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Ultimo aggiornamento: 13 Maggio 2026
Fonte: Normattiva.it · Gazzetta Ufficiale
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Art. 174 C.d.S. – Durata della guida degli autoveicoli adibiti al trasporto di persone o cose

In vigore dal 1° gennaio 1993 (D.Lgs. 285/1992)

1. La durata della guida degli autoveicoli adibiti al trasporto di persone e di cose, e i relativi controlli, sono disciplinati dalle norme previste dal regolamento CEE n. 3820/85.

2. Gli estratti del registro e le copie dell’orario di servizio di cui all’art. 14 del regolamento CEE n. 3820/85 debbono essere esibiti, per il controllo, al personale cui sono stati affidati i servizi di polizia stradale ai sensi dell’art. 12 del presente codice.

3. I registri di servizio di cui all’art. 14 del suddetto regolamento, conservati dall’impresa, debbono essere esibiti, per il controllo, ai funzionari del Dipartimento per i trasporti terrestri e dell’Ispettorato del lavoro.

4. Il conducente che supera i periodi di guida prescritti o non osservi periodi di pausa entro i limiti stabiliti dal regolamento CEE n. 3820/85 è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 137,55 a euro 550,20.

5. Il conducente che non osserva i periodi di riposo prescritti ovvero è sprovvisto dell’estratto del registro di servizio o della copia dell’orario di servizio di cui al medesimo regolamento CEE n. 3820/85 è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 137,55 a euro 550,20.

6. Gli altri membri dell’equipaggio che non osservano le prescrizioni previste nel comma 5 sono soggetti alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 21 a euro 85.

7. Chiunque non ha con sé o tiene in modo incompleto o alterato l’estratto del registro di servizio o copia dell’orario di servizio è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 21 a euro 85, salva l’applicazione delle sanzioni previste dalla legge penale, ove il fatto costituisca reato.

7-bis. Nei casi previsti dai commi 4, 5 e 6 l’organo accertatore, oltre all’applicazione delle sanzioni amministrative pecuniarie, intima al conducente del veicolo di non proseguire il viaggio se non dopo avere effettuato i prescritti periodi di pausa o di riposo e dispone che, con tutte le cautele, il veicolo sia condotto in luogo idoneo per la sosta ove dovrà permanere per il periodo necessario. Della intimazione è fatta menzione nel verbale di contestazione delle violazioni accertate e nello stesso viene altresì indicata l’ora alla quale il conducente può riprendere la circolazione. Chiunque circola durante il periodo in cui è stato intimato di non proseguire il viaggio è punito con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 1.626,45 a euro 6.506,85, nonché con il ritiro immediato della carta di circolazione e della patente di guida. Trascorso il necessario periodo di riposo, la restituzione dei documenti ritirati deve essere richiesta al comando da cui dipende l’organo accertatore o ad altro ufficio indicato dall’organo stesso, che vi provvede dopo la constatazione che il viaggio può essere ripreso nel rispetto delle condizioni richieste dal presente articolo.

8. Per le violazioni delle norme di cui al presente articolo l’impresa, da cui dipende il lavoratore al quale la violazione si riferisce, è obbligata in solido con l’autore della violazione al pagamento della somma da questi dovuta.

9. L’impresa che, nell’esecuzione dei trasporti, non osserva le disposizioni contenute nel regolamento CEE n. 3820/85 e non tiene i documenti prescritti o li tiene scaduti, incompleti o alterati è soggetta alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 71 a euro 286 per ciascun dipendente cui la violazione si riferisce, salva l’applicazione delle sanzioni previste dalla legge penale, ove il fatto costituisca reato.

10. Nel caso di ripetute inadempienze, tenuto conto anche della loro entità e frequenza, l’impresa che effettua il trasporto di persone in servizio non di linea o di cose incorre nella sospensione, per un periodo da uno a tre mesi, del titolo abilitativo al trasporto riguardante il veicolo cui le infrazioni si riferiscono, se, a seguito di diffida rivoltale dall’autorità competente a regolarizzare in un congruo termine la sua posizione, non vi abbia provveduto.

11. Qualora l’impresa di cui al comma 10, malgrado il provvedimento adottato a suo carico, continui a dimostrare una costante recidività nel commettere infrazioni, anche nell’eventuale esercizio di altri servizi di trasporto, incorre nella decadenza o revoca del provvedimento che l’abilita al trasporto cui le ripetute infrazioni maggiormente si riferiscono.

