Indice
  1. Testo dell'articolo
  2. Commento
  3. Casi pratici
  4. Domande frequenti
  5. Vedi anche

Testo dell'articoloAbrogato

Art. 127 C.d.S. – Permesso provvisorio di guida

D.Lgs. 30 aprile 1992, n. 285 – Codice della strada

Articolo abrogato. Non è più in vigore: l’abrogazione è stata disposta dal D.P.R. 9 marzo 2000, n. 104. Il testo previgente è riportato qui sotto a fini di consultazione storica.

Testo previgente

In caso di smarrimento, sottrazione o distruzione della patente il titolare deve, entro quarantotto ore, farne denuncia agli organi di polizia, i quali rilasciano attestazione di resa denuncia.

2. Il competente ufficio provinciale della Direzione generale della M.C.T.C. previa presentazione della attestazione di cui al comma 1 e della dichiarazione di assunzione di responsabilità ai finiamministrativi resa nelle forme di cui alle leggi 4 gennaio 1968, n. 15, e 11 maggio 1971, n. 390 , rilascia un documento provvisorio di guida della validità di un mese che può essere rinnovato fino al rilascio del duplicato.

3. In caso di accertata distruzione, la domanda di duplicato può essere presentata immediatamente.

4. [Trascorsi trenta giorni senza che il documento smarrito o sottratto sia stato rinvenuto o recuperato, l’interessato ne richiede il duplicato]

Questa disposizione non è più in vigore. Gli estremi dell'atto che l'ha abrogata sono indicati qui sopra. Il testo resta consultabile a fini di ricostruzione storica: non va usato per valutare una situazione attuale.
Per la disciplina vigente parti dall'indice: Codice della Strada.
Contenuto redatto con l’assistenza di strumenti di intelligenza artificiale (L. 132/2025). La selezione delle fonti, la verifica sui testi ufficiali e la revisione finale sono a cura del responsabile editoriale. Metodo editoriale →
Scheda in aggiornamento. Il commento professionale, i casi pratici e le FAQ per questo articolo sono in corso di redazione.
Per il testo normativo integrale e aggiornato consulta Normattiva.it.

In sintesi

  • L'art. 127 C.d.S. disciplinava il permesso provvisorio di guida, un documento temporaneo che consentiva ai candidati al conseguimento della patente di guidare durante il periodo di attesa del rilascio formale del titolo abilitativo.
  • La norma è stata abrogata nell'ambito della riforma organica del Codice della Strada (D.Lgs. 285/1992 e successive modificazioni), rendendo superfluo l'istituto a seguito della digitalizzazione e razionalizzazione delle procedure di rilascio della patente di guida.
Indice dei contenuti

L'art. 127 del Codice della Strada, abrogato, disciplinava il permesso provvisorio di guida rilasciato ai candidati durante l'iter per la patente.

Ratio

L'istituto del permesso provvisorio di guida nasceva dall'esigenza pratica di colmare il vuoto temporale tra il superamento dell'esame di guida e il rilascio materiale della patente. In un'epoca in cui le procedure amministrative erano interamente cartacee e i tempi burocratici potevano essere significativi, il legislatore aveva inteso tutelare il neo-patentato consentendogli di esercitare immediatamente la facoltà di guidare, pur in assenza del documento definitivo.

Analisi

Il permesso provvisorio aveva natura di titolo abilitativo temporaneo, con efficacia limitata nel tempo e subordinata al completamento dell'iter amministrativo. La norma fissava le condizioni di rilascio, la durata massima del permesso e le modalità di esibizione agli organi di controllo. Con l'evoluzione tecnologica e la progressiva informatizzazione delle motorizzazioni civili, i tempi di rilascio della patente si sono drasticamente ridotti, rendendo anacronistico e superfluo l'istituto, che è stato conseguentemente abrogato.

Quando si applica

L'articolo non è più applicabile in quanto abrogato. Attualmente, il neo-patentato riceve la patente di guida in tempi brevi direttamente dalla Motorizzazione Civile competente per territorio, senza necessità di alcun documento provvisorio intermedio. In caso di temporanea necessità, l'ufficio competente può rilasciare attestazioni sostitutive secondo le procedure vigenti.

