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Ultimo aggiornamento: 10 Maggio 2026
Fonte: Normattiva.it · Gazzetta Ufficiale
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Art. 141 C.d.S. – Velocità

In vigore dal 1° gennaio 1993 (D.Lgs. 285/1992)

1. È obbligo del conducente regolare la velocità del veicolo in modo che, avuto riguardo alle caratteristiche, allo stato ed al carico del veicolo stesso, alle caratteristiche e alle condizioni della strada e del traffico e ad ogni altra circostanza di qualsiasi natura, sia evitato ogni pericolo per la sicurezza delle persone e delle cose ed ogni altra causa di disordine per la circolazione.

2. Il conducente deve sempre conservare il controllo del proprio veicolo ed essere in grado di compiere tutte le manovre necessarie in condizione di sicurezza, specialmente l’arresto tempestivo del veicolo entro i limiti del suo campo di visibilità e dinanzi a qualsiasi ostacolo prevedibile.

3. In particolare, il conducente deve regolare la velocità nei tratti di strada a visibilità limitata, nelle curve, in prossimità delle intersezioni e delle scuole o di altri luoghi frequentati da fanciulli indicati dagli appositi segnali, nelle forti discese, nei passaggi stretti o ingombrati, nelle ore notturne, nei casi di insufficiente visibilità per condizioni atmosferiche o per altre cause, nell’attraversamento degli abitati o comunque nei tratti di strada fiancheggiati da edifici.

4. Il conducente deve, altresì, ridurre la velocità e, occorrendo, anche fermarsi quando riesce malagevole l’incrocio con altri veicoli, in prossimità degli attraversamenti pedonali e, in ogni caso, quando i pedoni che si trovino sul percorso tardino a scansarsi o diano segni di incertezza e quando, al suo avvicinarsi, gli animali che si trovino sulla strada diano segni di spavento.

5. Il conducente non deve gareggiare in velocità.

6. Il conducente non deve circolare a velocità talmente ridotta da costituire intralcio o pericolo per il normale flusso della circolazione.

7. All’osservanza delle disposizioni del presente articolo è tenuto anche il conducente di animali da tiro, da soma e da sella.

8. Chiunque viola le disposizioni del comma 3 è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 71 a euro 286.

9. Salvo quanto previsto dagli articoli 9-bis e 9-ter, chiunque viola la disposizione del comma 5 è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 143 a euro 573.

10. Se si tratta di violazioni commesse dal conducente di cui al comma 7 la sanzione amministrativa è del pagamento di una somma da euro 21 a euro 85.

11. Chiunque viola le altre disposizioni del presente articolo è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 35 a euro 143.

Contenuto elaborato con il supporto di sistemi di intelligenza artificiale e revisionato dalla Redazione di La Legge in Chiaro sotto la responsabilità editoriale del Dott. Andrea Marton, Tax Advisor — Consulente Fiscale. Fonti verificate: Normattiva, Italgiure, Corte Costituzionale, Agenzia delle Entrate.

In sintesi

  • Obbligo generale di adeguamento della velocità: il conducente deve sempre modulare la velocità tenendo conto delle caratteristiche del veicolo, dello stato della strada, delle condizioni del traffico e di qualsiasi altra circostanza che possa costituire pericolo per persone o cose.
  • Controllo costante del veicolo: è richiesta la capacità di eseguire tutte le manovre necessarie in sicurezza, incluso l'arresto tempestivo entro il campo di visibilità, sia per ostacoli prevedibili sia per situazioni impreviste.
  • Situazioni che richiedono riduzione obbligatoria della velocità: curve, intersezioni, zone scolastiche, discese ripide, passaggi stretti, ore notturne, scarsa visibilità atmosferica, attraversamenti pedonali, presenza di animali spaventati.
  • Divieto di gara in velocità e di velocità eccessivamente ridotta: è vietato gareggiare e, al contempo, circolare a velocità talmente bassa da intralciare il normale flusso del traffico.
  • Sanzioni graduate per tipologia di violazione: le sanzioni variano da un minimo di €21 a un massimo di €573 a seconda della disposizione violata e del soggetto coinvolto, con regime speciale per i conducenti di animali.