12. Per le inadempienze commesse dalle imprese che effettuano trasporto di viaggiatori in servizio di linea si applicano le sanzioni previste dalle disposizioni vigenti in materia.

13. La sospensione, la decadenza o la revoca, di cui ai commi precedenti, sono disposte dall’autorità che ha rilasciato il titolo che abilita al trasporto.

14. Contro i provvedimenti di revoca e di decadenza adottati dai competenti uffici del Dipartimento per i trasporti terrestri, ai sensi del comma 11, è ammesso ricorso gerarchico entro trenta giorni al Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, il quale decide entro sessanta giorni. I provvedimenti adottati da autorità diverse sono definitivi.

In sintesi

  • Ambito di applicazione: si applica ai conducenti di autoveicoli adibiti al trasporto di persone e cose, con rinvio al Regolamento CEE n. 3820/85 per i limiti di guida e riposo.
  • Obblighi documentali: il conducente deve avere con sé l'estratto del registro di servizio o la copia dell'orario di servizio, da esibire al personale di polizia stradale o ai funzionari del Dipartimento trasporti e dell'Ispettorato del lavoro.
  • Sanzioni per tempi di guida e riposo: il superamento dei periodi di guida o la mancata osservanza delle pause comporta sanzioni da 137,55 a 550,20 euro; per gli altri membri dell'equipaggio la sanzione è da 21 a 85 euro.
  • Fermo del veicolo: nei casi di violazione dei tempi di guida/pausa, l'organo accertatore intima al conducente di non proseguire il viaggio fino all'effettuazione dei riposi prescritti, con obbligo di sosta in luogo idoneo.
  • Cronotachigrafo e limitatore di velocità: l'alterazione dei dati o del funzionamento di tali strumenti è sanzionata da 1.626,45 a 6.506,85 euro, con confisca dello strumento; costruire o detenere dispositivi di alterazione comporta sanzioni da 3.252,90 a 13.013,85 euro.
  • Violazioni estere: le infrazioni commesse fuori dal territorio italiano rilevano in sede di rinnovo della patente di guida.

L'art. 174 C.d.S. disciplina i tempi di guida, pausa e riposo per autotrasportatori, rinviando al Reg. CEE 3820/85, con sanzioni progressive per le violazioni.

Ratio

L'art. 174 C.d.S. persegue un duplice obiettivo: tutelare la sicurezza stradale, riducendo il rischio di incidenti causati da stanchezza e colpi di sonno, e garantire condizioni di lavoro dignitose ai conducenti professionali. Il legislatore ha scelto di rinviare direttamente alla normativa europea (Reg. CEE n. 3820/85, oggi sostituito nella sostanza dal Reg. CE n. 561/2006) per assicurare uniformità di disciplina nell'intero spazio comunitario, evitando che differenze nazionali potessero falsare la concorrenza nel settore dell'autotrasporto.

Analisi

La norma costruisce un sistema sanzionatorio a gradini: le violazioni meno gravi (superamento dei tempi di guida, mancato rispetto delle pause, assenza di documenti) sono punite con sanzioni pecuniarie di fascia media (137,55-550,20 euro per il conducente; 21-85 euro per gli altri membri dell'equipaggio). Le condotte più pericolose, come la manomissione del cronotachigrafo o del limitatore di velocità, sono colpite con sanzioni assai più elevate (fino a 6.506,85 euro) e con la confisca obbligatoria degli strumenti alterati. Il comma 7-bis introduce una misura cautelare di carattere personale-reale: il fermo del veicolo fino al completamento del riposo prescritto, con menzione nel verbale dell'ora di ripresa della circolazione. Chi viola tale intimazione incorre in una sanzione autonoma molto severa (1.626,45-6.506,85 euro) e nel ritiro della patente e della carta di circolazione. Il comma 8, infine, fa salva la legge penale quando la condotta di alterazione integri un reato (es. falso in atto pubblico).

Quando si applica

La norma si applica: (a) ai conducenti professionali di autoveicoli per trasporto persone o cose soggetti al Reg. CEE 3820/85; (b) agli altri membri dell'equipaggio; (c) a chiunque costruisca, installi, detenga o utilizzi dispositivi idonei ad alterare cronotachigrafi o limitatori di velocità; (d) a chi ripari o verifichi tachigrafi senza la prescritta licenza del Dipartimento per i trasporti terrestri. Non si applica alle categorie di veicoli escluse dallo stesso Reg. 3820/85 (es. veicoli militari, di pronto soccorso, agricoli). Il comma 11 prevede una disciplina speciale per i veicoli immatricolati prima del 1° gennaio 1985, privi di tachigrafo digitale, impiegati nel trasporto conto terzi con massa superiore a 3,5 t.

