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Testo dell'articoloVigente
Informazione giuridica di carattere generale. Il presente contenuto costituisce informazione giuridica di carattere generale e non sostituisce in alcun modo il parere di un avvocato iscritto all’Albo. La norma riportata è tratta da fonti ufficiali (Normattiva, Gazzetta Ufficiale) e il commento ha finalità divulgativa. Per la valutazione del caso specifico è necessario consultare un professionista abilitato.
Art. 139 C.d.S. – Patente di servizio per il personale abilitato allo svolgimento di compiti di polizia stradale
Testo vigente – D.Lgs. 285/1992 (aggiornato da Normattiva)
1. Ai soggetti già in possesso di patente di guida e abilitati allo svolgimento di compiti di polizia stradale indicati dai commi 1 e 3, lettera a), dell’articolo 12 è rilasciata apposita patente di servizio la cui validità è limitata alla guida di veicoli adibiti all’espletamento di compiti istituzionali dell’amministrazione di appartenenza.
2. Con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con il Ministro dell’interno, sono stabiliti i requisiti e le modalità per il rilascio della patente di cui al comma 1.
Vedi anche
→CdS art. 138 - Art. 138 C.d.S.: Veicoli e conducenti delle Forze armate→CdS art. 140 - Art. 140 C.d.S.: Principio informatore della circolazione→T.U. Pubb. Impiego art. 1 - Art. 1 TUPI - Finalità ed ambito di applicazione→T.U. Immigrazione art. 1 - Art. 1 D.Lgs. 286/1998 - Ambito di applicazione→D.Lgs. 36/2023 art. 1 - Art. 1 D.Lgs. 36/2023 - Principio del risultato→Art. 137 C.d.S.: Certificati internazionali per autoveicoli, mot→Articolo 141 Codice della Strada: Velocità→Art. 136 C.d.S.: Conversioni di patenti di guida rilasciate da S→Articolo 142 Codice della Strada: Limiti di velocità→Art. 135 C.d.S.: Circolazione con patenti di guida rilasciate da→Art. 143 C.d.S.: Posizione dei veicoli sulla carreggiata→Art. 134 C.d.S.: Circolazione di autoveicoli e motoveicoli appar
Informazione giuridica di carattere generale. Il presente contenuto costituisce informazione giuridica di carattere generale e non sostituisce in alcun modo il parere di un avvocato iscritto all'Albo. La norma riportata è tratta da fonti ufficiali (Normattiva, Gazzetta Ufficiale) e il commento ha finalità divulgativa. Per la valutazione del caso specifico è necessario consultare un professionista abilitato.
In sintesi
Indice dei contenuti
Patente di servizio rilasciata al personale di polizia stradale per guidare veicoli istituzionali, valida solo per compiti d'ufficio.
Ratio
L'art. 139 C.d.S. risponde all'esigenza di dotare il personale impegnato nella polizia stradale di uno strumento abilitativo ad hoc, calibrato sulle specifiche esigenze operative delle amministrazioni pubbliche. Le forze dell'ordine e i corpi con funzioni di polizia stradale devono poter condurre veicoli speciali, autopattuglie, moto, veicoli di emergenza, spesso caratterizzati da requisiti tecnici diversi rispetto alle categorie ordinarie di patente. La patente di servizio consente di estendere tale abilitazione senza gravare il dipendente pubblico dell'onere di conseguire autonomamente categorie superiori di patente per uso privato.
Analisi
Il comma 1 individua i beneficiari per rinvio all'art. 12, commi 1 e 3 lett. a): si tratta in primo luogo degli appartenenti alla Polizia di Stato, all'Arma dei Carabinieri, al Corpo della Guardia di Finanza, alla Polizia Penitenziaria e ai Corpi di Polizia Municipale e Provinciale, nonché ad altre forze cui la legge attribuisce compiti di polizia stradale. La patente di servizio è funzionalmente vincolata: la sua validità cessa non appena il veicolo cessa di essere utilizzato per finalità istituzionali. Ne consegue che il titolare non può avvalersene per uso privato, pena la guida senza patente valida per quella categoria. Il comma 2 rinvia la disciplina di dettaglio, requisiti soggettivi, procedimento, durata, rinnovo, a un decreto interministeriale, garantendo flessibilità regolatoria senza appesantire il testo codicistico.
Quando si applica
La disposizione si applica ogni volta che un operatore di polizia stradale, in possesso di patente ordinaria (es. categoria B), debba condurre nell'esercizio delle proprie funzioni un veicolo di categoria superiore o comunque riservato all'amministrazione (es. autopattuglia di categoria C, moto di grossa cilindrata in categoria A). Trova applicazione anche in caso di controlli, scorte, interventi di emergenza stradale. Non trova invece applicazione per la guida di veicoli privati dell'agente né per veicoli di altre amministrazioni non pertinenti alle funzioni di polizia stradale.
