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Ultimo aggiornamento: 10 Maggio 2026
Fonte: Normattiva.it · Gazzetta Ufficiale
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Art. 171 C.d.S. – Uso del casco protettivo per gli utenti di veicoli a due ruote

In vigore dal 1° gennaio 1993 (D.Lgs. 285/1992)

1. Durante la marcia, ai conducenti e agli eventuali passeggeri di ciclomotori e motoveicoli è fatto obbligo di indossare e di tenere regolarmente allacciato un casco protettivo conforme ai tipi omologati, secondo la normativa stabilita dal Ministero delle infrastrutture e dei trasporti. (1).

1-bis. Sono esenti dall’obbligo di cui al comma 1 i conducenti e i passeggeri:

a) di ciclomotori e motoveicoli a tre o a quattro ruote dotati di carrozzeria chiusa;

b) di ciclomotori e motocicli a due o a tre ruote dotati di cellula di sicurezza a prova di crash, nonché di sistemi di ritenuta e di dispositivi atti a garantire l’utilizzo del veicolo in condizioni di sicurezza, secondo le disposizioni del regolamento (1).

2. Chiunque viola le presenti norme è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 68,25 a euro 275,10. Quando il mancato uso del casco riguarda un minore trasportato, della violazione risponde il conducente. (2)

3. Alla sanzione pecuniaria amministrativa prevista dal comma 2 consegue il fermo amministrativo del veicolo per sessanta giorni ai sensi del capo I, sezione II, del titolo VI. Quando, nel corso di un biennio, con un ciclomotore o un motociclo sia stata commessa, per almeno due volte, una delle violazioni previste dal comma 1, il fermo del veicolo è disposto per novanta giorni. La custodia del veicolo è affidata al proprietario dello stesso. (1) (3) (4)

4. Chiunque importa o produce per la commercializzazione sul territorio nazionale e chi commercializza caschi protettivi per motocicli, motocarrozzette o ciclomotori di tipo non omologato è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 716,00 a euro 2867,00.

5. I caschi di cui al comma 4, ancorché utilizzati, sono soggetti al sequestro ed alla relativa confisca, ai sensi delle norme di cui al capo I, sezione II, del titolo VI.

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Contenuto elaborato con il supporto di sistemi di intelligenza artificiale e revisionato dalla Redazione di La Legge in Chiaro sotto la responsabilità editoriale del Dott. Andrea Marton, Tax Advisor — Consulente Fiscale. Fonti verificate: Normattiva, Italgiure, Corte Costituzionale, Agenzia delle Entrate.

In sintesi

  • Obbligo generale: conducenti e passeggeri di ciclomotori e motoveicoli devono indossare e allacciare un casco protettivo omologato durante la marcia.
  • Esenzioni previste: sono esclusi dall'obbligo i veicoli a tre o quattro ruote con carrozzeria chiusa e quelli dotati di cellula di sicurezza crash-proof con sistemi di ritenuta.
  • Sanzione pecuniaria: la violazione comporta una multa da 68,25 a 275,10 euro; se il minore trasportato non indossa il casco, la responsabilità ricade sul conducente.
  • Fermo amministrativo: alla multa si aggiunge il fermo del veicolo per 60 giorni, elevato a 90 giorni in caso di recidiva (almeno due violazioni nel biennio).
  • Commercializzazione illecita: importare, produrre o vendere caschi non omologati comporta una sanzione da 716 a 2.867 euro, più sequestro e confisca dei caschi irregolari.

Obbligo di casco omologato per conducenti e passeggeri di ciclomotori e motoveicoli. Sanzione da 68,25 a 275,10 euro e fermo del veicolo fino a 90 giorni.

Ratio

L'art. 171 C.d.S. risponde a un'esigenza primaria di tutela dell'incolumità fisica degli utenti della strada più vulnerabili. Il casco protettivo riduce drasticamente la mortalità e la gravità delle lesioni craniche in caso di sinistro: il legislatore ha pertanto scelto di rendere obbligatorio non solo l'uso del casco, ma anche il suo corretto allacciamento, rendendo irrilevante la mera presenza del dispositivo sul capo se non assicurato. La norma persegue anche una finalità preventivo-deterrente attraverso sanzioni graduate per gravità e frequenza delle infrazioni.

