Indice
Testo dell'articoloVigente
Art. 177 C.d.S. – Circolazione degli autoveicoli e dei motoveicoli adibiti a servizi di polizia o antincendio, di protezione civile e delle autoambulanze
Testo vigente – D.Lgs. 285/1992 (aggiornato da Normattiva)
1. L’uso del dispositivo acustico supplementare di allarme e, qualora i veicoli ne siano muniti, anche del dispositivo supplementare di segnalazione visiva a luce lampeggiante blu è consentito ai conducenti degli autoveicoli e motoveicoli adibiti a servizi di polizia o antincendio e di protezione civile come individuati dal Ministero delle infrastrutture e dei trasporti su proposta del Dipartimento della protezione civile della Presidenza del Consiglio dei Ministri, a quelli del Corpo nazionale soccorso alpino e speleologico del Club alpino italiano, nonché degli organismi equivalenti, esistenti nella regione Valle d’Aosta e nelle province autonome di Trento e di Bolzano a quelli delle autoambulanze e veicoli assimilati adibiti al trasporto di plasma ed organi, solo per l’espletamento di servizi urgenti di istituto. L’uso dei predetti dispositivi è consentito altresì ai conducenti dei motoveicoli impiegati in interventi di emergenza sanitaria e, comunque, solo per l’espletamento di servizi urgenti di istituto. Entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, con decreto del Ministero delle infrastrutture e della mobilità sostenibili, sono definite le tipologie di motoveicoli di cui al secondo periodo e le relative caratteristiche tecniche e sono individuati i servizi urgenti di istituto per i quali possono essere impiegati i dispositivi. I predetti veicoli assimilati devono avere ottenuto il riconoscimento di idoneità al servizio da parte del Dipartimento per i trasporti terrestri. L’uso dei predetti dispositivi è altresì consentito ai conducenti delle autoambulanze, dei mezzi di soccorso anche per il recupero degli animali o di vigilanza zoofila, nell’espletamento dei servizi urgenti di istituto, individuati con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti. Con il medesimo decreto sono disciplinate le condizioni alle quali il trasporto di un animale in gravi condizioni di salute può essere considerato in stato di necessità, anche se effettuato da privati, nonché la documentazione che deve essere esibita, eventualmente successivamente all’atto di controllo da parte delle autorità di polizia stradale di cui all’articolo 12, comma 1. Agli incroci regolati, gli agenti del traffico provvederanno a concedere immediatamente la via libera ai veicoli suddetti.
2. I conducenti dei veicoli di cui al comma 1, nell’espletamento di servizi urgenti di istituto, qualora usino congiuntamente il dispositivo acustico supplementare di allarme e quello di segnalazione visiva a luce lampeggiante blu, non sono tenuti a osservare gli obblighi, i divieti e le limitazioni relativi alla circolazione, le prescrizioni della segnaletica stradale e le norme di comportamento in genere, ad eccezione delle segnalazioni degli agenti del traffico e nel rispetto comunque delle regole di comune prudenza e diligenza.
3. Chiunque si trovi sulla strada percorsa dai veicoli di cui al comma 1, o sulle strade adiacenti in prossimità degli sbocchi sulla prima, appena udito il segnale acustico supplemetare di allarme, ha l’obbligo di lasciare libero il passo e, se necessario, di fermarsi.
È vietato seguire da presso tali veicoli avvantaggiandosi nella progressione di marcia.
3-bis. Nelle situazioni di cui all’articolo 43, comma 5-bis, è vietato il sorpasso dei veicoli impiegati nella procedura di rallentamento graduale della marcia dei veicoli e di eventuale regolazione del flusso veicolare di cui al medesimo comma 5-bis.
Nelle medesime situazioni di cui al primo periodo, i conducenti dei veicoli che seguono devono rallentare gradualmente, attivare la segnalazione luminosa di pericolo di cui all’articolo 151, comma 1, lettera f), e osservare le eventuali prescrizioni imposte dai soggetti di cui all’articolo 12, commi 1, 2, 3 e 3-bis, impiegati nella procedura di cui all’articolo 43, comma 5-bis
4. Chiunque, al di fuori dei casi di cui al comma 1, fa uso dei dispositivi supplementari ivi indicati è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da € 87 a € 344.
