Art. 142 C.d.S. – Limiti di velocità
In vigore dal 1° gennaio 1993 (D.Lgs. 285/1992)
1. Ai fini della sicurezza della circolazione e della tutela della vita umana la velocità massima non può superare i 130 km/h per le autostrade, i 110 km/h per le strade extraurbane principali, i 90 km/h per le strade extraurbane secondarie e per le strade extraurbane locali, ed i 50 km/h per le strade nei centri abitati, con la possibilità di elevare tale limite fino ad un massimo di 70 km/h per le strade urbane le cui caratteristiche costruttive e funzionali lo consentano, previa installazione degli appositi segnali. Sulle autostrade a tre corsie più corsia di emergenza per ogni senso di marcia, gli enti proprietari o concessionari possono elevare il limite massimo di velocità fino a 150 km/h sulla base delle caratteristiche progettuali ed effettive del tracciato, previa installazione degli appositi segnali, sempreché lo consentano l’intensità del traffico, le condizioni atmosferiche prevalenti ed i dati di incidentalità dell’ultimo quinquennio. In caso di precipitazioni atmosferiche di qualsiasi natura, la velocità massima non può superare i 110 km/h per le autostrade ed i 90 km/h per le strade extraurbane principali.
2. Entro i limiti massimi suddetti, gli enti proprietari della strada possono fissare, provvedendo anche alla relativa segnalazione, limiti di velocità minimi e limiti di velocità massimi, diversi da quelli fissati al comma 1, in determinate strade e tratti di strada quando l’applicazione al caso concreto dei criteri indicati nel comma 1 renda opportuna la determinazione di limiti diversi, seguendo le direttive che saranno impartite dal Ministro delle infrastrutture e dei trasporti. Gli enti proprietari della strada hanno l’obbligo di adeguare tempestivamente i limiti di velocità al venir meno delle cause che hanno indotto a disporre limiti particolari. Il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti può modificare i provvedimenti presi dagli enti proprietari della strada, quando siano contrari alle proprie direttive e comunque contrastanti con i criteri di cui al comma 1. Lo stesso Ministro può anche disporre l’imposizione di limiti, ove non vi abbia provveduto l’ente proprietario; in caso di mancato adempimento, il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti può procedere direttamente alla esecuzione delle opere necessarie, con diritto di rivalsa nei confronti dell’ente proprietario.
3. Le seguenti categorie di veicoli non possono superare le velocità sottoindicate:
a) ciclomotori: 45 km/h;
b) autoveicoli o motoveicoli utilizzati per il trasporto delle merci pericolose rientranti nella classe 1 figurante in allegato all’accordo di cui all’articolo 168, comma 1, quando viaggiano carichi: 50 km/h fuori dei centri abitati; 30 km/h nei centri abitati;
c) macchine agricole e macchine operatrici: 40 km/h se montati su pneumatici o su altri sistemi equipollenti; 15 km/h in tutti gli altri casi;
d) quadricicli: 80 km/h fuori dei centri abitati;
e) treni costituiti da un autoveicolo e da un rimorchio di cui alle lettere h), i) e l) dell’art. 54, comma 1: 70 km/h fuori dei centri abitati; 80 km/h sulle autostrade;
f) autobus e filobus di massa complessiva a pieno carico superiore a 8 t: 80 km/h fuori dei centri abitati; 100 km/h sulle autostrade;
g) autoveicoli destinati al trasporto di cose o ad altri usi, di massa complessiva a pieno carico superiore a 3,5 t e fino a 12 t: 80 km/h fuori dei centri abitati; 100 km/h sulle autostrade;
h) autoveicoli destinati al trasporto di cose o ad altri usi, di massa complessiva a pieno carico superiore a 12 t: 70 km/h fuori dei centri abitati; 80 km/h sulle autostrade;
i) autocarri di massa complessiva a pieno carico superiore a 5 t se adoperati per il trasporto di persone ai sensi dell’art. 82, comma 6: 70 km/h fuori dei centri abitati; 80 km/h sulle autostrade;
l) mezzi d’opera quando viaggiano a pieno carico: 40 km/h nei centri abitati; 60 km/h fuori dei centri abitati.
4. Nella parte posteriore dei veicoli di cui al comma 3, ad eccezione di quelli di cui alle lettere a) e b), devono essere indicate le velocità massime consentite. Qualora si tratti di complessi di veicoli, l’indicazione del limite va riportata sui rimorchi ovvero sui semirimorchi. Sono comunque esclusi da tale obbligo gli autoveicoli militari ricompresi nelle lettere c), g), h) ed i) del comma 3, quando siano in dotazione alle Forze armate, ovvero ai Corpi ed organismi indicati nell’articolo 138, comma 11.
