Art. 132 C.d.S. – Circolazione dei veicoli immatricolati negli Stati esteri
In vigore dal 1° gennaio 1993 (D.Lgs. 285/1992)
1. Gli autoveicoli, i motoveicoli e i rimorchi immatricolati in uno Stato estero e che abbiano già adempiuto alle formalità doganali o a quelle di cui all’articolo 53, comma 2, del D.L. 30 agosto 1993, n. 331, se prescritte, sono ammessi a circolare in Italia per la durata massima di un anno, in base al certificato di immatricolazione dello Stato di origine.
2. La disposizione di cui al comma 1 non si applica ai cittadini residenti nel comune di Campione d’Italia.
3. Le targhe dei veicoli di cui al comma 1 devono essere chiaramente leggibili e contenere il contrassegno di immatricolazione composto da cifre arabe e da caratteri latini maiuscoli, secondo le modalità che verranno stabilite nel regolamento.
4. Il mancato rispetto della norma di cui al comma 1 comporta l’interdizione all’accesso sul territorio nazionale.
5. Chiunque viola le disposizioni di cui al comma 1 è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 71 a euro 286.
In sintesi
L'art. 132 C.d.S. disciplina la circolazione in Italia dei veicoli immatricolati all'estero, ammessa per un massimo di un anno.
Ratio
La disposizione mira a bilanciare la libera circolazione dei veicoli stranieri in Italia con l'esigenza di tutelare il sistema di immatricolazione nazionale. Il termine massimo di un anno evita che soggetti stabilmente residenti in Italia eludano l'obbligo di reimmatricolazione, garantendo al contempo la regolarità delle formalità doganali e la tracciabilità dei mezzi.
Analisi
Il comma 1 pone tre condizioni cumulative: il veicolo deve essere immatricolato all'estero, devono essere state adempiute le formalità doganali (ove prescritte) e la permanenza in Italia non può superare un anno. Il comma 3 impone requisiti tecnici alle targhe (leggibilità, caratteri latini maiuscoli, cifre arabe), rimandando al regolamento per le modalità attuative. Il comma 4 introduce una conseguenza amministrativa grave — l'interdizione all'ingresso nel territorio — che si affianca alla sanzione pecuniaria del comma 5. L'eccezione di Campione d'Italia (comma 2) trova giustificazione nella natura di enclave italiana in territorio svizzero.
Quando si applica
La norma si applica ogni volta che un veicolo con targa straniera circola su strade italiane. Riguarda cittadini stranieri in visita o transito, ma anche cittadini italiani che abbiano immatricolato il veicolo all'estero. Scattano i divieti quando il veicolo supera il limite di un anno di permanenza oppure quando le targhe non rispettano i requisiti di leggibilità previsti. Non si applica ai residenti nel comune di Campione d'Italia.
Connessioni
L'art. 132 C.d.S. si raccorda con l'art. 53, comma 2, D.L. 331/1993 in materia di formalità doganali IVA. È collegato agli artt. 93-98 C.d.S. sull'immatricolazione dei veicoli in Italia e all'art. 135 C.d.S. sulla patente di guida dei conducenti stranieri. Rileva anche la normativa UE sulla libera circolazione dei veicoli comunitari e le Convenzioni internazionali sul traffico stradale (Convenzione di Vienna 1968).
Domande frequenti
Per quanto tempo un veicolo estero può circolare in Italia?
Un veicolo immatricolato in uno Stato estero può circolare in Italia per un periodo massimo di un anno, a condizione che siano state adempiute le necessarie formalità doganali o fiscali previste dalla legge.
Quale documento è necessario per far circolare un veicolo estero in Italia?
È sufficiente il certificato di immatricolazione rilasciato dallo Stato di origine del veicolo. Non è richiesta una reimmatricolazione italiana per soggiorni entro il limite annuale.
Cosa succede se un veicolo estero rimane in Italia oltre un anno?
Il superamento del limite annuale comporta l'applicazione di una sanzione amministrativa pecuniaria da € 71 a € 286 e può determinare l'interdizione all'accesso del veicolo sul territorio nazionale.
I residenti a Campione d'Italia sono soggetti alle stesse regole?
No. Il comma 2 dell'art. 132 C.d.S. esclude espressamente dall'applicazione della norma i cittadini residenti nel comune di Campione d'Italia, enclave italiana in territorio svizzero, che per ragioni geografiche utilizzano spesso veicoli con documentazione estera.
Quali requisiti devono avere le targhe dei veicoli stranieri in circolazione in Italia?
Le targhe devono essere chiaramente leggibili e riportare il contrassegno di immatricolazione composto da cifre arabe e caratteri latini maiuscoli, secondo le modalità definite dal regolamento di attuazione del Codice della Strada.
Fonti consultate: 1 fonte verificate
Le informazioni in questa pagina hanno valore informativo e divulgativo. Non costituiscono consulenza legale. Per la tua situazione specifica consulta un avvocato.