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Ultimo aggiornamento: 10 Maggio 2026
Fonte: Normattiva.it · Gazzetta Ufficiale
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Art. 189 C.d.S. – Comportamento in caso di incidente

In vigore dal 1° gennaio 1993 (D.Lgs. 285/1992)

1. L’utente della strada, in caso di incidente comunque ricollegabile al suo comportamento, ha l’obbligo di fermarsi e di prestare l’assistenza occorrente a coloro che, eventualmente, abbiano subito danno alla persona.

2. Le persone coinvolte in un incidente devono porre in atto ogni misura idonea a salvaguardare la sicurezza della circolazione e, compatibilmente con tale esigenza, adoperarsi affinché non venga modificato lo stato dei luoghi e disperse le tracce utili per l’accertamento delle responsabilità.

3. Ove dall’incidente siano derivati danni alle sole cose, i conducenti e ogni altro utente della strada coinvolto devono inoltre, ove possibile, evitare intralcio alla circolazione, secondo le disposizioni dell’art. 161. Gli agenti in servizio di polizia stradale, in tali casi, dispongono l’immediata rimozione di ogni intralcio alla circolazione, salva soltanto l’esecuzione, con assoluta urgenza, degli eventuali rilievi necessari per appurare le modalità dell’incidente.

4. In ogni caso i conducenti devono, altresì, fornire le proprie generalità, nonché le altre informazioni utili, anche ai fini risarcitori, alle persone danneggiate o, se queste non sono presenti, comunicare loro nei modi possibili gli elementi sopraindicati.

5. Chiunque, nelle condizioni di cui al comma 1, non ottempera all’obbligo di fermarsi in caso di incidente, con danno alle sole cose, è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 250 a euro 1.000. In tale caso, se dal fatto deriva un grave danno ai veicoli coinvolti tale da determinare l’applicazione della revisione di cui all’articolo 80, comma 7, si applica la sanzione amministrativa accessoria della sospensione della patente di guida da quindici giorni a due mesi, ai sensi del capo I, sezione II, del titolo VI.

6. Chiunque, nelle condizioni di cui comma 1, in caso di incidente con danno alle persone, non ottempera all’obbligo di fermarsi, è punito con la reclusione da tre mesi a tre anni. Si applica la sanzione amministrativa accessoria della sospensione della patente di guida da uno a tre anni, ai sensi del capo II, sezione II, del titolo VI. Nei casi di cui al presente comma sono applicabili le misure previste dagli articoli 281, 282, 283 e 284 del codice di procedura penale, anche al di fuori dei limiti previsti dall’articolo 280 del medesimo codice, ed è possibile procedere all’arresto, ai sensi dell’articolo 381 del codice di procedura penale, anche al di fuori dei limiti di pena ivi previsti.

7. Chiunque, nelle condizioni di cui al comma 1, non ottempera all’obbligo di prestare l’assistenza occorrente alle persone ferite, è punito con la reclusione da sei mesi a tre anni. Si applica la sanzione amministrativa accessoria della sospensione della patente di guida per un periodo non inferiore ad un anno e sei mesi e non superiore a cinque anni, ai sensi del capo II, sezione II, del titolo VI.

8. Il conducente che si fermi e, occorrendo, presti assistenza a coloro che hanno subito danni alla persona, mettendosi immediatamente a disposizione degli organi di polizia giudiziaria, quando dall’incidente derivi il delitto di omicidio colposo o di lesioni personali colpose, non è soggetto all’arresto stabilito per il caso di flagranza di reato.

8-bis. Nei confronti del conducente che, entro le ventiquattro ore successive al fatto di cui al comma 6, si mette a disposizione degli organi di polizia giudiziaria, non si applicano le disposizioni di cui al terzo periodo del comma 6

9. Chiunque non ottempera alle disposizioni di cui ai commi 2, 3 e 4 è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 71 a euro 286.

Contenuto elaborato con il supporto di sistemi di intelligenza artificiale e revisionato dalla Redazione di La Legge in Chiaro sotto la responsabilità editoriale del Dott. Andrea Marton, Tax Advisor — Consulente Fiscale. Fonti verificate: Normattiva, Italgiure, Corte Costituzionale, Agenzia delle Entrate.

