Art. 172 C.d.S. – Uso delle cinture di sicurezza e sistemi di ritenuta
In vigore dal 1° gennaio 1993 (D.Lgs. 285/1992)
1. Il conducente ed i passeggeri dei veicoli delle categorie:
a) M1;
b) M2, ad eccezione degli occupanti i sedili posteriori, di coloro che viaggiano su veicoli di massa massima ammissibile superiore a 3,5 t e su quelli che dispongono di posti appositamente realizzati per passeggeri in piedi,
c) N1, ad eccezione degli occupanti i sedili posteriori, classificati nell’art. 47, comma 2, muniti dei dispositivi di ritenuta previsti nell’articolo 72, comma 2, hanno l’obbligo di utilizzarli in qualsiasi situazione di marcia.
2. Il conducente è tenuto ad assicurarsi della persistente efficienza dei dispositivi di ritenuta.
3. Sono esentati dall’obbligo di indossare le cinture di sicurezza:
a) gli appartenenti alle forze di polizia e ai corpi di polizia municipale nell’espletamento di un servizio di emergenza;
b) i conducenti ed addetti dei veicoli del servizio antincendio e sanitario in casi di interventi di emergenza;
c) gli appartenenti a servizi di vigilanza privati regolarmente riconosciuti che effettuano scorte;
d) i conducenti di autoveicoli per il trasporto di persone in servizio pubblico da piazza, ovvero adibiti al noleggio con conducente, durante il servizio nei centri abitati;
e) gli istruttori di guida quando esplicano le funzioni previste dall’articolo 122, comma 2;
f) le persone che risultino, sulla base di certificazione rilasciata dalla unità sanitaria locale o dalle competenti autorità sanitarie di altro Stato membro delle Comunità europee, affette da patologie particolari che costituiscono controindicazione specifica all’uso delle cinture di sicurezza. Tale certificazione deve indicare la durata di validità, deve recare il simbolo previsto nell’articolo 5 della direttiva n. 91/671/CEE e deve essere esibita su richiesta degli organi di polizia di cui all’articolo 12;
g) le donne in stato di gravidanza sulla base della certificazione rilasciata dal ginecologo curante che comprovi condizioni di rischio particolari conseguenti all’uso delle cinture di sicurezza.
4. I passeggeri di età inferiore ai dodici anni che abbiano una statura inferiore a 1,50 m devono essere trattenuti da un sistema di ritenuta, adeguato alla loro statura ed al loro peso.
5. I bambini di età inferiore ai tre anni che occupano i sedili posteriori possono non essere trattenuti da un sistema di ritenuta se sono trasportati in un veicolo in cui tale sistema non sia disponibile, purché siano accompagnati da almeno un passeggero di età non inferiore ai sedici anni.
6. Le norme di cui al comma 4 non si applicano ai passeggeri che viaggiano sui sedili posteriori di autovetture adibite al trasporto di persone in servizio pubblico da piazza ovvero a noleggio da rimessa con conducente, durante il servizio, quando circolano nei centri abitati o su itinerario da e per stazioni ferroviarie, porti e aeroporti, a condizione che siano accompagnati da almeno un passeggero di età non inferiore ad anni sedici.
7. I sistemi di ritenuta devono essere conformi ad uno dei tipi omologati secondo le normative stabilite dal Ministero delle infrastrutture e dei trasporti.
8. Chiunque non fa uso delle cinture di sicurezza o dei sistemi di ritenuta previsti è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 68,25 a euro 275,10. Quando il mancato uso riguarda il minore, della violazione risponde il conducente ovvero, se presente sul veicolo al momento del fatto, chi è tenuto alla sorveglianza del minore stesso. Quando il conducente sia incorso, in un periodo di due anni, in una delle violazioni di cui al presente comma per almeno due volte, all’ultima infrazione consegue la sanzione amministrativa accessoria della sospensione della patente da quindici giorni a due mesi, ai sensi del capo I, sezione II, del titolo VI.
9. Chiunque, pur facendo uso della cintura, ne altera od ostacola il normale funzionamento, è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 33,60 a euro 137,55.
10. Chiunque importa o produce per la commercializzazione sul territorio nazionale e chi commercializza cinture di sicurezza o sistemi di ritenuta di tipo non omologato è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 716 a euro 2.867.
11. Le cinture o sistemi di ritenuta di cui al comma 10, ancorché installati sui veicoli, sono soggetti al sequestro ed alla relativa confisca, ai sensi delle norme di cui al capo I, sezione II, del titolo VI.
In sintesi
L'art. 172 C.d.S. impone l'uso delle cinture di sicurezza a conducenti e passeggeri, con sanzione fino a 333 euro e 5 punti decurtati.
Ratio
L'art. 172 C.d.S. persegue la tutela dell'incolumità fisica degli occupanti del veicolo, imponendo l'uso sistematico dei dispositivi di ritenuta. Il legislatore ha recepito i dati statistici che dimostrano come le cinture di sicurezza riducano drasticamente la mortalità e la gravità delle lesioni in caso di incidente, traducendo questa evidenza scientifica in un obbligo giuridico sanzionato penalmente in via amministrativa.
