Art. 179 C.d.S. – Cronotachigrafo e limitatore di velocità
In vigore dal 1° gennaio 1993 (D.Lgs. 285/1992)
1. Nei casi previsti dal regolamento (CE**E) n. 3821/85 e successive modificazioni, i veicoli devono circolare provvisti di cronotachigrafo, con le caratteristiche e le modalità d’impiego stabilite nel regolamento stesso. Nei casi e con le modalità previste dalle direttive comunitarie, i veicoli devono essere dotati altresì di limitatore di velocità.
2. Chiunque circola con un autoveicolo non munito di cronotachigrafo, nei casi in cui esso è previsto, ovvero circola con autoveicolo munito di un cronotachigrafo avente caratteristiche non rispondenti a quelle fissate nel regolamento o non funzionante, oppure non inserisce il foglio di registrazione, è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 716 a euro *2.86*7. La sanzione amministrativa pecuniaria è raddoppiata nel caso che l’infrazione riguardi la manomissione dei sigilli o l’alterazione del cronotachigrafo.
2-bis. Chiunque circola con un autoveicolo non munito di limitatore di velocità ovvero circola con un autoveicolo munito di un limitatore di velocità avente caratteristiche non rispondenti a quelle fissate o non funzionante, è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 800 a euro 3200. La sanzione amministrativa pecuniaria è raddoppiata nel caso in cui l’infrazione riguardi l’alterazione del limitatore di velocità.
3. Il titolare della licenza o dell’autorizzazione al trasporto di cose o di persone che mette in circolazione un veicolo sprovvisto di limitatore di velocità o di cronotachigrafo e dei relativi fogli di registrazione, ovvero con limitatore di velocità o cronotachigrafo manomesso oppure non funzionante, è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 687,75 a euro 2.754,15.
4. Qualora siano accertate nel corso di un anno tre violazioni alle norme di cui al comma 3, l’ufficio competente del Dipartimento per i trasporti terrestri applica la sanzione accessoria della sospensione della licenza o autorizzazione, relativa al veicolo con il quale le violazioni sono state commesse, per la durata di un anno. La sospensione si cumula alle sanzioni pecuniarie previste.
5. Se il conducente del veicolo o il datore di lavoro e il titolare della licenza o dell’autorizzazione al trasporto di cose su strada sono la stessa persona, le sanzioni previste sono applicate una sola volta nella misura stabilita per la sanzione più grave.
6. Per le violazioni di cui al comma 3, le violazioni accertate devono essere comunicate all’ufficio competente del Dipartimento per i trasporti terrestri presso il quale il veicolo risulta immatricolato.
6-bis. Quando si abbia fondato motivo di ritenere che il cronotachigrafo o il limitatore di velocità siano alterati, manomessi ovvero comunque non funzionanti, gli organi di Polizia stradale di cui all’articolo 12, anche scortando il veicolo o facendolo trainare in condizioni di sicurezza presso la più vicina officina autorizzata per l’installazione o riparazione, possono disporre che sia effettuato l’accertamento della funzionalità dei dispositivi stessi. Le spese per l’accertamento ed il ripristino della funzionalità del limitatore di velocità o del cronotachigrafo sono in ogni caso a carico del proprietario del veicolo o del titolare della licenza o dell’autorizzazione al trasporto di cose o di persone in solido.
7. Ferma restando l’applicazione delle sanzioni previste dai commi precedenti, il funzionario o l’agente che ha accertato la circolazione di veicolo con limitatore di velocità o cronotachigrafo mancante, manomesso o non funzionante diffida il conducente con annotazione sul verbale a regolarizzare la strumentazione entro un termine di dieci giorni. Qualora il conducente ed il titolare della licenza od autorizzazione non siano la stessa persona, il predetto termine decorre dalla data di ricezione della notifica del verbale, da effettuare al più presto.
