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Testo dell'articoloVigente
Art. 174 C.d.S. – Durata della guida degli autoveicoli adibiti al trasporto di persone o cose
Testo vigente – D.Lgs. 285/1992 (aggiornato da Normattiva)
1. La durata della guida degli autoveicoli adibiti al trasporto di persone o di cose e i relativi controlli sono disciplinati dalle norme previste dal regolamento (CE) n. 561/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 15 marzo 2006.
2. I registri di servizio, gli estratti del registro e le copie dell’orario di servizio di cui al regolamento (CE) n. 561/2006 devono essere esibiti, per il controllo, al personale cui sono stati affidati i servizi di polizia stradale ai sensi dell’articolo 12 del presente codice. I registri di servizio di cui al citato regolamento (CE), conservati dall’impresa, devono essere esibiti, per il controllo, anche ai funzionari del Dipartimento per i trasporti, la navigazione ed i sistemi informativi e statistici e agli ispettori della direzione provinciale del lavoro.
3. Le violazioni delle disposizioni di cui al presente articolo possono essere sempre accertate attraverso le risultanze o le registrazioni dei dispositivi di controllo installati sui veicoli, nonché attraverso i documenti di cui al comma 2.
4. Il conducente che supera la durata dei periodi di guida prescritti dal regolamento (CE) n. 561/2006 è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da € 41 a € 165. Si applica la sanzione da € 218 a € 868 al conducente che non osserva le disposizioni relative ai periodi di riposo giornaliero di cui al citato regolamento (CE).
5. Quando le violazioni di cui al comma 4 hanno durata superiore al 10 per cento rispetto al limite giornaliero massimo di durata dei periodi di guida prescritto dal regolamento (CE) n. 561/2006, si applica la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da € 325 a € 1.301 . Si applica la sanzione da € 379 a € 1.519 se la violazione di durata superiore al 10 per cento riguarda il tempo minimo di riposo prescritto dal citato regolamento.
6. Quando le violazioni di cui al comma 4 hanno durata superiore al 20 per cento rispetto al limite giornaliero massimo di durata dei periodi di guida, ovvero minimo del tempo di riposo, prescritti dal regolamento (CE) n. 561/2006 si applica la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da € 433 a € 1.735 .
7. Il conducente che non rispetta per oltre il 10 per cento il limite massimo di durata dei periodi di guida settimanale prescritti dal regolamento (CE) n. 561/2006 è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una sommà da € 271 a € 1.084 . Il conducente che non rispetta per oltre il 10 per cento il limite minimo dei periodi di riposo settimanale prescritti dal predetto regolamento è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da € 379 a € 1.519 . Se i limiti di cui ai periodi precedenti non sono rispettati per oltre il 20 per cento, si applica la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da € 433 a € 1.735 .
8. Il conducente che durante la guida non rispetta le disposizioni relative alle interruzioni di cui al regolamento (CE) n. 561/ 2006 è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da € 168 a € 672 .
9. Il conducente che è sprovvisto dell’estratto del registro di servizio o della copia dell’orario di servizio di cui al regolamento (CE) n. 561/2006 è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una sommà da € 333 a € 1.331 . La stessa sanzione si applica a chiunque non ha con sé o tiene in modo incompleto o alterato l’estratto del registro di servizio o copia dell’orario di servizio, fatta salva l’applicazione delle sanzioni previste dalla legge penale ove il fatto costituisca reato.
10. Le sanzioni di cui ai commi 4, 5, 6, 7, 8 e 9 si applicano anche agli altri membri dell’equipaggio che non osservano le prescrizioni previste dal regolamento (CE) n. 561/ 2006.
