Art. 192 C.d.S. – Obblighi verso funzionari, ufficiali e agenti
In vigore dal 1° gennaio 1993 (D.Lgs. 285/1992)
1. Coloro che circolano sulle strade sono tenuti a fermarsi all’invito dei funzionari, ufficiali ed agenti ai quali spetta l’espletamento dei servizi di polizia stradale, quando siano in uniforme o muniti dell’apposito segnale distintivo.
2. I conducenti dei veicoli sono tenuti ad esibire, a richiesta dei funzionari, ufficiali e agenti indicati nel comma 1, il documento di circolazione e la patente di guida, se prescritti, e ogni altro documento che, ai sensi delle norme in materia di circolazione stradale, devono avere con sé.
3. I funzionari, ufficiali ed agenti, di cui ai precedenti commi, possono:
procedere ad ispezioni del veicolo al fine di verificare l’osservanza delle norme relative alle caratteristiche e all’equipaggiamento del veicolo medesimo;
ordinare di non proseguire la marcia al conducente di un veicolo, qualora i dispositivi di segnalazione visiva e di illuminazione o i pneumatici presentino difetti o irregolarità tali da determinare grave pericolo per la propria e altrui sicurezza, tenuto anche conto delle condizioni atmosferiche o della strada;
ordinare ai conducenti dei veicoli sprovvisti di mezzi antisdrucciolevoli, quando questi siano prescritti, di fermarsi o di proseguire la marcia con l’osservanza di specifiche cautele.
4. Gli organi di polizia giudiziaria e di pubblica sicurezza possono, per controlli necessari ai fini dell’espletamento del loro servizio, formare posti di blocco e, in tal caso, usare mezzi atti ad assicurare, senza pericolo di incidenti, il graduale arresto dei veicoli che non si fermino nonostante l’ordine intimato con idonei segnali. Le caratteristiche di detti mezzi, nonché le condizioni e le modalità del loro impiego, sono stabilite con decreto del Ministro dell’interno, di concerto con i Ministri delle infrastrutture e dei trasporti e della giustizia.
5. I conducenti devono ottemperare alle segnalazioni che il personale militare, anche non coadiuvato dal personale di polizia stradale di cui all’art. 12, comma 1, impartisce per consentire la progressione del convoglio militare.
6. Chiunque viola gli obblighi di cui ai commi 1, 2, 3 e 5 è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 71 a euro 286.
7. Chiunque viola le disposizioni di cui al comma 4, ove il fatto non costituisca reato, è punito con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 1.128 a euro 4.515.
In sintesi
L'art. 192 C.d.S. obbliga i conducenti a fermarsi agli agenti di polizia stradale in uniforme e a esibire patente e documento di circolazione su richiesta.
Ratio
L'art. 192 del Codice della Strada (D.Lgs. 285/1992, in vigore dal 1° gennaio 1993) costituisce uno dei cardini del sistema di polizia stradale: senza la possibilità di fermare i veicoli e controllarne caratteristiche e documentazione, l'intero impianto sanzionatorio e preventivo del codice risulterebbe privo di effettività. La norma mira a garantire che le forze dell'ordine possano esercitare concretamente i compiti di vigilanza affidati loro dall'art. 12 C.d.S., contemperando le esigenze di sicurezza pubblica con il diritto alla libera circolazione sancito dall'art. 16 Cost. Il legislatore ha scelto di graduare le sanzioni in ragione della gravità della condotta: la violazione ordinaria (commi 1-3 e 5) comporta conseguenze di entità contenuta, mentre la fuga o il mancato rispetto dei posti di blocco formali (comma 4) viene punita con importi sensibilmente più elevati, anche a voler prescindere dall'ipotesi in cui la condotta integri gli estremi di un reato.
