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Testo dell'articoloVigente
Art. 161 C.d.S. – Ingombro della carreggiata
Testo vigente – D.Lgs. 285/1992 (aggiornato da Normattiva)
1. Nel caso di ingombro della carreggiata per avaria del veicolo, per caduta del carico o per qualsiasi altra causa, il conducente, al fine di evitare ogni pericolo per il traffico sopraggiungente, deve sollecitamente rendere libero per quanto possibile il transito provvedendo a rimuovere l’ingombro e a spingere il veicolo fuori della carreggiata o, se ciò non è possibile, a collocarlo sul margine destro della carreggiata e parallelamente all’asse di essa.
2. Chiunque non abbia potuto evitare la caduta o lo spargimento di materie viscide, infiammabili o comunque atte a creare pericolo o intralcio alla circolazione deve provvedere immediatamente ad adottare le cautele necessarie per rendere sicura la circolazione e libero il transito.
3. Nei casi previsti dal presente articolo, l’utente deve provvedere a segnalare il pericolo o l’intralcio agli utenti mediante il segnale di cui all’art. 162 o in mancanza con altri mezzi idonei, nonché informare l’ente proprietario della strada od un organo di polizia.
4. Chiunque viola le disposizioni del presente articolo è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da € 42 a € 173 .
In sintesi
Indice dei contenuti
Se un veicolo intralcia la carreggiata per avaria o caduta del carico, il conducente deve rimuovere l'ostacolo, segnalare il pericolo e avvisare le autorità.
Ratio
L'art. 161 C.d.S. risponde all'esigenza di garantire la sicurezza della circolazione stradale in situazioni di emergenza imprevista. Il legislatore ha voluto responsabilizzare il conducente, o chiunque sia coinvolto nell'evento, affinché agisca prontamente per ridurre al minimo il rischio di incidenti a catena causati da veicoli in panne, carichi caduti o sostanze pericolose sparse sulla sede stradale. La norma bilancia il principio di diligenza del buon padre di famiglia con le esigenze di fluidità e sicurezza del traffico.
Analisi
Il comma 1 impone al conducente un obbligo di fare positivo e immediato: liberare la carreggiata «sollecitamente», privilegiando la rimozione totale dell'ostacolo e, solo in subordine, lo spostamento sul margine destro in posizione parallela all'asse stradale. Il termine «sollecitamente» indica che non è tollerato alcun ritardo ingiustificato. Il comma 2 estende l'obbligo a chiunque, anche non conducente, sia responsabile della caduta di materie pericolose, introducendo una responsabilità oggettiva legata alla pericolosità del materiale (viscido, infiammabile, ecc.). Il comma 3 articola un duplice obbligo: segnalare il pericolo agli utenti della strada (mediante il triangolo ex art. 162 o mezzi alternativi) e informare l'ente gestore della strada o la polizia. Il comma 4 prevede la sanzione amministrativa pecuniaria da 35 a 173 euro per ogni violazione delle disposizioni precedenti.
Quando si applica
L'articolo trova applicazione in un'ampia gamma di situazioni concrete: veicolo in panne che occupa una corsia di marcia, pneumatico esploso che lascia detriti in strada, caduta di merce da un camion, fuoriuscita di liquidi infiammabili o olio dalla coppa motore, perdita di materiale edile da un rimorchio. La norma si applica su tutte le strade aperte al pubblico transito, indipendentemente dalla categoria (autostrade, strade statali, comunali, ecc.). Sono tenuti al rispetto dell'articolo sia il conducente del veicolo avariato sia qualsiasi soggetto che abbia causato l'ingombro o lo spargimento di materiali.
Connessioni
L'art. 161 si collega direttamente all'art. 162 C.d.S., che disciplina il segnale mobile di pericolo (triangolo rosso rifrangente), strumento primario di segnalazione richiamato espressamente dal comma 3. È correlato all'art. 176 C.d.S. sul comportamento in autostrada in caso di emergenza e all'art. 189 C.d.S. sull'obbligo di assistenza in caso di incidente. Sul piano della responsabilità civile, la violazione dell'art. 161 può integrare il concorso di colpa del danneggiante ai sensi dell'art. 2043 c.c. e dell'art. 2054 c.c. La norma è coerente con la Direttiva 2008/96/CE sulla gestione della sicurezza delle infrastrutture stradali, che impone agli Stati membri di adottare misure per la rapida rimozione degli ostacoli alla circolazione.
Pronunce della Corte Costituzionale
Corte Cost., sent. n. 88/2013
Prassi e linee guida
Polizia di Stato
Casi pratici
Gli esempi che seguono sono scenari illustrativi a scopo divulgativo, non sentenze reali.