5. Chiunque viola le disposizioni del comma 3 è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da € 42 a € 173.
5-bis. Chiunque viola le disposizioni del comma 3-bis è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 167 a euro 665. Alle violazioni di cui al presente comma consegue la sanzione amministrativa accessoria della sospensione della patente di guida da uno a tre mesi, ai sensi del capo I, sezione II, del titolo VI. Se le violazioni sono commesse da un conducente in possesso della patente di guida da meno di tre anni, la durata della sospensione è da tre a sei mesi
In sintesi
Indice dei contenuti
L'art. 177 C.d.S. disciplina l'uso di sirene e lampeggianti blu per veicoli di emergenza, le esenzioni dal codice della strada e gli obblighi degli altri utenti.
Ratio
La norma persegue un duplice scopo: da un lato garantire la massima celerità di intervento ai servizi di emergenza, consentendo loro di derogare alle ordinarie regole della circolazione; dall'altro tutelare la sicurezza pubblica, evitando che tali privilegi vengano abusati o che gli altri utenti della strada si avvantaggino illecitamente della progressione garantita dai mezzi di soccorso. L'equilibrio tra efficienza dei soccorsi e sicurezza stradale è il fulcro dell'intera disciplina.
Analisi
Il comma 1 delimita il perimetro soggettivo della norma: non tutti i veicoli con sirena sono equiparati, ma solo quelli espressamente individuati dal Ministero su proposta del Dipartimento della protezione civile, oltre al CNSAS e agli equivalenti regionali. Il requisito dell'uso congiunto di sirena e lampeggiante blu (comma 2) è essenziale per fruire dell'esenzione dal rispetto della segnaletica: l'uso di uno solo dei due dispositivi non fa scattare il regime derogatorio. Il comma 3 pone un obbligo attivo e immediato a carico di tutti gli utenti della strada: non si tratta di una mera facoltà di dare precedenza, ma di un vero e proprio obbligo giuridico, sanzionato dal comma 5. Il divieto di "scia" (seguire da presso traendo vantaggio) mira a prevenire situazioni pericolose create da chi si accode al convoglio di emergenza.
Quando si applica
La disciplina si applica ogni volta che un veicolo abilitato (ambulanza, autopompa, volante, veicolo di protezione civile, ecc.) è impegnato in un servizio urgente di istituto e attiva contestualmente sirena e lampeggiante blu. In quel momento scattano simultaneamente: l'esenzione per il conducente del mezzo di emergenza e l'obbligo di dare precedenza per tutti gli altri utenti presenti sulla strada percorsa o sulle strade adiacenti in prossimità degli sbocchi. La norma si applica anche in presenza di incroci semaforizzati, dove gli agenti del traffico devono intervenire attivamente per garantire il transito.
Connessioni
L'art. 177 va letto in connessione con l'art. 176 C.d.S. (comportamento in autostrada), con l'art. 145 C.d.S. (precedenza) e con l'art. 154 C.d.S. (manovre). Sul piano regolamentare, l'art. 379 del Regolamento di esecuzione (D.P.R. 495/1992) specifica le caratteristiche tecniche dei dispositivi supplementari. Rilevano inoltre le disposizioni del D.Lgs. 502/1992 e successive modifiche per le autoambulanze del Sistema sanitario nazionale, nonché il Codice penale (art. 650 c.p.) per i profili di inottemperanza agli ordini degli agenti del traffico.
Pronunce della Corte Costituzionale
Corte Cost., sent. n. 88/2013
Prassi e linee guida
circolare
Casi pratici
Caso 1: Tizio non cede il passo all'ambulanza
Tizio è fermo al semaforo rosso in una strada urbana quando sente la sirena di un'ambulanza in avvicinamento con lampeggiante blu acceso. Invece di spostarsi sul lato destro della carreggiata per liberare il passo, rimane immobile attendendo il verde. L'ambulanza è costretta a rallentare per trovare uno spiraglio. Tizio viola il comma 3 dell'art. 177 e rischia una sanzione amministrativa da 167 a 665 euro, applicabile anche se il semaforo era per lui rosso: l'obbligo di liberare il passo prevale sulla segnaletica ordinaria.