8. Decorso inutilmente il termine di dieci giorni dalla diffida di cui al comma 7, durante i quali trova applicazione l’articolo 16 del regolamento CEE n. 3821/85, è disposto, in caso di circolazione del veicolo, il fermo amministrativo dello stesso. Il veicolo verrà restituito dopo un mese al proprietario o all’intestatario della carta di circolazione.
9. Alle violazioni di cui ai commi 2 e 2-bis consegue la sanzione amministrativa accessoria della sospensione della patente di guida da quindici giorni a tre mesi, secondo le norme del capo I, sezione II, del titolo VI. Nel caso in cui la violazione relativa al comma 2-bis riguardi l’alterazione del limitatore di velocità, alla sanzione amministrativa pecuniaria consegue la sanzione amministrativa accessoria della revoca della patente secondo le norme del capo I, sezione II del titolo VI.
10. Gli articoli 15, 16 e 20 della legge 13 novembre 1978, n. 727, sono abrogati. Per le restanti norme della legge 13 novembre 1978, n. 727, e successive modificazioni, si applicano le disposizioni del titolo VI. Nel caso di accertamento di violazioni alle disposizioni di cui ai commi 2 e 3, il verbale deve essere inviato all’ufficio metrico provinciale per le necessarie verifiche del ripristino della regolarità di funzionamento dell’apparecchio cronotachigrafo.
In sintesi
L'art. 179 C.d.S. disciplina l'obbligo di cronotachigrafo e limitatore di velocità sui veicoli commerciali, con sanzioni fino a oltre 3.000 euro.
Ratio
L'articolo 179 C.d.S. persegue una duplice finalità: garantire la sicurezza stradale e tutelare le condizioni di lavoro dei conducenti professionali. Il cronotachigrafo consente il controllo dei tempi di guida e di riposo, prevenendo la guida in stato di affaticamento; il limitatore di velocità riduce il rischio di incidenti gravi causati da veicoli pesanti in eccesso di velocità. La norma attua obblighi derivanti dal diritto europeo, in particolare dal Regolamento CEE n. 3821/85 (oggi sostituito dal Regolamento UE n. 165/2014) e dalle direttive sulla velocità massima dei veicoli commerciali.
Analisi
Il comma 1 pone l'obbligo di legge, rinviando per i dettagli tecnici alla normativa europea, che nel tempo ha subito significative evoluzioni: il Regolamento UE 165/2014 ha introdotto il tachigrafo digitale di seconda generazione (tachigrafo intelligente). Il comma 2 sanziona il conducente in tre ipotesi distinte: assenza totale dell'apparecchio, apparecchio non conforme o non funzionante, mancata inserzione del foglio di registrazione. La sanzione è raddoppiata per la manomissione dei sigilli o l'alterazione del dispositivo, ipotesi che si avvicina alla fattispecie penale della frode. Il comma 2-bis replica la struttura per il limitatore di velocità. Il comma 3 individua nel titolare della licenza un soggetto responsabile autonomo, con un regime sanzionatorio distinto, che riconosce la sua posizione di garanzia sull'idoneità del veicolo messo in circolazione. Il comma 4 introduce la sanzione accessoria della sospensione della licenza in caso di recidiva qualificata (tre violazioni in un anno), strumento di deterrenza rafforzata per gli operatori del trasporto.
Quando si applica
La norma si applica ai veicoli adibiti al trasporto di persone o cose per i quali la normativa europea impone l'installazione di cronotachigrafo e/o limitatore di velocità: tipicamente autocarri con massa superiore a 3,5 tonnellate, autobus e pullman adibiti a trasporto pubblico o noleggio. Il controllo viene effettuato dalle forze di polizia stradale (Polizia Stradale, Carabinieri, GdF, Polizia Locale) in occasione di fermi su strada o presso le aziende. L'accertamento riguarda sia la presenza fisica del dispositivo, sia la sua funzionalità e conformità, sia il corretto utilizzo (inserzione del disco o della smart card nel caso del tachigrafo digitale).
