Art. 126 C.d.S. – Durata e conferma della validità della patente di guida
In vigore dal 1° gennaio 1993 (D.Lgs. 285/1992)
1. Le patenti di guida delle categorie A e B sono valide per anni dieci; qualora siano rilasciate o confermate a chi ha superato il cinquantesimo anno di età sono valide per cinque anni e a chi ha superato il settantesimo anno di età sono valide per tre anni.
2. La patente speciale di guida delle categorie A e B rilasciata a mutilati e minorati fisici e quella della categoria C sono valide per cinque anni e per tre anni a partire dal settantesimo anno di età. La patente della categoria D è valida per cinque anni.
3. Il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, con propri decreti, può stabilire termini di validità più ridotti per determinate categorie di patenti anche in relazione all’uso cui sono destinati i veicoli condotti, all’età dei conducenti o ai loro requisiti fisici e psichici, determinando altresì in quali casi debba addivenirsi alla sostituzione della patente.
4. L’accertamento dei requisiti previsti dall’art. 119, comma 1, per la guida dei motoveicoli e degli autoveicoli di cui all’articolo 116, commi 8 e 8-bis, deve essere effettuato ogni cinque anni e comunque in occasione della conferma di validità della patente di guida. Detto accertamento deve effettuarsi con cadenza biennale nei confronti di coloro che abbiano superato i sessantacinque anni di età ed abbiano titolo a guidare autocarri di massa complessiva a pieno carico superiore a 3,5 t, autotreni e autoarticolati, adibiti al trasporto di cose, la cui massa complessiva a pieno carico non sia superiore a 20 t, e macchine operatrici.
4-bis. Per i soggetti affetti da diabete trattati con insulina gli accertamenti di cui all’articolo 119, comma 4, lettera d-bis), sono effettuati ogni anno, salvo i periodi più brevi indicati sul certificato di idoneità.
5. La validità della patente è confermata dal competente ufficio del Dipartimento per i trasporti terrestri, che trasmette per posta al titolare della patente di guida un tagliando di convalida da apporre sulla medesima patente di guida. A tal fine gli uffici da cui dipendono i sanitari indicati nell’art. 119, comma 2, sono tenuti a trasmettere al suddetto ufficio del Dipartimento per i trasporti terrestri, nel termine di cinque giorni decorrente dalla data di effettuazione della visita medica, ogni certificato medico dal quale risulti che il titolare è in possesso dei requisiti fisici e psichici prescritti per la conferma della validità. Analogamente procedono le commissioni di cui all’art. 119, comma 4, nonché i competenti uffici del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti nei casi di cui all’art. 119, comma 5. Non possono essere sottoposti alla visita medica i conducenti che non dimostrano, previa esibizione delle ricevute, di aver effettuato i versamenti in conto corrente postale degli importi dovuti per la conferma di validità della patente di guida. Il personale sanitario che effettua la visita è responsabile in solido dell’omesso pagamento. La ricevuta andrà conservata dal titolare della patente per il periodo di validità.
5-bis. Per i cittadini italiani residenti o dimoranti in un Paese non comunitario per un periodo di almeno sei mesi, la validità della patente è altresì confermata, tranne per i casi previsti nell’articolo 119, commi 2-bis e 4, dalle Autorità diplomatico-consolari italiane presenti nei Paesi medesimi, che rilasciano una specifica attestazione, previo accertamento dei requisiti psichici e fisici da parte di medici fiduciari delle ambasciate o dei consolati italiani, temporaneamente sostitutiva del tagliando di convalida di cui al comma 5 per il periodo di permanenza all’estero; riacquisita la residenza o la dimora in Italia, il cittadino dovrà confermare la patente ai sensi del comma 5.
6. L’autorità sanitaria, nel caso che dagli accertamenti di cui al comma 5 rilevi che siano venute a mancare le condizioni per la conferma della validità della patente, comunica al competente ufficio del Dipartimento per i trasporti terrestri l’esito dell’accertamento stesso per i provvedimenti di cui agli articoli 129, comma 2, e 130.
7. Chiunque guida con patente o carta di qualificazione del conducente la cui validità sia scaduta è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 143 a euro 573. Alla violazione consegue la sanzione amministrativa accessoria del ritiro della patente o della carta di qualificazione del conducente, secondo le norme del capo I, sezione II, del titolo VI.
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In sintesi
L'art. 126 del Codice della Strada disciplina la durata della patente di guida in base alla categoria e all'età del titolare, prevedendo rinnovi periodici.
Ratio
La norma persegue un duplice obiettivo: garantire la sicurezza stradale attraverso la verifica periodica dell'idoneità psico-fisica del conducente e aggiornare i dati anagrafici della patente nel tempo. Il legislatore ha scelto un sistema differenziato che inasprisce la frequenza dei controlli con l'avanzare dell'età, in considerazione del naturale decadimento delle capacità fisiche e riflessive. Analoga logica presiede alla disciplina speciale per i conducenti di veicoli pesanti e per i soggetti affetti da patologie croniche come il diabete insulino-dipendente.
