Indice
  1. Testo dell'articolo
  2. Commento
  3. Massime giurisprudenziali
  4. Pronunce Corte Costituzionale
  5. Prassi e linee guida
  6. Casi pratici
  7. Domande frequenti
  8. Vedi anche

Testo dell'articoloVigente

Informazione giuridica di carattere generale. Il presente contenuto costituisce informazione giuridica di carattere generale e non sostituisce in alcun modo il parere di un avvocato iscritto all’Albo. La norma riportata è tratta da fonti ufficiali (Normattiva, Gazzetta Ufficiale) e il commento ha finalità divulgativa. Per la valutazione del caso specifico è necessario consultare un professionista abilitato.

Art. 136 C.d.S. – Conversioni di patenti rilasciate da uno Stato non appartenente all’Unione europea o allo Spazio economico europeo

Testo vigente – D.Lgs. 285/1992 (aggiornato da Normattiva)

1. Fermo restando quanto previsto da accordi internazionali, il titolare di patente di guida in corso di validità, rilasciata da uno Stato non appartenente all’Unione europea o allo Spazio economico europeo, che abbia acquisito residenza anagrafica in Italia, può richiedere, la conversione della patente posseduta in patente di guida italiana senza sostenere l’esame di idoneità di cui all’articolo 121, se consentito in specifiche intese bilaterali, a condizioni di reciprocità. La patente di guida italiana è rilasciata previo controllo del possesso da parte del richiedente dei requisiti fisici e psichici stabiliti dall’articolo 119. La patente convertita è ritirata e restituita, da parte dell’ufficio della motorizzazione che ha provveduto alla conversione, all’autorità dello Stato che l’ha rilasciata, precisandone i motivi. Le medesime disposizioni si applicano per le abilitazioni professionali, senza peraltro provvedere al ritiro dell’eventuale documento abilitativo a sé stante.

2. Qualora si proceda ai sensi del comma 1, sulla patente di guida italiana convertita è annotata l’avvenuta conversione, sia in sede di rilascio che in sede di rinnovo o di duplicazione, e, se del caso, sulla stessa è disposto provvedimento di revisione ai sensi dell’articolo 128.

3. Non si procede alla conversione di patente di guida comunitaria, derivante da patente rilasciata da Stati non appartenenti all’Unione europea o allo Spazio economico europeo, con i quali lo Stato italiano non ha concluso intese bilaterali.

4. Nel caso in cui è richiesta la conversione di patente di guida rilasciata da uno Stato non appartenente alla Unione europea o allo Spazio economico europeo, derivante da precedente patente italiana, è rilasciata una patente di categoria non superiore a quella originaria.

In sintesi

  • I titolari di patente UE residenti in Italia possono convertirla in patente italiana delle stesse categorie senza sostenere l'esame di idoneità.
  • La conversione si estende, a condizione di reciprocità, anche alle patenti rilasciate da Paesi extra-UE, salvo accordi internazionali.
  • Il rilascio della nuova patente è subordinato alla verifica dei requisiti psichici, fisici e morali ex artt. 119 e 120 C.d.S.
  • Chi guida con patente estera scaduta, trascorso un anno dall'acquisizione della residenza in Italia, è soggetto alle stesse sanzioni previste per chi guida senza patente.
  • In caso di sostituzione di una patente estera già rilasciata in sostituzione di una precedente patente italiana, la nuova patente non può essere di categoria superiore all'originaria.
Indice dei contenuti

L'art. 136 C.d.S. disciplina la conversione delle patenti straniere in patente italiana, con e senza esame, secondo il principio di reciprocità.

Ratio

La norma persegue un duplice obiettivo: favorire la libera circolazione dei cittadini europei garantendo il mutuo riconoscimento delle patenti comunitarie, e al contempo tutelare la sicurezza stradale imponendo la verifica dei requisiti soggettivi del conducente. Per i Paesi extra-UE, il principio di reciprocità assicura parità di trattamento sul piano internazionale.

Analisi

Il comma 1 sancisce il diritto alla conversione automatica per i titolari di patente UE residenti in Italia, senza esame, ma con restituzione della patente originaria all'autorità estera. Il comma 3 introduce il controllo obbligatorio dei requisiti psichici, fisici e morali, derogabile solo se lo Stato membro emittente ha già applicato standard equivalenti (comma 4). Il comma 5 introduce una clausola anti-elusiva per evitare che la conversione serva ad aggirare le limitazioni di categoria imposte originariamente. Il comma 6 fissa la soglia temporale di un anno dalla residenza, oltre la quale la guida con patente estera scaduta è equiparata alla guida senza patente.

