Art. 173 C.d.S. – Uso di lenti o di determinati apparecchi durante la guida
In vigore dal 1° gennaio 1993 (D.Lgs. 285/1992)
1. Il titolare di patente di guida, al quale in sede di rilascio o rinnovo della patente stessa sia stato prescritto di integrare le proprie deficienze organiche e minorazioni anatomiche o funzionali per mezzo di lenti o di determinati apparecchi, ha l’obbligo di usarli durante la guida.
2. È vietato al conducente di far uso durante la marcia di apparecchi radiotelefonici ovvero di usare cuffie sonore, fatta eccezione per i conducenti dei veicoli delle Forze armate e dei Corpi di cui all’articolo 138, comma 11, e di polizia, nonché per i conducenti dei veicoli adibiti ai servizi delle strade, delle autostrade ed al trasporto di persone in conto terzi. È consentito l’uso di apparecchi a viva voce o dotati di auricolare purché il conducente abbia adeguata capacità uditiva ad entrambe le orecchie che non richiedono per il loro funzionamento l’uso delle mani.
3. Chiunque viola le disposizioni del presente articolo è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 68,25 a euro 275,10.
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In sintesi
Obblighi visivi e divieti durante la guida
L'art. 173 del Codice della Strada disciplina due distinti obblighi a carico del conducente: l'uso dei presidi correttivi prescritti in sede di rilascio o rinnovo della patente, e il rispetto delle regole sull'uso di dispositivi di comunicazione durante la marcia.
Prescrizioni sanitarie e obbligo di lenti
Il comma 1 impone a chi ha ottenuto la patente con prescrizione visiva di utilizzare le lenti o gli apparecchi indicati. L'inosservanza non è una mera irregolarità formale, ma espone il conducente a sanzione e può incidere sulla valutazione di responsabilità in caso di sinistro.
Uso del telefono e dispositivi audio
Il comma 2 vieta l'uso di apparecchi radiotelefonici tenuti in mano e di cuffie sonore, con eccezioni per specifiche categorie professionali. Il legislatore consente il vivavoce e l'auricolare solo se non richiedono l'uso delle mani e l'udito è integro bilateralmente, a tutela dell'attenzione alla guida.
Sanzione applicabile
La violazione di entrambe le prescrizioni è punita con sanzione amministrativa pecuniaria, senza distinzione tra le due fattispecie contemplate dall'articolo.
Domande frequenti
Devo indossare gli occhiali anche se mi sento di guidare bene senza?
Sì, se la patente riporta la prescrizione degli occhiali, l'uso è obbligatorio per legge durante tutta la guida.
Posso usare il cellulare con il vivavoce integrato nell'auto?
Sì, il vivavoce è consentito purché non richieda l'uso delle mani e non comprometta la capacità uditiva del conducente.
Le cuffie da musica sono sempre vietate in auto?
Sì, le cuffie sonore sono vietate per i comuni conducenti. Sono ammesse solo per alcune categorie professionali previste dalla legge.
Quanto si rischia se si viene fermati con il telefono in mano?
Si applica una sanzione amministrativa che va da 68,25 a 275,10 euro, oltre alle eventuali altre conseguenze previste dal Codice.
Un auricolare a un solo orecchio è permesso?
È consentito solo se non richiede l'uso delle mani e il conducente ha adeguata capacità uditiva a entrambe le orecchie.
Le informazioni in questa pagina hanno valore informativo e divulgativo. Non costituiscono consulenza legale. Per la tua situazione specifica consulta un avvocato.