Connessioni

L'art. 174 si collega all'art. 12 C.d.S. (soggetti investiti dei servizi di polizia stradale), all'art. 179 C.d.S. (uso del cronotachigrafo) e all'art. 142 C.d.S. (limitatore di velocità). Sul piano europeo, il riferimento al Reg. CEE 3820/85 deve intendersi integrato e in parte sostituito dal Reg. CE n. 561/2006 e dal Reg. UE n. 165/2014 (tachigrafo digitale). Rileva inoltre il D.Lgs. 4 agosto 2008, n. 144 (recepimento della direttiva 2002/15/CE sull'orario di lavoro nel settore dei trasporti) e la L. 6 giugno 1974, n. 298 (autotrasporto di cose per conto terzi). Le violazioni di rilievo penale possono concorrere con gli artt. 476 e 482 c.p. (falsità in atti).

Domande frequenti

Cosa disciplina l'art. 174 del Codice della Strada?

L'art. 174 C.d.S. regola la durata della guida degli autoveicoli adibiti al trasporto di persone o cose, rinviando al Regolamento CEE n. 3820/85 per i limiti di guida, pausa e riposo, e stabilisce le sanzioni applicabili in caso di violazione.

Qual è la sanzione prevista dal comma 4 dell'art. 174 per il superamento dei tempi di guida?

Il conducente che supera i periodi di guida prescritti o non osserva le pause obbligatorie è soggetto a una sanzione amministrativa pecuniaria da 137,55 a 550,20 euro. L'organo accertatore può inoltre intimargli di non proseguire il viaggio fino al completamento del riposo previsto.

Cosa prevede il comma 8 dell'art. 174 sull'alterazione del cronotachigrafo?

Il comma 8 punisce con una sanzione da 1.626,45 a 6.506,85 euro chiunque alteri i dati o il funzionamento del cronotachigrafo o del limitatore di velocità, utilizzi strumenti già alterati, oppure usi fogli di registrazione o carte tachigrafo già utilizzati o falsificati. È sempre disposta la confisca degli strumenti alterati, salva l'applicazione della legge penale se il fatto costituisce reato.

Cosa stabilisce il comma 14 dell'art. 174 sulle violazioni commesse all'estero?

Il comma 14 prevede che le violazioni dei commi 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 e 11 commesse fuori dal territorio italiano non siano sanzionate direttamente in Italia, ma vengano valutate in sede di rinnovo della patente di guida del conducente coinvolto.

Cosa succede se il conducente circola nonostante l'intimazione di fermo prevista dall'art. 174, comma 7-bis?

Chiunque riprenda la circolazione durante il periodo di fermo intimato dall'organo accertatore è soggetto a una sanzione autonoma da 1.626,45 a 6.506,85 euro, oltre al ritiro immediato della patente di guida e della carta di circolazione. I documenti sono restituiti solo dopo il completamento del periodo di riposo prescritto.

Qual è la sanzione per gli altri membri dell'equipaggio che non rispettano i periodi di riposo?

Gli altri membri dell'equipaggio (diversi dal conducente) che non osservano i periodi di riposo o le prescrizioni del comma 5 sono soggetti a una sanzione amministrativa da 21 a 85 euro, ai sensi del comma 6 dell'art. 174 C.d.S.

È necessaria una licenza per installare o riparare i tachigrafi?

Sì. Il comma 10 dell'art. 174 C.d.S. prevede che chiunque, senza licenza del Dipartimento per i trasporti terrestri, costruisca, installi, ripari o verifichi tachigrafi, oppure installi o rimuova sigilli di tachigrafi, sia soggetto a una sanzione amministrativa da 327 a 1.308 euro.

Ultimo aggiornamento redazionale: 2026-05-08
Fonti consultate: 1 fonte verificate
A cura di
Dott. Andrea Marton — Tax Advisor, Consulente Fiscale
Responsabile editoriale di La Legge in Chiaro per i principali codici italiani (C.C., C.P., C.P.C., C.P.P., Costituzione, C.d.S., Codice del Consumo, TUIR, T.U.IVA, T.U.B.). Contenuti redatti con linguaggio chiaro, fonti ufficiali aggiornate e revisione professionale a cura della Redazione.
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