Indice
Testo dell'articoloAbrogato
Art. 130-bis C.d.S. – Revoca della patente di guida in caso di violazioni che provochino la morte di altre persone
D.Lgs. 30 aprile 1992, n. 285 – Codice della strada
Articolo abrogato. Non è più in vigore: l’abrogazione è stata disposta dalla L. 29 luglio 2010, n. 120. Il testo previgente è riportato qui sotto a fini di consultazione storica.
Testo previgente
1. La patente di guida è revocata ai sensi e con gli effetti di cui all’articolo 130, comma 1, lettera a), nel caso in cui il titolare sia incorso nella violazione di una delle norme di comportamento indicate o richiamate nel titolo V, provocando la morte di altre persone, qualora la citata violazione sia stata commessa in stato di ubriachezza, e qualora dall’accertamento di cui ai commi 4 o 5 dell’articolo 186 risulti un valore corrispondente ad un tasso alcoolemico pari o superiore al doppio del valore indicato al comma 9 del medesimo articolo, ai sensi dell’ articolo 92 del codice penale , ovvero sotto l’azione di sostanze stupefacenti, ai sensi dell’ articolo 93 del codice penale
Per la disciplina vigente parti dall'indice: Codice della Strada.
Per il testo normativo integrale e aggiornato consulta Normattiva.it.
In sintesi
Indice dei contenuti
L'art. 130-bis C.d.S. prevede la revoca della patente per chi causa la morte di persone guidando ubriaco o sotto stupefacenti con tasso alcolemico doppio del limite.
Ratio
L'art. 130-bis C.d.S. risponde all'esigenza di approntare una sanzione amministrativa particolarmente severa nei confronti di chi, guidando in stato di grave alterazione psicofisica, cagioni la morte di terzi. La norma si inserisce nel quadro del cosiddetto «omicidio stradale aggravato», affiancando le sanzioni penali con una misura ablativa della patente di guida di carattere definitivo, a tutela della sicurezza pubblica e della collettività stradale.
Analisi
Il meccanismo operativo della norma richiede la concorrenza di due elementi essenziali: (i) la violazione di una norma comportamentale del Titolo V del Codice della Strada (es. velocità, precedenza, sorpasso) e (ii) la commissione di tale violazione in stato di ebbrezza qualificata, tasso alcolemico almeno doppio rispetto al limite di legge ex art. 186, comma 9, oppure sotto effetto di sostanze stupefacenti. Il rinvio agli artt. 92 e 93 c.p. rende esplicita la connessione con le ipotesi di imputabilità ridotta o esclusa per intossicazione, precisando che la sanzione amministrativa opera indipendentemente da tali valutazioni penalistiche.
Quando si applica
La norma si applica quando: (1) il conducente viola una norma del Titolo V C.d.S.; (2) da tale violazione deriva la morte di una o più persone; (3) al momento del fatto il conducente presentava un tasso alcolemico accertato pari o superiore a 1,5 g/l (doppio del limite ordinario di 0,5 g/l previsto dall'art. 186, comma 9, C.d.S.) oppure era sotto l'effetto di sostanze stupefacenti o psicotrope. L'accertamento del tasso deve avvenire con le modalità di cui ai commi 4 o 5 dell'art. 186 C.d.S. (etilometro o esame del sangue).
Connessioni
La norma è strettamente collegata all'art. 130 C.d.S. (revoca della patente), all'art. 186 C.d.S. (guida in stato di ebbrezza), all'art. 187 C.d.S. (guida sotto l'influenza di stupefacenti) e agli artt. 589-bis e 590-bis c.p. (omicidio e lesioni stradali gravi o gravissime). Sul piano penale, la revoca della patente si cumula con le sanzioni detentive e accessorie previste dal codice penale per l'omicidio stradale aggravato, rendendo particolarmente pesante il complesso sanzionatorio a carico del responsabile.
