Art. 186 C.d.S. – Guida sotto l’influenza dell’alcool
In vigore dal 1° gennaio 1993 (D.Lgs. 285/1992)
1. E’ vietato guidare in stato di ebbrezza in conseguenza dell’uso di bevande alcoliche.
2. Chiunque guida in stato di ebbrezza e’ punito, ove il fatto non costituisca piu’ grave reato:
a) con l’ammenda da euro 500 a euro 2000, qualora sia stato accertato un valore corrispondente ad un tasso alcolemico superiore a 0,5 e non superiore a 0,8 grammi per litro (g/l). All’accertamento del reato consegue la sanzione amministrativa accessoria della sospensione della patente di guida da tre a sei mesi;
b) con l’ammenda da euro 800 a euro 3.200 e l’arresto fino a sei mesi (1), qualora sia stato accertato un valore corrispondente ad un tasso alcolemico superiore a 0,8 e non superiore a 1,5 grammi per litro (g/l). All’accertamento del reato consegue in ogni caso la sanzione amministrativa accessoria della sospensione della patente di guida da sei mesi ad un anno;
c) con l’ammenda da euro 1.500 a euro 6.000, l’arresto da tre mesi a un anno (1), qualora sia stato accertato un valore corrispondente ad un tasso alcolemico superiore a 1,5 grammi per litro (g/l).
All’accertamento del reato consegue in ogni caso la sanzione amministrativa accessoria della sospensione della patente di guida da uno a due anni. La patente di guida e’ sempre revocata, ai sensi del capo I, sezione II, del titolo VI, quando il reato e’ commesso dal conducente di un autobus o di un veicolo di massa complessiva a pieno carico superiore a 3,5t. o di complessi di veicoli, ovvero in caso di recidiva nel biennio. Ai fini del ritiro della patente si applicano le disposizioni dell’art. 223.
Con la sentenza di condanna ovvero di applicazione della pena a richiesta delle parti, anche se e’ stata applicata la sospensione condizionale della pena, e’ sempre disposta la confisca del veicolo con il quale e’ stato commesso il reato ai sensi dell’articolo 240, comma 2, del codice penale, salvo che il veicolo stesso appartenga a persona estranea al reato. Il veicolo sottoposto a sequestro puo’ essere affidato in custodia al trasgressore. La stessa procedura si applica anche nel caso di cui al comma 2-bis. (2)
2-bis. Se il conducente in stato di ebbrezza provoca un incidente stradale, le pene di cui al comma 2) sono raddoppiate ed e’ disposto il fermo amministrativo del veicolo per novanta giorni ai sensi del Capo I, sezione II, del titolo VI, salvo che il veicolo appartenga a persona estranea al reato. E’ fatta salva in ogni caso l’applicazione delle sanzioni accessorie previste dagli articoli 222 e 223.
2-ter. Competente a giudicare dei reati di cui al presente articolo e’ il tribunale in composizione monocratica.
2-quater. Le disposizioni relative alle sanzioni accessorie di cui ai commi 2 e 2-bis si applicano anche in caso di applicazione della pena su richiesta delle parti.
2-quinquies. Salvo che non sia disposto il sequestro ai sensi del comma 2, il veicolo, qualora non possa essere guidato da altra persona idonea, puo’ essere fatto trasportare fino al luogo indicato dall’interessato o fino alla piu’ vicina autorimessa e lasciato in consegna al proprietario o al gestore di essa con le normali garanzie per la custodia. Le spese per il recupero ed il trasporto sono interamente a carico del trasgressore. (3)
3. Al fine di acquisire elementi utili per motivare l’obbligo di sottoposizione agli accertamenti di cui al comma 4, gli organi di Polizia stradale di cui all’art. 12, commi 1 e 2, secondo le direttive fornite dal Ministero dell’interno, nel rispetto della riservatezza personale e senza pregiudizio per l’integrita’ fisica, possono sottoporre i conducenti ad accertamenti qualitativi non invasivi o a prove, anche attraverso apparecchi portatili.
4. Quando gli accertamenti qualitativi di cui al comma 3 hanno dato esito positivo, in ogni caso d’incidente ovvero quando si abbia altrimenti motivo di ritenere che il conducente del veicolo si trovi in stato di alterazione psico-fisica derivante dall’influenza dell’alcool, gli organi di Polizia stradale di cui all’art. 12, commi 1 e 2, anche accompagnandolo presso il piu’ vicino ufficio o comando, hanno la facolta’ di effettuare l’accertamento con strumenti e procedure determinati dal regolamento.
