Indice
  1. Testo dell'articolo
  2. Commento
  3. Massime giurisprudenziali
  4. Pronunce Corte Costituzionale
  5. Prassi e linee guida
  6. Casi pratici
  7. Domande frequenti
  8. Vedi anche

Testo dell'articoloVigente

Informazione giuridica di carattere generale. Il presente contenuto costituisce informazione giuridica di carattere generale e non sostituisce in alcun modo il parere di un avvocato iscritto all’Albo. La norma riportata è tratta da fonti ufficiali (Normattiva, Gazzetta Ufficiale) e il commento ha finalità divulgativa. Per la valutazione del caso specifico è necessario consultare un professionista abilitato.

Art. 126 C.d.S. – Durata e conferma della validità della patente di guida

Testo vigente – D.Lgs. 285/1992 (aggiornato da Normattiva)

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1. Fermo restando quanto previsto dall’articolo 119, la durata della validità delle patenti di guida e dei certificati di abilitazione professionale di cui all’articolo 116, commi 8 e 10, è regolata dalle disposizioni del presente articolo. La conferma della validità delle patenti di guida e dei certificati di abilitazione professionale di cui all’articolo 116, commi 8 e 10, è subordinata alla permanenza dei requisiti fisici e psichici di idoneità alla guida.

2. Le patenti di guida delle categorie AM, A1, A2, A, B1, B e BE sono valide per dieci anni; qualora siano rilasciate o confermate a chi ha superato il cinquantesimo anno di età sono valide per cinque anni ed a chi ha superato il settantesimo anno di età sono valide per tre anni.

3. Le patenti di guida delle categorie C1, C1E, C e CE, sono valide per cinque anni fino al compimento del sessantacinquesimo anno di età e, oltre tale limite di età, per due anni, previo accertamento dei requisiti fisici e psichici in commissione medica locale. Fatto salvo quanto previsto dall’articolo 115, comma 2, lettera a), al compimento del sessantacinquesimo anno di età, le patenti di categoria C e CE abilitano alla guida di autotreni ed autoarticolati di massa complessiva a pieno carico non superiore a 20 t.

4. Le patenti di guida delle categorie D1, D1E, D e DE sono valide per cinque anni e per tre anni a partire dal settantesimo anno di età. Fatto salvo quanto previsto dall’articolo 115, comma 2, lettera b), al compimento del sessantesimo anno di età, le patenti di guida di categoria D1 o D, ovvero di categoria D1E o DE abilitano alla guida solo di veicoli per i quali è richiesto rispettivamente il possesso delle patenti di categoria B o BE. È fatta salva la possibilità per il titolare di richiedere la riclassificazione della patente D1 o D, ovvero, D1E o DE rispettivamente in patente di categoria B o BE.

5. Le patenti di guida speciali, rilasciate a mutilati e minorati fisici, delle categorie AM, A1, A2, A, B1 e B sono valide per cinque anni; qualora siano rilasciate o confermate a chi ha superato il settantesimo anno di età sono valide per tre anni. Alle patenti di guida speciali delle categorie C1, C, D1 e D si applicano le disposizioni dei commi 3 e 4.

6. I titolari delle patenti di guida di cui ai commi 2, 3, 4 e 5, al compimento dell’ottantesimo anno di età, rinnovano la validità della patente posseduta ogni due anni.

7. L’accertamento dei requisiti fisici e psichici per il rinnovo di validità dei certificati di abilitazione professionale di tipo KA e KB è effettuato ogni cinque anni e comunque in occasione del rinnovo di validità della patente di guida.

8. Fatto salvo quanto previsto dal comma 8-ter, la validità della patente è confermata dal competente ufficio centrale del Dipartimento per la mobilità sostenibile, che trasmette per posta al titolare della patente di guida un duplicato della patente medesima, con l’indicazione del nuovo termine di validità. A tal fine i sanitari indicati nell’articolo 119, comma 2, sono tenuti a trasmettere al suddetto ufficio del Dipartimento per la mobilità sostenibile, nel termine di cinque giorni decorrente dalla data di effettuazione della visita medica, i dati e ogni altro documento utile ai fini dell’emissione del duplicato della patente di cui al primo periodo. Analogamente procedono le commissioni di cui all’articolo 119, comma 4. Non possono essere sottoposti alla visita medica i conducenti che non dimostrano, previa esibizione delle ricevute, di avere effettuato i versamenti in conto corrente postale degli importi dovuti per la conferma di validità della patente di guida. Il personale sanitario che effettua la visita è responsabile in solido dell’omesso pagamento. Il titolare della patente, dopo aver ricevuto il duplicato, deve provvedere alla distruzione della patente scaduta di validità.

