Indice
Testo dell'articoloVigente
Art. 126-bis C.d.S. – Patente a punti
Testo vigente – D.Lgs. 285/1992 (aggiornato da Normattiva)
Quanti punti rischi sulla patente?
Calcola i punti che perdi con le tue infrazioni secondo il Codice della Strada.
1. All’atto del rilascio della patente viene attribuito un punteggio di venti punti. Tale punteggio, annotato nell’anagrafe nazionale degli abilitati alla guida di cui agli articoli 225 e 226, subisce decurtazioni, nella misura indicata nella tabella allegata, a seguito della comunicazione all’anagrafe di cui sopra della violazione di una delle norme per le quali è prevista la sanzione amministrativa accessoria della sospensione della patente ovvero di una tra le norme di comportamento di cui al titolo V, indicate nella tabella medesima. L’indicazione del punteggio relativo ad ogni violazione deve risultare dal verbale di contestazione.
1-bis. Qualora vengano accertate contemporaneamente più violazioni delle norme di cui al comma 1 possono essere decurtati un massimo di quindici punti. Le disposizioni del presente comma non si applicano nei casi in cui è prevista la sospensione o la revoca della patente.
2. L’organo da cui dipende l’agente che ha accertato la violazione che comporta la perdita di punteggio, ne dà notizia, entro trenta giorni dalla definizione della contestazione effettuata, all’anagrafe nazionale degli abilitati alla guida. La contestazione si intende definita quando sia avvenuto il pagamento della sanzione amministrativa pecuniaria o siano conclusi i procedimenti dei ricorsi amministrativi e giurisdizionali ammessi ovvero siano decorsi i termini per la proposizione dei medesimi. Il predetto termine di trenta giorni decorre dalla conoscenza da parte dell’organo di polizia dell’avvenuto pagamento della sanzione, della scadenza del termine per la proposizione dei ricorsi, ovvero dalla conoscenza dell’esito dei ricorsi medesimi. La comunicazione deve essere effettuata a carico del conducente quale responsabile della violazione; nel caso di mancata identificazione di questi, il proprietario del veicolo, ovvero altro obbligato in solido ai sensi dell’art. 196, deve fornire all’organo di polizia che procede, entro sessanta giorni dalla data di notifica del verbale di contestazione, i dati personali e della patente del conducente al momento della commessa violazione. Se il proprietario del veicolo risulta una persona giuridica, il suo legale rappresentante o un suo delegato è tenuto a fornire gli stessi dati, entro lo stesso termine, all’organo di polizia che procede. Il proprietario del veicolo, ovvero altro obbligato in solido ai sensi dell’articolo 196, sia esso persona fisica o giuridica, che omette, senza giustificato e documentato motivo, di fornirli è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da € 291 a € 1.166. La comunicazione al Dipartimento per i trasporti terrestri avviene per via telematica.
3. Ogni variazione di punteggio è comunicata tramite il portale dell’automobilista con le modalità indicate dal Dipartimento per la mobilità sostenibile – Direzione generale per la motorizzazione e per i servizi ai cittadini e alle imprese in materia di trasporti e navigazione del Ministero delle infrastrutture e della mobilità sostenibili
4. Fatti salvi i casi previsti dal comma 5 e purché il punteggio non sia esaurito, la frequenza ai corsi di aggiornamento, organizzati dalle autoscuole ovvero da soggetti pubblici o privati a ciò autorizzati dal Dipartimento per i trasporti terrestri, consente di riacquistare sei punti. Per i titolari di certificato di abilitazione professionale e unitamente di patente B, C, C+E, D, D+E, la frequenza di specifici corsi di aggiornamento consente di recuperare 9 punti.
La riacquisizione di punti avviene all’esito di una prova di esame. A tale fine, l’attestato di frequenza al corso deve essere trasmesso all’ufficio del Dipartimento per i trasporti terrestri competente per territorio, per l’aggiornamento dell’anagrafe nazionale dagli abilitati alla guida. Con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti sono stabiliti i criteri per il rilascio dell’autorizzazione, i programmi e le modalità di svolgimento dei corsi di aggiornamento.
5. Salvo il caso di perdita totale del punteggio di cui al comma 6, la mancanza, per il periodo di due anni, di violazioni di una norma di comportamento da cui derivi la decurtazione del punteggio, determina l’attribuzione del completo punteggio iniziale, entro il limite dei venti punti. Per i titolari di patente con almeno venti punti, la mancanza, per il periodo di due anni, della violazione di una norma di comportamento da cui derivi la decurtazione del punteggio, determina l’attribuzione di un credito di due punti, fino a un massimo di dieci punti.
