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Testo dell'articoloVigente
Art. 172 C.d.S. – Uso delle cinture di sicurezza e dei sistemi di ritenuta e sicurezza per bambini
Testo vigente – D.Lgs. 285/1992 (aggiornato da Normattiva)
1. Il conducente e i passeggeri dei veicoli della categoria L6e, dotati di carrozzeria chiusa, di cui all’articolo 4, paragrafo 2, lettera f), del regolamento (UE) n. 168/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 15 gennaio 2013, e dei veicoli delle categorie M1, N1, N2 e N3, di cui all’articolo 47, comma 2, del presente codice, muniti di cintura di sicurezza, hanno l’obbligo di utilizzarle in qualsiasi situazione di marcia. I bambini di statura inferiore a 1,50 m devono essere assicurati al sedile con un sistema di ritenuta per bambini, adeguato al loro peso, di tipo omologato secondo le normative stabilite dal Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, conformemente ai regolamenti della Commissione economica per l’Europa delle Nazioni Unite o alle equivalenti direttive comunitarie.
1-bis. Il conducente dei veicoli delle categorie M1, N1, N2 e N3 immatricolati in Italia, o immatricolati all’estero e condotti da residenti in Italia, quando trasporta un bambino di età inferiore a quattro anni assicurato al sedile con il sistema di ritenuta di cui al comma 1, ha l’obbligo di utilizzare apposito dispositivo di allarme volto a prevenire l’abbandono del bambino, rispondente alle specifiche tecnico-costruttive e funzionali stabilite con decreto del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti.
2. Il conducente del veicolo è tenuto ad assicurarsi della persistente efficienza dei dispositivi di cui al comma 1.
3. Sui veicoli delle categorie M1, N1, N2 ed N3 sprovvisti di sistemi di ritenuta:
a) i bambini di età fino a tre anni non possono viaggiare;
b) i bambini di età superiore ai tre anni possono occupare un sedile anteriore solo se la loro statura supera 1,50 m.
4. I bambini di statura non superiore a 1,50 m, quando viaggiano negli autoveicoli per il trasporto di persone in servizio pubblico di piazza o negli autoveicoli adibiti al noleggio con conducente, possono non essere assicurati al sedile con un sistema di ritenuta per bambini, a condizione che non occupino un sedile anteriore e siano accompagnati da almeno un passeggero di età non inferiore ad anni sedici.
5. I bambini non possono essere trasportati utilizzando un seggiolino di sicurezza rivolto all’indietro su un sedile passeggeri protetto da airbag frontale, a meno che l’airbag medesimo non sia stato disattivato anche in maniera automatica adeguata.
6. Tutti gli occupanti, di età superiore a tre anni, dei veicoli in circolazione delle categorie M2 ed M3 devono utilizzare, quando sono seduti, i sistemi di sicurezza di cui i veicoli stessi sono provvisti. I bambini devono essere assicurati con sistemi di ritenuta per bambini, eventualmente presenti sui veicoli delle categorie M2 ed M3, solo se di tipo omologato secondo quanto previsto al comma 1.
7. I passeggeri dei veicoli delle categorie M2 ed M3 devono essere informati dell’obbligo di utilizzare le cinture di sicurezza, quando sono seduti ed il veicolo è in movimento, mediante cartelli o pittogrammi, conformi al modello figurante nell’allegato alla direttiva 2003/20/CE, apposti in modo ben visibile su ogni sedile.
Inoltre, la suddetta informazione può essere fornita dal conducente, dal bigliettaio, dalla persona designata come capogruppo o mediante sistemi audiovisivi quale il video.
8. Sono esentati dall’obbligo di uso delle cinture di sicurezza e dei sistemi di ritenuta per bambini:
a) gli appartenenti alle forze di polizia e ai corpi di polizia municipale e provinciale nell’espletamento di un servizio di emergenza;
b) i conducenti e gli addetti dei veicoli del servizio antincendio e sanitario in caso di intervento di emergenza;
b-bis) i conducenti dei veicoli con allestimenti specifici per la raccolta e per il trasporto di rifiuti e dei veicoli ad uso speciale, quando sono impiegati in attività di igiene ambientale nell’ambito dei centri abitati, comprese le zone industriali e artigianali;
c) gli appartenenti ai servizi di vigilanza privati regolarmente riconosciuti che effettuano scorte;
d) gli istruttori di guida quando esplicano le funzioni previste dall’articolo 122, comma 2;
e) le persone che risultino, sulla base di certificazione rilasciata dalla unità sanitaria locale o dalle competenti autorità di altro Stato membro delle Comunità europee, affette da patologie particolari o che presentino condizioni fisiche che costituiscono controindicazione specifica all’uso dei dispositivi di ritenuta. Tale certificazione deve indicare la durata di validità, deve recare il simbolo previsto nell’articolo 5 della direttiva 91/671/CEE e deve essere esibita su richiesta degli organi di polizia di cui all’articolo 12;
f) le donne in stato di gravidanza sulla base della certificazione rilasciata dal ginecologo curante che comprovi condizioni di rischio particolari conseguenti all’uso delle cinture di sicurezza;
g) i passeggeri dei veicoli M2 ed M3 autorizzati al trasporto di passeggeri in piedi ed adibiti al trasporto locale e che circolano in zona urbana;
h) gli appartenenti alle forze armate nell’espletamento di attività istituzionali nelle situazioni di emergenza.