11. Nei casi previsti dai commi 4, 5, 6 e 7 l’organo accertatore, oltre all’applicazione delle sanzioni amministrative pecuniarie, provvede al ritiro temporaneo dei documenti di guida, intima al conducente del veicolo di non proseguire il viaggio se non dopo aver effettuato i prescritti periodi di interruzione o di riposo e dispone che, con le cautele necessarie, il veicolo sia condotto in un luogo idoneo per la sosta, ove deve permanere per il periodo necessario; del ritiro dei documenti di guida e dell’intimazione è fatta menzione nel verbale di contestazione. Nel verbale è indicato anche il comando o l’ufficio da cui dipende l’organo accertatore, presso il quale, completati le interruzioni o i riposi prescritti, il conducente è autorizzato a recarsi per ottenere la restituzione dei documenti in precedenza ritirati; a tale fine il conducente deve seguire il percorso stradale espressamente indicato nel medesimo verbale. Il comando o l’ufficio restituiscono la patente e la carta di circolazione del veicolo dopo avere constatato che il viaggio può essere ripreso nel rispetto delle condizioni prescritte dal presente articolo. Chiunque circola durante il periodo in cui gli è stato intimato di non proseguire il viaggio è punito con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da € 1.919 a € 7.679 , nonché con il ritiro immediato della patente di guida.
12. Per le violazioni della normativa comunitaria sui tempi di guida, di interruzione e di riposo commesse in un altro Stato membro dell’Unione europea, se accertate in Italia dagli organi di cui all’articolo 12, si applicano le sanzioni previste dalla normativa italiana vigente in materia, salvo che la contestazione non sia già avvenuta in un altro Stato membro; a tale fine, per l’esercizio dei ricorsi previsti dagli articoli 203 e 204-bis, il luogo della commessa violazione si considera quello dove è stato operato l’accertamento in Italia.
13. Per le violazioni delle norme di cui al presente articolo, l’impresa da cui dipende il lavoratore al quale la violazione si riferisce è obbligata in solido con l’autore della violazione al pagamento della somma da questo dovuta.
14. L’impresa che nell’esecuzione dei trasporti non osserva le disposizioni contenute nel regolamento (CE) n. 561/2006, ovvero non tiene i documenti prescritti o li tiene scaduti, incompleti o alterati, è soggetta alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da € 333 a € 1.331 per ciascun dipendente cui la violazione si riferisce, fatta salva l’applicazione delle sanzioni previste dalla legge penale ove il fatto costituisca reato.
15. Nel caso di ripetute inadempienze, tenuto conto anche della loro entità e frequenza, l’impresa che effettua il trasporto di persone ovvero di cose in conto proprio ai sensi dell’articolo 83 incorre nella sospensione, per un periodo da uno a tre mesi, del titolo abilitativo o dell’autorizzazione al trasporto riguardante il veicolo cui le infrazioni si riferiscono se, a seguito di diffida rivoltaledall’autorità competente a regolarizzare in un congruo termine la sua posizione, non vi abbia provveduto.
16. Qualora l’impresa di cui al comma 15, malgrado il provvedimento adottato a suo carico, continui a dimostrare una costante recidività nel commettere infrazioni, anche nell’eventuale esercizio di altri servizi di trasporto, essa incorre nella decadenza o nella revoca del provvedimento che la abilita o la autorizza al trasporto cui le ripetute infrazioni maggiormente si riferiscono.
17. La sospensione, la decadenza o la revoca di cui al presente articolo sono disposte dall’autorità che ha rilasciato il titolo che abilita al trasporto. I provvedimenti di revoca e di decadenza sono atti definitivi.
18. Quando le ripetute inadempienze di cui ai commi 15 e 16 del presente articolo sono commesse con veicoli adibiti al trasporto di persone o di cose in conto terzi, si applicano le disposizioni del comma 6 dell’articolo 5 del decreto legislativo 22 dicembre 2000, n. 395.
In sintesi
Indice dei contenuti
L'art. 174 C.d.S. disciplina i tempi di guida, pausa e riposo per autotrasportatori, rinviando al Reg. CEE 3820/85, con sanzioni progressive per le violazioni.
Ratio
L'art. 174 C.d.S. persegue un duplice obiettivo: tutelare la sicurezza stradale, riducendo il rischio di incidenti causati da stanchezza e colpi di sonno, e garantire condizioni di lavoro dignitose ai conducenti professionali. Il legislatore ha scelto di rinviare direttamente alla normativa europea (Reg. CEE n. 3820/85, oggi sostituito nella sostanza dal Reg. CE n. 561/2006) per assicurare uniformità di disciplina nell'intero spazio comunitario, evitando che differenze nazionali potessero falsare la concorrenza nel settore dell'autotrasporto.
