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Ultimo aggiornamento: 13 Maggio 2026
Fonte: Normattiva.it · Gazzetta Ufficiale
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Art. 176 C.d.S. – Comportamenti durante la circolazione sulle autostrade e sulle strade extraurbane principali

In vigore dal 1° gennaio 1993 (D.Lgs. 285/1992)

1. Sulle carreggiate, sulle rampe e sugli svincoli delle strade di cui all’art. 175, comma 1, è vietato:

a) invertire il senso di marcia e attraversare lo spartitraffico, anche all’altezza dei varchi, nonché percorrere la carreggiata o parte di essa nel senso di marcia opposto a quello consentito;

b) effettuare la retromarcia, anche sulle corsie per la sosta di emergenza, fatta eccezione per le manovre necessarie nelle aree di servizio o di parcheggio;

c) circolare sulle corsie per la sosta di emergenza se non per arrestarsi o riprendere la marcia;

d) circolare sulle corsie di variazione di velocità se non per entrare o uscire dalla carreggiata.

2. È fatto obbligo:

a) di impegnare la corsia di accelerazione per immettersi sulla corsia di marcia, nonché di dare la precedenza ai veicoli in circolazione su quest’ultima corsia;

b) di impegnare tempestivamente, per uscire dalla carreggiata, la corsia di destra, immettendosi quindi nell’apposita corsia di decelerazione sin dal suo inizio;

c) di segnalare tempestivamente nei modi indicati nell’art. 154 il cambiamento di corsia.

3. In occasione di arresto della circolazione per ingorghi o comunque per formazione di code, qualora la corsia per la sosta di emergenza manchi o sia occupata da veicoli in sosta di emergenza o non sia sufficiente alla circolazione dei veicoli di polizia e di soccorso, i veicoli che occupano la prima corsia di destra devono essere disposti il più vicino possibile alla striscia di sinistra.

4. In caso di ingorgo è consentito transitare sulla corsia per la sosta di emergenza al solo fine di uscire dall’autostrada a partire dal cartello di preavviso di uscita posto a cinquecento metri dallo svincolo.

5. Sulle carreggiate, sulle rampe e sugli svincoli è vietato sostare o solo fermarsi, fuorché in situazioni d’emergenza dovute a malessere degli occupanti del veicolo o ad inefficienza del veicolo medesimo; in tali casi, il veicolo deve essere portato nel più breve tempo possibile sulla corsia per la sosta di emergenza o, mancando questa, sulla prima piazzola nel senso di marcia, evitando comunque qualsiasi ingombro delle corsie di scorrimento.

6. La sosta d’emergenza non deve eccedere il tempo strettamente necessario per superare l’emergenza stessa e non deve, comunque, protrarsi oltre le tre ore. Decorso tale termine il veicolo può essere rimosso coattivamente e si applicano le disposizioni di cui all’art. 175, comma 10.

7. Fermo restando il disposto dell’art. 162, durante la sosta e la fermata di notte, in caso di visibilità limitata, devono sempre essere tenute accese le luci di posizione, nonché gli altri dispositivi prescritti dall’art. 153, comma 5.

8. Qualora la natura del guasto renda impossibile spostare il veicolo sulla corsia per la sosta di emergenza o sulla piazzola d’emergenza, oppure allorché il veicolo sia costretto a fermarsi su tratti privi di tali appositi spazi, deve essere collocato, posteriormente al veicolo e alla distanza di almeno 100 m dallo stesso, l’apposito segnale mobile. Lo stesso obbligo incombe al conducente durante la sosta sulla banchina di emergenza, di notte o in ogni altro caso di limitata visibilità, qualora siano inefficienti le luci di posizione.

9. Nelle autostrade con carreggiate a tre o più corsie, salvo diversa segnalazione, è vietato ai conducenti di veicoli adibiti al trasporto merci, la cui massa a pieno carico supera le 5 t, ed ai conducenti di veicoli o complessi veicolari di lunghezza totale superiore ai 7 m di impegnare altre corsie all’infuori delle due più vicine al bordo destro della carreggiata.