L'art. 141 C.d.S. impone al conducente di adeguare la velocità alle condizioni della strada, del veicolo e del traffico per evitare pericoli.

Ratio

L'articolo 141 C.d.S. costituisce la norma cardine in materia di velocità nella circolazione stradale: non si limita a fissare limiti numerici (oggetto degli artt. 142 e ss.), bensì introduce un obbligo di adeguatezza dinamica della velocità, fondato sul principio generale di prudenza e di responsabilità del conducente. La ratio della disposizione risiede nella tutela della incolumità pubblica: ogni conducente deve essere in grado di dominare il proprio veicolo in qualsiasi condizione, evitando che la velocità diventi causa di pericolo, indipendentemente dal rispetto dei limiti massimi tabellari. Si tratta, in sostanza, della traduzione normativa del principio romano neminem laedere applicato alla circolazione stradale.

Analisi

Il comma 1 pone un dovere di risultato: non è sufficiente che il conducente non superi il limite di velocità; è necessario che la velocità tenuta sia concretamente idonea a evitare ogni pericolo. Il comma 2 specifica tale dovere con riferimento alla capacità di arresto entro il campo di visibilità, elemento centrale nella valutazione della responsabilità in caso di sinistro. Il comma 3 elenca situazioni tipiche che aggravano il rischio (curve, scuole, nebbia, attraversamenti abitati), mentre il comma 4 introduce l'obbligo di fermarsi in presenza di pedoni incerti o animali impauriti. Il comma 5 vieta le gare in velocità, rinviando agli artt. 9-bis e 9-ter per le ipotesi di gareggiare organizzato. Il comma 6, spesso trascurato, sanziona anche la velocità eccessivamente bassa, a tutela della fluidità del traffico. Il comma 7 estende l'applicazione ai conducenti di animali da tiro, soma e sella, retaggio di una codificazione che tiene conto della realtà rurale italiana al momento dell'entrata in vigore.

Quando si applica

L'art. 141 si applica ogni qualvolta la velocità tenuta da un conducente, pur rientrando nei limiti numerici di legge, risulti comunque inadeguata alle condizioni concrete della strada, del veicolo o dell'ambiente circostante. Viene tipicamente contestato dalla polizia stradale in sede di accertamento di sinistri stradali, anche in assenza di superamento dei limiti di velocità, quando la condotta del conducente non era compatibile con le condizioni di visibilità o di traffico. È inoltre rilevante in sede civile e penale: la violazione dell'art. 141 costituisce elemento fondante della colpa specifica del conducente ai sensi degli artt. 589 e 590 c.p. (omicidio e lesioni stradali). In sede amministrativa, la sanzione scatta a prescindere dall'avverarsi di un sinistro: è sufficiente la condotta oggettivamente pericolosa.

Connessioni

L'art. 141 va letto in combinato disposto con l'art. 142 C.d.S., che fissa i limiti massimi di velocità per categoria di strada e veicolo: i due articoli operano su piani complementari, il primo qualitativo-adeguativo, il secondo quantitativo-tabellare. Rilevante è anche il collegamento con l'art. 140 C.d.S. (norme generali di comportamento), che sancisce il principio di prudenza alla base dell'intero codice. Sul piano penale, le violazioni dell'art. 141 confluiscono spesso nelle fattispecie di cui agli artt. 589-bis e 590-bis c.p. (omicidio stradale e lesioni stradali gravi), introdotti dalla L. 41/2016. In ambito assicurativo, la violazione dell'art. 141 può comportare la rivalsa della compagnia assicurativa ai sensi del Codice delle Assicurazioni Private (D.Lgs. 209/2005). Infine, la giurisprudenza di legittimità (ex multis Cass. civ., sez. III) ha elaborato il principio per cui la velocità adeguata ai sensi dell'art. 141 deve consentire l'arresto del veicolo anche di fronte a ostacoli prevedibili, includendo in tale categoria anche la presenza di pedoni sulle strisce non ancora segnalata da segnaletica luminosa.

