Indice
  1. Testo dell'articolo
  2. Commento
  3. Massime giurisprudenziali
  4. Pronunce Corte Costituzionale
  5. Prassi e linee guida
  6. Casi pratici
  7. Domande frequenti
  8. Vedi anche

Testo dell'articoloVigente

Informazione giuridica di carattere generale. Il presente contenuto costituisce informazione giuridica di carattere generale e non sostituisce in alcun modo il parere di un avvocato iscritto all’Albo. La norma riportata è tratta da fonti ufficiali (Normattiva, Gazzetta Ufficiale) e il commento ha finalità divulgativa. Per la valutazione del caso specifico è necessario consultare un professionista abilitato.

Art. 130 C.d.S. – Revoca della patente di guida

Testo vigente – D.Lgs. 285/1992 (aggiornato da Normattiva)

1. La patente di guida è revocata dai competenti uffici competenti del Dipartimento per i trasporti terrestri:

a) quando il titolare non sia in possesso, con carattere permanente, dei requisiti fisici e psichici prescritti;

b) quando il titolare, sottoposto alla revisione ai sensi dell’art. 128, risulti non più idoneo;

c) quando il titolare abbia ottenuto la sostituzione della propria patente con altra rilasciata da uno Stato estero.

2. Allorchè siano cessati i motivi che hanno determinato il provvedimento di revoca della patente di guida, l’interessato può direttamente conseguire, per esame e con i requisiti psichici e fisici previsti per la conferma di validità, una patente di guida di categoria non superiore a quella della patente revocata, senza che siano operanti i criteri di propedeuticità previsti dall’art. 116 per il conseguimento delle patenti delle categorie C, D ed E. Le limitazioni di cui all’art. 117 si applicano con riferimento alla data di rilascio della patente revocata.

2-bis. Il provvedimento di revoca della patente disposto ai sensi del comma 1 nell’ipotesi in cui risulti la perdita, con carattere permanente, dei requisiti psichici e fisici prescritti, è atto definitivo. Negli altri casi di revoca di cui al comma 1, è ammesso ricorso al Ministro delle infrastrutture e dei trasporti. Il provvedimento del Ministro è comunicato all’interessato e ai competenti uffici del Dipartimento dei trasporti terrestri. Se il ricorso è accolto, la patente è restituita all’interessato

In sintesi

  • La patente è revocata quando il titolare perde in modo permanente i requisiti fisici e psichici previsti dalla legge.
  • La revoca scatta anche in caso di esito negativo della revisione disposta ai sensi dell'art. 128 C.d.S.
  • Chi ha sostituito la patente italiana con una straniera subisce automaticamente la revoca di quella originaria.
  • Dopo la revoca, cessati i motivi, è possibile riconquistare la patente sostenendo un nuovo esame, senza dover rispettare i criteri di propedeuticità per le categorie C, D ed E.
  • Il provvedimento di revoca per perdita permanente dei requisiti psichici e fisici è atto definitivo, non impugnabile in via amministrativa; negli altri casi è ammesso ricorso al Ministro delle infrastrutture e dei trasporti.
Indice dei contenuti

L'art. 130 C.d.S. disciplina la revoca della patente di guida per perdita permanente dei requisiti fisici, psichici o esito negativo della revisione.

Ratio

L'art. 130 C.d.S. persegue un obiettivo di sicurezza stradale: garantire che solo i soggetti idonei sotto il profilo fisico, psichico e giuridico possano condurre veicoli su strada pubblica. La revoca, a differenza della sospensione, ha carattere definitivo e presuppone il venir meno strutturale delle condizioni che legittimano la guida.

Analisi

Il comma 1 individua tre distinte ipotesi di revoca: la perdita permanente dei requisiti fisici e psichici (lett. a), l'esito negativo della revisione ex art. 128 (lett. b) e la sostituzione della patente italiana con una estera (lett. c). Il comma 2 introduce un meccanismo di recupero: una volta cessate le cause della revoca, l'interessato può riconquistare la patente per esame ordinario, con il riconoscimento dell'anzianità riferita alla patente revocata ai fini delle limitazioni ex art. 117. Il comma 2-bis distingue il regime impugnatorio: la revoca per inidoneità permanente è definitiva, mentre le altre ipotesi ammettono ricorso gerarchico al Ministro.

Quando si applica

La norma si applica ogni volta che gli uffici del Dipartimento per i trasporti terrestri accertano una delle tre condizioni elencate al comma 1. L'accertamento dell'inidoneità permanente può emergere da visita medica, da segnalazione delle forze dell'ordine o da esito della revisione periodica. La sostituzione con patente estera è invece un fatto oggettivo e formale.

