Art. 159 C.d.S. – Rimozione e blocco dei veicoli
In vigore dal 1° gennaio 1993 (D.Lgs. 285/1992)
1. Gli organi di polizia, di cui all’art. 12, dispongono la rimozione dei veicoli:
a) nelle strade e nei tratti di esse in cui con ordinanza dell’ente proprietario della strada sia stabilito che la sosta dei veicoli costituisce grave intralcio o pericolo per la circolazione stradale e il segnale di divieto di sosta sia integrato dall’apposito pannello aggiuntivo;
b) nei casi di cui agli articoli 157, comma 4 e 158, commi 1, 2 e 3;
c) in tutti gli altri casi in cui la sosta sia vietata e costituisca pericolo o grave intralcio alla circolazione;
d) quando il veicolo sia lasciato in sosta in violazione alle disposizioni emanate dall’ente proprietario della strada per motivi di manutenzione o pulizia delle strade e del relativo arredo.
2. Gli enti proprietari della strada sono autorizzati a concedere il servizio della rimozione dei veicoli stabilendone le modalità nel rispetto delle norme regolamentari. I veicoli adibiti alla rimozione devono avere le caratteristiche prescritte nel regolamento. Con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti può provvedersi all’aggiornamento delle caratteristiche costruttive funzionali dei veicoli adibiti alla rimozione, in relazione ad esigenze determinate dall’evoluzione della tecnica di realizzazione dei veicoli o di sicurezza della circolazione.
3. In alternativa alla rimozione è consentito, anche previo spostamento del veicolo, il blocco dello stesso con attrezzo a chiave applicato alle ruote, senza onere di custodia, le cui caratteristiche tecniche e modalità di applicazione saranno stabilite nel regolamento. L’applicazione di detto attrezzo non è consentita ogni qual volta il veicolo in posizione irregolare costituisca intralcio o pericolo alla circolazione.
4. La rimozione dei veicoli o il blocco degli stessi costituiscono sanzione amministrativa accessoria alle sanzioni amministrative pecuniarie previste per la violazione dei comportamenti di cui al comma 1, ai sensi delle norme del capo I, sezione II, del titolo VI.
5. Gli organi di polizia possono, altresì, procedere alla rimozione dei veicoli in sosta, ove per il loro stato o per altro fondato motivo si possa ritenere che siano stati abbandonati. Alla rimozione può provvedere anche l’ente proprietario della strada, sentiti preventivamente gli organi di polizia. Si applica in tal caso l’art. 15 del decreto del Presidente della Repubblica 10 settembre 1982, n. 915.
5-bis. Nelle aree portuali e marittime come definite dalla legge 28 gennaio 1994, n. 84, è autorizzato il sequestro conservativo degli automezzi in sosta vietata che ostacolano la regolare circolazione viaria e ferroviaria o l’operatività delle strutture portuali.
In sintesi
L'art. 159 C.d.S. disciplina la rimozione forzata e il blocco ruote dei veicoli in sosta vietata, come sanzione amministrativa accessoria.
Ratio
L'art. 159 C.d.S. persegue un duplice obiettivo: garantire la fluidità e la sicurezza della circolazione stradale e assicurare l'efficacia delle misure di pulizia e manutenzione delle strade. Il legislatore ha ritenuto che la sola sanzione pecuniaria non fosse sufficiente a dissuadere condotte di sosta particolarmente pericolose o d'intralcio, affiancandole quindi con una misura ablativa o coercitiva di carattere reale che incide direttamente sul veicolo.
Analisi
Il comma 1 individua quattro fattispecie che legittimano la rimozione: (a) zone con ordinanza dell'ente proprietario e segnaletica integrata dal pannello «rimozione forzata»; (b) violazioni degli artt. 157, co. 4 e 158, co. 1, 2 e 3 (sosta in doppia fila, in prossimità di incroci, fermate, passaggi a livello, ecc.); (c) ogni altra sosta vietata che costituisca pericolo o grave intralcio; (d) sosta in violazione di divieti temporanei per manutenzione o pulizia stradale. Il comma 2 consente agli enti proprietari di affidare il servizio a terzi, purché i veicoli impiegati rispettino le caratteristiche regolamentari. Il comma 3 introduce il blocco ruote come misura alternativa e meno gravosa: non richiede custodia del veicolo, ma non è applicabile se la permanenza in loco del veicolo (sia pure bloccato) continua a costituire pericolo o intralcio. Il comma 4 qualifica espressamente rimozione e blocco come sanzioni amministrative accessorie, con conseguente applicazione delle garanzie procedimentali previste dalla L. 689/1981. Il comma 5 estende il potere di rimozione ai veicoli presumibilmente abbandonati, anche in assenza di una violazione di sosta attuale.