Scenario 1, Il camion e il carico perso. Tizio guida un camion carico di bancali di frutta su una strada provinciale. Per una buca, alcuni colli cadono in carreggiata. Tizio non si ferma immediatamente per non rallentare il traffico e si limita ad accostare duecento metri più avanti. Nel frattempo, un'auto che segue non riesce a evitare i bancali e danneggia il sottoscocca. Tizio viola il comma 1 (mancata rimozione sollecita) e il comma 3 (omessa segnalazione del pericolo): sarà soggetto alla sanzione amministrativa e potrà rispondere civilmente del danno causato all'automobilista.
Scenario 2, La perdita d'olio e le cautele necessarie. Caio percorre una strada statale quando la guarnizione del motore cede improvvisamente: l'olio si riversa sulla carreggiata per alcune decine di metri. Non potendo evitare lo spargimento, Caio accosta immediatamente, posiziona il triangolo di emergenza a distanza regolamentare (art. 162 C.d.S.) e chiama il numero unico di emergenza 112, che provvede ad allertare la polizia stradale e l'ente gestore. Grazie al comportamento corretto, Caio rispetta tutti gli obblighi del comma 2 e del comma 3, escludendo la propria responsabilità amministrativa e limitando quella civile.
Scenario 3, La doppia dimenticanza del triangolo. Sempronio è vittima di un guasto al cambio in galleria. Riesce a spingere il veicolo fuori dalla corsia di sorpasso, ma dimentica di estrarre il triangolo dall'auto e non chiama né la polizia né l'ente autostradale, ritenendo sufficiente l'attivazione delle quattro frecce. Un secondo conducente, abbagliato dal sole all'uscita della galleria, urta il veicolo di Sempronio. Sempronio ha rispettato solo parzialmente il comma 1 (spostamento sul margine) ma ha violato il comma 3 (omessa segnalazione con triangolo e mancato avviso alle autorità), esponendosi alla sanzione pecuniaria e a un possibile concorso di colpa nella valutazione del sinistro.
Domande frequenti
Cosa prevede l'articolo 161 del Codice della Strada?
L'art. 161 C.d.S. obbliga chiunque causi un ingombro della carreggiata, per avaria del veicolo, caduta del carico o spargimento di materiali pericolosi, a rimuovere l'ostacolo il prima possibile, a segnalare il pericolo agli altri utenti con il triangolo di emergenza o mezzi equivalenti, e ad avvisare la polizia o l'ente proprietario della strada.
Qual è la multa per chi viola l'art. 161 Codice della Strada?
La sanzione amministrativa prevista dal comma 4 dell'art. 161 C.d.S. è il pagamento di una somma da 35 a 143 euro. Non è prevista la sospensione della patente né la decurtazione di punti per questa specifica violazione.
Sono obbligato a mettere il triangolo se la mia auto si guasta in strada?
Sì. Il comma 3 dell'art. 161 C.d.S. impone di segnalare il pericolo agli utenti sopraggiungenti mediante il segnale mobile di pericolo (triangolo rifrangente) disciplinato dall'art. 162 C.d.S. o, in mancanza, con altri mezzi idonei. Omettere la segnalazione costituisce violazione della norma e può aggravare la responsabilità in caso di sinistro.
Chi deve chiamare la polizia in caso di ingombro della carreggiata?
L'obbligo ricade sull'utente che ha causato o non ha potuto evitare l'ingombro. Il comma 3 prevede che si debba informare sia l'ente proprietario della strada (ad es. ANAS, autostrade, comune) sia un organo di polizia (polizia stradale, carabinieri, polizia locale). In autostrada è sufficiente chiamare il numero di emergenza dell'operatore autostradale o il 112.
L'art. 161 C.d.S. si applica anche se la caduta del carico non è colpa mia?
Sì. Il comma 2 si applica a chiunque non abbia potuto evitare la caduta o lo spargimento di materiali pericolosi, indipendentemente dalla colpa. L'obbligo di adottare le cautele necessarie e di segnalare il pericolo sorge in ogni caso, anche quando l'evento è stato causato da un difetto meccanico imprevedibile o da un altro fattore esterno.
Cosa succede se non riesco a spostare il veicolo fuori dalla carreggiata?
Se non è possibile rimuovere completamente il veicolo, il comma 1 prevede come alternativa di collocarlo sul margine destro della carreggiata, parallelamente all'asse stradale. In ogni caso rimangono obbligatori la segnalazione del pericolo con il triangolo e l'avviso alle autorità competenti.
La violazione dell'art. 161 C.d.S. può avere conseguenze civili oltre alla multa?
Sì. Se la mancata rimozione dell'ostacolo o l'omessa segnalazione contribuisce a causare un incidente, il soggetto inadempiente può essere ritenuto corresponsabile dei danni ai sensi degli artt. 2043 e 2054 del Codice Civile, con conseguente obbligo di risarcimento nei confronti dei danneggiati, eventualmente in concorso con altri responsabili.
Fonti consultate: 2 fontei verificate