Analisi
La norma costruisce un sistema sanzionatorio a gradini: le violazioni meno gravi (superamento dei tempi di guida, mancato rispetto delle pause, assenza di documenti) sono punite con sanzioni pecuniarie di fascia media (137,55-550,20 euro per il conducente; 21-85 euro per gli altri membri dell'equipaggio). Le condotte più pericolose, come la manomissione del cronotachigrafo o del limitatore di velocità, sono colpite con sanzioni assai più elevate (fino a 6.506,85 euro) e con la confisca obbligatoria degli strumenti alterati. Il comma 7-bis introduce una misura cautelare di carattere personale-reale: il fermo del veicolo fino al completamento del riposo prescritto, con menzione nel verbale dell'ora di ripresa della circolazione. Chi viola tale intimazione incorre in una sanzione autonoma molto severa (1.626,45-6.506,85 euro) e nel ritiro della patente e della carta di circolazione. Il comma 8, infine, fa salva la legge penale quando la condotta di alterazione integri un reato (es. falso in atto pubblico).
Quando si applica
La norma si applica: (a) ai conducenti professionali di autoveicoli per trasporto persone o cose soggetti al Reg. CEE 3820/85; (b) agli altri membri dell'equipaggio; (c) a chiunque costruisca, installi, detenga o utilizzi dispositivi idonei ad alterare cronotachigrafi o limitatori di velocità; (d) a chi ripari o verifichi tachigrafi senza la prescritta licenza del Dipartimento per i trasporti terrestri. Non si applica alle categorie di veicoli escluse dallo stesso Reg. 3820/85 (es. veicoli militari, di pronto soccorso, agricoli). Il comma 11 prevede una disciplina speciale per i veicoli immatricolati prima del 1° gennaio 1985, privi di tachigrafo digitale, impiegati nel trasporto conto terzi con massa superiore a 3,5 t.
Connessioni
L'art. 174 si collega all'art. 12 C.d.S. (soggetti investiti dei servizi di polizia stradale), all'art. 179 C.d.S. (uso del cronotachigrafo) e all'art. 142 C.d.S. (limitatore di velocità). Sul piano europeo, il riferimento al Reg. CEE 3820/85 deve intendersi integrato e in parte sostituito dal Reg. CE n. 561/2006 e dal Reg. UE n. 165/2014 (tachigrafo digitale). Rileva inoltre il D.Lgs. 4 agosto 2008, n. 144 (recepimento della direttiva 2002/15/CE sull'orario di lavoro nel settore dei trasporti) e la L. 6 giugno 1974, n. 298 (autotrasporto di cose per conto terzi). Le violazioni di rilievo penale possono concorrere con gli artt. 476 e 482 c.p. (falsità in atti).
Pronunce della Corte Costituzionale
Corte Cost., sent. n. 88/2013
Prassi dell'Agenzia delle Entrate
Polizia di Stato
Casi pratici
Caso 1: Tizio supera il tempo di guida continuata
Tizio è un camionista che trasporta merci su una tratta autostradale lunga. Sotto pressione per rispettare una consegna, non effettua la pausa obbligatoria di 45 minuti dopo 4 ore e mezza di guida prevista dal Reg. CEE 3820/85. Fermato a un posto di controllo, gli agenti verificano la scheda del tachigrafo digitale e accertano la violazione. Tizio viene sanzionato con una multa da 137,55 a 550,20 euro ai sensi del comma 4 e, in applicazione del comma 7-bis, gli viene intimato di non riprendere la marcia prima di aver effettuato la pausa prescritta; il veicolo è condotto in un'area di sosta attrezzata e nel verbale è indicata l'ora in cui potrà ripartire.
Caso 2: Caio altera il cronotachigrafo
Caio, titolare di una piccola impresa di autotrasporto, installa sul proprio furgone un dispositivo magnetico in grado di falsare le registrazioni del cronotachigrafo, così da far risultare pause mai effettuate. Durante un controllo a campione, i funzionari del Dipartimento per i trasporti terrestri scoprono l'anomalia confrontando i dati del tachigrafo con le registrazioni GPS. Caio è soggetto alla sanzione amministrativa da 1.626,45 a 6.506,85 euro ai sensi del comma 8; il dispositivo di alterazione è confiscato e, poiché la condotta integra potenzialmente il reato di falso, gli atti sono trasmessi all'autorità giudiziaria.