Pronunce della Corte Costituzionale
Corte Cost., sent. n. 24/2017
Prassi e linee guida
Ministero Infrastrutture e Trasporti
Casi pratici
Caso 1: Ebbrezza grave e investimento mortale
Tizio, con un tasso alcolemico di 1,8 g/l, percorre una strada urbana a velocità superiore al limite consentito (violazione del Titolo V C.d.S.) e travolge Caio che attraversa sulle strisce pedonali, causandone il decesso. L'accertamento mediante etilometro conferma il superamento del doppio del limite legale. In questo caso si applica l'art. 130-bis C.d.S.: la patente di Tizio è revocata, con tutti gli effetti di cui all'art. 130, comma 1, lettera a). Parallelamente, Tizio risponde penalmente ai sensi dell'art. 589-bis c.p. nella forma aggravata.
Caso 2: Guida sotto stupefacenti
Caio, trovato positivo alla cocaina a seguito di esami ematici disposti dopo un incidente, aveva omesso di dare la precedenza a un incrocio (violazione del Titolo V), causando uno scontro nel quale Sempronio perdeva la vita. L'art. 130-bis C.d.S. trova applicazione: la guida sotto l'azione di sostanze stupefacenti, combinata con la violazione comportamentale e il decesso del terzo, determina la revoca automatica della patente di Caio.
Caso 3: Tasso alcolemico inferiore alla soglia
Sempronio viene fermato dopo un incidente mortale con un tasso alcolemico di 0,9 g/l: il tasso supera il limite ordinario ma non raggiunge il doppio (1,5 g/l). In questo caso l'art. 130-bis C.d.S. non è applicabile, poiché manca il presupposto del tasso «pari o superiore al doppio» del limite legale. Sempronio potrà comunque rispondere di omicidio stradale ex art. 589-bis c.p. e subire la sospensione della patente, ma non la revoca ai sensi della norma in esame.
Domande frequenti
Qual è il tasso alcolemico minimo che fa scattare la revoca della patente ai sensi dell'art. 130-bis C.d.S.?
La revoca scatta quando il tasso alcolemico accertato è pari o superiore al doppio del valore indicato dall'art. 186, comma 9, C.d.S., ossia pari o superiore a 1,5 g/l. Un tasso inferiore, pur sufficiente per altre sanzioni, non integra il presupposto dell'art. 130-bis.
La revoca della patente ex art. 130-bis si applica anche in caso di guida sotto stupefacenti senza alcol?
Sì. La norma si applica alternativamente nei casi di ebbrezza alcolica qualificata o di guida sotto l'azione di sostanze stupefacenti o psicotrope ai sensi dell'art. 93 c.p. Non è necessario che coesistano entrambe le condizioni.
È sufficiente qualsiasi violazione del Codice della Strada per applicare l'art. 130-bis, o è necessaria una violazione specifica?
Occorre che la violazione riguardi una norma di comportamento ricompresa nel Titolo V del Codice della Strada (ad esempio: velocità, precedenza, distanza di sicurezza, sorpasso). Non qualsiasi infrazione stradale è sufficiente: deve trattarsi di una norma comportamentale del Titolo V che abbia causalmente contribuito alla morte del terzo.
Dopo la revoca della patente ai sensi dell'art. 130-bis, è possibile riottenerne una nuova?
La revoca opera con gli effetti dell'art. 130, comma 1, lettera a) C.d.S. In caso di revoca, il soggetto deve attendere i termini previsti dalla legge prima di poter richiedere una nuova patente, e deve sostenere nuovamente l'esame di guida. I termini e le condizioni specifiche dipendono dalla fattispecie e dalle eventuali sanzioni accessorie penali irrogate in concorso.
L'art. 130-bis C.d.S. si applica anche se il conducente viene assolto in sede penale?
La revoca della patente è una sanzione amministrativa autonoma rispetto al procedimento penale. In linea di principio, l'esito del processo penale non determina automaticamente la sorte del procedimento amministrativo, sebbene la sentenza penale irrevocabile possa avere effetti vincolanti sull'accertamento dei fatti anche in sede amministrativa.
Fonti consultate: 2 fontei verificate