9. Fino all’8 maggio 2009, sono esentati dall’obbligo di cui al comma 1 i bambini di età inferiore ad anni dieci trasportati in soprannumero sui posti posteriori delle autovetture e degli autoveicoli adibiti al trasporto promiscuo di persone e cose, di cui dell’articolo 169, comma 5, a condizione che siano accompagnati da almeno un passeggero di età non inferiore ad anni sedici.
10. Chiunque non fa uso dei dispositivi di ritenuta, cioè delle cinture di sicurezza e dei sistemi di ritenuta per bambini, o del dispositivo di allarme di cui al comma 1-bis è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da € 83 a € 332 . Quando il mancato uso riguarda il minore, della violazione risponde il conducente ovvero, se presente sul veicolo al momento del fatto, chi è tenuto alla sorveglianza del minore stesso. Quando il conducente sia incorso, in un periodo di due anni, in una delle violazioni di cui al presente comma per almeno due volte, all’ultima infrazione consegue la sanzione amministrativa accessoria della sospensione della patente da quindici giorni a due mesi, ai sensi del capo I, sezione II, del titolo VI.
11. Chiunque, pur facendo uso dei dispositivi di ritenuta, ne altera od ostacola il normale funzionamento degli stessi è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da € 41 a € 167.
12. Chiunque importa o produce per la commercializzazione sul territorio nazionale e chi commercializza dispositivi di ritenuta di tipo non omologato è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da € 866 a € 3.464 .
13. I dispositivi di ritenuta di cui al comma 12, ancorché installati sui veicoli, sono soggetti al sequestro ed alla relativa confisca, ai sensi delle norme di cui al capo I, sezione II, del titolo VI.
In sintesi
Indice dei contenuti
L'art. 172 C.d.S. impone l'uso delle cinture di sicurezza a conducenti e passeggeri, con sanzione fino a 333 euro e 5 punti decurtati.
Ratio
L'art. 172 C.d.S. persegue la tutela dell'incolumità fisica degli occupanti del veicolo, imponendo l'uso sistematico dei dispositivi di ritenuta. Il legislatore ha recepito i dati statistici che dimostrano come le cinture di sicurezza riducano drasticamente la mortalità e la gravità delle lesioni in caso di incidente, traducendo questa evidenza scientifica in un obbligo giuridico sanzionato penalmente in via amministrativa.
Analisi
La norma struttura l'obbligo su tre livelli soggettivi. Il primo riguarda il conducente e i passeggeri dei veicoli di categoria M1 (autovetture), M2 (minibus fino a 5 t) e N1 (veicoli commerciali leggeri), con alcune esclusioni per i sedili posteriori nelle categorie M2 e N1 e per i veicoli con posti in piedi. Il secondo livello attribuisce al conducente un autonomo obbligo di vigilanza sull'efficienza dei dispositivi. Il terzo livello introduce una tutela rafforzata per i minori di 12 anni con statura inferiore a 1,50 m, per i quali è richiesto un sistema di ritenuta parametrato a statura e peso, con raddoppio della sanzione a carico del conducente in caso di inosservanza. Il sistema sanzionatorio del comma 10 è di tipo amministrativo pecuniario e prevede altresì la decurtazione di punti dalla patente, collocandosi nell'ambito del meccanismo della patente a punti introdotto con il D.L. 151/2003.
Quando si applica
La norma si applica ogni volta che un veicolo delle categorie M1, M2 o N1, equipaggiato con dispositivi di ritenuta omologati, è in movimento su qualsiasi strada pubblica o area a essa equiparata. L'obbligo scatta indipendentemente dalla velocità, dalla distanza percorsa o dal tipo di strada (urbana, extraurbana, autostrada). Le esenzioni di cui al comma 3 operano in modo tassativo e non estensibile: ciascuna ipotesi deve ricorrere concretamente (es. effettivo servizio di emergenza, certificazione medica rilasciata dall'ASL, effettivo stato di gravidanza con rischio documentato). Per i bambini sotto i 3 anni sui sedili posteriori, la deroga al sistema di ritenuta è ammessa solo quando il veicolo non ne è strutturalmente provvisto.