5. Per i conducenti coinvolti in incidenti stradali e sottoposti alle cure mediche, l’accertamento del tasso alcoolemico viene effettuato, su richiesta degli organi di Polizia stradale di cui all’art. 12, commi 1 e 2, da parte delle strutture sanitarie di base o di quelle accreditate o comunque a tali fini equiparate. Le strutture sanitarie rilasciano agli organi di Polizia stradale la relativa certificazione, estesa alla prognosi delle lesioni accertate, assicurando il rispetto della riservatezza dei dati in base alle vigenti disposizioni di legge. I fondi necessari per l’espletamento degli accertamenti di cui al presente comma sono reperiti nell’ambito dei fondi destinati al Piano nazionale della sicurezza stradale di cui all’art. 32 della legge 17 maggio 1999, n. 144. Si applicano le disposizioni del comma 5-bis dell’art. 187.
6. Qualora dall’accertamento di cui ai commi 4 o 5 risulti un valore corrispondente ad un tasso alcoolemico superiore a 0,5 grammi per litro (g/l), l’interessato e’ considerato in stato di ebbrezza ai fini dell’applicazione delle sanzioni di cui al comma 2.
7. Salvo che il fatto costituisca piu’ grave reato, in caso di rifiuto dell’accertamento di cui ai commi 3, 4 o 5, il conducente e’ punito con le pene di cui al comma 2, lettera c). La condanna per il reato di cui al periodo che precede comporta la sanzione amministrativa accessoria della sospensione della patente di guida per un periodo da sei mesi a due anni e del fermo amministrativo del veicolo per un periodo di centottanta giorni ai sensi del capo I, sezione II, del titolo VI, salvo che il veicolo appartenga a persona estranea alla violazione. Con l’ordinanza con la quale e’ disposta la sospensione della patente, il prefetto ordina che il conducente si sottoponga a visita medica secondo le disposizioni del comma. (4)
8. Se il fatto e’ commesso da soggetto gia’ condannato nei due anni precedenti per il medesimo reato, e’ sempre disposta la sanzione amministrativa accessoria della revoca della patente di guida ai sensi del capo I, sezione II, del titolo VI. (4)
9. Qualora dall’accertamento di cui ai commi 4 e 5 risulti un valore corrispondente ad un tasso alcolemico superiore a 1,5 grammi per litro, ferma restando l’applicazione delle sanzioni di cui ai commi 2 e 2-bis, il prefetto, in via cautelare, dispone la sospensione della patente fino all’esito della visita medica di cui al comma 8.
In sintesi
Guida in stato di ebbrezza: struttura sanzionatoria per fasce
L'art. 186 del Codice della Strada disciplina il divieto di guida sotto l'influenza dell'alcool, articolando le sanzioni in tre fasce progressive in base al tasso alcolemico accertato mediante etilometro o altri strumenti omologati.
Le tre fasce di illecito
La fascia minima (0,5–0,8 g/l) integra un illecito penale punito con la sola ammenda e sospensione amministrativa della patente. La fascia intermedia (0,8–1,5 g/l) aggiunge la pena detentiva dell'arresto fino a sei mesi. La fascia massima (oltre 1,5 g/l) prevede ammenda più elevata e arresto fino a un anno.
Sanzioni accessorie e revoca
In tutte le fasce si applica la sospensione della patente, di durata crescente. La revoca della patente — misura più grave — scatta automaticamente in due ipotesi: quando il reato è commesso da conducenti di autobus o veicoli pesanti (oltre 3,5 t), oppure in caso di recidiva nel biennio. La norma si applica salvo che il fatto costituisca reato più grave.
Domande frequenti
Da quale tasso alcolemico scatta il reato?
Il reato scatta quando il tasso alcolemico supera 0,5 grammi per litro. Al di sotto non è prevista sanzione penale, ma potrebbe applicarsi una sanzione amministrativa.
Posso perdere la patente anche alla prima infrazione?
Sì, la sospensione della patente è sempre prevista come sanzione accessoria, anche alla prima infrazione, in tutte e tre le fasce di gravità.
Quando viene revocata la patente?
La patente è revocata se si è conducenti di autobus o veicoli oltre 3,5 t, oppure se si recidiva nella stessa violazione entro due anni.
L'arresto è immediato se supero 0,8 g/l?
La pena prevista è l'arresto, ma la sua applicazione concreta dipende dalla valutazione del giudice. Non è automaticamente eseguita sul posto.
Il reato è sempre penale o può essere solo amministrativo?
Superata la soglia di 0,5 g/l si configura sempre un reato penale. La clausola 'ove non costituisca più grave reato' vale per ipotesi aggravate, come incidenti con lesioni.
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