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Ultimo aggiornamento: 14 Maggio 2026
Fonte: Normattiva.it · Gazzetta Ufficiale
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Art. 29 Cost. — Titolo II: Rapporti etico-sociali

In vigore dal 1° gennaio 1948

La Repubblica riconosce i diritti della famiglia come società naturale fondata sul matrimonio.

Il matrimonio è ordinato sull’eguaglianza morale e giuridica dei coniugi, con i limiti stabiliti dalla legge a garanzia dell’unità familiare.

In sintesi

  • La Repubblica riconosce i diritti della famiglia quale società naturale fondata sul matrimonio.
  • Il matrimonio è ordinato sull'eguaglianza morale e giuridica dei coniugi.
  • La legge può porre limiti a tale eguaglianza solo a garanzia dell'unità familiare.
  • L'articolo è il cardine costituzionale del diritto di famiglia italiano, integrato dagli artt. 30 e 31 Cost.

L'art. 29 Cost. riconosce la famiglia come società naturale fondata sul matrimonio, con eguaglianza morale e giuridica tra i coniugi.

Ratio

L'articolo 29 Cost. riconosce la Repubblica i diritti della famiglia come società naturale fondata sul matrimonio, e sancisce che il matrimonio è ordinato sull'eguaglianza morale e giuridica dei coniugi. La disposizione rappresenta la scelta dello Stato di tutelare la famiglia attraverso il matrimonio, non di regolarla autoritariamente. L'eguaglianza morale e giuridica dei coniugi esclude il modello patriarcale di una volta, nel quale il marito aveva supremazia. La norma limita il potere dello Stato a interferire negli assetti familiari mediante i «limiti stabiliti dalla legge a garanzia dell'unità familiare»: lo Stato non può dissolubilità arbitrariamente il matrimonio, ma può prevedere il divorzio quando la convivenza è divenuta impossibile.

Analisi

Il primo comma riconosce che la famiglia fondata sul matrimonio è una «società naturale», cioè un'istituzione che preesiste allo Stato e che lo Stato ha il dovere di tutelare. Questo riconoscimento esclude che la famiglia sia creatura pura dello Stato, ma la legge ordinaria deve disciplinarla. I «diritti della famiglia» includono il diritto di contrarre matrimonio, di avere figli, di gestire l'economia domestica congiuntamente, di ereditarsi reciprocamente. Il secondo comma sancisce l'eguaglianza morale e giuridica dei coniugi, eliminando ogni gerarchia. Entrambi hanno pari diritti nel gestire il patrimonio comune, nell'educazione dei figli, nella decisione di scioglimento del matrimonio. Il limite dei «limiti stabiliti dalla legge a garanzia dell'unità familiare» implica che la legge può imporre doveri coniugali (fedeltà, coabitazione) al fine di preservare il vincolo, ma non può negare diritti fondamentali.

Quando si applica

La norma tutela il diritto di contrarre matrimonio: nessuno può essere impedito dal matrimonio per ragioni di discriminazione (razza, religione, status economico). Protegge l'eguaglianza nella gestione del patrimonio comune: nessun coniuge può disporre dei beni senza il consenso dell'altro. Garantisce il diritto di chiedere il divorzio quando la convivenza è impossibile, pur nel rispetto di procedimenti legali. Esclude l'applicazione di regimi matrimoniali discriminatori, come la perdita di capacità giuridica della moglie. Protegge i coniugi dalla responsabilità civilale illimitata per i debiti dell'altro. Nella separazione e divorzio, l'eguaglianza richiede che l'assegnazione della casa coniugale e il mantenimento siano commisurati alle necessità e alle capacità di entrambi.

Connessioni

L'articolo 29 si integra con l'art. 2 Cost. (doveri inderogabili di solidarietà), l'art. 3 (uguaglianza), l'art. 16 (libertà di movimento, implicitamente libertà di scelta del coniuge), l'art. 30 (doveri verso i figli). Sul piano ordinario, il libro primo c.c. disciplina il matrimonio (artt. 79-230), i rapporti personali tra coniugi (artt. 143-147), i rapporti patrimoniali (artt. 159-230). La legge n. 898/1970 ha introdotto il divorzio, disciplinandone i presupposti. La legge n. 130/1987 ha riconosciuto il diritto alla separazione personale quale alternativa al divorzio. La giurisprudenza costituzionale ha esteso progressivamente il riconoscimento dei diritti familiari anche alle coppie di fatto e alle coppie same-sex (sentenza n. 138/2010).

Domande frequenti

Cosa dice esattamente l'articolo 29 della Costituzione italiana?

L'art. 29 Cost. stabilisce che la Repubblica riconosce i diritti della famiglia come società naturale fondata sul matrimonio, e che il matrimonio è ordinato sull'eguaglianza morale e giuridica dei coniugi, con i soli limiti previsti dalla legge a garanzia dell'unità familiare.

Cosa significa che la famiglia è una 'società naturale'?

Significa che la famiglia preesiste allo Stato: i suoi diritti non sono attribuiti dalla legge, ma semplicemente riconosciuti dall'ordinamento. Lo Stato non crea la famiglia, ma è tenuto a tutelarne i diritti già esistenti.

In che rapporto sono gli articoli 29, 30 e 31 della Costituzione?

Formano un trittico: l'art. 29 pone le basi (famiglia fondata sul matrimonio e eguaglianza tra coniugi), l'art. 30 tutela i figli e i loro diritti indipendentemente dalla nascita dentro o fuori dal matrimonio, l'art. 31 obbliga lo Stato a sostenere la formazione della famiglia con misure economiche e sociali.

L'articolo 29 impedisce il matrimonio tra persone dello stesso sesso?

La Corte costituzionale ha escluso che l'art. 29 imponga al legislatore di aprire il matrimonio alle coppie dello stesso sesso, ma ha anche affermato che non lo vieta costituzionalmente. La questione è rimessa alla discrezionalità del Parlamento; nel frattempo le coppie omosessuali hanno accesso alle unioni civili (L. 76/2016).

Quali leggi ordinarie attuano l'eguaglianza tra coniugi prevista dall'art. 29?

La principale è la riforma del diritto di famiglia del 1975 (L. 151/1975), che ha abolito la potestà maritale e introdotto la gestione paritaria della famiglia. Successive riforme hanno esteso l'uguaglianza al cognome dei figli e dei coniugi (D.Lgs. 5/2023) e alle responsabilità genitoriali.

Ultimo aggiornamento redazionale: 2026-05-08
Fonti consultate: 1 fonte verificate
A cura di
Dott. Andrea Marton — Tax Advisor, Consulente Fiscale
Responsabile editoriale di La Legge in Chiaro per i principali codici italiani (C.C., C.P., C.P.C., C.P.P., Costituzione, C.d.S., Codice del Consumo, TUIR, T.U.IVA, T.U.B.). Contenuti redatti con linguaggio chiaro, fonti ufficiali aggiornate e revisione professionale a cura della Redazione.
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