Indice
  1. Testo dell'articolo
  2. Commento
  3. Massime giurisprudenziali
  4. Pronunce Corte Costituzionale
  5. Prassi e linee guida
  6. Casi pratici
  7. Domande frequenti
  8. Vedi anche

Testo dell'articoloVigente

Informazione giuridica di carattere generale. Il presente contenuto costituisce informazione giuridica di carattere generale e non sostituisce in alcun modo il parere di un avvocato iscritto all’Albo. La norma riportata è tratta da fonti ufficiali (Normattiva, Gazzetta Ufficiale) e il commento ha finalità divulgativa. Per la valutazione del caso specifico è necessario consultare un professionista abilitato.

Art. 188 C.d.S. – Circolazione e sosta dei veicoli al servizio di persone invalide

Testo vigente – D.Lgs. 285/1992 (aggiornato da Normattiva)

1. Per la circolazione e la sosta dei veicoli al servizio delle persone invalide gli enti proprietari della strada sono tenuti ad allestire e mantenere apposite strutture, nonché la segnaletica necessaria, per consentire ed agevolare la mobilità di esse, secondo quanto stabilito nel regolamento.

2. I soggetti legittimati ad usufruire delle strutture di cui al comma 1 sono autorizzati dal sindaco del comune di residenza nei casi e con limiti determinati dal regolamento e con le formalità nel medesimo indicate.

3. I veicoli al servizio di persone invalide autorizzate a norma del comma 2 non sono tenuti all’obbligo del rispetto dei limiti di tempo se lasciati in sosta nelle aree di parcheggio a tempo determinato.

3-bis. Ai veicoli al servizio di persone con disabilità titolari del contrassegno speciale ai sensi dell’articolo 381, comma 2, del regolamento, fermi restando gli stalli ad essi riservati, è consentito sostare gratuitamente nelle aree di sosta o parcheggio a pagamento

4. Chiunque usufruisce delle strutture di cui al comma 1, senza avere l’autorizzazione prescritta dal comma 2 o ne faccia uso improprio, è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 168 ad euro 672.

5. Chiunque usa delle strutture di cui al comma 1, pur avendone diritto, ma non osservando le condizioni ed i limiti indicati nell’autorizzazione prescritta dal comma 2 è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 87 ad euro 344.

In sintesi

  • Gli enti proprietari delle strade devono allestire strutture e segnaletica apposite per agevolare la mobilità delle persone invalide.
  • L'autorizzazione all'uso delle strutture riservate è rilasciata dal sindaco del comune di residenza dell'invalido.
  • I veicoli autorizzati sono esenti dal rispetto dei limiti di tempo nelle aree di parcheggio a tempo determinato (disco orario e strisce blu a rotazione).
  • Chi usufruisce delle strutture senza autorizzazione o ne fa uso improprio rischia una sanzione da 71 a 286 euro.
  • Chi, pur autorizzato, non rispetta le condizioni dell'autorizzazione è soggetto a sanzione da 35 a 143 euro.
  • La normativa di dettaglio (casi, limiti e formalità) è demandata al Regolamento di esecuzione del CdS (artt. 381 e ss.).
Indice dei contenuti

L'art. 188 CdS disciplina la circolazione e sosta dei veicoli al servizio di persone invalide, richiedendo apposita autorizzazione comunale e prevedendo sanzioni da 35 a 344 euro.

Ratio

L'articolo 188 del Codice della Strada risponde all'esigenza costituzionale di rimuovere gli ostacoli che limitano la libertà e l'uguaglianza dei cittadini con disabilità motoria (art. 3, comma 2, Cost.). Il legislatore ha scelto un modello a doppio binario: da un lato impone agli enti gestori della viabilità obblighi positivi di infrastrutturazione e segnalazione; dall'altro subordina il godimento dei benefici a un titolo autorizzatorio individuale, rilasciato dal sindaco, che serve sia a certificare la sussistenza del requisito soggettivo sia a definire le condizioni d'uso. La ratio dell'intero sistema è quella di garantire una mobilità effettiva alle persone invalide senza però consentire un uso indiscriminato, e potenzialmente abusivo, degli spazi riservati, tutelando al contempo la collettività da condotte opportunistiche.