8-bis. Al titolare di patente di guida che si sottopone, presso la commissione medica locale di cui all’articolo 119, comma 4, agli accertamenti per la verifica della persistenza dei requisiti di idoneità psicofisica richiesti per il rinnovo di validità della patente di guida, la commissione stessa rilascia, per una sola volta, un permesso provvisorio di guida, valido fino all’esito finale della procedura di rinnovo. Il rilascio del permesso provvisorio di guida è subordinato alla verifica dell’insussistenza di condizioni di ostatività presso l’anagrafe nazionale degli abilitati alla guida di cui all’articolo 226, comma 10. Il permesso provvisorio di guida non è rilasciato ai titolari di patente di guida che devono sottoporsi agli accertamenti previsti dagli articoli 186, comma 8, e 187, comma 6.

8-ter. Qualora una patente di guida sia scaduta da più di cinque anni, la conferma della validità è subordinata anche all’esito positivo di un esperimento di guida finalizzato a comprovare il permanere dell’idoneità tecnica alla guida del titolare. A tal fine, gli uffici periferici del Dipartimento per la mobilità sostenibile rilasciano, previa acquisizione della certificazione medica di cui al comma 8 e su richiesta del conducente, una ricevuta di prenotazione dell’esperimento di guida, valida per condurre il veicolo fino al giorno della prova. L’esperimento di guida consiste nell’esecuzione di almeno una delle manovre e almeno tre dei comportamenti di guida nel traffico previsti per la prova di verifica delle capacità e dei comportamenti per il conseguimento della patente della medesima categoria di quella posseduta. In caso di esito negativo dell’esperimento di guida, la patente è revocata con decorrenza dal giorno stesso della prova. In caso di assenza del titolare, la patente è sospesa fino all’esito positivo di un ulteriore esperimento di guida che dovrà essere richiesto dall’interessato. La sospensione decorre dal giorno successivo a quello fissato per la prova senza necessità di emissione di un ulteriore provvedimento da parte degli uffici periferici del Dipartimento per la mobilità sostenibile .

9. Per i titolari di patente italiana, residenti o dimoranti in un altro Stato per un periodo di almeno sei mesi, la validità della patente è altresì confermata, tranne per i casi previsti nell’articolo 119, commi 2-bis e 4, dalle autorità diplomatico-consolari italiane presenti negli Stati medesimi, che rilasciano, previo accertamento dei requisiti fisici e psichici da parte di medici fiduciari delle ambasciate o dei consolati italiani, una specifica attestazione che per il periodo di permanenza all’estero fa fede dell’avvenuta verifica del permanere dei requisiti di idoneità psichica e fisica. Chi ha rinnovato la patente di guida presso un’autorità diplomatico-consolare italiana in uno Stato non appartenente all’Unione europea o allo Spazio economico europeo ha l’obbligo, entro sei mesi dalla riacquisizione della residenza in Italia, di rinnovare la patente stessa secondo la procedura ordinaria prevista al comma 8. Si applicano le disposizioni di cui al comma 8-ter.

10. L’autorità sanitaria, nel caso che dagli accertamenti di cui al comma 8 rilevi che siano venute a mancare le condizioni per la conferma della validità della patente, comunica al competente ufficio della Direzione generale per la motorizzazione per i servizi ai cittadini ed alle imprese in materia di trasporti e di navigazione del Dipartimento per la mobilità sostenibile l’esito dell’accertamento stesso per i provvedimenti di cui agli articoli 129, comma 2, e 130.

10-bis. La commissione medica locale di cui all’articolo 119, comma 4, che, a seguito di accertamento dell’idoneità psicofisica, valuta che il conducente debba procedere al declassamento della patente di guida, trasmette, per via informatica, i dati del conducente all’Ufficio centrale operativo, che provvede alla stampa e alla spedizione della nuova patente di guida. Contenuti e modalità di trasmissione dei dati della commissione medica locale all’Ufficio centrale operativo del Dipartimento per i trasporti, la navigazione, gli affari generali ed il personale sono fissati con decreto del Ministero delle infrastrutture e della mobilità sostenibili.

