Art. 185 C.d.S. – Circolazione e sosta delle auto-caravan
In vigore dal 1° gennaio 1993 (D.Lgs. 285/1992)
1. I veicoli di cui all’art. 54, comma 1, lettera m), ai fini della circolazione stradale in genere ed agli effetti dei divieti e limitazioni previsti negli articoli 6 e 7, sono soggetti alla stessa disciplina prevista per gli altri veicoli.
2. La sosta delle auto-caravan, dove consentita, sulla sede stradale non costituisce campeggio, attendamento e simili se l’autoveicolo non poggia sul suolo salvo che con le ruote, non emette deflussi propri, salvo quelli del propulsore meccanico, e non occupa comunque la sede stradale in misura eccedente l’ingombro proprio dell’autoveicolo medesimo.
3. Nel caso di sosta o parcheggio a pagamento, alle auto-caravan si applicano tariffe maggiorate del 50% rispetto a quelle praticate per le autovetture in analoghi parcheggi della zona.
4. È vietato lo scarico dei residui organici e delle acque chiare e luride su strade ed aree pubbliche al di fuori di appositi impianti di smaltimento igienico-sanitario.
5. Il divieto di cui al comma 4 è esteso anche agli altri autoveicoli dotati di appositi impianti interni di raccolta.
6. Chiunque viola le disposizioni dei commi 4 e 5 è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 71 a euro 286.
7. Nel regolamento sono stabiliti i criteri per la realizzazione, lungo le strade e autostrade, nelle aree attrezzate riservate alla sosta e al parcheggio delle auto-caravan e nei campeggi, di impianti igienico-sanitari atti ad accogliere i residui organici e le acque chiare e luride, raccolti negli appositi impianti interni di detti veicoli, le tariffe per l’uso degli impianti igienico-sanitari, nonché i criteri per l’istituzione da parte dei comuni di analoghe aree attrezzate nell’ambito dei rispettivi territori e l’apposito segnale stradale col quale deve essere indicato ogni impianto.
8. Con decreto del Ministro della salute, di concerto con il Ministro dell’ambiente e della tutela del territorio, sono determinate le caratteristiche dei liquidi e delle sostanze chimiche impiegati nel trattamento dei residui organici e delle acque chiare e luride fatti defluire negli impianti igienico-sanitari di cui al comma 4.
In sintesi
L'art. 185 C.d.S. disciplina la circolazione e la sosta delle auto-caravan, vietando lo scarico di residui organici su strade pubbliche e prevedendo tariffe di parcheggio maggiorate del 50%.
Ratio
L'articolo 185 del Codice della Strada risponde all'esigenza di integrare le auto-caravan nel sistema ordinario della circolazione, senza creare un regime di privilegio né di eccessiva penalizzazione. Il legislatore ha perseguito un duplice obiettivo: da un lato garantire la libertà di movimento di una categoria di utenti della strada che utilizza il veicolo anche come abitazione temporanea, dall'altro tutelare la pubblica igiene e il decoro delle aree pubbliche. La norma si inserisce nel più ampio contesto della disciplina dei veicoli speciali (art. 54 C.d.S.) e rappresenta il punto di equilibrio tra esigenze turistico-ricreative e rispetto delle regole della strada e dell'ambiente urbano.
Analisi
Il comma 1 riconduce le auto-caravan — definite all'art. 54, comma 1, lett. m) come autoveicoli attrezzati per il trasporto e l'alloggio di persone — alla disciplina ordinaria della circolazione. Ciò significa che non vi sono deroghe ai divieti di circolazione in zone a traffico limitato (ZTL), alle restrizioni per veicoli pesanti o alle limitazioni di carattere ambientale stabilite ai sensi degli artt. 6 e 7 C.d.S. L'equiparazione agli altri veicoli vale anche ai fini delle ordinanze sindacali e dei provvedimenti prefettizi che regolano la circolazione.
Il comma 2 introduce una distinzione fondamentale tra sosta su strada e campeggio, rilevante sia sotto il profilo della disciplina stradale sia sotto quello del diritto urbanistico e dei regolamenti comunali. La sosta non si trasforma in campeggio — e quindi non richiede le autorizzazioni tipiche delle aree attrezzate — purché siano rispettate tre condizioni cumulative: il veicolo deve appoggiarsi al suolo esclusivamente attraverso le ruote (vietati stabilizzatori, piedini o tende esterne); non devono essere emessi deflussi propri, con l'unica eccezione dello scarico del motore; l'ingombro complessivo non deve eccedere la sagoma del veicolo. La distinzione ha rilevanza pratica immediata: il mancato rispetto di anche una sola di queste condizioni espone il conducente alle sanzioni previste per il campeggio abusivo, disciplinate da normative regionali e comunali.
Il comma 3 introduce una maggiorazione tariffaria del 50% per la sosta a pagamento, giustificata dal maggiore spazio occupato rispetto alle autovetture standard. La norma si applica «in analoghi parcheggi della zona», il che impone al gestore del parcheggio di rapportare la maggiorazione alla tariffa base applicata nella medesima area e non a tariffe di riferimento astratte. La disposizione è imperativa: i comuni e i gestori non possono applicare maggiorazioni inferiori né superiori al 50% senza violare la norma.