Analisi

Il comma 1 pone a carico degli enti proprietari delle strade (Comuni, Province, Città metropolitane, ANAS, concessionari autostradali) un obbligo di facere: devono allestire e mantenere le strutture di accesso e sosta riservate nonché la relativa segnaletica. Il termine "allestire e mantenere" implica sia un dovere originario di realizzazione sia un obbligo continuativo di manutenzione, la cui omissione può dar luogo a responsabilità dell'ente per i danni subiti dagli aventi diritto.

Il comma 2 individua nel sindaco del comune di residenza l'autorità competente al rilascio dell'autorizzazione. Il rinvio al regolamento per "casi, limiti e formalità" consente una disciplina flessibile: attualmente gli artt. 381 e seguenti del D.P.R. 495/1992 prevedono il contrassegno di parcheggio per disabili (il cosiddetto "pass disabili" o "contrassegno invalidi"), rilasciato previa certificazione medica dell'ASL competente. Il contrassegno ha validità temporanea o permanente e deve essere esposto in modo visibile sul veicolo.

Il comma 3 introduce una deroga rilevante al regime ordinario della sosta: i veicoli recanti il contrassegno valido sono esenti dall'obbligo di rispettare i limiti di tempo nelle aree a parcheggio temporaneo. Ciò significa che il titolare può sostare nelle strisce blu, nei parcheggi con disco orario o nelle zone a rotazione senza dover osservare la durata massima consentita agli altri utenti, né pagare la tariffa ove il regolamento comunale non disponga diversamente.

I commi 4 e 5 delineano due distinte fattispecie sanzionatorie. Il comma 4 colpisce le condotte di maggiore gravità: l'uso senza autorizzazione e l'uso improprio. La sanzione va da 71 a 344 euro. Il comma 5 sanziona invece la condotta del titolare legittimo che viola le condizioni dell'autorizzazione: sanzione da 35 a 168 euro.

Quando si applica

L'art. 188 CdS si applica ogni volta che un veicolo occupa o utilizza una struttura riservata ai disabili: stallo con simbolo internazionale di accessibilità, corsia riservata, rampa o percorso tattile-visivo. La verifica da parte degli agenti accertatori riguarda: (i) la presenza del contrassegno originale, (ii) la sua validità temporale, (iii) la presenza a bordo o nelle immediate vicinanze della persona disabile intestataria, (iv) il rispetto delle eventuali limitazioni indicate nel titolo. Si applica su tutto il territorio nazionale, poiché il contrassegno italiano è riconosciuto anche negli altri Stati membri dell'Unione Europea.

Connessioni

L'art. 188 CdS va letto in combinato disposto con: art. 381 D.P.R. 495/1992, che disciplina nei dettagli il contrassegno invalidi; art. 7 CdS, che attribuisce ai Comuni il potere di riservare aree di sosta ai disabili; D.P.R. 503/1996 sull'eliminazione delle barriere architettoniche; art. 3 L. 104/1992 (legge-quadro sull'handicap); Raccomandazione del Consiglio UE 98/376/CE sul modello europeo del contrassegno. Sul piano sanzionatorio, la condotta di uso del contrassegno altrui può integrare anche la fattispecie di utilizzo indebito di documenti altrui ai sensi dell'art. 496 c.p.

Prassi dell'Agenzia delle Entrate

Casi pratici

Caso 1: Tizio usa il contrassegno del padre deceduto

Tizio, privo di qualsiasi disabilità, espone sul cruscotto il contrassegno invalidi intestato al padre, deceduto tre mesi prima, e parcheggia stabilmente nello stallo riservato sotto casa propria. Un agente della polizia locale verifica i dati del contrassegno e accerta il decesso del titolare. Tizio è sanzionato ai sensi dell'art. 188, comma 4, CdS per uso improprio del titolo (importo da 71 a 286 euro); il contrassegno viene ritirato.

