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Ultimo aggiornamento: 10 Maggio 2026
Fonte: Normattiva.it · Gazzetta Ufficiale
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Art. 139 C.d.S. – Patente di servizio per il personale abilitato allo svolgimento di compiti di polizia stradale

In vigore dal 1° gennaio 1993 (D.Lgs. 285/1992)

1. Ai soggetti già in possesso di patente di guida e abilitati allo svolgimento di compiti di polizia stradale indicati dai commi 1 e 3, lettera a), dell’articolo 12 è rilasciata apposita patente di servizio la cui validità è limitata alla guida di veicoli adibiti all’espletamento di compiti istituzionali dell’amministrazione di appartenenza.

2. Con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con il Ministro dell’interno, sono stabiliti i requisiti e le modalità per il rilascio della patente di cui al comma 1.

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In sintesi

  • Il personale abilitato a svolgere compiti di polizia stradale ai sensi dell'art. 12, commi 1 e 3 lett. a), C.d.S. può ottenere una patente di servizio speciale, distinta dalla patente ordinaria.
  • La patente di servizio ha validità limitata: abilita esclusivamente alla guida di veicoli adibiti a compiti istituzionali dell'amministrazione di appartenenza, non alla circolazione privata.
  • Il presupposto necessario è che il soggetto sia già titolare di una patente di guida ordinaria: la patente di servizio non sostituisce quella comune, ma si aggiunge ad essa.
  • I requisiti e le modalità di rilascio sono rimessi a un decreto interministeriale del Ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti, di concerto con il Ministro dell'Interno.
  • La norma mira a consentire a specifiche categorie di operatori (Polizia di Stato, Carabinieri, Polizia Locale, ecc.) di condurre mezzi istituzionali anche oltre i limiti della patente ordinaria posseduta, purché nell'esercizio delle funzioni d'istituto.

Patente di servizio rilasciata al personale di polizia stradale per guidare veicoli istituzionali, valida solo per compiti d'ufficio.

Ratio

L'art. 139 C.d.S. risponde all'esigenza di dotare il personale impegnato nella polizia stradale di uno strumento abilitativo ad hoc, calibrato sulle specifiche esigenze operative delle amministrazioni pubbliche. Le forze dell'ordine e i corpi con funzioni di polizia stradale devono poter condurre veicoli speciali — autopattuglie, moto, veicoli di emergenza — spesso caratterizzati da requisiti tecnici diversi rispetto alle categorie ordinarie di patente. La patente di servizio consente di estendere tale abilitazione senza gravare il dipendente pubblico dell'onere di conseguire autonomamente categorie superiori di patente per uso privato.

Analisi

Il comma 1 individua i beneficiari per rinvio all'art. 12, commi 1 e 3 lett. a): si tratta in primo luogo degli appartenenti alla Polizia di Stato, all'Arma dei Carabinieri, al Corpo della Guardia di Finanza, alla Polizia Penitenziaria e ai Corpi di Polizia Municipale e Provinciale, nonché ad altre forze cui la legge attribuisce compiti di polizia stradale. La patente di servizio è funzionalmente vincolata: la sua validità cessa non appena il veicolo cessa di essere utilizzato per finalità istituzionali. Ne consegue che il titolare non può avvalersene per uso privato, pena la guida senza patente valida per quella categoria. Il comma 2 rinvia la disciplina di dettaglio — requisiti soggettivi, procedimento, durata, rinnovo — a un decreto interministeriale, garantendo flessibilità regolatoria senza appesantire il testo codicistico.

Quando si applica

La disposizione si applica ogni volta che un operatore di polizia stradale, in possesso di patente ordinaria (es. categoria B), debba condurre nell'esercizio delle proprie funzioni un veicolo di categoria superiore o comunque riservato all'amministrazione (es. autopattuglia di categoria C, moto di grossa cilindrata in categoria A). Trova applicazione anche in caso di controlli, scorte, interventi di emergenza stradale. Non trova invece applicazione per la guida di veicoli privati dell'agente né per veicoli di altre amministrazioni non pertinenti alle funzioni di polizia stradale.

Connessioni

L'art. 139 va letto in sistematica connessione con: art. 12 C.d.S. (definizione dei soggetti abilitati alle funzioni di polizia stradale); art. 116 C.d.S. (obbligo generale di patente di guida e categorie); art. 125 C.d.S. (requisiti fisici e psichici per la guida); D.M. interministeriale attuativo che disciplina nel dettaglio requisiti e procedure. Sul piano penale-amministrativo, la guida del veicolo di servizio oltre l'ambito consentito dalla patente di servizio può integrare la violazione dell'art. 116 C.d.S. (guida senza patente per quella categoria).

Domande frequenti

Cos'è la patente di servizio prevista dall'art. 139 C.d.S.?

È un titolo abilitativo speciale rilasciato al personale già in possesso di patente ordinaria e abilitato a svolgere compiti di polizia stradale. Consente di condurre veicoli dell'amministrazione di appartenenza esclusivamente per finalità istituzionali, senza valere per uso privato.

Chi può ottenere la patente di servizio?

I soggetti indicati dall'art. 12, commi 1 e 3 lett. a) C.d.S.: appartenenti alla Polizia di Stato, Carabinieri, Guardia di Finanza, Polizia Penitenziaria, Polizia Locale e altri corpi cui la legge attribuisce funzioni di polizia stradale, purché già titolari di patente di guida ordinaria.

La patente di servizio sostituisce la patente ordinaria?

No. La patente di servizio si aggiunge alla patente ordinaria, che rimane un prerequisito indispensabile. I due titoli hanno ambiti di utilizzo distinti: la patente ordinaria vale per la circolazione privata, quella di servizio solo per l'uso istituzionale dei veicoli dell'amministrazione.

Cosa succede se il titolare usa il veicolo di servizio fuori dall'orario o fuori dai compiti istituzionali?

In quel caso la patente di servizio non copre la guida. Se il veicolo appartiene a una categoria per la quale il conducente non ha patente ordinaria, si configura la violazione dell'art. 116 C.d.S. (guida senza patente per quella categoria), con le relative sanzioni amministrative e penali.

Chi stabilisce i requisiti per ottenere la patente di servizio?

Il comma 2 dell'art. 139 C.d.S. rimette la disciplina di dettaglio a un decreto del Ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti, emanato di concerto con il Ministro dell'Interno. Il decreto fissa requisiti soggettivi, procedimento di rilascio, durata e modalità di rinnovo.

La patente di servizio abilita alla guida di qualsiasi veicolo dell'amministrazione?

No. Abilita alla guida dei veicoli adibiti all'espletamento dei compiti istituzionali dell'amministrazione di appartenenza. Il veicolo deve rientrare nelle categorie e nelle finalità coperte dal titolo abilitativo specifico, nei limiti fissati dal decreto interministeriale attuativo.

Ultimo aggiornamento redazionale: 2026-05-08
Fonti consultate: 1 fonte verificate
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