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Testo dell'articoloVigente
Informazione giuridica di carattere generale. Il presente contenuto costituisce informazione giuridica di carattere generale e non sostituisce in alcun modo il parere di un avvocato iscritto all’Albo. La norma riportata è tratta da fonti ufficiali (Normattiva, Gazzetta Ufficiale) e il commento ha finalità divulgativa. Per la valutazione del caso specifico è necessario consultare un professionista abilitato.
Art. 133 C.d.S. – Sigla distintiva dello Stato di immatricolazione
Testo vigente – D.Lgs. 285/1992 (aggiornato da Normattiva)
1. Gli autoveicoli, motoveicoli e rimorchi immatricolati in uno Stato estero, quando circolano in Italia, devono essere muniti posteriormente della sigla distintiva dello Stato di origine.
2. La sigla deve essere conforme alle disposizioni delle convenzioni internazionali.
3. Sugli autoveicoli, motoveicoli e rimorchi sia nazionali che stranieri che circolano in Italia è vietato l’uso di sigla diversa da quella dello Stato di immatricolazione del veicolo.
4. Chiunque viola le disposizioni del presente articolo è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da € 87 a € 344 .
Vedi anche
→CdS art. 132 - Art. 132 C.d.S.: Circolazione dei veicoli immatricolati negli St→CdS art. 134 - Art. 134 C.d.S.: Circolazione di autoveicoli e motoveicoli appar→T.U. Pubb. Impiego art. 1 - Art. 1 TUPI - Finalità ed ambito di applicazione→T.U. Immigrazione art. 1 - Art. 1 D.Lgs. 286/1998 - Ambito di applicazione→D.Lgs. 36/2023 art. 1 - Art. 1 D.Lgs. 36/2023 - Principio del risultato→Articolo 131 Codice della Strada: Agenti diplomatici esteri→Art. 135 C.d.S.: Circolazione con patenti di guida rilasciate da→Art. 130-bis C.d.S.: Revoca della patente di guida in caso di vi→Articolo 130 Codice della Strada: Revoca della patente di guida→Art. 136 C.d.S.: Conversioni di patenti di guida rilasciate da S→Art. 137 C.d.S.: Certificati internazionali per autoveicoli, mot→Articolo 128 Codice della Strada: Revisione della patente di guida
Informazione giuridica di carattere generale. Il presente contenuto costituisce informazione giuridica di carattere generale e non sostituisce in alcun modo il parere di un avvocato iscritto all'Albo. La norma riportata è tratta da fonti ufficiali (Normattiva, Gazzetta Ufficiale) e il commento ha finalità divulgativa. Per la valutazione del caso specifico è necessario consultare un professionista abilitato.
In sintesi
Indice dei contenuti
I veicoli stranieri in Italia devono esporre posteriormente la sigla dello Stato di immatricolazione. Vietato usare sigle diverse. Sanzione da 71 a 344 euro.
Ratio
La norma mira a garantire l'immediata identificabilità della provenienza di un veicolo in circolazione sul territorio italiano, facilitando i controlli delle autorità competenti e assicurando il rispetto degli obblighi derivanti dalle convenzioni internazionali sulla circolazione stradale, in particolare dalla Convenzione di Vienna del 1968 sul traffico stradale e dalla Convenzione di Ginevra del 1949.
Analisi
Il comma 1 impone l'obbligo esclusivamente ai veicoli immatricolati all'estero, con riferimento all'apposizione posteriore della sigla. Il comma 2 rinvia alle convenzioni internazionali per quanto riguarda la forma, le dimensioni e le caratteristiche grafiche della sigla stessa. Il comma 3 estende invece il divieto di uso di sigle non corrispondenti allo Stato di immatricolazione anche ai veicoli nazionali, impedendo qualsiasi forma di contraffazione o uso ingannevole. Il comma 4 stabilisce la misura sanzionatoria, collocata nella fascia medio-bassa delle sanzioni del Codice della Strada, coerentemente con la natura formale dell'infrazione.
Quando si applica
L'articolo si applica in tutti i casi in cui un veicolo immatricolato all'estero circola su strade italiane aperte al pubblico, indipendentemente dalla durata del soggiorno o dalla nazionalità del conducente. Si applica altresì quando un veicolo, italiano o straniero, esponga una sigla non corrispondente al proprio Stato di immatricolazione, ad esempio riportando una sigla di un Paese diverso da quello in cui il mezzo è registrato. Non si applica ai veicoli in sosta privata o comunque non in circolazione su suolo pubblico.