Quando si applica
La rimozione è applicabile: in zone con segnaletica «rimozione forzata» (cartello divieto di sosta + pannello integrativo); in caso di sosta in doppia fila o in prossimità di incroci, strisce pedonali, fermate di autobus, accessi ai portoni dei vigili del fuoco; quando il veicolo ostruisce corsie d'emergenza, piste ciclabili o spazi riservati a diversamente abili; in presenza di ordinanze comunali per pulizia programmata delle strade, solitamente segnalate da cartelli con orari. Il blocco ruote si applica invece quando la sosta è irregolare ma il veicolo non ostacola la circolazione, come parcheggio su striscia gialla o in zona disco orario scaduta.
Connessioni
L'art. 159 si coordina strettamente con: art. 157 C.d.S. (fermata e sosta: definizioni e regole generali); art. 158 C.d.S. (divieti di sosta e fermata in luoghi specifici); art. 12 C.d.S. (organi di polizia stradale legittimati ad applicare la norma); art. 7 C.d.S. (poteri degli enti locali in materia di regolamentazione del traffico urbano). Sul piano procedimentale, si applica la L. 24 novembre 1981, n. 689 (sanzioni amministrative). Le spese di rimozione e custodia sono disciplinate dall'art. 162 C.d.S. e dal relativo regolamento di attuazione (D.P.R. 495/1992, artt. 215 e ss.). Non risultano pronunce della Corte Costituzionale specificamente riferite a questo articolo.
Domande frequenti
Cos'è l'art. 159 del Codice della Strada?
L'art. 159 C.d.S. disciplina la rimozione forzata dei veicoli e il blocco ruote come sanzioni amministrative accessorie applicabili quando la sosta costituisce pericolo, grave intralcio alla circolazione o viola divieti specifici. Elenca i casi in cui la polizia può disporre il carro attrezzi o l'apposizione del blocco, e prevede anche la rimozione dei veicoli presumibilmente abbandonati.
Quando si applica l'art. 159 Codice della Strada?
Si applica in quattro situazioni principali: (1) zone con segnale di divieto di sosta integrato dal pannello 'Rimozione forzata'; (2) violazioni degli artt. 157, co. 4 e 158, co. 1-3 (doppia fila, sosta vietata presso incroci, strisce pedonali, fermate ecc.); (3) qualsiasi sosta vietata che costituisca pericolo o grave intralcio; (4) sosta in violazione di divieti temporanei per manutenzione o pulizia stradale.
Qual è la sanzione prevista dall'art. 159 comma 1 Codice della Strada?
L'art. 159 non prevede autonomamente una sanzione pecuniaria: rimozione e blocco ruote sono sanzioni accessorie che si aggiungono alla multa principale stabilita dagli articoli violati (es. art. 157 o art. 158). Il trasgressore pagherà quindi la multa per la violazione di sosta più le spese di rimozione e custodia (o di sblocco) del veicolo.
È possibile il blocco ruote invece del carro attrezzi?
Sì. L'art. 159, co. 3 C.d.S. consente alle forze dell'ordine di applicare il blocco ruote in alternativa alla rimozione, anche previo spostamento del veicolo, senza obbligo di custodia. Tuttavia il blocco non è ammesso se il veicolo, pur bloccato, continua a costituire un ostacolo o un pericolo per la circolazione: in quel caso il carro attrezzi rimane l'unica opzione.
Come si recupera il veicolo rimosso?
Occorre recarsi al deposito comunale (o privato convenzionato) indicato nel verbale o comunicato dalla polizia locale. È necessario esibire documento d'identità e documenti del veicolo, pagare la sanzione pecuniaria per la violazione di sosta e le spese di rimozione e custodia (determinate dall'ente locale in base al D.P.R. 495/1992). Il veicolo viene restituito solo dopo il saldo completo.
La polizia può rimuovere un veicolo abbandonato anche senza una multa attiva?
Sì. L'art. 159, co. 5 C.d.S. attribuisce agli organi di polizia il potere di rimuovere veicoli in sosta quando il loro stato o altri fondati motivi facciano ritenere che siano stati abbandonati, anche in assenza di una specifica violazione di sosta in corso. Se il proprietario non si fa vivo entro i termini di legge, il veicolo può essere avviato a demolizione.
Chi può effettuare materialmente la rimozione del veicolo?
L'ordine di rimozione spetta agli organi di polizia stradale indicati all'art. 12 C.d.S. (Polizia di Stato, Carabinieri, Guardia di Finanza, polizia municipale, ecc.). Il servizio operativo di trasporto può essere affidato dall'ente proprietario della strada a ditte private convenzionate, purché i mezzi impiegati abbiano le caratteristiche tecniche prescritte dal regolamento (D.P.R. 495/1992).
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