I commi 4 e 5 costituiscono il nucleo igienico-sanitario della norma. Il divieto di scarico riguarda sia i residui organici (acque nere) sia le acque chiare e luride (acque grigie), e si estende — per il comma 5 — a tutti gli autoveicoli dotati di impianti interni di raccolta, inclusi camper, autobus attrezzati e veicoli similari. Lo scarico è consentito esclusivamente presso impianti igienico-sanitari appositamente autorizzati (carico-scarico acque, in gergo tecnico «colonnine di carico»). Il comma 6 fissa la sanzione amministrativa pecuniaria da 71 a 286 euro per la violazione di questi divieti, senza che sia prevista la sanzione accessoria del sequestro del veicolo, tranne nei casi in cui lo scarico configuri anche un illecito ambientale ai sensi del D.Lgs. 152/2006.
I commi 7 e 8 hanno carattere programmatico-regolamentare: delegano rispettivamente al Regolamento di esecuzione del C.d.S. e a un decreto interministeriale la definizione degli standard tecnici per gli impianti di smaltimento, le tariffe di utilizzo e le caratteristiche delle sostanze chimiche impiegate nel trattamento dei reflui.
Quando si applica
L'articolo 185 si applica ogniqualvolta una auto-caravan circola o sosta su strade pubbliche o aree equiparate. In particolare:
Connessioni
L'articolo 185 va letto in coordinamento con diverse disposizioni del C.d.S. e della normativa ambientale. L'art. 54, comma 1, lett. m) fornisce la definizione di auto-caravan, senza la quale il campo di applicazione della norma resterebbe indeterminato. Gli artt. 6 e 7 C.d.S. disciplinano i poteri dell'ente proprietario della strada e del sindaco di limitare o vietare la circolazione, poteri che si applicano alle auto-caravan senza eccezioni. L'art. 7, comma 8, regola i parcheggi a pagamento e costituisce la base su cui si innesta la maggiorazione del 50% prevista dal comma 3. Sul versante ambientale, il D.Lgs. 152/2006 (Codice dell'Ambiente) può concorrere con il comma 4 nei casi in cui lo scarico di reflui configuri anche un illecito di inquinamento delle acque o del suolo, con conseguenze sanzionatorie ben più severe. Infine, il Regolamento di esecuzione del C.d.S. (D.P.R. 495/1992) dà attuazione ai commi 7 e 8, definendo i requisiti tecnici degli impianti e la segnaletica dedicata.
Domande frequenti
Cosa dice l'articolo 185 del Codice della Strada?
L'art. 185 C.d.S. disciplina la circolazione e la sosta delle auto-caravan. Stabilisce che questi veicoli sono soggetti alle stesse regole degli altri veicoli, che la sosta su strada non è campeggio se vengono rispettate determinate condizioni, che nei parcheggi a pagamento si applica una tariffa maggiorata del 50% e che è vietato scaricare reflui su strade e aree pubbliche.
Cosa prevede l'art. 185 comma 2 del Codice della Strada sulla sosta?
Il comma 2 chiarisce che la sosta di una auto-caravan su strada pubblica non configura campeggio abusivo a condizione che: il veicolo poggi sul suolo solo con le ruote (niente piedini o stabilizzatori), non emetta deflussi propri (tranne lo scarico del motore) e non occupi spazio superiore al proprio ingombro. Se anche una sola condizione viene meno, la sosta può essere qualificata come campeggio e sanzionata secondo le norme regionali e comunali vigenti.
Quanto si paga per parcheggiare una auto-caravan in un parcheggio a pagamento?
Ai sensi dell'art. 185, comma 3, C.d.S., le tariffe per la sosta a pagamento delle auto-caravan sono maggiorate del 50% rispetto a quelle applicate alle autovetture in analoghi parcheggi della stessa zona. Questa maggiorazione si applica automaticamente per legge, anche in assenza di indicazione specifica nella segnaletica del parcheggio.
È possibile scaricare le acque del camper in strada?
No. L'art. 185, comma 4, vieta espressamente lo scarico di residui organici e di acque chiare e luride su strade e aree pubbliche al di fuori degli appositi impianti igienico-sanitari autorizzati. Il divieto vale per tutte le auto-caravan e, per il comma 5, anche per tutti gli altri autoveicoli dotati di impianti interni di raccolta. La sanzione va da 71 a 286 euro.
Qual è la sanzione per lo scarico illecito di reflui da un camper?
Chi viola il divieto di scarico previsto dai commi 4 e 5 dell'art. 185 C.d.S. è soggetto a una sanzione amministrativa pecuniaria da 71 a 286 euro. In presenza di danni ambientali o di concentrazioni di sostanze inquinanti rilevanti, possono concorrere anche le sanzioni previste dal Codice dell'Ambiente (D.Lgs. 152/2006), significativamente più severe.
Le auto-caravan possono entrare nelle ZTL?
No, salvo autorizzazione specifica. Il comma 1 dell'art. 185 C.d.S. assoggetta le auto-caravan alla stessa disciplina degli altri veicoli per quanto riguarda i divieti e le limitazioni previsti dagli artt. 6 e 7 C.d.S., che includono le zone a traffico limitato. Non esiste quindi alcuna deroga automatica: il conducente di una auto-caravan deve rispettare la segnaletica di ZTL, di divieto di transito per massa o altezza e le eventuali restrizioni ambientali.
Dove si possono scaricare le acque reflue del camper?
Le acque reflue (sia organiche sia grigie) devono essere scaricate esclusivamente presso impianti igienico-sanitari appositamente attrezzati, comunemente detti colonnine di carico/scarico, presenti nelle aree sosta per camper, nei campeggi e in alcune aree di servizio autostradali. Il comma 7 dell'art. 185 C.d.S. demanda al Regolamento di esecuzione la definizione dei criteri per la realizzazione di questi impianti e la segnaletica con cui devono essere indicati.
Fonti consultate: 1 fonte verificate
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