Connessioni
La disposizione si collega all'art. 132 C.d.S., che disciplina le condizioni generali di circolazione dei veicoli esteri in Italia, e agli artt. 93 e seguenti, relativi alla carta di circolazione e alla targa. A livello sovranazionale, il riferimento principale è la Convenzione di Vienna del 1968 (ratificata dall'Italia con L. 308/1995) e l'Accordo europeo del 1971 relativo alle sigle identificative dei veicoli a motore nel traffico internazionale. In ambito UE, il Regolamento (CE) n. 2411/98 consente ai veicoli degli Stati membri di circolare con la sola targa europea, esonerando dall'obbligo della sigla separata.
Prassi dell'Agenzia delle Entrate
Ministero Infrastrutture e Trasporti
Casi pratici
Caso 1: Veicolo straniero senza sigla
Tizio, cittadino tedesco, entra in Italia con la propria autovettura immatricolata in Germania priva della sigla «D» applicata posteriormente. Viene fermato da una pattuglia della Polizia Stradale sull'autostrada A4. L'agente contesta a Tizio la violazione dell'art. 133, comma 1, C.d.S., irrogando una sanzione amministrativa di 86 euro (importo ridotto ex art. 202 C.d.S.).
Caso 2: Sigla non conforme alle convenzioni
Caio, di nazionalità svizzera, circola in Italia con un'autovettura immatricolata in Svizzera esibendo un adesivo «CH» di formato e caratteristiche grafiche non conformi agli standard previsti dalla Convenzione di Vienna. L'organo accertatore contesta la violazione del comma 2 dell'art. 133 C.d.S., poiché la sigla, pur presente, non rispetta le prescrizioni internazionali.
Caso 3: Uso di sigla diversa dallo Stato di immatricolazione
Sempronio, residente in Italia, acquista all'estero un'autovettura immatricolata in Francia (sigla «F») e, per ragioni estetiche, applica posteriormente una sigla «E» (Spagna) non corrispondente alla reale immatricolazione. L'agente accertatore contesta a Sempronio la violazione del comma 3 dell'art. 133 C.d.S., che vieta l'uso di una sigla diversa da quella dello Stato di effettiva immatricolazione, indipendentemente dalla nazionalità del proprietario o del conducente.
Domande frequenti
I veicoli degli Stati UE devono ancora esporre la sigla distintiva quando circolano in Italia?
In linea generale sì, salvo che il veicolo sia dotato di targa europea con la bandiera UE e il codice dello Stato membro (ad es. «I» per l'Italia, «F» per la Francia): in quel caso il Regolamento (CE) n. 2411/98 consente di circolare negli altri Stati UE senza l'apposizione separata della sigla ovale.
Dove deve essere collocata la sigla distintiva sul veicolo?
L'art. 133, comma 1, C.d.S. richiede che la sigla sia apposta posteriormente al veicolo. Le convenzioni internazionali specificano inoltre le caratteristiche grafiche (fondo bianco, bordo nero, lettere nere) e le dimensioni minime dell'adesivo ovale.
Quali sono le conseguenze della mancata apposizione della sigla per un veicolo estero in transito temporaneo?
La violazione comporta unicamente una sanzione amministrativa pecuniaria da 71 a 286 euro, ai sensi del comma 4 dell'art. 133 C.d.S. Non sono previste sanzioni accessorie (es. fermo o sequestro del veicolo) specificamente collegate a questa infrazione.
Un italiano che guida un'auto immatricolata in un Paese estero è soggetto all'obbligo della sigla?
Sì. L'obbligo non dipende dalla nazionalità del conducente ma dallo Stato di immatricolazione del veicolo. Se l'auto è immatricolata all'estero, deve recare la sigla corrispondente, indipendentemente da chi la conduce.
È sufficiente avere la sigla stampata sulla targa o è necessario un adesivo separato?
Dipende dal Paese di immatricolazione. Per i veicoli degli Stati UE dotati di targa europeizzata, la sigla è già integrata nella targa. Per i veicoli di altri Paesi, è generalmente richiesto l'adesivo ovale separato, secondo le disposizioni delle convenzioni internazionali richiamate dal comma 2 dell'art. 133 C.d.S.
Fonti consultate: 1 fonte verificate