Analisi
Il comma 1 fissa la regola generale per le patenti di categoria A e B: validità decennale, ridotta a quinquennale al compimento del cinquantesimo anno e a triennale al compimento del settantesimo. Il comma 2 estende la durata quinquennale alle patenti speciali (categorie A e B rilasciate a mutilati e minorati fisici) e alla categoria C, con ulteriore riduzione a tre anni dopo i settant'anni; la patente D ha invece validità fissa di cinque anni, indipendentemente dall'età. Il comma 3 attribuisce al Ministro delle infrastrutture un potere regolamentare derogatorio in peius, ossia di riduzione della validità, mai di estensione. Il comma 4 impone accertamenti sanitari quinquennali per la guida di motoveicoli e autoveicoli, con cadenza biennale per i conducenti over 65 abilitati a guidare veicoli pesanti fino a 20 t. Il comma 4-bis introduce una disciplina speciale per i diabetici insulino-dipendenti, con accertamenti annuali. Il comma 5 regolamenta la procedura di rinnovo, affidata al Dipartimento per i trasporti terrestri mediante invio postale del tagliando di convalida.
Quando si applica
La norma si applica a tutti i titolari di patente di guida italiana al momento della scadenza del titolo abilitativo. Rileva in particolare: al compimento del cinquantesimo o settantesimo anno di età, quando le cadenze si accorciano; al momento del rinnovo periodico ordinario; in caso di patologie che impongono accertamenti più frequenti (es. diabete insulino-dipendente); per i conducenti professionisti over 65 che guidano veicoli pesanti; nei casi in cui il Ministero abbia adottato decreti con validità ridotte per specifiche categorie.
Connessioni
L'art. 126 è strettamente collegato all'art. 119 C.d.S., richiamato espressamente nei commi 4 e 4-bis, che disciplina i requisiti fisici e psichici per il conseguimento e il mantenimento della patente. Il riferimento all'art. 116, commi 8 e 8-bis, riguarda le categorie di veicoli per i quali è obbligatorio il possesso della patente. La norma si raccorda altresì con il D.Lgs. 59/2011, di recepimento della direttiva europea 2006/126/CE sulle patenti di guida, che ha armonizzato a livello comunitario le durate di validità. Sul piano sanzionatorio, la guida con patente scaduta è punita dall'art. 125 C.d.S. Rileva infine la normativa sanitaria in materia di accertamento dell'idoneità alla guida per i conducenti professionali (D.M. 30 settembre 2003 e successive modificazioni).
Domande frequenti
Quanti anni dura la patente B per un 45enne?
La patente di categoria B rilasciata o rinnovata prima del compimento del cinquantesimo anno di età ha validità di dieci anni. Superata tale soglia anagrafica, la durata si riduce a cinque anni.
Un 72enne può ancora guidare un'automobile con patente B?
Sì, ma la patente B dopo i settant'anni ha validità ridotta a tre anni. Il titolare dovrà rinnovarla ogni tre anni e sottoporsi agli accertamenti sanitari previsti dall'art. 119 C.d.S. con maggiore frequenza.
Cosa cambia per chi guida mezzi pesanti dopo i 65 anni?
I conducenti che hanno superato i sessantacinque anni e sono abilitati a guidare autocarri superiori a 3,5 t, autotreni, autoarticolati adibiti al trasporto cose (fino a 20 t di massa complessiva) e macchine operatrici devono sottoporsi ad accertamenti sanitari con cadenza biennale, anziché quinquennale.
Con quale frequenza devono rinnovare la patente i diabetici insulino-dipendenti?
I soggetti affetti da diabete trattati con insulina devono effettuare gli accertamenti medici di idoneità ogni anno. Il medico può prescrivere periodi ancora più brevi sul certificato di idoneità, in base alle condizioni cliniche individuali.
Come avviene concretamente il rinnovo della patente?
Il rinnovo è gestito dal Dipartimento per i trasporti terrestri, che invia per posta al titolare un tagliando di convalida da applicare sulla patente. Il titolare deve preventivamente sottoporsi agli accertamenti sanitari e presentare la documentazione richiesta presso una motorizzazione civile o uno sportello abilitato (es. autoscuole convenzionate).
Il Ministero può modificare la durata della patente per categorie specifiche?
Sì. Il comma 3 dell'art. 126 attribuisce al Ministro delle infrastrutture e dei trasporti il potere di fissare, con propri decreti, termini di validità più ridotti rispetto a quelli ordinari, in relazione al tipo di veicolo condotto, all'età o alle condizioni psico-fisiche del conducente.
Fonti consultate: 1 fonte verificate
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