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Art. 160 c.c. Diritti inderogabili
In vigore
Gli sposi non possono derogare né ai diritti né ai doveri previsti dalla legge per effetto del matrimonio.
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In sintesi
Gli sposi non possono derogare, nemmeno per accordo, ai diritti e ai doveri matrimoniali previsti dalla legge, che hanno carattere inderogabile.
Ratio
L'art. 160 c.c. esprime il principio per cui lo stato coniugale è disciplinato da norme di ordine pubblico che non possono essere modificate dall'autonomia negoziale dei coniugi. Il matrimonio non è un contratto ordinario: i diritti e i doveri che ne derivano sono stabiliti nell'interesse non solo dei coniugi, ma della famiglia come istituzione riconosciuta dall'art. 29 Cost.
Analisi
L'inderogabilità riguarda i diritti e doveri di cui agli artt. 143-147 c.c.: fedeltà, assistenza morale e materiale, coabitazione, contribuzione ai bisogni della famiglia, mantenimento dei figli. La nullità dei patti derogatori opera di diritto per violazione di norme imperative (art. 1418 c.c.). Sono invece derogabili le norme patrimoniali dispositive, come quelle sul regime patrimoniale dell'art. 159 c.c.
Quando si applica
La norma si applica ogni volta che i coniugi o i futuri sposi stipulino accordi che tocchino i diritti e i doveri di natura personale derivanti dal matrimonio. Si applica anche alle unioni civili per effetto del richiamo della L. n. 76/2016.
Connessioni
Artt. 143-147 c.c. (diritti e doveri dei coniugi); art. 162 c.c. (convenzioni matrimoniali); art. 1418 c.c. (nullità del contratto); art. 29 Cost.; art. 2 Cost.
Domande frequenti
I patti prematrimoniali sono validi in Italia?
Solo parzialmente. Sono validi i patti che riguardano il regime patrimoniale. Sono nulli quelli che derogano ai diritti e doveri personali inderogabili ex artt. 143-147 c.c. o che predeterminano in modo vincolante diritti futuri come l'assegno di divorzio.
Un coniuge può rinunciare anticipatamente all'assegno di mantenimento in caso di separazione?
La giurisprudenza prevalente tende a ritenere nulle le rinunce preventive all'assegno di separazione o divorzio, in quanto incidono su diritti futuri di natura alimentare connessi ai doveri inderogabili di assistenza.
Quali sono i diritti e doveri inderogabili derivanti dal matrimonio?
Sono inderogabili: fedeltà, assistenza morale e materiale, collaborazione, coabitazione (art. 143 c.c.), accordo sulla residenza (art. 144 c.c.), obbligo di mantenimento e istruzione dei figli (art. 147 c.c.).
La norma si applica anche alle unioni civili?
Sì. La L. n. 76/2016 richiama alcune disposizioni sui diritti e doveri coniugali, rendendo applicabili i principi di inderogabilità dell'art. 160 c.c.
Cosa succede se un accordo tra coniugi viola l'art. 160 c.c.?
L'accordo è nullo di diritto per violazione di norma imperativa ai sensi dell'art. 1418 c.c. La nullità può essere rilevata d'ufficio dal giudice.
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