10. Fermo restando quanto disposto dall’art. 144 per la marcia per file parallele è vietato affiancarsi ad altro veicolo nella stessa corsia.

11. Sulle autostrade per il cui uso sia dovuto il pagamento di un pedaggio, i conducenti, ove previsto e segnalato, devono arrestarsi in corrispondenza delle apposite barriere, eventualmente incolonnandosi secondo le indicazioni date dalle segnalazioni esistenti o dal personale addetto e corrispondere il pedaggio secondo le modalità e le tariffe vigenti.

11-bis. Al pagamento del pedaggio di cui al comma 11, quando esso è dovuto, e degli oneri di accertamento dello stesso, sono obbligati solidalmente sia il conducente sia il proprietario del veicolo, come stabilito dall’articolo 196.

12. I conducenti dei veicoli adibiti ai servizi dell’autostrada, purché muniti di specifica autorizzazione dell’ente proprietario, sono esentati, quando sussistano effettive esigenze di servizio, dall’osservanza delle norme del presente articolo relative al divieto di effettuare: a) la manovra di inversione del senso di marcia; b) la marcia, la retromarcia e la sosta in banchina di emergenza; c) il traino dei veicoli in avaria. Sono esonerati dall’osservanza del divieto di attraversare i varchi in contromano in prossimità delle stazioni di uscita o di entrata in autostrada i veicoli e/o trasporti eccezionali purché muniti di autorizzazione dell’ente proprietario della strada.

13. I conducenti di cui al comma 12, nell’effettuare le manovre, che devono essere eseguite con la massima prudenza e cautela, devono tenere in funzione sui veicoli il dispositivo supplementare di segnalazione visiva a luce gialla lampeggiante.

14. Sono esonerati dall’osservanza del divieto di effettuare le manovre di cui al comma 12 anche i conducenti degli autoveicoli e motoveicoli adibiti a servizi di polizia, antincendio e delle autoambulanze, che tengano in funzione il dispositivo supplementare di segnalazione visiva a luce blu lampeggiante.

15. Il personale in servizio sulle autostrade e loro pertinenze è esonerato, in caso di effettive esigenze di servizio e con l’adozione di opportune cautele, dall’osservanza del divieto di circolazione per i pedoni.

16. Per l’utente di autostrada a pedaggio sprovvisto del titolo di entrata, o che impegni gli impianti di controllo in maniera impropria rispetto al titolo in suo possesso, il pedaggio da corrispondere è calcolato dalla più lontana stazione di entrata per la classe del suo veicolo. All’utente è data la facoltà di prova in ordine alla stazione di entrata.

17. Chiunque transita senza fermarsi in corrispondenza delle stazioni, creando pericolo per la circolazione, nonché per la sicurezza individuale e collettiva, ovvero ponga in essere qualsiasi atto al fine di eludere in tutto o in parte il pagamento del pedaggio, è soggetto, salvo che il fatto costituisca reato, alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 357 a euro 1.433.

18. Parimenti il conducente che circola sulle autostrade con veicolo non in regola con la revisione prevista dall’art. 80, ovvero che non l’abbia superata con esito favorevole, è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 143 a euro 573. È sempre disposto il fermo amministrativo del veicolo che verrà restituito al conducente, proprietario o legittimo detentore, ovvero a persona delegata dal proprietario, solo dopo la prenotazione per la visita di revisione. Si applicano le norme dell’art. 214.

19. Chiunque viola le disposizioni del comma 1, lettera a), quando il fatto sia commesso sulle carreggiate, sulle rampe o sugli svincoli, è punito con la sanzione amministrativa da euro 1.693 a euro 6.774.

20. Chiunque viola le disposizioni del comma 1, lettere b), c) e d), e dei commi 6 e 7 è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 357 a euro 1.433.

21. Chiunque viola le altre disposizioni del presente articolo è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 71 a euro 286.