Caso 2: Caio è titolare del contrassegno ma supera i limiti dell'autorizzazione

Caio è portatore di disabilità motoria certificata e titolare di regolare contrassegno invalidi. Tuttavia, un giorno parcheggia nello stallo riservato senza che la persona disabile intestataria sia a bordo né nelle immediate vicinanze. L'agente accertatore contesta la violazione dell'art. 188, comma 5, CdS, irrogando la sanzione da 35 a 143 euro.

Caso 3: Sempronia parcheggia in zona disco orario senza limiti di tempo

Sempronia è invalida al 100% con contrassegno permanente. Si reca in centro per una visita medica e parcheggia in un'area a disco orario con limite massimo di 60 minuti, esponendo il contrassegno ma non il disco orario. Trova un verbale per superamento del limite. Sempronia contesta la multa richiamando l'art. 188, comma 3, CdS: i veicoli autorizzati non sono tenuti al rispetto dei limiti di tempo. Il giudice di pace annulla il verbale.

Domande frequenti

Cosa dice l'articolo 188 del Codice della Strada?

L'art. 188 CdS disciplina la circolazione e la sosta dei veicoli al servizio di persone invalide. Impone agli enti stradali di allestire strutture e segnaletica apposite, prevede che l'autorizzazione all'uso sia rilasciata dal sindaco del comune di residenza, esenta i veicoli autorizzati dai limiti di tempo nelle aree a parcheggio temporaneo e sanziona l'uso abusivo o improprio delle strutture riservate.

Quali sono le sanzioni previste dall'art. 188 CdS?

L'art. 188 prevede due livelli di sanzione: da 71 a 286 euro per chi usa le strutture riservate senza avere l'autorizzazione o ne fa uso improprio (comma 4); da 35 a 143 euro per chi, pur avendo regolare autorizzazione, non rispetta le condizioni o i limiti indicati nel titolo (comma 5).

I veicoli con contrassegno invalidi possono parcheggiare senza limiti di tempo nelle strisce blu?

Sì. L'art. 188, comma 3, CdS stabilisce che i veicoli al servizio di persone invalide regolarmente autorizzate non sono tenuti a rispettare i limiti di tempo nelle aree di parcheggio a tempo determinato. Ciò include le strisce blu e le zone a disco orario.

Chi rilascia il contrassegno invalidi e quali sono i requisiti?

Il contrassegno invalidi è rilasciato dal sindaco del comune di residenza su richiesta dell'interessato, previa certificazione medica dell'ASL che attesti la capacità di deambulazione sensibilmente ridotta. I dettagli sono disciplinati dall'art. 381 del Regolamento del CdS (D.P.R. 495/1992).

Cosa si rischia se si espone il contrassegno invalidi di un familiare deceduto?

L'uso del contrassegno intestato a persona deceduta configura uso improprio ai sensi dell'art. 188, comma 4, CdS, con sanzione da 71 a 286 euro e ritiro del documento. In presenza di dolo, può integrare anche il reato di utilizzo indebito di documenti altrui (art. 496 c.p.).

Il contrassegno invalidi italiano è valido all'estero?

Sì. Il contrassegno italiano è conforme al modello europeo (Raccomandazione UE 98/376/CE, recepita con D.P.R. 151/2012) ed è riconosciuto in tutti gli Stati membri dell'Unione Europea.

Cosa prevede l'art. 188 comma 5 del Codice della Strada?

L'art. 188, comma 5, CdS sanziona il titolare di regolare contrassegno che, pur avendo diritto all'uso delle strutture riservate, non rispetta le condizioni indicate nell'autorizzazione (es.: contrassegno non visibile, veicolo usato in assenza della persona disabile intestataria). Sanzione da 35 a 143 euro.

Ultimo aggiornamento redazionale: 2026-05-08
Fonti consultate: 2 fontei verificate
Vedi anche
A cura di
Andrea Marton — Dottore in Economia e Finanza, praticante commercialista
Fondatore e responsabile editoriale di Legge in Chiaro, portale di divulgazione giuridica e fiscale gratuita su 101 testi e codici italiani. I contenuti sono curati e rivisti da un team di laureati in economia; hanno scopo informativo e divulgativo e non costituiscono consulenza professionale. Profilo completo →
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