Caso 3: Sempronio è sprovvisto del registro di servizio
Sempronio guida un autobus di linea extraurbana. Fermato a un controllo su strada, non riesce a esibire l'estratto del registro di servizio richiesto dal comma 5, poiché lo ha dimenticato in ufficio. L'agente accerta che i periodi di riposo risultano rispettati dal tachigrafo ma che il documento è assente. Sempronio viene sanzionato con una multa da 137,55 a 550,20 euro ai sensi del comma 5 per la mancanza del documento; non scatta invece il fermo del veicolo, poiché i periodi di riposo risultano regolarmente osservati e non vi è quindi necessità di applicare la misura cautelare del comma 7-bis.
Domande frequenti
Quali sono i tempi di guida previsti dall'art. 174 C.d.S.?
L'art. 174 C.d.S. rinvia al Regolamento CEE 3820/85 (oggi Reg. CE 561/2006) per i tempi di guida degli autotrasportatori: massimo 9 ore giornaliere, 56 settimanali, pausa di 45 minuti ogni 4 ore e 30. Le violazioni comportano sanzioni da 137,55 a 550,20 euro per il conducente.
Cosa disciplina l'art. 174 del Codice della Strada?
L'art. 174 C.d.S. regola la durata della guida degli autoveicoli adibiti al trasporto di persone o cose, rinviando al Regolamento CEE n. 3820/85 per i limiti di guida, pausa e riposo, e stabilisce le sanzioni applicabili in caso di violazione.
Qual è la sanzione prevista dal comma 4 dell'art. 174 per il superamento dei tempi di guida?
Il conducente che supera i periodi di guida prescritti o non osserva le pause obbligatorie è soggetto a una sanzione amministrativa pecuniaria da 137,55 a 550,20 euro. L'organo accertatore può inoltre intimargli di non proseguire il viaggio fino al completamento del riposo previsto.
Cosa prevede il comma 8 dell'art. 174 sull'alterazione del cronotachigrafo?
Il comma 8 punisce con una sanzione da 1.626,45 a 6.506,85 euro chiunque alteri i dati o il funzionamento del cronotachigrafo o del limitatore di velocità, utilizzi strumenti già alterati, oppure usi fogli di registrazione o carte tachigrafo già utilizzati o falsificati. È sempre disposta la confisca degli strumenti alterati, salva l'applicazione della legge penale se il fatto costituisce reato.
Cosa stabilisce il comma 14 dell'art. 174 sulle violazioni commesse all'estero?
Il comma 14 prevede che le violazioni dei commi 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 e 11 commesse fuori dal territorio italiano non siano sanzionate direttamente in Italia, ma vengano valutate in sede di rinnovo della patente di guida del conducente coinvolto.
Cosa succede se il conducente circola nonostante l'intimazione di fermo prevista dall'art. 174, comma 7-bis?
Chiunque riprenda la circolazione durante il periodo di fermo intimato dall'organo accertatore è soggetto a una sanzione autonoma da 1.626,45 a 6.506,85 euro, oltre al ritiro immediato della patente di guida e della carta di circolazione. I documenti sono restituiti solo dopo il completamento del periodo di riposo prescritto.
Qual è la sanzione per gli altri membri dell'equipaggio che non rispettano i periodi di riposo?
Gli altri membri dell'equipaggio (diversi dal conducente) che non osservano i periodi di riposo o le prescrizioni del comma 5 sono soggetti a una sanzione amministrativa da 21 a 85 euro, ai sensi del comma 6 dell'art. 174 C.d.S.
È necessaria una licenza per installare o riparare i tachigrafi?
Sì. Il comma 10 dell'art. 174 C.d.S. prevede che chiunque, senza licenza del Dipartimento per i trasporti terrestri, costruisca, installi, ripari o verifichi tachigrafi, oppure installi o rimuova sigilli di tachigrafi, sia soggetto a una sanzione amministrativa da 327 a 1.308 euro.
Fonti consultate: 2 fontei verificate