6. Alla perdita totale del punteggio, il titolare della patente deve sottoporsi all’esame di idoneità tecnica di cui all’articolo 128. Al medesimo esame deve sottoporsi il titolare della patente che, dopo la notifica della prima violazione che comporti una perdita di almeno cinque punti, commetta altre due violazioni non contestuali, nell’arco di dodici mesi dalla data della prima violazione, che comportino ciascuna la decurtazione di almeno cinque punti. Nelle ipotesi di cui ai periodi precedenti, l’ufficio del Dipartimento per i trasporti terrestri competente per territorio, su comunicazione dell’anagrafe nazionale degli abilitati alla guida, dispone la revisione della patente di guida. PERIODO SOPPRESSO DALLA L. 29 LUGLIO 2010, N. 120. Qualora il titolare della patente non si sottoponga ai predetti accertamenti entro trenta giorni dalla notifica del provvedimento di revisione, la patente di guida è sospesa a tempo indeterminato, con atto definitivo, dal competente ufficio del Dipartimento per i trasporti terrestri. Il provvedimento di sospensione è notificato al titolare della patente a cura degli organi di polizia stradale di cui all’articolo 12, che provvedono al ritiro ed alla conservazione del documento.
6-bis. Per le violazioni penali per le quali è prevista una diminuzione di punti riferiti alla patente di guida, il cancelliere del giudice che ha pronunciato la sentenza o il decreto divenuti irrevocabili ai sensi dell’articolo 648 del codice di procedura penale, nel termine di quindici giorni, ne trasmette copia autentica all’organo accertatore, che entro, trenta giorni dal ricevimento ne dà notizia all’anagrafe nazionale degli abilitati alla guida.
In sintesi
Indice dei contenuti
La patente a punti attribuisce 20 punti iniziali, decurtati per infrazioni: a zero punti scatta la revisione, altrimenti la patente è revocata.
Ratio
La patente a punti risponde all'esigenza di responsabilizzare progressivamente il conducente, introducendo un meccanismo sanzionatorio graduale che lega la conservazione del titolo abilitativo al rispetto continuativo delle norme di comportamento stradale. Il sistema persegue una funzione sia general-preventiva, dissuadendo dall'infrazione, sia special-preventiva, poiché il progressivo svuotamento del punteggio segnala un conducente pericoloso da riqualificare o escludere dalla circolazione.
Analisi
Il meccanismo si articola in tre livelli: (i) la decurtazione automatica dei punti a seguito della definizione della contestazione, con il limite di 15 punti per più violazioni accertate contemporaneamente; (ii) l'azzeramento del punteggio, che non comporta revoca immediata ma obbliga il conducente all'esame di revisione ex art. 128 C.d.S.; (iii) la revoca, che scatta solo in caso di esito insufficiente della revisione. Il comma 2 disciplina il meccanismo procedimentale della comunicazione, individuando nel conducente il soggetto passivo della segnalazione e prevedendo, in caso di mancata identificazione, la responsabilità traslata sul proprietario del veicolo salvo che questi non indichi il conducente entro 30 giorni. Il recupero dei punti è invece strutturato come incentivo positivo al comportamento virtuoso.
Quando si applica
L'art. 126-bis si applica a tutti i titolari di patente di guida italiana ogni volta che venga accertata una violazione delle norme di comportamento di cui al Titolo V del Codice della Strada per la quale il legislatore abbia previsto la decurtazione di punti. La norma opera dalla definizione della contestazione, ossia dal pagamento della sanzione, dalla conclusione dei ricorsi amministrativi o giurisdizionali, o dalla scadenza dei termini per proporli. Non si applica il limite dei 15 punti nei casi in cui è già prevista sospensione o revoca della patente.
Connessioni
La disposizione si collega strettamente all'art. 128 C.d.S. (revisione della patente), richiamato espressamente al comma 3, e all'art. 129 C.d.S. (revoca della patente). È inoltre in rapporto con l'art. 116 C.d.S. sul rilascio della patente e con l'anagrafe nazionale degli abilitati alla guida gestita dal Dipartimento per i trasporti terrestri. Sul piano sanzionatorio, le singole fattispecie che comportano decurtazione sono indicate nelle norme del Titolo V (artt. 140 e ss.) e nelle relative tabelle allegate al Codice. Rilevante è anche il raccordo con le norme sulla responsabilità del proprietario del veicolo (art. 196 C.d.S.) nei casi di mancata identificazione del conducente.