11. Chiunque guida con patente o con altra abilitazione professionale di cui all’articolo 116, commi 8, 10, 11 e 12, scaduti di validità è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da € 158 a € 638. Alla violazione consegue la sanzione amministrativa accessoria del ritiro della patente, del certificato di abilitazione professionale di tipo KA o KB o della carta di qualificazione del conducente rilasciata ad un conducente titolare di patente di guida emessa da altro Stato, secondo le norme del capo I, sezione II, del titolo VI. Al conducente titolare di patente di guida italiana che, nell’esercizio dell’attività professionale di autotrasporto per la quale è richiesta l’abilitazione di cui all’articolo 116, comma 11, guida con tale abilitazione scaduta, si applicano le sanzioni di cui all’articolo 216, comma 6.

12. Chiunque viola le disposizioni del comma 3, secondo periodo, è punito con le sanzioni di cui all’articolo 116, comma 15-bis. Le medesime sanzioni si applicano a chiunque viola le disposizioni del comma 4, secondo periodo.

In sintesi

  • Le patenti A e B sono valide 10 anni, ridotti a 5 anni dopo i 50 anni e a 3 anni dopo i 70 anni.
  • Le patenti speciali per mutilati e minorati fisici (categorie A e B) e la categoria C durano 5 anni, ridotti a 3 dopo i 70 anni; la categoria D vale 5 anni.
  • Il Ministero delle infrastrutture può ridurre ulteriormente la validità in base all'età, ai requisiti fisici o all'uso del veicolo.
  • I conducenti over 65 titolari di patente per mezzi pesanti devono sottoporsi ad accertamenti sanitari ogni due anni.
  • I diabetici insulino-dipendenti devono effettuare accertamenti annuali, salvo periodi più brevi indicati sul certificato di idoneità.
Indice dei contenuti

L'art. 126 del Codice della Strada disciplina la durata della patente di guida in base alla categoria e all'età del titolare, prevedendo rinnovi periodici.

Ratio

La norma persegue un duplice obiettivo: garantire la sicurezza stradale attraverso la verifica periodica dell'idoneità psico-fisica del conducente e aggiornare i dati anagrafici della patente nel tempo. Il legislatore ha scelto un sistema differenziato che inasprisce la frequenza dei controlli con l'avanzare dell'età, in considerazione del naturale decadimento delle capacità fisiche e riflessive. Analoga logica presiede alla disciplina speciale per i conducenti di veicoli pesanti e per i soggetti affetti da patologie croniche come il diabete insulino-dipendente.

Analisi

Il comma 1 fissa la regola generale per le patenti di categoria A e B: validità decennale, ridotta a quinquennale al compimento del cinquantesimo anno e a triennale al compimento del settantesimo. Il comma 2 estende la durata quinquennale alle patenti speciali (categorie A e B rilasciate a mutilati e minorati fisici) e alla categoria C, con ulteriore riduzione a tre anni dopo i settant'anni; la patente D ha invece validità fissa di cinque anni, indipendentemente dall'età. Il comma 3 attribuisce al Ministro delle infrastrutture un potere regolamentare derogatorio in peius, ossia di riduzione della validità, mai di estensione. Il comma 4 impone accertamenti sanitari quinquennali per la guida di motoveicoli e autoveicoli, con cadenza biennale per i conducenti over 65 abilitati a guidare veicoli pesanti fino a 20 t. Il comma 4-bis introduce una disciplina speciale per i diabetici insulino-dipendenti, con accertamenti annuali. Il comma 5 regolamenta la procedura di rinnovo, affidata al Dipartimento per i trasporti terrestri mediante invio postale del tagliando di convalida.

Quando si applica

La norma si applica a tutti i titolari di patente di guida italiana al momento della scadenza del titolo abilitativo. Rileva in particolare: al compimento del cinquantesimo o settantesimo anno di età, quando le cadenze si accorciano; al momento del rinnovo periodico ordinario; in caso di patologie che impongono accertamenti più frequenti (es. diabete insulino-dipendente); per i conducenti professionisti over 65 che guidano veicoli pesanti; nei casi in cui il Ministero abbia adottato decreti con validità ridotte per specifiche categorie.

Connessioni

L'art. 126 è strettamente collegato all'art. 119 C.d.S., richiamato espressamente nei commi 4 e 4-bis, che disciplina i requisiti fisici e psichici per il conseguimento e il mantenimento della patente. Il riferimento all'art. 116, commi 8 e 8-bis, riguarda le categorie di veicoli per i quali è obbligatorio il possesso della patente. La norma si raccorda altresì con il D.Lgs. 59/2011, di recepimento della direttiva europea 2006/126/CE sulle patenti di guida, che ha armonizzato a livello comunitario le durate di validità. Sul piano sanzionatorio, la guida con patente scaduta è punita dall'art. 125 C.d.S. Rileva infine la normativa sanitaria in materia di accertamento dell'idoneità alla guida per i conducenti professionali (D.M. 30 settembre 2003 e successive modificazioni).