Caso 2: Caio si accoda alla volante della polizia
Caio, in ritardo per un appuntamento, si trova dietro una volante della polizia che procede a sirene spiegate e lampeggiante blu inserito. Approfittando del fatto che gli altri veicoli si scostano, Caio accelera e si mantiene a pochi metri dalla volante, passando con il rosso e percorrendo contromano un tratto di strada. Caio viola sia il divieto di "scia" previsto dal comma 3 (sanzione da 167 a 665 euro) sia le ordinarie norme del codice della strada, non potendo beneficiare di alcuna esenzione in quanto conducente privato privo di autorizzazione.
Caso 3: Sempronio monta abusivamente una sirena sul proprio veicolo
Sempronio, titolare di un'impresa di trasporti, installa sul suo furgone commerciale un dispositivo acustico supplementare di allarme e un lampeggiante blu, ritenendo che ciò possa agevolare le sue consegne urgenti. Viene fermato dalla polizia stradale durante un controllo. Sempronio non rientra in nessuna delle categorie previste dal comma 1 dell'art. 177: è pertanto soggetto alla sanzione amministrativa da 71 a 286 euro prevista dal comma 4, oltre al sequestro dei dispositivi abusivamente installati e alle conseguenze penali eventualmente applicabili.
Domande frequenti
Cosa prevede l'art. 177 del Codice della Strada?
L'art. 177 C.d.S. disciplina l'uso dei dispositivi supplementari di allarme (sirena) e di segnalazione visiva (lampeggiante blu) per i veicoli di emergenza, stabilisce le esenzioni dal rispetto della segnaletica stradale per i loro conducenti e gli obblighi di dare precedenza a carico degli altri utenti della strada.
Chi può usare la sirena e il lampeggiante blu in base all'art. 177 comma 1?
Possono usarli i conducenti di autoveicoli e motoveicoli adibiti a servizi di polizia, antincendio, protezione civile, CNSAS (Corpo nazionale soccorso alpino e speleologico), autoambulanze e veicoli per il trasporto di plasma e organi, ma solo durante l'espletamento di servizi urgenti di istituto.
L'art. 177 comma 2 esonera i veicoli di emergenza da tutte le norme stradali?
Sì, ma con limiti importanti. L'esonero scatta solo quando sirena e lampeggiante blu sono accesi contemporaneamente e riguarda obblighi, divieti, limitazioni e segnaletica. Restano però vincolanti le indicazioni degli agenti del traffico e le regole di comune prudenza e diligenza.
Cosa devo fare se sento la sirena di un'ambulanza o di un'autopompa (art. 177 comma 3)?
Hai l'obbligo di lasciare immediatamente libero il passo e, se necessario, di fermarti. È inoltre vietato accodarsi al veicolo di emergenza per trarne vantaggio nella progressione di marcia. L'obbligo vale anche sulle strade adiacenti in prossimità degli sbocchi sulla strada percorsa dal mezzo di soccorso.
Qual è la sanzione per chi non cede il passo ai veicoli di emergenza?
Chi viola il comma 3 dell'art. 177, ossia non lascia libero il passo o segue da presso il veicolo di emergenza, è soggetto a una sanzione amministrativa pecuniaria da 167 a 665 euro.
Qual è la sanzione per uso abusivo di sirena o lampeggiante blu?
Chiunque utilizzi sirena o lampeggiante blu senza rientrare nelle categorie autorizzate dal comma 1 è soggetto a una sanzione amministrativa da 71 a 286 euro, ai sensi del comma 4 dell'art. 177 C.d.S.
Dove posso trovare l'art. 177 del Codice della Strada aggiornato?
Il testo aggiornato dell'art. 177 del D.Lgs. 285/1992 è disponibile sul portale Normattiva (www.normattiva.it), che riporta il testo vigente coordinato con tutte le modifiche successive all'entrata in vigore del 1° gennaio 1993.
Fonti consultate: 2 fontei verificate