Art. 126-bis C.d.S. – Patente a punti
In vigore dal 1° gennaio 1993 (D.Lgs. 285/1992)
1. All’atto del rilascio della patente viene attribuito un punteggio di venti punti. Tale punteggio, annotato nell’anagrafe nazionale degli abilitati alla guida di cui agli articoli 225 e 226, subisce decurtazioni, nella misura indicata nella tabella allegata, a seguito della comunicazione all’anagrafe di cui sopra della violazione di una delle norme per le quali è prevista la sanzione amministrativa accessoria della sospensione della patente ovvero di una tra le norme di comportamento di cui al titolo V, indicate nella tabella medesima. L’indicazione del punteggio relativo ad ogni violazione deve risultare dal verbale di contestazione.
1-bis. Qualora vengano accertate contemporaneamente più violazioni delle norme di cui al comma 1 possono essere decurtati un massimo di quindici punti. Le disposizioni del presente comma non si applicano nei casi in cui è prevista la sospensione o la revoca della patente.
2. L’organo da cui dipende l’agente che ha accertato la violazione che comporta la perdita di punteggio, ne dà notizia, entro trenta giorni dalla definizione della contestazione effettuata, all’anagrafe nazionale degli abilitati alla guida. La contestazione si intende definita quando sia avvenuto il pagamento della sanzione amministrativa pecuniaria o siano conclusi i procedimenti dei ricorsi amministrativi e giurisdizionali ammessi ovvero siano decorsi i termini per la proposizione dei medesimi. Il predetto termine di trenta giorni decorre dalla conoscenza da parte dell’organo di polizia dell’avvenuto pagamento della sanzione, della scadenza del termine per la proposizione dei ricorsi, ovvero dalla conoscenza dell’esito dei ricorsi medesimi. La comunicazione deve essere effettuata a carico del conducente quale responsabile della violazione; nel caso di mancata identificazione di questi, la segnalazione deve essere effettuata a carico del proprietario del veicolo, salvo che lo stesso non comunichi, entro trenta giorni dalla richiesta, all’organo di polizia che procede, i dati personali e della patente del conducente al momento della commessa violazione. La comunicazione deve essere effettuata a carico del conducente quale responsabile della violazione; nel caso di mancata identificazione di questi, il proprietario del veicolo, ovvero altro obbligato in solido ai sensi dell’articolo 196, deve fornire all’organo di polizia che procede, entro 60 giorni dalla data di notifica del verbale di contestazione, i dati personali e della patente del conducente al momento della commessa violazione. (4) Se il proprietario del veicolo risulta una persona giuridica, il suo legale rappresentante o un suo delegato è tenuto a fornire gli stessi dati, entro lo stesso termine, all’organo di polizia che procede. Il proprietario del veicolo, ovvero altro obbligato in solido ai sensi dell’articolo 196, sia esso persona fisica o giuridica, che omette, senza giustificato e documentato motivo, di fornirli è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 250,00 a euro 1.000,00.(4) Il punteggio decurtato, ai sensi dell’articolo 126-bis, comma 2, del decreto legislativo 30 aprile 1992, n 285, nel testo previgente la data in vigore del presente provvedimento, dalla patente di guida del proprietario del veicolo, qualora non sia stato identificato il conducente responsabile della violazione, è riattribuito d’ufficio dall’organo di polizia alle cui dipendenze opera l’agente accertatore, che ne dà comunicazione in via telematica al Centro elaborazione dati del Dipartimento per i trasporti terrestri. Fatti salvi gli effetti degli esami di revisione già sostenuti, perdono efficacia i provvedimenti di cui al comma 6 dello stesso articolo, adottati a seguito di perdita totale del punteggio cui abbia contribuito la decurtazione dei punti da riattribuirsi a norma del presente comma. (comma 2 dell’articolo 44 del decreto legge) Se il proprietario del veicolo omette di fornirli, si applica a suo carico la sanzione prevista dall’articolo 180, comma 8. La comunicazione al Dipartimento per i trasporti terrestri avviene per via telematica (1).
3. Ogni variazione di punteggio è comunicata agli interessati dall’anagrafe nazionale degli abilitati alla guida. Ciascun conducente può controllare in tempo reale lo stato della propria patente con le modalità indicate dal Dipartimento per i trasporti terrestri.