Pronunce della Corte Costituzionale

Prassi dell'Agenzia delle Entrate

Casi pratici

Caso 1: Tizio, 48 anni, patente B ordinaria

Tizio ha ottenuto la patente B a 18 anni e l'ha rinnovata regolarmente. Al suo prossimo rinnovo, compiuti 48 anni, otterrà ancora una validità decennale. Tuttavia, se il rinnovo avvenisse dopo il suo cinquantesimo compleanno, la nuova patente avrebbe validità di soli cinque anni, obbligandolo a sottoporsi prima alla visita medica per la conferma.

Caso 2: Caio, 71 anni, conducente di autocarri

Caio è autotrasportatore professionista e ha da poco compiuto 71 anni. La sua patente C, già ridotta a triennale per il superamento dei settant'anni, richiede inoltre accertamenti sanitari con cadenza biennale in quanto conduce autocarri di massa complessiva superiore a 3,5 t. Caio deve quindi rinnovare la patente ogni tre anni ma sottoporsi a visita medica ogni due anni: nella pratica, ogni rinnovo triennale includerà almeno un accertamento sanitario intermedio autonomo.

Caso 3: Sempronia, 55 anni, diabetica insulino-dipendente, patente B

Sempronia è titolare di patente B e soffre di diabete di tipo 1 trattato con insulina. Nonostante abbia 55 anni e la sua patente abbia in linea di principio validità quinquennale, il comma 4-bis dell'art. 126 impone a Sempronia accertamenti medici annuali. Il suo certificato di idoneità potrebbe addirittura prescrivere controlli più frequenti qualora il medico lo ritenga necessario in base all'andamento clinico.

Domande frequenti

Quanti anni dura la patente B per un 45enne?

La patente di categoria B rilasciata o rinnovata prima del compimento del cinquantesimo anno di età ha validità di dieci anni. Superata tale soglia anagrafica, la durata si riduce a cinque anni.

Un 72enne può ancora guidare un'automobile con patente B?

Sì, ma la patente B dopo i settant'anni ha validità ridotta a tre anni. Il titolare dovrà rinnovarla ogni tre anni e sottoporsi agli accertamenti sanitari previsti dall'art. 119 C.d.S. con maggiore frequenza.

Cosa cambia per chi guida mezzi pesanti dopo i 65 anni?

I conducenti che hanno superato i sessantacinque anni e sono abilitati a guidare autocarri superiori a 3,5 t, autotreni, autoarticolati adibiti al trasporto cose (fino a 20 t di massa complessiva) e macchine operatrici devono sottoporsi ad accertamenti sanitari con cadenza biennale, anziché quinquennale.

Con quale frequenza devono rinnovare la patente i diabetici insulino-dipendenti?

I soggetti affetti da diabete trattati con insulina devono effettuare gli accertamenti medici di idoneità ogni anno. Il medico può prescrivere periodi ancora più brevi sul certificato di idoneità, in base alle condizioni cliniche individuali.

Come avviene concretamente il rinnovo della patente?

Il rinnovo è gestito dal Dipartimento per i trasporti terrestri, che invia per posta al titolare un tagliando di convalida da applicare sulla patente. Il titolare deve preventivamente sottoporsi agli accertamenti sanitari e presentare la documentazione richiesta presso una motorizzazione civile o uno sportello abilitato (es. autoscuole convenzionate).

Il Ministero può modificare la durata della patente per categorie specifiche?

Sì. Il comma 3 dell'art. 126 attribuisce al Ministro delle infrastrutture e dei trasporti il potere di fissare, con propri decreti, termini di validità più ridotti rispetto a quelli ordinari, in relazione al tipo di veicolo condotto, all'età o alle condizioni psico-fisiche del conducente.

Ultimo aggiornamento redazionale: 2026-05-08
Fonti consultate: 2 fontei verificate
Vedi anche
A cura di
Andrea Marton — Dottore in Economia e Finanza, praticante commercialista
Fondatore e responsabile editoriale di Legge in Chiaro, portale di divulgazione giuridica e fiscale gratuita su 101 testi e codici italiani. I contenuti sono curati e rivisti da un team di laureati in economia; hanno scopo informativo e divulgativo e non costituiscono consulenza professionale. Profilo completo →
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