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Art. 160 C.d.S. – Sosta degli animali
In vigore dal 1° gennaio 1993 (D.Lgs. 285/1992)
1. Salvo quanto disposto nell’art. 672 del codice penale, nei centri urbani il conducente deve vigilare affinché gli animali in sosta, con o senza attacco, a lui affidati, siano sempre perfettamente assicurati mediante appositi dispositivi o sostegni fissi e legati in modo tale da non arrecare intralcio o pericolo alla circolazione dei veicoli e dei pedoni. Durante le ore notturne gli animali potranno sostare soltanto in luoghi sufficientemente illuminati. Fuori dei centri abitati è vietata la sosta degli animali sulla carreggiata.
2. Chiunque viola le disposizioni del presente articolo è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 21 a euro 85.
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In sintesi
L'art. 160 C.d.S. impone al conducente di assicurare gli animali in sosta nei centri urbani, vietandone la sosta sulla carreggiata fuori dai centri abitati.
Ratio
L'art. 160 C.d.S. mira a tutelare la sicurezza della circolazione stradale dai rischi derivanti dalla presenza di animali incustoditi o mal assicurati. Il legislatore ha inteso disciplinare una situazione residuale ma concretamente pericolosa — soprattutto in contesti rurali e in aree di transito — dove la presenza incontrollata di animali può causare incidenti, ostacolare il traffico veicolare e pedonale, o generare situazioni di panico. La norma bilancia il diritto del proprietario o conduttore a utilizzare gli animali nelle attività quotidiane con il dovere di non recare pregiudizio alla collettività.
Analisi
Il comma 1 si articola in tre distinte prescrizioni. La prima riguarda i centri urbani: il conducente — inteso come il soggetto cui sono affidati gli animali, indipendentemente dalla proprietà — deve vigilare affinché gli animali siano assicurati mediante appositi dispositivi o sostegni fissi e legati in modo da non costituire intralcio o pericolo. La formula «con o senza attacco» abbraccia sia gli animali da tiro aggiogati a veicoli sia quelli semplicemente condotti o lasciati fermi. La seconda prescrizione riguarda le ore notturne: durante la notte la sosta è ammessa solo in luoghi sufficientemente illuminati, requisito che garantisce la visibilità dell'animale da parte degli utenti della strada. La terza prescrizione — di carattere assoluto — vieta la sosta degli animali sulla carreggiata fuori dai centri abitati, dove la velocità dei veicoli rende qualsiasi ostacolo particolarmente pericoloso. Il comma 2 prevede una sanzione amministrativa pecuniaria da euro 21 a euro 85 per le violazioni del presente articolo.
Quando si applica
La norma si applica ogni qualvolta un soggetto lasci animali — equini, bovini, ma anche cani di grossa taglia — in sosta su strade pubbliche o aperte al pubblico transito. Trova applicazione: (a) quando un animale è legato a un palo o a un sostegno in area urbana in modo da occupare parte del marciapiede o della carreggiata; (b) quando durante le ore notturne un animale viene lasciato in sosta in area non illuminata; (c) quando al di fuori dei centri abitati un animale viene lasciato sulla carreggiata anche temporaneamente. Non si applica alle situazioni di animali in movimento sulla strada, che ricadono nell'art. 168 C.d.S. relativo alla circolazione degli animali.
Connessioni
La norma opera in coordinamento con l'art. 672 c.p. (omessa custodia e mal governo di animali), che può concorrere in caso di pericolo concreto per le persone. Sul fronte del codice della strada, il collegamento principale è con l'art. 168 C.d.S., che disciplina la circolazione degli animali sulla strada pubblica. Rileva inoltre l'art. 31 C.d.S., che definisce le responsabilità del conducente in senso generale, e l'art. 3 C.d.S., che contiene le definizioni di centro abitato e carreggiata richiamate nel testo. In ambito di responsabilità civile, la condotta del conducente che viola l'art. 160 può integrare la responsabilità ex art. 2052 c.c. (danni cagionati da animali) e l'art. 2043 c.c. in caso di danno a terzi.
Domande frequenti
Cosa prevede l'articolo 160 del Codice della Strada?
L'art. 160 C.d.S. disciplina la sosta degli animali sulla strada pubblica. Impone al conducente di assicurare correttamente gli animali affidatigli nei centri urbani, vieta la sosta notturna in luoghi non illuminati e proibisce in modo assoluto la sosta degli animali sulla carreggiata fuori dai centri abitati. La violazione è punita con sanzione amministrativa da 21 a 85 euro.
È vietato legare il cane a un palo in centro città?
No, non è vietato in assoluto, ma il conducente deve assicurarsi che l'animale sia legato in modo da non creare intralcio o pericolo per veicoli e pedoni. Se la corda è troppo lunga e l'animale occupa parte della carreggiata o del marciapiede, si configura la violazione dell'art. 160 C.d.S.
Posso lasciare il cavallo legato fuori dal centro abitato?
Fuori dai centri abitati è assolutamente vietato lasciare animali in sosta sulla carreggiata. Il divieto non ammette eccezioni, nemmeno per soste brevi. È invece possibile la sosta in aree laterali non facenti parte della carreggiata, purché l'animale sia adeguatamente assicurato.
Qual è la multa per violazione dell'art. 160 del Codice della Strada?
La sanzione amministrativa prevista dall'art. 160, comma 2, C.d.S. va da un minimo di 21 euro a un massimo di 85 euro. L'importo esatto viene determinato dall'agente accertatore in base alla gravità della violazione e alle circostanze del caso.
Qual è la differenza tra art. 160 e art. 672 del codice penale?
L'art. 160 C.d.S. è una norma amministrativa che sanziona pecuniariamente la sosta non corretta degli animali. L'art. 672 c.p. punisce invece penalmente l'omessa custodia o il mal governo di animali quando ne deriva un pericolo concreto per le persone. Le due norme possono concorrere: l'art. 160 C.d.S. opera espressamente 'salvo quanto disposto' dall'art. 672 c.p.
Gli animali possono sostare in strada di notte?
Sì, ma solo in luoghi sufficientemente illuminati. La norma non pone un divieto assoluto di sosta notturna, ma impone che l'animale sia visibile agli utenti della strada. In assenza di adeguata illuminazione, la sosta notturna è vietata e sanzionabile.
Chi è responsabile se l'animale in sosta causa un incidente?
Il conducente o la persona cui l'animale è affidato è il soggetto obbligato dalla norma e quindi responsabile in caso di violazione. Sul piano civile, può rispondere anche ai sensi dell'art. 2052 c.c. (responsabilità del proprietario o utilizzatore dell'animale) per i danni causati a terzi dall'animale mal custodito.
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