4. Fatti salvi i casi previsti dal comma 5 e purché il punteggio non sia esaurito, la frequenza ai corsi di aggiornamento, organizzati dalle autoscuole ovvero da soggetti pubblici o privati a ciò autorizzati dal Dipartimento per i trasporti terrestri, consente di riacquistare sei punti. Per i titolari di certificato di abilitazione professionale e unitamente di patente B, C, C+E, D, D+E, la frequenza di specifici corsi di aggiornamento consente di recuperare 9 punti. A tale fine, l’attestato di frequenza al corso deve essere trasmesso all’ufficio del Dipartimento per i trasporti terrestri competente per territorio, per l’aggiornamento dell’anagrafe nazionale dagli abilitati alla guida. Con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti sono stabiliti i criteri per il rilascio dell’autorizzazione, i programmi e le modalità di svolgimento dei corsi di aggiornamento (2).
5. Salvo il caso di perdita totale del punteggio di cui al comma 6, la mancanza, per il periodo di due anni, di violazioni di una norma di comportamento da cui derivi la decurtazione del punteggio, determina l’attribuzione del completo punteggio iniziale, entro il limite dei venti punti. Per i titolari di patente con almeno venti punti, la mancanza, per il periodo di due anni, della violazione di una norma di comportamento da cui derivi la decurtazione del punteggio, determina l’attribuzione di un credito di due punti, fino a un massimo di dieci punti.
6. Alla perdita totale del punteggio, il titolare della patente deve sottoporsi all’esame di idoneità tecnica di cui all’articolo 128. A tale fine, l’ufficio del Dipartimento per i trasporti terrestri competente per territorio, su comunicazione dell’anagrafe nazionale degli abilitati alla guida, dispone la revisione della patente di guida. Il relativo provvedimento, notificato secondo le procedure di cui all’articolo 201, comma 3, è atto definitivo. Qualora il titolare della patente non si sottoponga ai predetti accertamenti entro trenta giorni dalla notifica del provvedimento di revisione, la patente di guida è sospesa a tempo indeterminato, con atto definitivo, dal competente ufficio del Dipartimento per i trasporti terrestri. Il provvedimento di sospensione è notificato al titolare della patente a cura degli organi di polizia stradale di cui all’articolo 12, che provvedono al ritiro ed alla conservazione del documento (3).
Tabella dei punteggi previsti all’art. 126-bis
{|
|-
|colspan=”2″ align=”center”| Norma violata || Punti
|-
|Comma 8
|5
|-
|
|Comma 9, terzo periodo
|10
|-
|Comma 8
|2
|-
|
|Comma 9
|10
|-
|Comma 11
|4
|-
|
|Comma 12
|10
|-
|
|Comma 13, con riferimento al comma 5
|4
|-
|Comma 5
|6
|-
|
|Comma 10, con riferimento ai commi 2, 3, 4, 6, 7, 8 e 9
|5
|-
|Comma 2, ad eccezione dei segnali stradali di divieto di sosta e fermata
|2
|-
|
|Comma 3
|6
|-
|Comma 5
|6
|-
|Comma 15, con riferimento al comma 2
|3
|-
|
|Comma 15, con riferimento al comma 3
|5
|-
|
|Comma 15, con riferimento al comma 8
|2
|-
|
|Comma 16, terzo periodo
|10
|-
|Comma 4
|3
|-
|
|Comma 5, secondo periodo
|5
|-
|
|Comma 6
|8
|-
|Comma 5, con riferimento all’articolo 149, comma 5
|5
|-
|
|Comma 5, con riferimento all’articolo 149, comma 6
|8
|-
|Comma 3
|1
|-
|Comma 10
|3
|-
|
|Comma 11
|1
|-
|Comma 7
|8
|-
|
|Comma 8
|2
|-
|Comma 2, lettere d), g) e h)
|2
|-
|Commi 1 e 3
|2
|-
|
|Comma 2
|4
|-
|Comma 5
|2
|-
|Comma 8
|3
|-
|Comma 3
|2
|-
|Commi 2, 5 e 6, con riferimento a:
|
|-
|
|a) eccedenza non superiore a 1t
|1
|-
|
|b) eccedenza non superiore a 2t
|2
|-
|
|c) eccedenza non superiore a 3t
|3
|-
|
|d) eccedenza superiore a 3t
|4
|-
|
|Commi 3, 5 e 6, con riferimento a:
|
|-
|
|a) eccedenza non superiore al 10 per cento
|1
|-
|
|b) eccedenza non superiore al 20 per cento
|2
|-
|
|c) eccedenza non superiore al 30 per cento
|3
|-
|
|d) eccedenza superiore al 30 per cento
|4
|-
|
|Comma 7
|3
|-
|Comma 7
|4
|-
|
|Comma 8
|10
|-
|
