Indice
Testo dell'articoloVigente
Art. 173 C.d.S. – Uso di lenti o di determinati apparecchi durante la guida
Testo vigente – D.Lgs. 285/1992 (aggiornato da Normattiva)
1. Il titolare di patente di guida al quale, in sede di rilascio o rinnovo della patente stessa, sia stato prescritto di integrare le proprie deficienze organiche e minorazioni anatomiche o funzionali per mezzo di lenti o di determinati apparecchi, ha l’obbligo di usarli durante la guida.
2. È vietato al conducente di far uso durante la marcia di apparecchi radiotelefonici, smartphone, computer portatili, notebook, tablet e dispositivi analoghi che comportino anche solo temporaneamente l’allontanamento delle mani dal volante ovvero di usare cuffie sonore, fatta eccezione per i conducenti dei veicoli delle forze armate e dei Corpi di cui all’articolo 138, comma 11, e di polizia. È consentito l’uso di apparecchi a viva voce o dotati di auricolare purché il conducente abbia adeguate capacità uditive ad entrambe le orecchie che non richiedono per il loro funzionamento l’uso delle mani.
3. Chiunque viola le disposizioni di cui al comma 1 è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da € 83 a € 332.
3-bis. Chiunque viola le disposizioni di cui al comma 2 è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 250 a euro 1.000 e alla sanzione amministrativa accessoria della sospensione della patente di guida da quindici giorni a due mesi . Qualora lo stesso soggetto compia un’ulteriore violazione nel corso di un biennio, si applicano la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 350 a euro 1.400 e la sanzione amministrativa accessoria della sospensione della patente di guida da uno a tre mesi .
In sintesi
Indice dei contenuti
L'art. 173 C.d.S. impone obblighi e divieti finalizzati ad assicurare la piena attenzione del conducente durante la guida, in particolare in tema di dispositivi correttivi e uso di apparecchi di comunicazione.
Ratio
La norma persegue il principio cardine della sicurezza della circolazione stradale: il conducente deve possedere e mantenere durante la guida tutte le capacità psicofisiche necessarie all'esercizio della stessa. Le prescrizioni mediche apposte sulla patente sono lo strumento attraverso cui l'ordinamento adatta l'autorizzazione alla guida alle condizioni del singolo, mentre i divieti sull'uso di dispositivi di comunicazione mirano a prevenire la distrazione, principale fattore causale dell'incidentalità stradale.
Analisi
La norma si articola in tre commi. Il primo impone al titolare di patente con prescrizione di indossare lenti o apparecchi correttivi durante la guida, integrando la disciplina della patente con la necessità della correzione visiva o uditiva. Il secondo comma vieta al conducente l'uso di apparecchi radiotelefonici o cuffie sonore durante la marcia, prevedendo eccezioni per Forze armate, polizia e specifici servizi pubblici; ammette tuttavia gli apparecchi a viva voce o auricolari hands-free, purché il conducente conservi adeguata capacità uditiva bilaterale. Il terzo comma quantifica la sanzione amministrativa nella forbice da 68,25 a 275,10 euro.
Quando si applica
La norma trova applicazione nei controlli stradali, in occasione di accertamenti susseguenti a sinistri o a comportamenti irregolari. Le forze dell'ordine possono verificare l'utilizzo delle lenti, l'uso del telefono cellulare durante la guida, l'impiego di cuffie sonore. L'accertamento è ricorrente nei sinistri da distrazione e nei controlli mirati alla repressione dell'uso del cellulare alla guida, anche mediante l'impiego di sistemi automatici di rilevazione.
Confronto sistemico
L'articolo si coordina con l'art. 116 C.d.S. (patente di guida e condizioni di abilitazione), con l'art. 119 C.d.S. (visita medica per il rilascio), con l'art. 126-bis C.d.S. (decurtazione di punti, applicabile per la violazione del divieto di uso del cellulare), con la sanzione accessoria della sospensione della patente in caso di reiterazione. Sul piano penale, rileva il concorso con le fattispecie di omicidio stradale (art. 589-bis c.p.) e lesioni stradali (art. 590-bis c.p.) in caso di sinistri cagionati da uso indebito di apparecchi.
Profili problematici
La giurisprudenza ha precisato la nozione di uso durante la marcia, ricomprendendovi anche la mera digitazione o consultazione del cellulare a veicolo fermo per ragioni di circolazione (semaforo rosso, traffico). Discusso è l'inquadramento di dispositivi tecnologici quali smartwatch, navigatori integrati e sistemi di comando vocale. Aperti restano i profili sanzionatori per l'uso di cuffie wireless, l'accertamento mediante telecamere automatizzate e l'individuazione di responsabilità in caso di sinistri da distrazione.
Domande frequenti
Cosa succede se guido senza le lenti prescritte?
Si commette la violazione dell'art. 173, comma 1, C.d.S., sanzionata in via amministrativa con somma da 68,25 a 275,10 euro. La condotta può essere fonte di responsabilità anche civile e penale in caso di sinistro, in quanto la guida senza dispositivi prescritti integra una violazione di cautele specifiche.
Posso usare l'auricolare bluetooth durante la guida?
Sì, purché il dispositivo sia idoneo a non occupare le mani e il conducente mantenga adeguata capacità uditiva bilaterale (non si possono usare due cuffie). Sono ammessi sistemi viva-voce e dispositivi monoauricolari, mentre le cuffie sonore stereo sono vietate.
Si può digitare al telefono al semaforo rosso?
No. La giurisprudenza prevalente ricomprende nell'uso durante la marcia anche le soste tecniche legate alla circolazione (semafori, code). L'unica eccezione è l'arresto in luogo sicuro, fuori dalla sede stradale. La violazione comporta sanzione amministrativa e decurtazione di punti dalla patente.
Quali sono le conseguenze in caso di sinistro causato da uso del cellulare?
Oltre alla sanzione amministrativa, la condotta integra una violazione di cautele specifiche e può costituire aggravante in caso di lesioni stradali (art. 590-bis c.p.) o omicidio stradale (art. 589-bis c.p.). Aumenta inoltre la responsabilità civile e può incidere sull'efficacia della copertura assicurativa.