Connessioni
L'art. 179 C.d.S. va letto in combinato disposto con: l'art. 142 C.d.S. sui limiti di velocità, l'art. 174 C.d.S. sui tempi di guida e di riposo dei conducenti professionali, il Regolamento UE n. 165/2014 relativo ai tachigrafi nel trasporto su strada, il Regolamento CE n. 561/2006 sui tempi di guida e riposo, e il D.Lgs. 286/2005 sull'autotrasporto di cose per conto terzi. Le violazioni in materia di tachigrafo possono intersecarsi con la responsabilità amministrativa dell'impresa ai sensi del D.Lgs. 231/2001 qualora emergano condotte sistematiche di alterazione.
Domande frequenti
Cosa prevede l'articolo 179 del Codice della Strada?
L'art. 179 C.d.S. impone l'obbligo di cronotachigrafo e limitatore di velocità sui veicoli commerciali soggetti alla normativa europea, stabilisce le sanzioni amministrative a carico del conducente e del titolare della licenza di trasporto, e prevede la sospensione della licenza in caso di violazioni reiterate.
Qual è la sanzione prevista dall'art. 179 comma 2 del Codice della Strada?
Il comma 2 punisce il conducente che circola senza cronotachigrafo, con apparecchio non conforme, non funzionante o senza foglio di registrazione con una sanzione da 716 a 2.867 euro. La sanzione è raddoppiata (fino a circa 5.734 euro) in caso di manomissione dei sigilli o alterazione del dispositivo.
Cosa prevede l'art. 179 comma 3 del Codice della Strada?
Il comma 3 sanziona il titolare della licenza o dell'autorizzazione al trasporto che mette in circolazione un veicolo sprovvisto di cronotachigrafo o limitatore di velocità, ovvero con tali dispositivi manomessi o non funzionanti, con una sanzione amministrativa da 687,75 a 2.754,15 euro. Tre violazioni in un anno comportano la sospensione della licenza per un anno.
È possibile fare ricorso contro una multa per violazione dell'art. 179 comma 2 del Codice della Strada?
Sì. Il verbale di accertamento può essere impugnato entro 60 giorni dalla notifica al Prefetto competente, oppure entro 30 giorni al Giudice di Pace. Il ricorso è efficace se si dimostra che il dispositivo era conforme e funzionante, che il foglio di registrazione era correttamente inserito, o che vi sono vizi formali nel verbale. È consigliabile raccogliere tutta la documentazione tecnica del veicolo.
Quali veicoli sono obbligati ad avere il cronotachigrafo secondo l'art. 179 C.d.S.?
L'obbligo riguarda i veicoli indicati dal Regolamento CEE n. 3821/85, oggi sostituito dal Regolamento UE n. 165/2014: in via generale, autocarri con massa massima autorizzata superiore a 3,5 tonnellate e autobus con più di 9 posti a sedere adibiti al trasporto professionale. Sono previste alcune esenzioni dalla normativa europea (es. veicoli utilizzati entro un raggio limitato, veicoli delle forze armate, ecc.).
Qual è la differenza tra le sanzioni a carico del conducente e quelle a carico del titolare della licenza?
Il conducente risponde ai sensi dei commi 2 e 2-bis per l'utilizzo irregolare del veicolo durante la circolazione (sanzione da 716 a 2.867 euro per il cronotachigrafo, da 800 a 3.200 euro per il limitatore). Il titolare della licenza risponde ai sensi del comma 3 per aver messo in circolazione il veicolo irregolare (sanzione da 687,75 a 2.754,15 euro). Se le due figure coincidono, si applica una sola sanzione, quella più grave (comma 5).
Cosa si intende per 'regolamento di attuazione del Codice della Strada' in relazione all'art. 179?
Il Regolamento di esecuzione del Codice della Strada (D.P.R. 495/1992) e il Regolamento di attuazione specificano le modalità operative di controllo e le caratteristiche tecniche dei dispositivi, integrando le disposizioni dell'art. 179 C.d.S. e rinviando, per i requisiti tecnici del cronotachigrafo, alla normativa europea direttamente applicabile.
Fonti consultate: 1 fonte verificate
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