Quando si applica

L'articolo si applica ogni volta che un soggetto con patente straniera (UE o extra-UE) acquisisce la residenza anagrafica in Italia e intende regolarizzare la propria posizione, convertendo il titolo abilitativo estero. Rileva anche in fase sanzionatoria, quando un conducente continui a utilizzare una patente estera scaduta oltre il termine annuale.

Connessioni

La disposizione si raccorda con l'art. 121 C.d.S. (esame di idoneità), l'art. 119 (requisiti psichici e fisici), l'art. 120 (requisiti morali) e l'art. 126, comma 5 (procedure di accertamento sanitario). Sul piano europeo, si inserisce nel quadro della Direttiva 2006/126/CE sulla patente di guida, recepita in Italia con D.Lgs. 59/2011.

Prassi dell'Agenzia delle Entrate

Casi pratici

Caso 1: Conversione patente UE (Tizio)

Tizio, cittadino francese, si trasferisce stabilmente a Milano e acquista la residenza anagrafica. È titolare di patente di guida francese categoria B in corso di validità. Tizio può recarsi alla Motorizzazione civile e richiedere la conversione della patente francese in patente italiana di categoria B, consegnando il documento originale, senza dover sostenere alcun esame di idoneità, purché i requisiti psichici e fisici siano verificati o già equivalenti a quelli italiani.

Caso 2: Conversione patente extra-UE con reciprocità (Caio)

Caio è un cittadino svizzero con patente elvetica categoria B+E, residente in Roma da sei mesi. Poiché tra Italia e Svizzera esiste un accordo di reciprocità, Caio può presentare domanda di conversione presso la prefettura competente, ottenendo una patente italiana delle stesse categorie, previa verifica dei requisiti di legge e senza esame.

Caso 3: Guida con patente estera scaduta (Sempronio)

Sempronio, cittadino rumeno, ha acquisito la residenza a Torino da quattordici mesi. La sua patente rumena è scaduta e non ha ancora provveduto alla conversione. Se fermato da una pattuglia della Polizia Stradale, Sempronio sarà sanzionato come se guidasse privo di patente, con applicazione delle sanzioni amministrative principali e accessorie previste dall'art. 116 C.d.S., tra cui il fermo del veicolo.

Domande frequenti

Un cittadino UE con patente estera deve sostenere l'esame per ottenere la patente italiana?

No. I titolari di patente rilasciata da uno Stato membro UE che abbiano acquisito la residenza in Italia possono convertirla senza sostenere l'esame di idoneità, a condizione di consegnare la patente originale e di possedere i requisiti psichici, fisici e morali richiesti dalla legge.

Anche i titolari di patente extra-UE possono convertirla in Italia?

Sì, ma solo a condizione di reciprocità, ovvero se il Paese che ha rilasciato la patente riconosce analogamente le patenti italiane. Eventuali accordi internazionali specifici possono prevedere condizioni differenti.

Cosa succede se continuo a guidare in Italia con la patente estera scaduta dopo un anno dalla residenza?

Trascorso un anno dall'acquisizione della residenza anagrafica in Italia, guidare con una patente estera non più in corso di validità comporta l'applicazione delle stesse sanzioni previste per chi guida senza patente, comprese le sanzioni accessorie come il fermo del veicolo.

Posso ottenere una patente italiana di categoria superiore tramite la conversione?

No. Se la patente estera che si vuole convertire era già stata rilasciata in sostituzione di una precedente patente italiana, la nuova patente italiana non può avere una categoria superiore a quella per cui originariamente si era sostenuto l'esame di idoneità.

È necessaria una visita medica per la conversione della patente UE?

In linea di principio sì, ma l'accertamento dei requisiti psichici e fisici può essere omesso se si dimostra che lo Stato UE emittente aveva già subordinato il rilascio della patente a requisiti equivalenti a quelli italiani. In tal caso, però, la validità della nuova patente non può superare quella della patente originaria.

Ultimo aggiornamento redazionale: 2026-05-08
Fonti consultate: 1 fonte verificate
Vedi anche
A cura di
Andrea Marton — Dottore in Economia e Finanza, praticante commercialista
Fondatore e responsabile editoriale di Legge in Chiaro, portale di divulgazione giuridica e fiscale gratuita su 101 testi e codici italiani. I contenuti sono curati e rivisti da un team di laureati in economia; hanno scopo informativo e divulgativo e non costituiscono consulenza professionale. Profilo completo →
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