Analisi
Il comma 1 individua i soggetti legittimati a fermare i veicoli: funzionari, ufficiali e agenti cui spetta l'espletamento dei servizi di polizia stradale ai sensi dell'art. 12 C.d.S. (Polizia di Stato, Arma dei Carabinieri, Guardia di Finanza, Polizia Municipale, ecc.). Il requisito dell'uniforme o del segnale distintivo svolge una funzione garantistica: il conducente deve poter riconoscere con certezza l'agente e non può essere costretto a fermarsi da soggetti non identificabili come pubblici ufficiali. Il comma 2 disciplina l'obbligo di esibizione dei documenti. La disposizione ha portata ampia — «ogni altro documento» richiesto dalla normativa sulla circolazione — e include, tra gli altri, il certificato di assicurazione RCA, il certificato di revisione periodica e, per i veicoli adibiti a trasporto professionale, i documenti specifici previsti dalla normativa di settore (es. carta di qualificazione del conducente, tachigrafo). Il comma 3 attribuisce agli agenti tre distinte facoltà operative. La prima — l'ispezione del veicolo — riguarda la verifica delle caratteristiche costruttive e dell'equipaggiamento: luci, pneumatici, dispositivi di segnalazione, cinture di sicurezza, estintore ove prescritto, ecc. La seconda — l'ordine di non proseguire la marcia — scatta quando i dispositivi di illuminazione o i pneumatici presentino difetti che determinano «grave pericolo»: si tratta di una valutazione discrezionale dell'agente, sindacabile in sede di opposizione alla sanzione. La terza — le cautele per veicoli sprovvisti di mezzi antisdrucciolevoli — entra in gioco nelle situazioni invernali in cui catene da neve o pneumatici invernali siano obbligatori per ordinanza. Il comma 4 introduce i posti di blocco, strumento tipico della polizia giudiziaria e di pubblica sicurezza, distinto dai normali controlli di polizia stradale. Il ricorso a «mezzi atti ad assicurare il graduale arresto» (striscie chiodate, sbarramenti stradali, ecc.) è consentito solo in assenza di pericolo di incidenti: il requisito della proporzionalità è dunque immanente alla norma. Il comma 5 estende l'obbligo di obbedienza alle segnalazioni del personale militare durante i convogli, anche in assenza di agenti di polizia stradale: si tratta di un'ipotesi residuale ma significativa sul piano operativo. Sul piano sanzionatorio, il comma 6 prevede una sanzione amministrativa da 71 a 286 € per le violazioni dei commi 1, 2, 3 e 5, mentre il comma 7 eleva la forbice a 1.128–4.513 € per le violazioni del comma 4, facendo salva la responsabilità penale quando la condotta integri reato (es. resistenza a pubblico ufficiale ex art. 337 c.p., o violenza/minaccia ex artt. 336-338 c.p.).
Quando si applica
La norma si applica ogni volta che un conducente si trovi in circolazione su una strada aperta al pubblico transito e venga fermato o controllato da agenti di polizia stradale. I casi più frequenti nella pratica sono: controlli di routine al semaforo o ai caselli autostradali, operazioni straordinarie di polizia stradale, verifiche sulla presenza di catene da neve durante ordinanze invernali, ispezioni tecniche su veicoli commerciali. L'obbligo di fermarsi sorge nel momento in cui l'agente manifesta l'ordine con idonei segnali (mano alzata, paletta, lampeggiante): dal quel momento il conducente non ha facoltà di soprassedere, salvo che l'ordine provenga da soggetti non identificabili come agenti. L'obbligo di esibizione dei documenti (comma 2) si concretizza invece solo su espressa richiesta dell'agente: non è richiesto che il conducente li mostri spontaneamente. Il comma 4 si applica specificamente nei confronti di chi non ottemperi ai posti di blocco formali: la norma distingue questa fattispecie — sanzionata più gravemente — dalla semplice inosservanza dell'invito di cui al comma 1.
Connessioni
L'art. 192 C.d.S. si inserisce in un reticolo normativo articolato. In primo luogo, l'art. 12 C.d.S. individua i soggetti a cui spetta la polizia stradale e delimita, quindi, la platea dei soggetti legittimati a fermare i veicoli ai sensi del comma 1. L'art. 78 C.d.S. disciplina la carta di circolazione, la cui esibizione è imposta dal comma 2. L'art. 116 C.d.S. regola la patente di guida e i suoi duplicati. Sul piano penale, il mancato rispetto dei posti di blocco può integrare la fattispecie di resistenza a pubblico ufficiale (art. 337 c.p.), con pena fino a cinque anni di reclusione, o di violenza/minaccia a pubblico ufficiale (artt. 336-338 c.p.). In ambito procedurale, l'art. 202 C.d.S. stabilisce le modalità di pagamento delle sanzioni amministrative, mentre gli artt. 203-205 C.d.S. disciplinano il ricorso al prefetto e l'opposizione al giudice di pace. Per i conducenti professionisti, rilevante è anche il D.Lgs. 286/2005 (autotrasporto) che impone documenti aggiuntivi soggetti al controllo degli agenti. Infine, l'art. 192-bis C.d.S. — introdotto in un secondo momento — disciplina specificamente gli obblighi verso gli addetti alla gestione delle strade e non va confuso con l'art. 192, che riguarda esclusivamente la polizia stradale in senso proprio.
