente codice, derivi la sanzione amministrativa accessoria della sospensione della patente di guida, il documento è ritirato, contestualmente alla violazione, dall’organo accertatore ed inviato, entro i cinque giorni successivi, al prefetto del luogo della commessa violazione, che nei quindici giorni successivi emette un provvedimento di inibizione alla guida sul territorio nazionale per un periodo pari alla durata della sospensione prevista per la violazione commessa. Il titolare richiede la restituzione della patente trascorso il predetto termine. Ferma restando l’efficacia del provvedimento di inibizione alla guida nel territorio nazionale, qualora, anche prima della scadenza del predetto termine, il titolare della patente ritirata dichiari di lasciare il territorio nazionale, può richiedere la restituzione della patente stessa al prefetto. Il prefetto dà comunicazione del provvedimento di inibizione alla guida, entro quindici giorni dalla sua adozione, all’Autorità che ha emesso la patente. Il provvedimento di inibizione alla guida sul territorio nazionale è notificato all’interessato nelle forme di cui all’articolo 201 ed ha efficacia dal momento della notifica del provvedimento ovvero dal ritiro del documento, se questo è stato disposto contestualmente all’accertamento della violazione. In tale ultimo caso, il conducente non residente in Italia è invitato ad eleggere un domicilio sul territorio nazionale, ai fini della notifica del predetto provvedimento.
6. Qualora il titolare di patente di guida, rilasciata da uno Stato non appartenente all’Unione europea o allo Spazio economico europeo, commette una violazione dalla quale, ai sensi del presente codice, derivi la sanzione amministrativa accessoria della revoca della patente di guida, il documento è ritirato, contestualmente alla violazione, dall’organo accertatore ed inviato, entro i cinque giorni successivi, al prefetto del luogo della commessa violazione, che nei quindici giorni successivi emette un provvedimento di inibizione alla guida sul territorio nazionale per un periodo di due anni, ovvero per tre anni quando è prevista la revoca per violazione delle disposizioni di cui agli articoli 186, 186-bis o 187. Si applicano le procedure del comma 5.
7. Qualora un conducente circoli in violazione del provvedimento emesso ai sensi del comma 5, si procede ai sensi del comma 6. Qualora il conducente circoli in violazione del provvedimento emesso ai sensi del comma 6, si applicano le sanzioni dell’articolo 116, commi 15 e 17.
8. Il titolare di patente di guida rilasciata da uno Stato non appartenente all’Unione europea o allo Spazio economico europeo che circoli sul territorio nazionale senza il permesso internazionale ovvero la traduzione ufficiale, di cui al comma 1, è soggetto alla sanzione amministrativa pecuniaria del pagamento di una somma da € 408 a € 1.634 .
9. Chiunque viola le disposizioni del comma 2 è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da 80 euro a 317 euro .
10. Chiunque guida munito della patente di guida ma non del certificato di abilitazione professionale o di idoneità quando prescritto, è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da € 408 a € 1.634 .
11. Ai titolari di patente di guida rilasciata da uno Stato non appartenente alla Unione europea o allo Spazio economico europeo che, trascorso più di un anno dal giorno dell’acquisizione della residenza anagrafica in Italia, guidano con patente non più in corso di validità si applicano le sanzioni previste dall’articolo 116, commi 15 e 17.
12. Ai titolari di patente di guida in corso di validità, rilasciata da uno Stato non appartenente alla Unione europea o allo Spazio economico europeo, che, trascorso più di un anno dal giorno dell’acquisizione della residenza anagrafica in Italia, guidano con l’ abilitazione professionale eventualmente richiesta non più in corso di validità, si applicano le sanzioni previste dall’articolo 116, commi 16 e 18.
13. Il titolare di patente di guida rilasciata da uno Stato non appartenente alla Unione europea o allo Spazio economico europeo che, avendo acquisito la residenza anagrafica in Italia da non oltre un anno, guida con patente, scaduta di validità, è soggetto alla sanzione amministrativa pecuniaria di cui all’articolo 126, comma 11.
La medesima sanzione si applica al titolare di patente di guida, rilasciata da uno Stato non appartenente all’Unione europea o dello Spazio economico europeo, non residente in Italia, che circola con il predetto documento scaduto di validità. La patente è ritirata, contestualmente alla violazione, dall’organo accertatore ed inviata, entro i cinque giorni successivi, al prefetto del luogo della commessa violazione che, entro i quindici giorni successivi, la trasmette all’autorità dello Stato che l’ha emessa. Le disposizioni precedenti si applicano anche nel caso di guida con abilitazione professionale, ove richiesta, scaduta di validità.
14. Il titolare di patente di guida rilasciata da uno Stato non appartenente alla Unione europea o allo Spazio economico europeo che, trascorso più di un anno dal giorno dell’acquisizione della residenza in Italia, guida con patente in corso di validità, è soggetto alla sanzione amministrativa pecuniaria di cui all’articolo 126, comma 11. Il documento è ritirato, contestualmente alla violazione, dall’organo accertatore ed inviato, entro i cinque giorni successivi, al prefetto del luogo della commessa violazione che, entro i quindici giorni successivi, lo trasmette all’ufficio della motorizzazione civile competente in ragione della residenza del titolare dei documenti predetti, ai fini della conversione. Qualora la patente posseduta non sia convertibile, il prefetto la trasmette all’autorità dello Stato che l’ha rilasciata.
In sintesi
Indice dei contenuti
L'art. 135 C.d.S. disciplina la circolazione in Italia di conducenti stranieri con patente estera o permesso internazionale, fissando requisiti e sanzioni.