In sintesi

  • Obbligo di fermarsi e prestare assistenza per chiunque sia coinvolto in un incidente ricollegabile al proprio comportamento (comma 1).
  • Obbligo di preservare lo stato dei luoghi e le tracce utili all'accertamento delle responsabilità (comma 2).
  • In caso di soli danni a cose, obbligo di limitare l'intralcio alla circolazione e di fornire le proprie generalità (commi 3-4).
  • Fuga in caso di danni a persone: reato penale con reclusione da 3 mesi a 3 anni e sospensione della patente da 1 a 3 anni (comma 6).
  • Omessa assistenza ai feriti: reclusione da 1 a 3 anni e sospensione della patente da 1 a 3 anni (comma 7).
  • Chi si ferma e presta soccorso non è soggetto ad arresto in flagranza né agli accertamenti per alcol/droga se non vi sono feriti (commi 8-9).

L'art. 189 C.d.S. impone a chi causa un incidente di fermarsi e prestare soccorso, con sanzioni penali fino a tre anni di reclusione per chi fugge.

Ratio

L'articolo 189 del Codice della Strada costituisce uno dei pilastri fondamentali dell'intero impianto sanzionatorio stradale, poiché presidia un valore costituzionalmente rilevante: la tutela della vita e dell'incolumità fisica delle persone coinvolte in sinistri stradali. Il legislatore del 1992 ha inteso creare un sistema articolato di obblighi e sanzioni che bilancia due esigenze: da un lato, garantire immediato soccorso alle vittime; dall'altro, preservare l'accertamento delle responsabilità. La norma si ispira al principio di solidarietà sociale sancito dall'art. 2 della Costituzione, imponendo a chi ha contribuito causalmente all'evento un dovere di presenza e assistenza che non può essere eluso nemmeno in presenza di responsabilità penali a proprio carico.

Analisi

La struttura della disposizione segue una logica progressiva di gravità. Il comma 1 pone la fattispecie-base: l'obbligo di fermarsi e prestare assistenza grava sull'«utente della strada» ogni volta che l'incidente sia «comunque ricollegabile» al suo comportamento. La formula è volutamente ampia: non è necessaria la colpa accertata, né che il soggetto fosse alla guida di un veicolo a motore; è sufficiente che vi sia un nesso eziologico, anche parziale, tra la sua condotta e l'evento. Il comma 2 estende il dovere a tutte le persone coinvolte (non solo a chi ha causato l'incidente), imponendo di preservare lo stato dei luoghi e le tracce utili all'accertamento.

Sul piano sanzionatorio, la norma distingue tre livelli. Il primo riguarda i soli danni a cose (comma 5): la fuga costituisce illecito amministrativo, punito con sanzione pecuniaria da 250 a 1.000 euro, con possibile sospensione della patente da 15 giorni a 2 mesi se i danni ai veicoli sono tali da imporre la revisione ai sensi dell'art. 80, comma 7. Il secondo livello attiene alla fuga in presenza di danni alle persone (comma 6): la condotta integra un reato punito con la reclusione da 3 mesi a 3 anni. La gravità della fattispecie è attestata dalla possibilità di applicare misure cautelari personali anche al di fuori dei limiti ordinari dell'art. 280 c.p.p. e di procedere all'arresto facoltativo ex art. 381 c.p.p. Il terzo livello colpisce chi, pur fermandosi, omette di prestare assistenza ai feriti (comma 7): reclusione da 1 a 3 anni, con la medesima sospensione accessoria della patente.

I commi 8 e 9 introducono un meccanismo premiale di notevole rilevanza pratica. Chi si ferma, presta soccorso e si mette a disposizione degli organi di polizia giudiziaria beneficia di due esenzioni: non è soggetto all'arresto in flagranza per i delitti di lesioni colpose o omicidio colposo (comma 8); e, qualora non vi siano feriti, non può essere sottoposto agli accertamenti per guida in stato di ebbrezza o sotto l'effetto di sostanze stupefacenti (comma 9). Si tratta di una scelta di politica criminale che incentiva il comportamento corretto, riducendo il rischio che il timore di conseguenze immediate spinga il conducente alla fuga.

Quando si applica

La norma trova applicazione ogni volta che si verifichi un incidente stradale — inteso come qualsiasi evento improvviso e involontario che cagioni danni a persone o cose — che possa essere ricondotto, anche solo parzialmente, al comportamento dell'utente della strada. Non è necessario che il soggetto obbligato sia l'unico responsabile: è sufficiente un contributo causale, anche concorrente. L'obbligo di fermarsi scatta immediatamente al momento dell'incidente, a prescindere dall'entità dei danni; l'obbligo di prestare assistenza sorge soltanto quando vi siano persone che abbiano subito danni alla persona. Il comma 4 impone inoltre, in ogni caso, di fornire le proprie generalità e le informazioni utili ai fini risarcitori alle persone danneggiate, anche quando queste non siano presenti sulla scena. Quanto al comma 9 — tra i più citati nelle query degli utenti — occorre precisare che l'esenzione dagli accertamenti etilometrici e tossicologici opera solo se dal sinistro non siano derivate lesioni alle persone: in presenza di feriti, l'esenzione non si applica, e il conducente resta soggetto ai controlli ordinari.