Pronunce della Corte Costituzionale
Corte Cost., sent. n. 24/2017
Prassi dell'Agenzia delle Entrate
Ministero Infrastrutture e Trasporti
Casi pratici
Caso 1: Decurtazione per eccesso di velocità
Tizio percorre un'autostrada a 160 km/h in una tratta con limite di 130 km/h. La violazione comporta una decurtazione di 10 punti. Poiché Tizio è stato identificato come conducente al momento dell'accertamento, l'organo di polizia comunica la decurtazione all'anagrafe entro 30 giorni dalla definizione della contestazione (avvenuta con il pagamento della sanzione). Tizio, che partiva da 20 punti, si ritrova con 10 punti.
Caso 2: Mancata identificazione del conducente e responsabilità del proprietario
L'autovettura intestata a Tizio viene fotografata da un autovelox mentre supera i limiti di velocità, ma Tizio non era alla guida. L'organo di polizia gli invia la richiesta di comunicare i dati del conducente effettivo. Tizio indica che stava guidando Caio e fornisce i dati della patente di Caio entro 30 giorni: la decurtazione viene correttamente addebitata a Caio. Se Tizio non avesse risposto, la segnalazione sarebbe ricaduta su di lui come proprietario del veicolo.
Caso 3: Recupero punti per comportamento virtuoso
Sempronio, dopo aver recuperato i 20 punti a seguito della revisione, si comporta correttamente per due anni senza commettere alcuna infrazione con decurtazione. Avendo però già 20 punti (il massimo di partenza), non può recuperarne ulteriori fino a quando non subisce una decurtazione. Se invece avesse avuto 14 punti, dopo due anni ne avrebbe recuperati 2, arrivando a 16, con la possibilità di recuperarne altri fino al tetto massimo di 10 punti complessivamente recuperabili.
Domande frequenti
Quanti punti si hanno alla prima patente?
Al momento del rilascio della patente vengono attribuiti 20 punti, annotati nell'anagrafe nazionale degli abilitati alla guida. Per i neopatentati (patente da meno di tre anni) vale la stessa dotazione iniziale, ma sono previste limitazioni aggiuntive di velocità e tasso alcolemico.
Cosa succede quando i punti della patente arrivano a zero?
L'azzeramento del punteggio non comporta la revoca automatica della patente. Il titolare deve sottoporsi all'esame di revisione previsto dall'art. 128 C.d.S. Se ottiene un punteggio pari o superiore a 26/30 viene reintegrato nei 20 punti; se invece non supera la soglia, la patente è revocata.
Entro quanto tempo viene comunicata la decurtazione dei punti?
L'organo da cui dipende l'agente accertatore deve dare comunicazione della decurtazione all'anagrafe nazionale entro 30 giorni dalla definizione della contestazione. La contestazione si considera definita con il pagamento della sanzione, con la conclusione dei ricorsi o con la scadenza dei termini per proporli.
Si possono recuperare i punti della patente senza corsi?
Sì. Chi non commette infrazioni con decurtazione per un periodo di due anni consecutivi recupera automaticamente 2 punti per ogni biennio di comportamento corretto, fino a un massimo di 10 punti complessivamente recuperabili. Non è quindi obbligatorio frequentare corsi per il recupero automatico biennale.
Il proprietario del veicolo perde punti se non era alla guida al momento dell'infrazione?
In linea di principio la decurtazione deve essere addebitata al conducente responsabile della violazione. Tuttavia, se il conducente non viene identificato, la segnalazione ricade sul proprietario del veicolo, a meno che questi non comunichi all'organo di polizia i dati personali e della patente del conducente effettivo entro 30 giorni dalla richiesta.
Esiste un limite alla decurtazione di punti in caso di più infrazioni accertate contemporaneamente?
Sì. Il comma 1-bis prevede che in caso di più violazioni accertate contemporaneamente possano essere decurtati al massimo 15 punti in una sola volta. Questo limite non si applica però nei casi in cui è già prevista la sospensione o la revoca della patente.
Fonti consultate: 2 fontei verificate