Analisi
La norma struttura l'obbligo su tre livelli soggettivi. Il primo riguarda il conducente e i passeggeri dei veicoli di categoria M1 (autovetture), M2 (minibus fino a 5 t) e N1 (veicoli commerciali leggeri), con alcune esclusioni per i sedili posteriori nelle categorie M2 e N1 e per i veicoli con posti in piedi. Il secondo livello attribuisce al conducente un autonomo obbligo di vigilanza sull'efficienza dei dispositivi. Il terzo livello introduce una tutela rafforzata per i minori di 12 anni con statura inferiore a 1,50 m, per i quali è richiesto un sistema di ritenuta parametrato a statura e peso, con raddoppio della sanzione a carico del conducente in caso di inosservanza. Il sistema sanzionatorio del comma 10 è di tipo amministrativo pecuniario e prevede altresì la decurtazione di punti dalla patente, collocandosi nell'ambito del meccanismo della patente a punti introdotto con il D.L. 151/2003.
Quando si applica
La norma si applica ogni volta che un veicolo delle categorie M1, M2 o N1, equipaggiato con dispositivi di ritenuta omologati, è in movimento su qualsiasi strada pubblica o area a essa equiparata. L'obbligo scatta indipendentemente dalla velocità, dalla distanza percorsa o dal tipo di strada (urbana, extraurbana, autostrada). Le esenzioni di cui al comma 3 operano in modo tassativo e non estensibile: ciascuna ipotesi deve ricorrere concretamente (es. effettivo servizio di emergenza, certificazione medica rilasciata dall'ASL, effettivo stato di gravidanza con rischio documentato). Per i bambini sotto i 3 anni sui sedili posteriori, la deroga al sistema di ritenuta è ammessa solo quando il veicolo non ne è strutturalmente provvisto.
Connessioni
L'art. 172 si coordina con l'art. 122, comma 2, C.d.S. per quanto riguarda gli istruttori di guida, e con l'art. 126-bis C.d.S. per il sistema della patente a punti che governa la decurtazione prevista dal comma 10. Sul piano europeo, la norma attua la Direttiva 91/671/CEE e le successive modifiche, tra cui la Direttiva 2003/20/CE che ha esteso l'obbligo ai veicoli commerciali leggeri. Rileva altresì il D.M. 30 giugno 2003 sui seggiolini omologati per i bambini, nonché i Regolamenti UNECE n. 44 e n. 129 (i-Size) che disciplinano l'omologazione dei sistemi di ritenuta per bambini.
Domande frequenti
Cosa prevede l'articolo 172 del Codice della Strada?
L'art. 172 C.d.S. obbliga conducenti e passeggeri dei veicoli di categoria M1, M2 e N1 a indossare le cinture di sicurezza durante la marcia. Il conducente deve anche verificare l'efficienza dei dispositivi. Sono previste esenzioni tassative (forze dell'ordine in emergenza, personale sanitario, tassisti nei centri abitati, soggetti con patologie certificate, donne in gravidanza a rischio). La violazione comporta sanzione da 83 a 333 euro e decurtazione di 5 punti dalla patente.
Quanti punti vengono decurtati per la violazione dell'art. 172 C.d.S.?
La violazione del comma 1 (cintura non allacciata) comporta la decurtazione di 5 punti dalla patente. Se invece la violazione riguarda un passeggero di età inferiore ai 12 anni (comma 4, obbligo del seggiolino), i punti decurtati diventano 10 e la sanzione pecuniaria è raddoppiata rispetto all'importo base.
Qual è la sanzione prevista dal comma 10 dell'art. 172 C.d.S.?
Il comma 10 stabilisce una sanzione amministrativa pecuniaria da 83 a 333 euro per chi viola l'obbligo di cintura (commi 1 e 4), con decurtazione di 5 punti dalla patente. Quando la violazione riguarda un passeggero sotto i 12 anni la multa è raddoppiata (da 166 a 666 euro) e i punti decurtati salgono a 10.
I seggiolini per bambini sono obbligatori in base all'art. 172 C.d.S.?
Sì. Il comma 4 impone che i passeggeri under 12 anni con statura inferiore a 1,50 m siano trattenuti da un sistema di ritenuta adeguato alla loro statura e al loro peso (seggiolino, rialzo o cintura adattata). Unica deroga: i bambini sotto i 3 anni sui sedili posteriori possono non usare il sistema di ritenuta solo se il veicolo ne è strutturalmente privo.
Chi è esonerato dall'obbligo delle cinture di sicurezza secondo l'art. 172?
Il comma 3 elenca tassativamente le categorie esenti: forze di polizia e polizia municipale in servizio di emergenza; personale di veicoli antincendio e sanitari in intervento urgente; guardie giurate in scorta; tassisti e conducenti NCC durante il servizio nei centri abitati; istruttori di guida nell'esercizio delle funzioni ex art. 122, comma 2; persone con patologie certificate dall'ASL che controindichino l'uso della cintura; donne in gravidanza con condizioni di rischio particolari.
Il conducente del taxi è obbligato a indossare la cintura in città?
No. L'art. 172, comma 3, lett. d, esenta i conducenti di autoveicoli adibiti al trasporto di persone in servizio pubblico da piazza (taxi) o a noleggio con conducente (NCC) dall'obbligo della cintura durante il servizio nei centri abitati. L'esenzione non si applica fuori dai centri abitati né quando il veicolo non è in servizio.
Cosa dice la giurisprudenza sull'art. 172 C.d.S. (brocardi e prassi)?
La giurisprudenza interpretativa (Corte di Cassazione e Tribunali amministrativi) ha chiarito che le esenzioni del comma 3 sono di stretta interpretazione e non ammettono analogia. Il certificato medico per patologie deve essere rilasciato dall'ASL e non dal medico curante. La responsabilità per il mancato uso del seggiolino da parte del minore ricade esclusivamente sul conducente, indipendentemente da chi esercita la potestà genitoriale. La decurtazione dei punti è automatica e non discrezionale.
Fonti consultate: 1 fonte verificate