Connessioni

L'art. 189 C.d.S. si collega a diverse disposizioni del codice penale e del codice di procedura penale. In caso di fuga con feriti, la condotta del comma 6 può concorrere con il delitto di omissione di soccorso ex art. 593 c.p., che tutela un bene giuridico in parte diverso (la solidarietà verso chiunque si trovi in pericolo). La giurisprudenza tende tuttavia ad applicare il principio di specialità, considerando l'art. 189, comma 7, norma speciale rispetto all'art. 593 c.p. per i sinistri stradali. Sul versante procedurale, il richiamo agli artt. 280 e 381 c.p.p. (comma 6) segnala la peculiare accessibilità delle misure cautelari per questa fattispecie. Internamente al Codice della Strada, l'art. 189 rinvia all'art. 161 (rimozione dei veicoli per ripristinare la circolazione), all'art. 80, comma 7 (revisione del veicolo), all'art. 186, comma 3 e all'art. 187, comma 2 (accertamenti per guida in stato di ebbrezza e sotto effetto di droghe). Il comma 9 deve essere letto in combinato disposto con tali ultime disposizioni per definire esattamente il perimetro dell'esenzione premiale.

Domande frequenti

Cosa prevede l'articolo 189 del Codice della Strada?

L'art. 189 C.d.S. impone a chiunque sia coinvolto in un incidente ricollegabile al proprio comportamento di fermarsi e prestare assistenza ai feriti, di preservare le tracce per l'accertamento delle responsabilità e di fornire le proprie generalità. Le sanzioni variano da una multa amministrativa (solo danni a cose) alla reclusione fino a 3 anni (fuga con feriti o omessa assistenza).

Quali sono le sanzioni per chi non si ferma dopo un incidente con feriti (comma 6)?

Chi fugge dopo un incidente con danni alle persone è punito con la reclusione da 3 mesi a 3 anni e la sospensione della patente da 1 a 3 anni. È inoltre possibile applicare misure cautelari personali anche fuori dai limiti ordinari dell'art. 280 c.p.p. e procedere all'arresto facoltativo ex art. 381 c.p.p.

Cosa dice il comma 9 dell'art. 189 C.d.S.?

Il comma 9 stabilisce che il conducente il quale si fermi e presti soccorso ai feriti, mettendosi a disposizione della polizia giudiziaria, non può essere sottoposto agli accertamenti per guida in stato di ebbrezza (art. 186) o sotto effetto di droghe (art. 187) quando dal sinistro non siano derivate lesioni alle persone. Se vi sono feriti, l'esenzione non si applica.

Qual è la differenza tra il comma 6 e il comma 7 dell'art. 189 C.d.S.?

Il comma 6 punisce chi non si ferma dopo un incidente con danni alle persone (reclusione da 3 mesi a 3 anni). Il comma 7 punisce chi si ferma ma non presta assistenza ai feriti (reclusione da 1 a 3 anni). Entrambi prevedono la sospensione accessoria della patente da 1 a 3 anni.

Cosa succede se si fugge dopo un incidente con soli danni ai veicoli?

Si tratta di un illecito amministrativo punito con una sanzione pecuniaria da 250 a 1.000 euro (comma 5). Se i danni ai veicoli sono così gravi da imporre la revisione ex art. 80, comma 7 C.d.S., scatta anche la sospensione accessoria della patente da 15 giorni a 2 mesi.

Chi è obbligato a fermarsi in caso di incidente: solo il conducente o anche i passeggeri?

Il comma 1 parla di «utente della strada», formula ampia che può ricomprendere chiunque abbia contribuito causalmente all'evento, anche se non conducente. Il comma 2 estende l'obbligo di preservare lo stato dei luoghi a tutte le «persone coinvolte» nell'incidente.

Quando si parla di 'procedibilità' in relazione all'art. 189 C.d.S.?

Le fattispecie penali dei commi 6 e 7 sono procedibili d'ufficio, non a querela di parte. Ciò significa che la polizia giudiziaria e la procura devono procedere indipendentemente dalla volontà della persona offesa. La procedibilità d'ufficio è coerente con la gravità dell'interesse leso (incolumità pubblica) e giustifica anche l'applicabilità delle misure cautelari richiamate nel comma 6.

Ultimo aggiornamento redazionale: 2026-05-08
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Redazione Legge in Chiaro
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