Ratio
La norma persegue un duplice obiettivo: favorire la libera circolazione dei conducenti stranieri in Italia nel rispetto degli accordi internazionali, garantendo al contempo la sicurezza stradale attraverso la verifica dell'equivalenza dei titoli abilitativi esteri e l'assoggettamento degli stranieri alle medesime regole imposte ai conducenti italiani.
Analisi
Il comma 1 individua il presupposto soggettivo fondamentale: la non residenza in Italia da oltre un anno. Superata tale soglia temporale, il conducente è tenuto a convertire la patente estera. I commi 2 e 3 pongono obblighi documentali diversificati: il primo riguarda la conformità della patente ai modelli convenzionali internazionali; il secondo attiene ai titoli professionali aggiuntivi eventualmente richiesti dallo Stato di rilascio. Il comma 6 sancisce il principio di parità di trattamento sanzionatorio tra conducenti italiani e stranieri, evitando asimmetrie nell'applicazione delle norme comportamentali.
Quando si applica
L'articolo si applica ogni volta che un conducente in possesso di patente rilasciata da uno Stato estero o di permesso internazionale circola su strade italiane. Rileva in particolare: al momento dei controlli stradali da parte delle forze dell'ordine; in caso di incidente stradale che richieda la verifica dei titoli abilitativi; nella fase di accertamento del requisito della residenza ultrannuale ai fini dell'obbligo di conversione della patente.
Connessioni
L'art. 135 C.d.S. va letto in combinato disposto con l'art. 136 C.d.S. (conversione della patente estera), con l'art. 116 C.d.S. (requisiti generali per la patente di guida), e con le Convenzioni di Ginevra (1949) e di Vienna (1968) sulla circolazione stradale internazionale, cui l'Italia ha aderito. Rilevano altresì gli accordi bilaterali di reciprocità stipulati dall'Italia con singoli Stati esteri e la normativa UE in materia di riconoscimento reciproco delle patenti di guida (Direttiva 2006/126/CE).
Prassi dell'Agenzia delle Entrate
circolare
Casi pratici
Caso 1: Tizio, cittadino americano in vacanza
Tizio è un cittadino statunitense che trascorre tre mesi in Italia come turista. È titolare di patente di guida rilasciata dallo Stato di New York, non conforme ai modelli delle convenzioni internazionali. Tizio può circolare liberamente in Italia, ma deve portare con sé una traduzione ufficiale in lingua italiana della propria patente. In mancanza, è soggetto alla sanzione amministrativa da 71 a 286 euro ai sensi del comma 4.
Caso 2: Caio, autotrasportatore svizzero
Caio è un camionista svizzero che effettua trasporti internazionali attraverso il territorio italiano. La Svizzera richiede, oltre alla patente C, un certificato di abilitazione professionale per la guida di veicoli pesanti. Caio deve essere munito di tale certificato anche durante la circolazione in Italia. Se fermato dalle forze dell'ordine senza il certificato, sarà soggetto alla sanzione da 143 a 573 euro prevista dal comma 5.
Caso 3: Sempronio, lavoratore extracomunitario residente
Sempronio è un cittadino marocchino che ha trasferito la propria residenza in Italia da quattordici mesi. Continua a guidare con la patente marocchina senza averla convertita. In questo caso l'art. 135 non lo tutela più: avendo superato il limite annuale di residenza, Sempronio è tenuto a convertire la patente estera ai sensi dell'art. 136 C.d.S. e, se circolasse senza aver provveduto, incorrerebbe nelle sanzioni per guida senza patente.
Domande frequenti
Un cittadino straniero con patente estera può guidare in Italia senza limitazioni?
Sì, ma solo se non è residente in Italia da oltre un anno. Superata tale soglia temporale, deve procedere alla conversione della patente estera in patente italiana ai sensi dell'art. 136 C.d.S. Deve inoltre rispettare tutte le norme del Codice della Strada italiano.
È necessaria la traduzione della patente estera per circolare in Italia?
Dipende dal tipo di patente. Se la patente estera è conforme ai modelli delle convenzioni internazionali cui l'Italia ha aderito (come la Convenzione di Vienna del 1968), non è necessaria alcuna traduzione. In caso contrario, la patente deve essere accompagnata da una traduzione ufficiale in italiano o da un documento equipollente, pena una sanzione da 71 a 286 euro.
Un autotrasportatore straniero deve portare con sé il certificato di abilitazione professionale rilasciato dal suo Paese?
Sì. Se lo Stato che ha rilasciato la patente richiede un certificato di abilitazione professionale o altri titoli abilitativi per determinate categorie di veicoli, il conducente deve essere munito di tali documenti anche quando circola in Italia. L'assenza del certificato comporta una sanzione amministrativa da 143 a 573 euro.
Le sanzioni previste dal Codice della Strada italiano si applicano anche ai conducenti stranieri?
Sì, pienamente. Il comma 6 dell'art. 135 C.d.S. stabilisce espressamente che i conducenti stranieri sono tenuti a rispettare tutte le prescrizioni e le norme di comportamento del Codice della Strada italiano e che ad essi si applicano le stesse sanzioni previste per i titolari di patente italiana.
Cosa si intende per 'permesso internazionale' ai sensi dell'art. 135 C.d.S.?
Il permesso internazionale di guida è un documento rilasciato dall'autorità competente del Paese di residenza del conducente, che consente di guidare all'estero. È disciplinato dalle Convenzioni internazionali sulla circolazione stradale (Ginevra 1949, Vienna 1968) e affianca la patente nazionale senza sostituirla, consentendone la comprensione anche in Paesi con alfabeto diverso.
Fonti consultate: 1 fonte verificate