|Comma 9
|10
|-
|
|Comma 9-bis
|2
|-
|Comma 8
|4
|-
|
|Comma 9
|2
|-
|
|Comma 10
|1
|-
|Comma 6
|1
|-
|Comma 2
|5
|-
|Commi 8 e 9
|5
|-
|Comma 3
|5
|-
|Comma 4
|2
|-
|
|Comma 5
|2
|-
|
|Comma 7
|1
|-
|Comma 13
|4
|-
|
|Comma 14, con riferimento al comma 7, lettera a)
|2
|-
|
|Comma 16
|2
|-
|Comma 19
|10
|-
|
|Comma 20, con riferimento al comma 1, lettera b)
|10
|-
|
|Comma 20, con riferimento al comma 1, lettere c) e d)
|10
|-
|
|Comma 21
|2
|-
|Comma 5
|2
|-
|Comma 3
|2
|-
|
|Comma 4
|1
|-
|Commi 2 e 2-bis
|10
|-
|Commi 2 e 7
|10
|-
|Commi 7 e 8
|10
|-
|Comma 5, primo periodo
|4
|-
|
|Comma 5, secondo periodo
|10
|-
|
|Comma 6
|10
|-
|
|Comma 9
|2
|-
|Comma 1
|5
|-
|
|Comma 2
|2
|-
|
|Comma 3
|5
|-
|
|Comma 4
|3
|-
|Comma 6
|3
|-
|
|Comma 7
|10
|}
Per le patenti rilasciate successivamente al 1° ottobre 2003 a soggetti che non siano già titolari di altra patente di categoria B o superiore, i punti riportati nella presente tabella, per ogni singola violazione, sono raddoppiati qualora le violazioni siano commesse entro i primi tre anni dal rilascio.
__________________________
(a) v. Legislazione complementare
(394/cost) La Corte costituzionale, con sentenza 12-24 gennaio 2005, n. 27 (Gazz. Uff. 26 gennaio 2005, n. 4, 1ª Serie speciale), ha dichiarato la manifesta inammissibilità della questione di legittimità costituzionale dell’art. 204-bis, comma 3, sollevata in riferimento agli artt. 3, 24, primo comma, e 113, secondo comma, della Costituzione; ha inoltre dichiarato non fondata la questione di legittimità costituzionale dell’art. 126 -bis, sollevata in riferimento all’art. 3 della Costituzione.
Disposizioni concernenti i titolari di patente rilasciata da uno Stato estero
1. Per i titolari di patente rilasciata da uno Stato estero nel quale non vige il sistema della patente a punti, che commettono sul territorio italiano violazioni di norme del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, e successive modificazioni è istituita presso il Centro elaborazione dati (CED) del Dipartimento per i trasporti terrestri del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti una banca dati che è progressivamente alimentata con i dati anagrafici dei conducenti che hanno commesso le infrazioni, associando a ciascuno di essi i punti di penalizzazione secondo le modalità previste dal medesimo decreto legislativo n. 285 del 1992. Le infrazioni sono comunicate allo stesso CED dagli organi di polizia di cui all’articolo 12 del citato decreto legislativo n. 285 del 1992.
2. Ai soggetti di cui al comma 1 che hanno commesso nell’arco di un anno violazioni per un totale di almeno venti punti è inibita la guida di veicoli a motore sul territorio italiano per un periodo di due anni. Ove il totale di almeno venti punti sia raggiunto nell’arco di due anni, l’inibizione alla guida è limitata ad un anno. Ove il totale di almeno venti punti sia raggiunto in un periodo di tempo compreso tra i due e i tre anni, l’inibizione alla guida è limitata a sei mesi.
3. Presso il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti è istituito il registro degli abilitati alla guida di nazionalità straniera, al fine di rendere omogenea l’applicazione delle norme e delle sanzioni previste dal presente decreto.
In sintesi
La patente a punti attribuisce 20 punti iniziali, decurtati per infrazioni: a zero punti scatta la revisione, altrimenti la patente è revocata.
Ratio
La patente a punti risponde all'esigenza di responsabilizzare progressivamente il conducente, introducendo un meccanismo sanzionatorio graduale che lega la conservazione del titolo abilitativo al rispetto continuativo delle norme di comportamento stradale. Il sistema persegue una funzione sia general-preventiva — dissuadendo dall'infrazione — sia special-preventiva, poiché il progressivo svuotamento del punteggio segnala un conducente pericoloso da riqualificare o escludere dalla circolazione.
