Art. 138 C.d.S. – Veicoli e conducenti delle Forze armate
In vigore dal 1° gennaio 1993 (D.Lgs. 285/1992)
1. Le Forze armate provvedono direttamente nei riguardi dei veicoli di loro dotazione agli accertamenti tecnici, all’immatricolazione militare, al rilascio dei documenti di circolazione e delle targhe di riconoscimento.
2. I veicoli delle Forze armate, qualora eccedono i limiti di cui agli articoli 61 e 62, devono essere muniti, per circolare sulle strade non militari, di una autorizzazione speciale che viene rilasciata dal comando militare sentiti gli enti competenti, conformemente a quanto previsto dall’art. 10, comma *6. All’eventuale scorta provvede il predetto comando competente.
3. Le Forze armate provvedono direttamente nei riguardi del personale in servizio:
a) all’addestramento, all’individuazione e all’accertamento dei requisiti necessari per la guida, all’esame di idoneità e al rilascio della patente militare di guida, che abilita soltanto alla guida dei veicoli comunque in dotazione delle Forze armate;
b) al rilascio dei certificati di abilitazione alle mansioni di insegnante di teoria e di istruttore di scuola guida, relativi all’addestramento di cui alla lettera a).
4. Gli insegnanti, gli istruttori e i conducenti di cui al comma 3 non sono soggetti alle disposizioni del presente titolo.
5. Coloro che sono muniti di patente militare possono ottenere, senza sostenere l’esame di idoneità, la patente di guida per veicoli delle corrispondenti categorie, secondo la tabella di equipollenza stabilita dal Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con il Ministero della difesa, sempreché la richiesta venga presentata per il tramite dell’autorità dalla quale dipendono durante il servizio o non oltre un anno dalla data del congedo o dalla cessazione dal servizio.
6. Il personale provvisto di abilitazione ad istruttore di guida militare può ottenere la conversione in analogo certificato di abilitazione ad istruttore di guida civile senza esame e secondo le modalità stabilite dal Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, purché gli interessati ne facciano richiesta entro un anno dalla data del congedo o dalla cessazione dal servizio.
7. I veicoli alienati dalle Forze armate possono essere reimmatricolati con targa civile previo accertamento dei prescritti requisiti.
8. Le caratteristiche delle targhe di riconoscimento dei veicoli a motore o da essi trainati in dotazione alle Forze armate sono stabilite d’intesa tra il Ministero dal quale dipendono l’arma o il corpo e il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti.
9. Le Forze armate provvedono direttamente al trasporto stradale di materie radioattive e fissili speciali, mettendo in atto tutte le prescrizioni tecniche e le misure di sicurezza previste dalle norme vigenti in materia.
10. In ragione della pubblica utilità del loro impiego in servizi di istituto, i mezzi di trasporto collettivo militare, appartenenti alle categorie M2 e M3, sono assimilati ai mezzi adibiti al trasporto pubblico.
11. Le disposizioni del presente articolo si applicano anche ai veicoli e ai conducenti della Polizia di Stato, della Guardia di finanza, del Corpo di Polizia penitenziaria, del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, dei Corpi dei vigili del fuoco delle province autonome di Trento e di Bolzano, della regione Valle d’Aosta, della Croce rossa italiana, del Corpo forestale dello Stato, dei Corpi forestali operanti nelle regioni a statuto speciale e nelle province autonome di Trento e di Bolzano e della Protezione civile nazionale, della regione Valle d’Aosta e delle province autonome di Trento e di Bolzano.
12. Chiunque munito di patente militare, ovvero munito di patente rilasciata ai sensi del comma 11, guida un veicolo immatricolato con targa civile è soggetto alle sanzioni previste dall’art. 125, comma 3. La patente di guida è sospesa dall’autorità che l’ha rilasciata, secondo le procedure e la disciplina proprie dell’amministrazione di appartenenza.
12-bis. I soggetti muniti di patente militare o di servizio rilasciata ai sensi dell’articolo 139 possono guidare veicoli delle corrispondenti categorie immatricolati con targa civile purché i veicoli stessi siano adibiti ai servizi istituzionali dell’amministrazione dello Stato.
In sintesi
L'art. 138 CdS disciplina l'autonomia delle Forze armate nella gestione di veicoli militari e patenti di guida del personale in servizio.
Ratio
La norma risponde all'esigenza di garantire alle Forze armate la piena autonomia operativa nella gestione del parco veicolare e della formazione dei conducenti. La peculiarità dei veicoli militari — per tipologia, dimensioni, impiego tattico e logistico — rende difficilmente applicabile il regime ordinario previsto per i veicoli civili. Il legislatore ha quindi costruito un sistema parallelo, funzionale alle esigenze operative della difesa nazionale, pur mantenendo raccordi con l'ordinamento civile per i casi di circolazione su strade pubbliche e per la mobilità del personale in congedo.