5. In tutti i casi nei quali sono fissati limiti di velocità restano fermi gli obblighi stabiliti dall’art. 141.
6. Per la determinazione dell’osservanza dei limiti di velocità sono considerate fonti di prova le risultanze di apparecchiature debitamente omologate, nonché le registrazioni del cronotachigrafo e i documenti relativi ai percorsi autostradali, come precisato dal regolamento.
7. Chiunque non osserva i limiti minimi di velocità, ovvero supera i limiti massimi di velocità di non oltre 10 km/h, è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 35 a euro 143.
8. Chiunque supera di oltre 10 km/h e di non oltre 40 km/h i limiti massimi di velocità è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 143 a euro 573.
9. Chiunque supera di oltre 40 km/h i limiti massimi di velocità è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 357 a euro 1.433. Da tale violazione consegue la sanzione amministrativa accessoria della sospensione della patente di guida da uno a tre mesi, ai sensi delle norme di cui al capo I, sezione II, del titolo VI. Se la violazione è commessa da un conducente in possesso della patente di guida da meno di tre anni, la sospensione della stessa è da tre a sei mesi.
10. Chiunque viola le disposizioni di cui al comma 4 è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 21 a euro 85.
11. Se le violazioni di cui ai commi 7, 8 e 9 sono commesse alla guida di uno dei veicoli indicati al comma 3, lettere b), e), f), g), h), i) e l) le sanzioni ivi previste sono raddoppiate.
12. Quando il titolare di una patente di guida sia incorso, in un periodo di due anni, in una ulteriore violazione del comma 9, la sanzione amministrativa accessoria è della sospensione della patente da due a sei mesi, ai sensi delle norme di cui al capo I, sezione II, del titolo VI. Se la violazione è commessa da un conducente in possesso della patente di guida da meno di tre anni, la sospensione della stessa è da quattro a otto mesi.
Calcola la multa, i punti persi e la sospensione per la tua infrazione stradale. Usa il calcolatore gratuito →
In sintesi
Commento del professionista
Ratio e finalità
L'art. 142 del Codice della Strada (D.Lgs. 30 aprile 1992, n. 285) è la norma cardine in materia di velocità nella circolazione stradale. Il legislatore ha costruito un sistema di limiti graduato in funzione del tipo di infrastruttura, delle sue caratteristiche costruttive e del contesto ambientale, con l'obiettivo di contemperare fluidità della circolazione e tutela dell'incolumità degli utenti. La velocità rimane tra le prime cause di incidente grave e mortale nei dati ISTAT/ACI, il che spiega l'inasprimento progressivo delle sanzioni introdotto nelle riforme degli ultimi anni.
Limiti per tipo di strada
Autostrade (130 km/h): strade a carreggiate separate, almeno due corsie per senso di marcia, senza intersezioni a raso. Il limite di 130 km/h è il massimo assoluto a tempo asciutto. Con pioggia o neve scende a 110 km/h non appena il manto è bagnato, anche senza cartelli specifici. Su alcune autostrade a tre corsie, l'ente gestore può elevare il limite a 150 km/h con specifica autorizzazione ministeriale.
Strade extraurbane principali (110 km/h): carreggiate separate o almeno due corsie per senso di marcia, senza accesso diretto alle proprietà laterali. Con precipitazioni il limite scende a 90 km/h.
Strade extraurbane secondarie e locali (90 km/h): la grande maggioranza delle strade provinciali e comunali fuori dai centri abitati. Con pioggia o neve il limite si riduce a 80 km/h.
Centri abitati (50 km/h): limite ordinario all'interno dei centri abitati delimitati dai cartelli di inizio e fine. I Comuni possono ridurlo a 30 km/h (zone residenziali, scolastiche, pedonali) oppure elevarlo fino a 70 km/h su arterie urbane con caratteristiche idonee, previa ordinanza e apposita segnaletica.
Veicoli speciali e categorie particolari
Alcune categorie di veicoli sono soggette a limiti più restrittivi su tutte le strade: ciclomotori e veicoli con cilindrata fino a 150 cc (max 45 km/h); autocarri e autobus con massa >3,5 t (100 km/h in autostrada, 90 km/h sulle extraurbane principali); autoarticolati e autotreni (80 km/h in autostrada). Per i neopatentati (primi 3 anni), i limiti sono ridotti a 100 km/h in autostrada e 90 km/h sulle extraurbane principali. Il limite applicabile è sempre il più restrittivo tra quello del tipo di strada e quello della categoria del veicolo o del conducente.