Analisi

Il comma 1 stabilisce l'obbligo in capo a chiunque conduca o trasporti passeggeri su ciclomotori e motoveicoli, richiedendo espressamente che il casco sia «regolarmente allacciato» e «conforme ai tipi omologati». Il comma 1-bis, introdotto per adeguare la norma all'evoluzione tecnologica dei veicoli, esenta i veicoli con carrozzeria chiusa (che assolvono già una funzione protettiva strutturale) e quelli muniti di cellule di sicurezza con sistemi di ritenuta equivalenti. Il comma 2 disciplina la responsabilità oggettiva del conducente per il minore trasportato privo di casco, scelta coerente con la posizione di garanzia che il conducente assume rispetto ai passeggeri incapaci di autodeterminarsi. I commi 3 e 4 articolano un sistema sanzionatorio progressivo: il fermo a 60 giorni colpisce la prima violazione, quello a 90 giorni sanziona la recidiva nel biennio. Il comma 4 estende la tutela a monte della filiera, colpendo chi immette caschi non omologati nel mercato.

Quando si applica

La norma si applica ogni volta che un ciclomotore o un motoveicolo è in marcia su strade pubbliche o aree equiparate. Riguarda sia il conducente sia ogni passeggero presente sul veicolo. Non si applica ai veicoli espressamente esentati dal comma 1-bis. La responsabilità per il minore trasportato senza casco ricade sempre sul conducente, indipendentemente da chi abbia omesso di fornire il dispositivo. Le sanzioni sui caschi non omologati (commi 4 e 5) si rivolgono agli operatori commerciali della filiera: importatori, produttori e rivenditori.

Connessioni

L'art. 171 si inserisce nel Capo II del Titolo V del Codice della Strada (D.Lgs. 285/1992), dedicato ai comportamenti in marcia. Va letto in combinato disposto con l'art. 170 C.d.S., che disciplina il trasporto di persone e oggetti sui motoveicoli, e con l'art. 172, che regola l'obbligo delle cinture di sicurezza per gli automobilisti. Sul piano tecnico, l'omologazione dei caschi è disciplinata dal Regolamento ECE/ONU n. 22 e dal Regolamento UE 2016/425 sui dispositivi di protezione individuale. In ambito civilistico, il mancato uso del casco può integrare concorso del danneggiato ex art. 1227 c.c. nella liquidazione del danno alla persona, riducendo il risarcimento spettante.

Domande frequenti

Cosa prevede l'articolo 171 del Codice della Strada?

L'art. 171 C.d.S. impone a conducenti e passeggeri di ciclomotori e motoveicoli l'obbligo di indossare e allacciare correttamente un casco protettivo omologato durante la marcia. Chi viola la norma è soggetto a una multa da 68,25 a 275,10 euro e al fermo amministrativo del veicolo per 60 giorni (90 in caso di recidiva nel biennio).

Qual è la sanzione prevista dall'art. 171 comma 2 del Codice della Strada?

Il comma 2 prevede una sanzione amministrativa pecuniaria da 68,25 a 275,10 euro. Se il soggetto privo di casco è un minore trasportato, la violazione viene addebitata interamente al conducente del veicolo, indipendentemente da chi abbia omesso di fornire il dispositivo.

Per quanti giorni viene fermato il veicolo in caso di violazione dell'art. 171 C.d.S.?

Alla sanzione pecuniaria si aggiunge sempre il fermo amministrativo del veicolo: 60 giorni per la prima violazione. Se nel corso di un biennio si commettono almeno due violazioni dello stesso tipo con lo stesso ciclomotore o motociclo, il fermo è esteso a 90 giorni.

Esistono esenzioni dall'obbligo del casco protettivo?

Sì. Il comma 1-bis esenta dall'obbligo i conducenti e passeggeri di ciclomotori e motoveicoli a tre o quattro ruote dotati di carrozzeria chiusa, e quelli equipaggiati con cellula di sicurezza a prova di crash e sistemi di ritenuta equivalenti al casco. I comuni motocicli a due ruote non beneficiano di alcuna esenzione.

Cosa rischia chi vende o commercializza caschi non omologati?

Il comma 4 prevede per importatori, produttori e rivenditori di caschi non omologati una sanzione amministrativa da 716 a 2.867 euro. Inoltre, il comma 5 dispone il sequestro e la confisca di tutti i caschi non conformi, senza possibilità di restituzione della merce.

Il casco deve essere solo indossato o anche allacciato?

La norma richiede espressamente che il casco sia «regolarmente allacciato». Non è sufficiente tenerlo in testa senza fissare il cinturino: il casco non allacciato correttamente integra comunque una violazione dell'art. 171 comma 1 e comporta le stesse sanzioni previste per chi non lo indossa affatto.

Il mancato uso del casco può ridurre il risarcimento in caso di incidente?

Sì. Sul piano civilistico, il danneggiato che non indossava il casco può incorrere nel concorso colposo disciplinato dall'art. 1227 del Codice Civile. Il giudice, in sede di liquidazione del danno alla persona, può ridurre proporzionalmente il risarcimento nella misura in cui l'omesso uso del casco ha contribuito ad aggravare le lesioni subite.

Ultimo aggiornamento redazionale: 2026-05-08
Fonti consultate: 1 fonte verificate
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