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Ultimo aggiornamento: 10 Maggio 2026
Fonte: Normattiva.it · Gazzetta Ufficiale
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Art. 163 C.d.S. – Convogli militari, cortei e simili

In vigore dal 1° gennaio 1993 (D.Lgs. 285/1992)

1. È vietato interrompere convogli di veicoli militari, delle forze di polizia o di mezzi di soccorso segnalati come tali; è vietato altresì inserirsi tra i veicoli che compongono tali convogli.

2. È vietato interrompere colonne di truppe o di scolari, cortei e processioni.

3. Chiunque viola le disposizioni del presente articolo è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 35 a euro 143.

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In sintesi

  • Convogli vietati da interrompere: militari, forze di polizia e mezzi di soccorso regolarmente segnalati non possono essere interrotti né affiancati con inserimento.
  • Divieto di inserimento: è espressamente vietato infilarsi tra i veicoli che compongono un convoglio protetto, anche senza spezzarlo fisicamente.
  • Colonne e cortei: il divieto si estende alle colonne di truppe, agli scolari in marcia, ai cortei civili e alle processioni religiose o folkloristiche.
  • Sanzione amministrativa: la violazione comporta il pagamento di una somma da 35 a 143 euro, senza previsione di sanzioni accessorie specifiche.
  • Ambito di applicazione: la norma tutela sia l'ordine pubblico e la sicurezza delle operazioni militari e di polizia, sia l'incolumità di soggetti vulnerabili come i bambini in colonna.

Vieta di interrompere o inserirsi in convogli militari, di polizia, soccorso, colonne di truppe, cortei e processioni. Sanzione da 35 a 143 euro.

Ratio

L'art. 163 del Codice della Strada tutela la continuità e la sicurezza di formazioni speciali di veicoli o persone che si muovono in modo coordinato su strada. La ratio è duplice: da un lato garantire l'efficacia operativa di forze militari, di polizia e dei soccorsi in situazioni che richiedono rapidità d'intervento; dall'altro proteggere soggetti particolarmente vulnerabili — come scolari in colonna o partecipanti a processioni — dal rischio di incidenti derivanti dall'intromissione di veicoli estranei.

Analisi

Il comma 1 disciplina i convogli di veicoli, ossia formazioni organizzate di mezzi militari, delle forze di polizia (Polizia di Stato, Carabinieri, Guardia di Finanza, Polizia Penitenziaria, Polizia Locale quando opera in convoglio) e dei servizi di soccorso (ambulanze, vigili del fuoco, protezione civile). Il requisito della «segnalazione come tale» implica che il convoglio debba essere riconoscibile, tipicamente tramite lampeggianti, insegne o veicoli di scorta. Il comma 2 estende il divieto a formazioni composte da persone fisiche — truppe in marcia, scolari, cortei, processioni — indipendentemente dalla presenza di veicoli. La sanzione pecuniaria di cui al comma 3, compresa tra 35 e 143 euro, è di natura esclusivamente amministrativa e non comporta decurtazione di punti dalla patente né sospensione del titolo di guida.

Quando si applica

La norma si applica ogni qualvolta un conducente o un pedone interrompe fisicamente la continuità di un convoglio — ad esempio attraversando la strada tra un veicolo e l'altro — oppure si inserisce all'interno della formazione, anche temporaneamente. Il divieto opera su qualsiasi tipo di strada aperta alla circolazione pubblica. Non è richiesto che si produca un danno concreto: è sufficiente la condotta interruttiva o di inserimento. Le forze di polizia stradale possono contestare la violazione immediatamente o in differita, anche tramite sistemi di videosorveglianza.

Connessioni

L'art. 163 va letto in collegamento con l'art. 177 C.d.S., che regola la circolazione dei veicoli con diritto di precedenza e lampeggianti, e con l'art. 178, relativo all'obbligo degli altri utenti di agevolare il passaggio di tali mezzi. Rilevano inoltre l'art. 11 C.d.S. sulle forze di polizia stradale e le disposizioni del D.P.R. 495/1992 (Regolamento di esecuzione) in materia di segnalazione e scorta dei convogli eccezionali. In ambito penale, un'interruzione intenzionale e violenta di un convoglio militare potrebbe integrare fattispecie più gravi ai sensi del codice penale militare.

Domande frequenti

Cosa prevede l'articolo 163 del Codice della Strada?

L'art. 163 C.d.S. vieta di interrompere o inserirsi in convogli militari, delle forze di polizia o di mezzi di soccorso segnalati come tali. Vieta inoltre di interrompere colonne di truppe, di scolari, cortei e processioni. Chi viola queste norme è soggetto a una sanzione amministrativa pecuniaria da 35 a 143 euro.

Quali convogli sono protetti dall'art. 163 C.d.S.?

Sono protetti i convogli di veicoli militari, delle forze di polizia (Polizia di Stato, Carabinieri, Guardia di Finanza, ecc.) e dei mezzi di soccorso (ambulanze, vigili del fuoco, protezione civile), a condizione che siano segnalati come tali. Sono inoltre tutelate le colonne di truppe, di scolari, i cortei civili e le processioni religiose o folkloristiche.

Qual è la sanzione per chi interrompe un convoglio militare o una processione?

La sanzione è esclusivamente amministrativa e consiste nel pagamento di una somma compresa tra 35 e 143 euro. Non è prevista la decurtazione di punti dalla patente né la sospensione del titolo di guida per questa specifica violazione.

È vietato solo interrompere il convoglio o anche inserirsi tra i veicoli?

Entrambe le condotte sono vietate. L'art. 163, comma 1, proibisce sia di interrompere il convoglio — ad esempio attraversandolo — sia di inserirsi tra i veicoli che lo compongono, anche senza spezzarlo fisicamente. È sufficiente la condotta vietata, indipendentemente dal danno causato.

Il divieto si applica anche ai pedoni che attraversano una processione?

Il testo dell'art. 163 è rivolto a «chiunque viola le disposizioni», quindi in linea di principio si applica a qualsiasi utente della strada, compreso il pedone che attraversa una colonna di scolari o una processione interrompendone la continuità. In pratica, la contestazione avviene più frequentemente nei confronti di conducenti di veicoli.

Un convoglio non segnalato è comunque protetto dall'art. 163?

Per i convogli di veicoli militari, di polizia e di soccorso il comma 1 richiede esplicitamente che siano «segnalati come tali». Se il convoglio non è riconoscibile tramite lampeggianti, insegne o scorta, la protezione specifica dell'art. 163 non opera automaticamente, ferme restando le ordinarie norme sulla precedenza e sulla circolazione. Per le colonne di persone (comma 2) il requisito della segnalazione non è previsto.

Ultimo aggiornamento redazionale: 2026-05-08
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