Sanzioni e scaglioni
Il sistema sanzionatorio è costruito per scaglioni progressivi:
Per i neopatentati le sanzioni pecuniarie sono raddoppiate e la decurtazione punti aumentata. I valori sono aggiornati periodicamente con decreto ministeriale: verificare sempre i valori in vigore alla data della contestazione.
Autovelox e rilevatori di velocità
L'autovelox fisso rileva la velocità istantanea e deve essere segnalato con cartelli di preavviso. Il dispositivo mobile (postazione temporanea della Polizia Stradale) non richiede preavviso. Il tutor calcola la velocità media su un tratto, eliminando il comportamento del «frena e accelera». In tutti i casi l'apparecchio deve essere omologato e sottoposto a periodiche verifiche di taratura: il difetto di taratura può costituire motivo di ricorso efficace avanti al Prefetto o al Giudice di Pace, purché documentato.
Decurtazione punti patente
La patente a punti italiana parte da 20 punti (30 per neopatentati nel triennio iniziale). I 10 punti decurtati per superamento oltre 60 km/h possono dimezzare il saldo disponibile in un'unica infrazione. Il recupero avviene tramite corsi di rieducazione (fino a 6 punti ogni 2 anni) o con il decorso di 2 anni senza infrazioni per le violazioni minori. A zero punti la patente è revocata e occorre rifare l'esame completo.
Conclusioni operative
Le indicazioni pratiche principali: verificare sempre il limite vigente sulla specifica tratta (la segnaletica prevale sulla norma generale); tenere conto che con pioggia il limite si riduce automaticamente anche senza cartelli; prestare attenzione alla propria categoria (neopatentato, rimorchio, veicolo pesante); in caso di verbale contestato, verificare la data di taratura dell'autovelox e la regolarità della notifica prima di decidere se pagare con sconto del 30% entro 5 giorni o presentare ricorso.
Domande frequenti
Qual è il limite di velocità in autostrada con la pioggia?
Con pioggia o neve il limite autostradale scende da 130 km/h a 110 km/h automaticamente, non appena il manto è bagnato, anche senza cartelli specifici. Su autostrade già limitate a 110 km/h, con pioggia si scende a 90 km/h. Ignorare questa riduzione espone alla stessa sanzione del superamento ordinario.
Quanto è la multa per eccesso di velocità di soli 10 km/h?
Se l'eccedenza è fino a 10 km/h la sanzione va da 42 € a 173 € e non comporta decurtazione di punti. Superare di appena 11 km/h fa scattare lo scaglione successivo (173-694 €) con decurtazione di 3 punti: il confine è molto rilevante economicamente e per il punteggio.
Qual è la differenza tra autovelox fisso e mobile?
L'autovelox fisso rileva la velocità istantanea e deve essere obbligatoriamente segnalato con cartelli di preavviso. Quello mobile (postazione temporanea della Polizia Stradale) non richiede preavviso. Il tutor misura la velocità media su un tratto ed è più difficile da 'aggirare'. In tutti i casi l'apparecchio deve essere omologato e tarato regolarmente.
Quando scatta il ritiro della patente per eccesso di velocità?
La sospensione scatta da 40 a 60 km/h di eccedenza (1-3 mesi) e da oltre 60 km/h (6-12 mesi). La revoca definitiva si applica in caso di recidiva nel biennio per superamenti oltre 60 km/h, con obbligo di sostenere nuovamente l'esame completo.
Qual è il limite di velocità per un ciclomotore?
I ciclomotori (50 cc, max 45 km/h di costruzione) non possono superare i 45 km/h su qualsiasi tipo di strada. I motocicli di cilindrata fino a 150 cc sono soggetti allo stesso limite. Per i motocicli di cilindrata superiore si applicano i limiti ordinari del tipo di strada.
Quando un Comune può portare il limite a 70 km/h in centro abitato?
Il Comune può elevare il limite da 50 a 70 km/h su strade urbane con carreggiate separate, assenza di intersezioni a raso non semaforizzate e marciapiedi protetti. È necessaria un'ordinanza comunale e la relativa segnaletica. Senza cartello '70' il limite rimane di 50 km/h.
Quanti punti si perdono per eccesso di velocità?
Nessun punto fino a 10 km/h di eccedenza; 3 punti tra 10 e 40 km/h; 6 punti tra 40 e 60 km/h; 10 punti oltre 60 km/h. Con 10 punti sottratti in un'unica violazione si perde metà del punteggio ordinario di una patente piena (20 punti).
Schema dell'articolo
Le informazioni in questa pagina hanno valore informativo e divulgativo. Non costituiscono consulenza legale. Per la tua situazione specifica consulta un avvocato.