Connessioni
L'art. 172 si coordina con l'art. 122, comma 2, C.d.S. per quanto riguarda gli istruttori di guida, e con l'art. 126-bis C.d.S. per il sistema della patente a punti che governa la decurtazione prevista dal comma 10. Sul piano europeo, la norma attua la Direttiva 91/671/CEE e le successive modifiche, tra cui la Direttiva 2003/20/CE che ha esteso l'obbligo ai veicoli commerciali leggeri. Rileva altresì il D.M. 30 giugno 2003 sui seggiolini omologati per i bambini, nonché i Regolamenti UNECE n. 44 e n. 129 (i-Size) che disciplinano l'omologazione dei sistemi di ritenuta per bambini.
Pronunce della Corte Costituzionale
Corte Cost., sent. n. 88/2013
Prassi dell'Agenzia delle Entrate
circolare
Domande frequenti
Quando sono obbligatorie le cinture di sicurezza in auto?
Le cinture di sicurezza sono obbligatorie per il conducente e tutti i passeggeri dei veicoli M1, M2 e N1, in ogni condizione di marcia e su qualsiasi tipo di strada. I bambini sotto 1,50 m di statura richiedono seggiolino o rialzo. La sanzione va da 83 a 333 euro con decurtazione di 5 punti dalla patente.
Cosa prevede l'articolo 172 del Codice della Strada?
L'art. 172 C.d.S. obbliga conducenti e passeggeri dei veicoli di categoria M1, M2 e N1 a indossare le cinture di sicurezza durante la marcia. Il conducente deve anche verificare l'efficienza dei dispositivi. Sono previste esenzioni tassative (forze dell'ordine in emergenza, personale sanitario, tassisti nei centri abitati, soggetti con patologie certificate, donne in gravidanza a rischio). La violazione comporta sanzione da 83 a 333 euro e decurtazione di 5 punti dalla patente.
Quanti punti vengono decurtati per la violazione dell'art. 172 C.d.S.?
La violazione del comma 1 (cintura non allacciata) comporta la decurtazione di 5 punti dalla patente. Se invece la violazione riguarda un passeggero di età inferiore ai 12 anni (comma 4, obbligo del seggiolino), i punti decurtati diventano 10 e la sanzione pecuniaria è raddoppiata rispetto all'importo base.
Qual è la sanzione prevista dal comma 10 dell'art. 172 C.d.S.?
Il comma 10 stabilisce una sanzione amministrativa pecuniaria da 83 a 333 euro per chi viola l'obbligo di cintura (commi 1 e 4), con decurtazione di 5 punti dalla patente. Quando la violazione riguarda un passeggero sotto i 12 anni la multa è raddoppiata (da 166 a 666 euro) e i punti decurtati salgono a 10.
I seggiolini per bambini sono obbligatori in base all'art. 172 C.d.S.?
Sì. Il comma 4 impone che i passeggeri under 12 anni con statura inferiore a 1,50 m siano trattenuti da un sistema di ritenuta adeguato alla loro statura e al loro peso (seggiolino, rialzo o cintura adattata). Unica deroga: i bambini sotto i 3 anni sui sedili posteriori possono non usare il sistema di ritenuta solo se il veicolo ne è strutturalmente privo.
Chi è esonerato dall'obbligo delle cinture di sicurezza secondo l'art. 172?
Il comma 3 elenca tassativamente le categorie esenti: forze di polizia e polizia municipale in servizio di emergenza; personale di veicoli antincendio e sanitari in intervento urgente; guardie giurate in scorta; tassisti e conducenti NCC durante il servizio nei centri abitati; istruttori di guida nell'esercizio delle funzioni ex art. 122, comma 2; persone con patologie certificate dall'ASL che controindichino l'uso della cintura; donne in gravidanza con condizioni di rischio particolari.
Il conducente del taxi è obbligato a indossare la cintura in città?
No. L'art. 172, comma 3, lett. d, esenta i conducenti di autoveicoli adibiti al trasporto di persone in servizio pubblico da piazza (taxi) o a noleggio con conducente (NCC) dall'obbligo della cintura durante il servizio nei centri abitati. L'esenzione non si applica fuori dai centri abitati né quando il veicolo non è in servizio.
Cosa dice la giurisprudenza sull'art. 172 C.d.S. (brocardi e prassi)?
La giurisprudenza interpretativa (Corte di Cassazione e Tribunali amministrativi) ha chiarito che le esenzioni del comma 3 sono di stretta interpretazione e non ammettono analogia. Il certificato medico per patologie deve essere rilasciato dall'ASL e non dal medico curante. La responsabilità per il mancato uso del seggiolino da parte del minore ricade esclusivamente sul conducente, indipendentemente da chi esercita la potestà genitoriale. La decurtazione dei punti è automatica e non discrezionale.
Fonti consultate: 2 fontei verificate