Analisi
Il meccanismo si articola in tre livelli: (i) la decurtazione automatica dei punti a seguito della definizione della contestazione, con il limite di 15 punti per più violazioni accertate contemporaneamente; (ii) l'azzeramento del punteggio, che non comporta revoca immediata ma obbliga il conducente all'esame di revisione ex art. 128 C.d.S.; (iii) la revoca, che scatta solo in caso di esito insufficiente della revisione. Il comma 2 disciplina il meccanismo procedimentale della comunicazione, individuando nel conducente il soggetto passivo della segnalazione e prevedendo, in caso di mancata identificazione, la responsabilità traslata sul proprietario del veicolo salvo che questi non indichi il conducente entro 30 giorni. Il recupero dei punti è invece strutturato come incentivo positivo al comportamento virtuoso.
Quando si applica
L'art. 126-bis si applica a tutti i titolari di patente di guida italiana ogni volta che venga accertata una violazione delle norme di comportamento di cui al Titolo V del Codice della Strada per la quale il legislatore abbia previsto la decurtazione di punti. La norma opera dalla definizione della contestazione, ossia dal pagamento della sanzione, dalla conclusione dei ricorsi amministrativi o giurisdizionali, o dalla scadenza dei termini per proporli. Non si applica il limite dei 15 punti nei casi in cui è già prevista sospensione o revoca della patente.
Connessioni
La disposizione si collega strettamente all'art. 128 C.d.S. (revisione della patente), richiamato espressamente al comma 3, e all'art. 129 C.d.S. (revoca della patente). È inoltre in rapporto con l'art. 116 C.d.S. sul rilascio della patente e con l'anagrafe nazionale degli abilitati alla guida gestita dal Dipartimento per i trasporti terrestri. Sul piano sanzionatorio, le singole fattispecie che comportano decurtazione sono indicate nelle norme del Titolo V (artt. 140 e ss.) e nelle relative tabelle allegate al Codice. Rilevante è anche il raccordo con le norme sulla responsabilità del proprietario del veicolo (art. 196 C.d.S.) nei casi di mancata identificazione del conducente.
Domande frequenti
Quanti punti si hanno alla prima patente?
Al momento del rilascio della patente vengono attribuiti 20 punti, annotati nell'anagrafe nazionale degli abilitati alla guida. Per i neopatentati (patente da meno di tre anni) vale la stessa dotazione iniziale, ma sono previste limitazioni aggiuntive di velocità e tasso alcolemico.
Cosa succede quando i punti della patente arrivano a zero?
L'azzeramento del punteggio non comporta la revoca automatica della patente. Il titolare deve sottoporsi all'esame di revisione previsto dall'art. 128 C.d.S. Se ottiene un punteggio pari o superiore a 26/30 viene reintegrato nei 20 punti; se invece non supera la soglia, la patente è revocata.
Entro quanto tempo viene comunicata la decurtazione dei punti?
L'organo da cui dipende l'agente accertatore deve dare comunicazione della decurtazione all'anagrafe nazionale entro 30 giorni dalla definizione della contestazione. La contestazione si considera definita con il pagamento della sanzione, con la conclusione dei ricorsi o con la scadenza dei termini per proporli.
Si possono recuperare i punti della patente senza corsi?
Sì. Chi non commette infrazioni con decurtazione per un periodo di due anni consecutivi recupera automaticamente 2 punti per ogni biennio di comportamento corretto, fino a un massimo di 10 punti complessivamente recuperabili. Non è quindi obbligatorio frequentare corsi per il recupero automatico biennale.
Il proprietario del veicolo perde punti se non era alla guida al momento dell'infrazione?
In linea di principio la decurtazione deve essere addebitata al conducente responsabile della violazione. Tuttavia, se il conducente non viene identificato, la segnalazione ricade sul proprietario del veicolo, a meno che questi non comunichi all'organo di polizia i dati personali e della patente del conducente effettivo entro 30 giorni dalla richiesta.
Esiste un limite alla decurtazione di punti in caso di più infrazioni accertate contemporaneamente?
Sì. Il comma 1-bis prevede che in caso di più violazioni accertate contemporaneamente possano essere decurtati al massimo 15 punti in una sola volta. Questo limite non si applica però nei casi in cui è già prevista la sospensione o la revoca della patente.
Fonti consultate: 1 fonte verificate
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