Connessioni
L'art. 139 va letto in sistematica connessione con: art. 12 C.d.S. (definizione dei soggetti abilitati alle funzioni di polizia stradale); art. 116 C.d.S. (obbligo generale di patente di guida e categorie); art. 125 C.d.S. (requisiti fisici e psichici per la guida); D.M. interministeriale attuativo che disciplina nel dettaglio requisiti e procedure. Sul piano penale-amministrativo, la guida del veicolo di servizio oltre l'ambito consentito dalla patente di servizio può integrare la violazione dell'art. 116 C.d.S. (guida senza patente per quella categoria).
Prassi dell'Agenzia delle Entrate
circolare
Casi pratici
Caso 1: L'agente di Polizia Locale e il veicolo di categoria C
Tizio è un agente di Polizia Locale di un comune della provincia di Brescia. È titolare di patente di categoria B conseguita anni fa per uso privato. Il comune acquista un nuovo automezzo di categoria C per il trasporto di materiali e la gestione di interventi su strada. Il comandante informa Tizio che, ai sensi dell'art. 139 C.d.S., potrà ottenere una patente di servizio che lo abilita alla guida di quel mezzo esclusivamente nell'espletamento dei compiti istituzionali. Tizio presenta domanda corredata dei requisiti previsti dal decreto interministeriale attuativo. Una volta rilasciata la patente di servizio, Tizio può legittimamente condurre il veicolo di categoria C durante i turni di servizio; non potrà invece utilizzarlo, né la patente di servizio, per spostamenti privati.
Caso 2: Il Carabiniere e la moto di grande cilindrata
Caio è un militare dell'Arma dei Carabinieri assegnato a un nucleo radiomobile. Possiede la patente B ma non la A. Il reparto dispone di motociclette di grande cilindrata per pattugliamento autostradale. Il suo comandante lo inserisce nella procedura prevista dall'art. 139 C.d.S. per il rilascio della patente di servizio. Ottenuto il titolo abilitativo, Caio è autorizzato a condurre le moto del reparto durante le pattuglie. Un giorno Caio usa la moto di servizio per rientrare a casa dopo il turno, senza autorizzazione: in quel momento la guida avviene al di fuori dell'ambito istituzionale e la patente di servizio non copre tale utilizzo, esponendo Caio a sanzioni per guida senza la corrispondente patente ordinaria di categoria A.
Caso 3: La Guardia di Finanza e il controllo interforze
Sempronio, militare della Guardia di Finanza, partecipa a un'operazione interforze di polizia stradale sull'autostrada. Abilitato ai sensi dell'art. 12, comma 1 C.d.S. allo svolgimento di compiti di polizia stradale, è in possesso di regolare patente di servizio rilasciata dal proprio corpo. Durante l'operazione conduce un furgone di servizio di categoria C appartenente alla Guardia di Finanza per il trasporto di attrezzature di rilevamento. Il veicolo rientra pienamente nell'ambito istituzionale dell'amministrazione di appartenenza: la patente di servizio di Sempronio è perfettamente valida per quella conduzione, e l'operazione si svolge in piena regolarità.
Domande frequenti
Cos'è la patente di servizio prevista dall'art. 139 C.d.S.?
È un titolo abilitativo speciale rilasciato al personale già in possesso di patente ordinaria e abilitato a svolgere compiti di polizia stradale. Consente di condurre veicoli dell'amministrazione di appartenenza esclusivamente per finalità istituzionali, senza valere per uso privato.
Chi può ottenere la patente di servizio?
I soggetti indicati dall'art. 12, commi 1 e 3 lett. a) C.d.S.: appartenenti alla Polizia di Stato, Carabinieri, Guardia di Finanza, Polizia Penitenziaria, Polizia Locale e altri corpi cui la legge attribuisce funzioni di polizia stradale, purché già titolari di patente di guida ordinaria.
La patente di servizio sostituisce la patente ordinaria?
No. La patente di servizio si aggiunge alla patente ordinaria, che rimane un prerequisito indispensabile. I due titoli hanno ambiti di utilizzo distinti: la patente ordinaria vale per la circolazione privata, quella di servizio solo per l'uso istituzionale dei veicoli dell'amministrazione.
Cosa succede se il titolare usa il veicolo di servizio fuori dall'orario o fuori dai compiti istituzionali?
In quel caso la patente di servizio non copre la guida. Se il veicolo appartiene a una categoria per la quale il conducente non ha patente ordinaria, si configura la violazione dell'art. 116 C.d.S. (guida senza patente per quella categoria), con le relative sanzioni amministrative e penali.
Chi stabilisce i requisiti per ottenere la patente di servizio?
Il comma 2 dell'art. 139 C.d.S. rimette la disciplina di dettaglio a un decreto del Ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti, emanato di concerto con il Ministro dell'Interno. Il decreto fissa requisiti soggettivi, procedimento di rilascio, durata e modalità di rinnovo.
La patente di servizio abilita alla guida di qualsiasi veicolo dell'amministrazione?
No. Abilita alla guida dei veicoli adibiti all'espletamento dei compiti istituzionali dell'amministrazione di appartenenza. Il veicolo deve rientrare nelle categorie e nelle finalità coperte dal titolo abilitativo specifico, nei limiti fissati dal decreto interministeriale attuativo.
Fonti consultate: 1 fonte verificate