Domande frequenti
Cosa obbliga a fare l'art. 192 del Codice della Strada?
L'art. 192 C.d.S. impone ai conducenti di fermarsi all'invito degli agenti di polizia stradale in uniforme o muniti di segnale distintivo, di esibire patente e documento di circolazione su richiesta, e di rispettare gli ordini impartiti dagli agenti in materia di ispezione e sosta del veicolo.
Qual è la sanzione prevista dall'art. 192 comma 6 del Codice della Strada?
Il comma 6 dell'art. 192 C.d.S. prevede una sanzione amministrativa pecuniaria da 71 a 286 € per chiunque violi gli obblighi di cui ai commi 1, 2, 3 e 5, ovvero non si fermi all'invito degli agenti, non esibisca i documenti o non ottemperi agli ordini relativi all'ispezione e alla circolazione del veicolo.
Quanto prevede l'art. 192 comma 7 per chi non si ferma a un posto di blocco?
Il comma 7 dell'art. 192 C.d.S. punisce con una sanzione amministrativa da 1.128 a 4.513 € chiunque violi le disposizioni sui posti di blocco (comma 4), ove il fatto non costituisca reato. Se la condotta integra gli estremi della resistenza a pubblico ufficiale (art. 337 c.p.), si applica la sanzione penale in luogo di quella amministrativa.
Un agente in borghese può fermare un veicolo ai sensi dell'art. 192 C.d.S.?
Il comma 1 dell'art. 192 C.d.S. richiede che l'agente sia «in uniforme o munito dell'apposito segnale distintivo». Un agente in borghese privo di qualsiasi segnale identificativo non può legittimamente imporre l'obbligo di fermarsi ai sensi di questa norma. Tuttavia, nell'ambito di un posto di blocco formale (comma 4), possono operare anche agenti di polizia giudiziaria non in uniforme purché siano presenti adeguati segnali e non vi sia pericolo di incidenti.
Cosa può ispezionare la polizia stradale ferma un veicolo in base all'art. 192 comma 3?
Gli agenti possono ispezionare il veicolo per verificare le caratteristiche costruttive e l'equipaggiamento (luci, pneumatici, segnalatori, dispositivi di sicurezza). Possono inoltre ordinare di non proseguire se i dispositivi di illuminazione o i pneumatici presentano gravi difetti, e imporre cautele specifiche o il fermo ai veicoli privi di mezzi antisdrucciolevoli quando prescritti.
Qual è la differenza tra l'art. 192 e l'art. 192-bis del Codice della Strada?
L'art. 192 C.d.S. disciplina gli obblighi dei conducenti verso la polizia stradale (Polizia di Stato, Carabinieri, GdF, Polizia Municipale, ecc.). L'art. 192-bis, introdotto successivamente, riguarda invece gli obblighi verso il personale addetto alla gestione e manutenzione delle strade (es. operatori dell'ANAS o di società autostradali), imponendo analoghe condotte di rispetto e obbedienza ma in un contesto diverso.
I militari possono fermare i veicoli civili ai sensi dell'art. 192 C.d.S.?
Il comma 5 dell'art. 192 C.d.S. non attribuisce al personale militare un generico potere di fermare i veicoli, ma obbliga i conducenti a rispettare le segnalazioni impartite dai militari per consentire la progressione dei convogli militari. Si tratta quindi di un obbligo limitato e funzionale al transito dei convogli, distinto dalle facoltà di controllo proprie della polizia stradale di cui all'art. 12 C.d.S.
Fonti consultate: 1 fonte verificate
Le informazioni in questa pagina hanno valore informativo e divulgativo. Non costituiscono consulenza legale. Per la tua situazione specifica consulta un avvocato.