Domande frequenti

Posso essere sanzionato ai sensi dell'art. 141 C.d.S. anche se non ho superato il limite di velocità?

Sì. L'art. 141 C.d.S. impone un obbligo di adeguatezza della velocità alle condizioni concrete della strada, del traffico e del veicolo, indipendentemente dal rispetto dei limiti numerici fissati dall'art. 142. Un conducente che percorre una curva a visibilità limitata alla velocità massima consentita, ma con fondo bagnato o nebbia, può essere sanzionato ai sensi dell'art. 141 se tale velocità non garantisce il controllo del veicolo e l'arresto entro il campo di visibilità.

Qual è la differenza tra l'art. 141 e l'art. 142 del Codice della Strada?

L'art. 142 C.d.S. fissa i limiti massimi di velocità per tipo di strada e categoria di veicolo (50 km/h in centro abitato, 90 km/h su strade extraurbane secondarie, ecc.) e sanziona il superamento di tali soglie. L'art. 141, invece, introduce un obbligo qualitativo: la velocità deve essere sempre adeguata alle circostanze, anche se inferiore ai limiti tabellari. I due articoli operano in modo complementare e possono essere contestati contemporaneamente.

Quanti punti si decurtano dalla patente per violazione dell'art. 141 C.d.S.?

L'art. 141 C.d.S., nelle sue violazioni ordinarie (commi 3, 4, 6), non prevede di norma la decurtazione di punti dalla patente: la sanzione è solo pecuniaria. La decurtazione dei punti è invece prevista per la violazione del comma 5 (gara in velocità): in tal caso si applicano le sanzioni accessorie previste dagli artt. 9-bis e 9-ter C.d.S., che possono comportare sia la decurtazione di punti sia la sospensione della patente, a seconda della gravità del fatto.

Cosa si intende per 'campo di visibilità' ai sensi del comma 2 dell'art. 141 C.d.S.?

Per campo di visibilità si intende la distanza entro la quale il conducente è in grado di percepire un ostacolo e azionare il sistema frenante in tempo utile per arrestare il veicolo. Questo campo varia in funzione della velocità tenuta, delle condizioni di illuminazione (diurna/notturna), delle condizioni atmosferiche (nebbia, pioggia) e della geometria della strada (curve, dossi). La giurisprudenza di legittimità ritiene che un conducente che non riesce ad arrestarsi di fronte a un ostacolo prevedibile abbia tenuto una velocità superiore a quella consentita dal proprio campo di visibilità, con conseguente responsabilità per colpa specifica.

Il divieto di velocità eccessivamente ridotta (comma 6 art. 141) è mai applicato nella pratica?

Sì, sebbene sia meno frequente rispetto alle contestazioni per velocità eccessiva. Il comma 6 è applicato tipicamente in autostrada o su strade a scorrimento veloce, quando un veicolo procede a velocità talmente bassa da costringere gli altri utenti a brusche manovre di sorpasso o da creare code pericolose. La sanzione è quella residuale del comma 11 (da €42 a €173). In caso di incidente causato da tale condotta, il conducente lento può essere ritenuto corresponsabile del sinistro.

L'art. 141 C.d.S. si applica anche ai ciclisti e ai conducenti di monopattini?

L'art. 141 C.d.S. si riferisce letteralmente ai 'conducenti di veicoli' e al comma 7 estende l'obbligo ai conducenti di animali. Il Codice della Strada definisce 'veicoli' anche le biciclette e i monopattini elettrici (con le relative specificità regolamentari). Pertanto, il principio generale di adeguatezza della velocità alle condizioni stradali si applica anche a ciclisti e conducenti di monopattini, che possono essere sanzionati qualora la loro velocità risulti pericolosa per sé stessi o per altri utenti della strada.

Ultimo aggiornamento redazionale: 2026-05-08
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