Connessioni

L'art. 127 si collegava sistematicamente alle disposizioni del Codice della Strada in materia di patente di guida (artt. 116 ss. C.d.S.), nonché alle norme regolamentari sul procedimento di esame e rilascio. La sua abrogazione si inscrive nel più ampio processo di semplificazione amministrativa che ha interessato il settore della motorizzazione civile, in linea con i principi di efficienza e digitalizzazione della pubblica amministrazione.

Casi pratici

Gli esempi che seguono sono scenari illustrativi a scopo divulgativo, non sentenze reali.

Esempio storico: Tizio, negli anni '90, supera con successo l'esame pratico di guida presso la Motorizzazione Civile di Milano. Poiché i tempi di stampa e consegna della patente potevano richiedere anche diverse settimane, Tizio riceveva il permesso provvisorio di guida ai sensi dell'art. 127 C.d.S., un documento temporaneo che lo abilitava a circolare legalmente in attesa del rilascio del titolo definitivo. In caso di controllo da parte delle forze dell'ordine, Tizio era tenuto a esibire tale permesso, che aveva piena efficacia abilitativa per il periodo indicato.

Domande frequenti

L'art. 127 del Codice della Strada è ancora in vigore?

No. L'art. 127 C.d.S. è stato abrogato. L'istituto del permesso provvisorio di guida non esiste più nell'ordinamento vigente, poiché la digitalizzazione delle procedure ha eliminato i lunghi tempi di attesa che ne giustificavano l'esistenza.

Cosa succede oggi dopo aver superato l'esame di guida?

Oggi, dopo il superamento dell'esame pratico, la Motorizzazione Civile rilascia la patente in forma cartacea o digitale in tempi molto più rapidi rispetto al passato, rendendo superfluo il permesso provvisorio. In attesa della consegna fisica, la ricevuta rilasciata dalla commissione esaminatrice vale come documento abilitativo.

Il permesso provvisorio di guida poteva essere usato per guidare qualsiasi categoria di veicolo?

No. Il permesso provvisorio era limitato alla categoria di patente per cui il candidato aveva sostenuto l'esame. Non conferiva diritti di guida per categorie diverse da quella oggetto della procedura abilitativa in corso.

La guida con un permesso provvisorio abrogato è equiparata alla guida senza patente?

Sì. Poiché l'istituto è abrogato, qualsiasi documento di guida provvisorio non riconosciuto dall'attuale Codice della Strada non ha valore abilitativo; chi guida senza il titolo valido è soggetto alle sanzioni per guida senza patente ex art. 116 C.d.S.

Esiste oggi un documento provvisorio che consente di guidare dopo l'esame in attesa della patente?

Sì. A seguito del superamento dell'esame pratico viene rilasciata una ricevuta o un foglio rosa aggiornato dalla Motorizzazione Civile che, in attesa della patente definitiva, funge da titolo abilitativo temporaneo per la categoria conseguita, con validità limitata nel tempo.

Ultimo aggiornamento redazionale: 8 maggio 2026
Fonti consultate: 1 fonte verificate
Vedi anche
A cura di
Andrea Marton — Dottore in Economia e Finanza · Divulgatore giuridico e fiscale
Fondatore e responsabile editoriale di Legge in Chiaro, portale di divulgazione giuridica e fiscale gratuita su 101 testi e codici italiani. È un progetto individuale: la selezione delle fonti, la stesura dei commenti e la revisione sono curate direttamente dall’autore. I contenuti hanno scopo informativo e divulgativo e non costituiscono consulenza professionale. Profilo completo →
Informazione giuridica di carattere generale. Il testo della norma riproduce la fonte ufficiale vigente; il commento che segue è redazionale e ha finalità divulgativa. Questo contenuto non sostituisce in alcun modo il parere di un professionista abilitato: per la valutazione del caso concreto è necessario rivolgersi a un avvocato o a un consulente iscritto all'albo.