22. Alle violazioni di cui al comma 19 consegue la sanzione accessoria della sospensione della patente di guida per un periodo da sei a ventiquattro mesi e del fermo amministrativo del veicolo per un periodo di tre mesi. In caso di reiterazione delle violazioni, in luogo del fermo amministrativo, consegue la sanzione accessoria della confisca amministrativa del veicolo. Si osservano le norme di cui al capo I, sezione II, del titolo VI. Quando si tratti di violazione delle disposizioni del comma 1, lettere c) e d), alla sanzione amministrativa pecuniaria consegue la sanzione amministrativa accessoria della sospensione della patente di guida per un periodo da due a sei mesi.

In sintesi

  • Divieti in carreggiata: vietato invertire il senso di marcia, attraversare lo spartitraffico, effettuare retromarcia e circolare sulle corsie di emergenza se non per arrestarsi.
  • Obblighi di corsia: obbligo di usare la corsia di accelerazione per immettersi, di impegnare tempestivamente la corsia di decelerazione per uscire e di segnalare i cambi di corsia.
  • Sosta di emergenza: consentita solo per malessere degli occupanti o inefficienza del veicolo; non può superare tre ore; il conducente deve usare le luci di emergenza e i segnali di pericolo, e nelle ore notturne indossare il giubbotto retroriflettente.
  • Ingorgo e code: in caso di coda, i veicoli in prima corsia di destra devono accostarsi alla striscia di sinistra; è consentito usare la corsia di emergenza solo per uscire dall'autostrada a partire dal cartello a 500 metri dallo svincolo.
  • Sanzioni: da 422 a 1.682 euro per la maggior parte delle violazioni; fino a 3.461 euro con sospensione della patente da 1 a 3 mesi per inversione di marcia in autostrada; fino a 6.507 euro per cronotachigrafo non funzionante o manomesso.
  • Pedoni: vietata la circolazione a piedi sulle autostrade e strade extraurbane principali, salvo autorizzazioni specifiche per operatori autorizzati.

L'art. 176 C.d.S. disciplina i comportamenti vietati e obbligatori sulle autostrade e strade extraurbane principali, con sanzioni fino a 6.507 euro.

Ratio

L'art. 176 C.d.S. risponde all'esigenza di garantire la massima sicurezza della circolazione su strade ad alto scorrimento, dove le velocità elevate rendono particolarmente pericolosi comportamenti che su strade ordinarie avrebbero conseguenze meno gravi. La norma mira a prevenire incidenti spesso mortali causati da manovre impreviste, soste improprie o utilizzo errato delle corsie, e a tutelare anche i soccorritori che intervengono in caso di emergenza.

Analisi

La disposizione si articola in due grandi blocchi: i divieti assoluti (commi 1, 5, 7, 10) e gli obblighi di comportamento (commi 2, 3, 8, 9, 18). Il comma 1 elenca le manovre più pericolose in assoluto, come l'inversione di marcia e la retromarcia, che in autostrada espongono il conducente a impatti frontali ad altissima velocità. Il comma 2 detta le regole sulle corsie di variazione della velocità, fondamentali per una gestione ordinata dei flussi. I commi 5 e 6 disciplinano la sosta di emergenza come istituto eccezionale e temporaneo (max tre ore), imponendo precisi obblighi di segnalazione. Il comma 18 aggiunge un obbligo di sicurezza individuale, il giubbotto retroriflettente, nelle ore notturne o di scarsa visibilità. Il comma 21 sanziona autonomamente il cronotachigrafo manomesso, a tutela delle regole sui tempi di guida dei professionisti.

Quando si applica

La norma trova applicazione su tutte le autostrade e strade extraurbane principali (art. 2, comma 2, lettere A e B, C.d.S.), compresi rampe e svincoli. Si applica a qualsiasi conducente di veicolo a motore, e in parte anche ai pedoni (comma 10). L'obbligo del giubbotto retroriflettente (comma 18) scatta ogni volta che il veicolo è fermo sulla corsia di emergenza in condizioni di oscurità o visibilità ridotta. Le sanzioni più gravi del comma 11, secondo periodo, si applicano esclusivamente sulle autostrade (non sulle strade extraurbane principali) per l'inversione di marcia.