Connessioni

L'art. 130 si collega strettamente all'art. 128 (revisione della patente), all'art. 116 (criteri di propedeuticità per il conseguimento delle patenti) e all'art. 117 (limitazioni per i neopatentati). Va coordinato inoltre con l'art. 219 C.d.S. (revoca della patente come sanzione accessoria) e con la normativa europea sullo scambio di patenti tra Stati membri (Dir. 2006/126/CE).

Pronunce della Corte Costituzionale

Prassi dell'Agenzia delle Entrate

Casi pratici

Caso 1: Perdita permanente dei requisiti fisici

Tizio, titolare di patente di categoria B, subisce un grave incidente che lo rende permanentemente cieco da un occhio oltre i limiti di legge. A seguito di visita medica, il Dipartimento per i trasporti terrestri accerta la perdita permanente del requisito visivo e dispone la revoca della patente. Poiché si tratta di inidoneità permanente, il provvedimento è definitivo e Tizio non può ricorrere al Ministro.

Caso 2: Esito negativo della revisione

Caio, autista professionale, viene sottoposto a revisione della patente su disposizione della prefettura in seguito a un episodio di crisi epilettica. La commissione medica locale accerta che la patologia compromette stabilmente l'idoneità alla guida. Il Dipartimento revoca la patente. Caio impugna il provvedimento con ricorso al Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, allegando una nuova documentazione clinica che attesta il controllo della patologia con terapia farmacologica. Se il ricorso è accolto, la patente gli viene restituita.

Caso 3: Sostituzione con patente estera

Sempronio, cittadino italiano residente in Germania da anni, converte la propria patente italiana in una patente tedesca ai sensi della normativa UE. Al rientro in Italia, il Dipartimento per i trasporti terrestri revoca automaticamente la patente italiana originaria ai sensi dell'art. 130, comma 1, lett. c). Sempronio potrà circolare in Italia con la patente tedesca, ma quella italiana cessa di avere validità.

Caso 4: Recupero della patente dopo la revoca

Tizio, dopo la revoca disposta per inidoneità temporanea (non permanente), guarisce dalla patologia che aveva determinato il provvedimento e ottiene dalla commissione medica locale una nuova certificazione di idoneità. Presenta domanda al Dipartimento e sostiene un nuovo esame di guida. Poiché la patente revocata era di categoria B conseguita dieci anni prima, le limitazioni ex art. 117 non si applicano retroattivamente alla data del nuovo esame, ma si considerano con riferimento alla data originaria di rilascio della patente revocata.

Domande frequenti

Quali sono le cause che determinano la revoca della patente ai sensi dell'art. 130 C.d.S.?

La revoca è disposta in tre casi: perdita permanente dei requisiti fisici e psichici prescritti, esito negativo della revisione ai sensi dell'art. 128 C.d.S., e sostituzione della patente italiana con una rilasciata da uno Stato estero.

Dopo la revoca della patente è possibile riottenerne una nuova?

Sì, una volta cessati i motivi che hanno determinato la revoca, l'interessato può conseguire una nuova patente sostenendo un nuovo esame, senza dover rispettare i criteri di propedeuticità previsti dall'art. 116 per le categorie C, D ed E. La categoria della nuova patente non può essere superiore a quella revocata.

Il provvedimento di revoca è sempre impugnabile?

No. Se la revoca è motivata dalla perdita permanente dei requisiti psichici e fisici, il provvedimento è definitivo e non è ammesso ricorso amministrativo. Negli altri casi previsti dall'art. 130, comma 1, è invece possibile ricorrere al Ministro delle infrastrutture e dei trasporti.

Cosa succede se si converte la patente italiana in una patente straniera?

La conversione della patente italiana con una rilasciata da uno Stato estero determina automaticamente la revoca della patente italiana originaria da parte degli uffici del Dipartimento per i trasporti terrestri, ai sensi dell'art. 130, comma 1, lett. c).

Le limitazioni per i neopatentati si applicano alla nuova patente conseguita dopo la revoca?

Le limitazioni previste dall'art. 117 C.d.S. si calcolano con riferimento alla data di rilascio della patente revocata, non alla data di conseguimento della nuova patente, evitando così che il titolare venga equiparato a un neopatentato.

Ultimo aggiornamento redazionale: 2026-05-08
Fonti consultate: 2 fontei verificate
Vedi anche
A cura di
Andrea Marton — Dottore in Economia e Finanza, praticante commercialista
Fondatore e responsabile editoriale di Legge in Chiaro, portale di divulgazione giuridica e fiscale gratuita su 101 testi e codici italiani. I contenuti sono curati e rivisti da un team di laureati in economia; hanno scopo informativo e divulgativo e non costituiscono consulenza professionale. Profilo completo →
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