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Ultimo aggiornamento: 10 Maggio 2026
Fonte: Normattiva.it · Gazzetta Ufficiale
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Art. 127 C.d.S. – Permesso provvisorio di guida

In vigore dal 1° gennaio 1993 (D.Lgs. 285/1992)

Articolo abrogato

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In sintesi

  • L'art. 127 C.d.S. disciplinava il permesso provvisorio di guida, un documento temporaneo che consentiva ai candidati al conseguimento della patente di guidare durante il periodo di attesa del rilascio formale del titolo abilitativo.
  • La norma è stata abrogata nell'ambito della riforma organica del Codice della Strada (D.Lgs. 285/1992 e successive modificazioni), rendendo superfluo l'istituto a seguito della digitalizzazione e razionalizzazione delle procedure di rilascio della patente di guida.

L'art. 127 del Codice della Strada, abrogato, disciplinava il permesso provvisorio di guida rilasciato ai candidati durante l'iter per la patente.

Ratio

L'istituto del permesso provvisorio di guida nasceva dall'esigenza pratica di colmare il vuoto temporale tra il superamento dell'esame di guida e il rilascio materiale della patente. In un'epoca in cui le procedure amministrative erano interamente cartacee e i tempi burocratici potevano essere significativi, il legislatore aveva inteso tutelare il neo-patentato consentendogli di esercitare immediatamente la facoltà di guidare, pur in assenza del documento definitivo.

Analisi

Il permesso provvisorio aveva natura di titolo abilitativo temporaneo, con efficacia limitata nel tempo e subordinata al completamento dell'iter amministrativo. La norma fissava le condizioni di rilascio, la durata massima del permesso e le modalità di esibizione agli organi di controllo. Con l'evoluzione tecnologica e la progressiva informatizzazione delle motorizzazioni civili, i tempi di rilascio della patente si sono drasticamente ridotti, rendendo anacronistico e superfluo l'istituto, che è stato conseguentemente abrogato.

Quando si applica

L'articolo non è più applicabile in quanto abrogato. Attualmente, il neo-patentato riceve la patente di guida in tempi brevi direttamente dalla Motorizzazione Civile competente per territorio, senza necessità di alcun documento provvisorio intermedio. In caso di temporanea necessità, l'ufficio competente può rilasciare attestazioni sostitutive secondo le procedure vigenti.

Connessioni

L'art. 127 si collegava sistematicamente alle disposizioni del Codice della Strada in materia di patente di guida (artt. 116 ss. C.d.S.), nonché alle norme regolamentari sul procedimento di esame e rilascio. La sua abrogazione si inscrive nel più ampio processo di semplificazione amministrativa che ha interessato il settore della motorizzazione civile, in linea con i principi di efficienza e digitalizzazione della pubblica amministrazione.

Domande frequenti

L'art. 127 del Codice della Strada è ancora in vigore?

No. L'art. 127 C.d.S. è stato abrogato. L'istituto del permesso provvisorio di guida non esiste più nell'ordinamento vigente, poiché la digitalizzazione delle procedure ha eliminato i lunghi tempi di attesa che ne giustificavano l'esistenza.

Cosa succede oggi dopo aver superato l'esame di guida?

Oggi, dopo il superamento dell'esame pratico, la Motorizzazione Civile rilascia la patente di guida in tempi molto più rapidi rispetto al passato grazie all'informatizzazione. Non è previsto alcun permesso provvisorio: in caso di necessità, l'ufficio competente può fornire documentazione attestante il superamento dell'esame.

Ultimo aggiornamento redazionale: 2026-05-08
Fonti consultate: 1 fonte verificate
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