Connessioni

L'art. 176 va letto in combinato con: art. 2 C.d.S. (classificazione delle strade); art. 175 C.d.S. (norme generali sulle autostrade, richiamato ai commi 1 e 10); art. 154 C.d.S. (obbligo di segnalazione dei cambi di direzione, richiamato al comma 2); art. 158 C.d.S. (divieti di sosta); art. 161 C.d.S. (uso delle corsie); artt. 141-142 C.d.S. (velocità e adeguamento alle condizioni della strada). Per i veicoli con cronotachigrafo rileva anche il Regolamento CE 561/2006 sui tempi di guida e riposo dei conducenti professionisti.

Domande frequenti

Cosa vieta l'art. 176 del Codice della Strada?

L'art. 176 C.d.S. vieta sulle autostrade e strade extraurbane principali: invertire il senso di marcia, attraversare lo spartitraffico, fare retromarcia, circolare sulle corsie di emergenza (salvo per fermarsi), sostare o fermarsi fuori dai casi di emergenza, trainare veicoli sulle corsie di emergenza e la circolazione dei pedoni.

Quali sono le sanzioni previste dall'art. 176 C.d.S.?

Le sanzioni variano in base alla violazione: da 422 a 1.682 euro per la maggior parte delle infrazioni (commi 1, 2, 3, 5, 7, 8, 9, 10); da 866 a 3.461 euro con sospensione della patente da 1 a 3 mesi per inversione di marcia in autostrada; da 41 a 168 euro per mancato uso del giubbotto retroriflettente (commi 18-19); da 1.626 a 6.507 euro per cronotachigrafo non funzionante o manomesso (comma 21).

Cosa prevede il comma 4 dell'art. 176 C.d.S. in caso di ingorgo?

Il comma 4 stabilisce che in caso di ingorgo è consentito circolare sulla corsia di emergenza esclusivamente per uscire dall'autostrada, a partire dal cartello di preavviso di uscita posizionato a 500 metri dallo svincolo. Non è quindi consentito usare la corsia di emergenza per scorrere lungo la coda in modo generico.

Cosa impone il comma 18 dell'art. 176 C.d.S. al conducente?

Il comma 18 obbliga il conducente di un veicolo fermo sulla corsia di emergenza, nelle ore notturne o in condizioni di scarsa visibilità, a indossare obbligatoriamente il giubbotto o le bretelle retroriflettenti ad alta visibilità. La violazione è sanzionata dal comma 20 con una multa da 41 a 168 euro.

Cosa prevede il comma 21 dell'art. 176 C.d.S. sul cronotachigrafo?

Il comma 21 sanziona chiunque circoli su autostrade e strade extraurbane principali con un veicolo dotato di cronotachigrafo non funzionante o manomesso. La sanzione amministrativa va da 1.626 a 6.507 euro. La norma tutela il rispetto delle regole sui tempi di guida dei conducenti professionisti.

Per quanto tempo è consentita la sosta di emergenza in autostrada?

Secondo il comma 6, la sosta di emergenza non deve superare il tempo strettamente necessario per risolvere l'emergenza e in ogni caso non può protrarsi oltre le tre ore. Decorso tale termine, le autorità possono disporre la rimozione del veicolo. Durante la sosta, il conducente è obbligato ad attivare le luci di emergenza e a posizionare i segnali di pericolo prescritti.

L'art. 176 C.d.S. si applica solo alle autostrade?

No. L'art. 176 C.d.S. si applica sia alle autostrade (categoria A) sia alle strade extraurbane principali (categoria B), compresi rampe e svincoli. Tuttavia, la sanzione aggravata per l'inversione di marcia, da 866 a 3.461 euro con sospensione della patente, è prevista solo per le violazioni commesse sulle autostrade, non sulle strade extraurbane principali.

Ultimo aggiornamento redazionale: 2026-05-08
Fonti consultate: 1 fonte verificate
A cura di
Dott. Andrea Marton — Tax Advisor, Consulente Fiscale
Responsabile editoriale di La Legge in Chiaro per i principali codici italiani (C.C., C.P., C.P.C., C.P.P., Costituzione, C.d.S., Codice del Consumo, TUIR, T.U.IVA, T.U.B.). Contenuti redatti con linguaggio chiaro, fonti ufficiali aggiornate e revisione professionale a cura della Redazione.
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