Analisi
Il comma 1 attribuisce alle Forze armate una competenza esclusiva sull'intero ciclo di vita amministrativo del veicolo militare: dall'accertamento tecnico iniziale all'immatricolazione, fino al rilascio di documenti e targhe. I commi 3 e 4 estendono questa autonomia alla formazione dei conducenti, esonerando insegnanti, istruttori e conducenti militari dalle disposizioni del Titolo IV del CdS (patenti civili). Il comma 5 introduce un meccanismo di equipollenza tra patente militare e patente civile: la conversione avviene per tabella ministeriale concordata tra MIT e Ministero della Difesa, senza necessità di sostenere l'esame, ma con un termine decadenziale di un anno dalla cessazione del servizio. Il comma 6 replica lo stesso meccanismo per le abilitazioni degli istruttori. I commi 7 e 8 regolano infine il punto di contatto tra il regime militare e quello civile: la reimmatricolazione dei veicoli alienati e le caratteristiche delle targhe militari, definite d'intesa tra i due ministeri competenti.
Quando si applica
L'articolo trova applicazione in tutte le situazioni in cui veicoli militari o personale delle Forze armate interagiscono con il sistema della circolazione stradale ordinaria. In particolare: (i) quando un veicolo militare fuori misura deve transitare su una strada pubblica non militare e necessita dell'autorizzazione speciale del comando; (ii) quando un militare in congedo vuole convertire la patente militare in patente civile entro il termine annuale; (iii) quando un istruttore di guida militare vuole operare come istruttore civile; (iv) quando un privato acquista un veicolo dismesso dalle Forze armate e intende reimmatricolarlo per uso civile.
Connessioni
L'art. 138 si collega sistematicamente agli artt. 61 e 62 CdS (limiti dimensionali e di massa dei veicoli), all'art. 10, comma 6 CdS (disciplina delle autorizzazioni speciali per la circolazione di veicoli eccezionali), al Titolo IV del CdS (patenti di guida, artt. 115-130), e alle disposizioni del D.Lgs. 66/2010 (Codice dell'Ordinamento Militare) che regolano lo status giuridico del personale militare. Rilevano inoltre i decreti interministeriali MIT-Difesa che stabiliscono le tabelle di equipollenza delle patenti e le caratteristiche delle targhe militari.
Domande frequenti
Chi può guidare i veicoli militari su strada?
I veicoli delle Forze armate possono essere condotti dal personale militare munito di patente militare di guida, rilasciata direttamente dall'Amministrazione della Difesa. Tale patente abilita esclusivamente alla guida di veicoli in dotazione alle Forze armate e non è valida per i veicoli civili.
Entro quanto tempo dal congedo si può convertire la patente militare in patente civile?
La domanda di conversione deve essere presentata entro un anno dalla data del congedo o dalla cessazione dal servizio. Decorso tale termine, il beneficio decade e il militare congedato dovrà sottoporsi al percorso ordinario di formazione ed esame per ottenere la patente civile.
Un veicolo militare che supera i limiti di sagoma può circolare su strade pubbliche?
Sì, ma solo previa autorizzazione speciale rilasciata dal comando militare competente, che deve sentire gli enti gestori delle strade interessate. Il comando provvede anche all'eventuale scorta. La procedura ricalca quella prevista dall'art. 10, comma 6 CdS per i veicoli eccezionali civili.
Un privato che acquista un veicolo dismesso dall'Esercito può immatricolarlo normalmente?
Sì. L'art. 138, comma 7 CdS prevede espressamente che i veicoli alienati dalle Forze armate possano essere reimmatricolati con targa civile, previa verifica dei requisiti prescritti dalla normativa ordinaria, ovvero la visita e prova presso la Motorizzazione Civile.
Un istruttore di guida militare può insegnare anche nelle autoscuole civili?
Sì, a condizione che converta il proprio certificato di abilitazione militare in quello civile. La conversione avviene senza esame, secondo le modalità stabilite dal MIT, purché la richiesta sia presentata entro un anno dal congedo o dalla cessazione dal servizio.
Le targhe dei veicoli militari sono regolate allo stesso modo di quelle civili?
No. Le caratteristiche delle targhe militari sono stabilite d'intesa tra il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti e il Ministero della Difesa, con un regime separato rispetto alle targhe civili disciplinate dalla normativa ordinaria del CdS e dai relativi decreti attuativi.
Fonti consultate: 1 fonte verificate
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