Indice
  1. Testo dell'articolo
  2. Commento
  3. Pronunce Corte Costituzionale
  4. Prassi e linee guida
  5. Casi pratici
  6. Domande frequenti
  7. Vedi anche

Testo dell'articoloVigente

Risposta in chiaro

L’art. 178 CdS disciplina i tempi di guida dei veicoli professionali privi di cronotachigrafo: i conducenti devono avere con sé il libretto individuale di controllo o l’estratto del registro di servizio o copia dell’orario, da esibire ai controlli; sanzioni per superamento dei tempi di guida e mancata osservanza dei riposi (accordo AETR).

Informazione giuridica di carattere generale. Il presente contenuto costituisce informazione giuridica di carattere generale e non sostituisce in alcun modo il parere di un avvocato iscritto all’Albo. La norma riportata è tratta da fonti ufficiali (Normattiva, Gazzetta Ufficiale) e il commento ha finalità divulgativa. Per la valutazione del caso specifico è necessario consultare un professionista abilitato.

Art. 178 C.d.S. – Documenti di viaggio per trasporti professionali con veicoli non muniti di cronotachigrafo

Testo vigente – D.Lgs. 285/1992 (aggiornato da Normattiva)

1. La durata della guida degli autoveicoli adibiti al trasporto di persone o di cose non muniti dei dispositivi di controllo di cui all’articolo 179 è disciplinata dalle disposizioni dell’accordo europeo relativo alle prestazioni lavorative degli equipaggi dei veicoli addetti ai trasporti internazionali su strada (AETR), concluso a Ginevra il 1° luglio 1970, reso esecutivo dalla legge 6 marzo 1976, n. 112. Al rispetto delle disposizioni dello stesso accordo sono tenuti i conducenti dei veicoli di cui al paragrafo 3 dell’articolo 2 del regolamento (CE) n. 561/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 15 marzo 2006.

2. I registri di servizio, i libretti individuali, gli estratti del registro di servizio e le copie dell’orario di servizio di cui all’accordo indicato al comma 1 del presente articolo devono essere esibiti, per il controllo, agli organi di polizia stradale di cui all’articolo 12. I libretti individuali conservati dall’impresa e i registri di servizio devono essere esibiti, per il controllo, anche ai funzionari del Dipartimento per i trasporti, la navigazione ed i sistemi informativi e statistici.

3. Le violazioni delle disposizioni di cui al presente articolo possono essere sempre accertate attraverso le risultanze o le registrazioni dei dispositivi di controllo installati sui veicoli, nonché attraverso i documenti di cui al comma 2.

4. Il conducente che supera la durata dei periodi di guida prescritti dall’accordo di cui al comma 1 è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da € 41 a € 165. Si applica la sanzione da € 218 a € 868 al conducente che non osserva le disposizioni relative ai periodi di riposo giornaliero.

5. Quando le violazioni di cui al comma 4 hanno durata superiore al 10 per cento rispetto al limite giornaliero massimo di durata dei periodi di guida prescritto dalle disposizioni dell’accordo di cui al comma 1, si applica la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da € 325 a € 1.301 . Si applica la sanzione da € 379 a € 1.519 se la violazione di durata superiore al 10 per cento riguarda il tempo minimo di riposo prescritto dal citato accordo.

6. Quando le violazioni di cui al comma 4 hanno durata superiore al 20 per cento rispetto al limite giornaliero massimo di durata dei periodi di guida, ovvero minimo del tempo di riposo, prescritti dall’accordo di cui al comma 1, si applica la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da € 433 a € 1.735 .

7. Il conducente che non rispetta per oltre il 10 per cento il limite massimo di durata dei periodi di guida settimanale prescritti dall’accordo di cui al comma 1 è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da € 271 a € 1.084 . Il conducente che non rispetta per oltre il 10 per cento il limite minimo dei periodi di riposo settimanale prescritti dal predetto accordo è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da € 379 a € 1.519 . Se i limiti di durata di cui ai periodi precedenti non sono rispettati per oltre il 20 per cento, si applica la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da € 433 a € 1.735 .

8. Il conducente che, durante la guida, non rispetta le disposizioni relative alle interruzioni previste dall’accordo di cui al comma 1 è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da € 271 a € 1.084 .

9. Il conducente che è sprovvisto del libretto individuale di controllo, dell’estratto del registro di servizio o della copia dell’orario di servizio previsti dall’accordo di cui al comma 1 è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da € 333 a € 1.331 . La stessa sanzione si applica a chiunque non ha con sé o tiene in modo incompleto o alterato il libretto individuale di controllo, l’estratto del registro di servizio o copia dell’orario di servizio, fatta salva l’applicazione delle sanzioni previste dalla legge penale ove il fatto costituisca reato.

10. Le sanzioni di cui ai commi 4, 5, 6, 7, 8 e 9 si applicano anche agli altri membri dell’equipaggio che non osservano le prescrizioni previste dall’accordo di cui al comma 1.

11. Nei casi previsti dai commi 4, 5, 6 e 7 del presente articolo si applicano le disposizioni di cui al comma 11 dell’articolo 174.

12. Per le violazioni delle norme di cui al presente articolo, l’impresa da cui dipende il lavoratore al quale la violazione si riferisce è obbligata in solido con l’autore della violazione al pagamento della somma da questo dovuta.

13. L’impresa che nell’esecuzione dei trasporti non osserva le disposizioni contenute nell’accordo di cui al comma 1, ovvero non tiene i documenti prescritti o li tiene scaduti, incompleti o alterati, è soggetta alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da € 333 a € 1.331 per ciascun dipendente cui la violazione si riferisce, fatta salva l’applicazione delle sanzioni previste dalla legge penale ove il fatto costituisca reato.

14. In caso di ripetute inadempienze si applicano le disposizioni di cui ai commi 15, 16, 17 e 18 dell’articolo 174. Quando le ripetute violazioni sono commesse alla guida di veicoli immatricolati in Stati non facenti parte dell’Unione europea o dello Spazio economico europeo, la sospensione, la decadenza o la revoca di cui ai medesimi commi 15, 16, 17 e 18 dell’articolo 174 si applicano all’autorizzazione o al diverso titolo, comunque denominato, che consente di effettuare trasporti internazionali.

In sintesi

  • Documenti obbligatori: I conducenti di veicoli professionali privi di cronotachigrafo devono portare con sé il libretto individuale di controllo, l'estratto del registro di servizio o la copia dell'orario di servizio.
  • Controlli: I documenti devono essere esibiti alla polizia stradale (art. 12 C.d.S.) durante i controlli su strada, e ai funzionari del Dipartimento per i trasporti terrestri e dell'Ispettorato del lavoro per i documenti conservati in azienda.
  • Sanzioni per violazioni di guida e documenti: Il superamento dei periodi di guida, la mancata osservanza delle pause o dei riposi, nonché l'assenza o l'incompletezza dei documenti comportano una sanzione amministrativa da €137,55 a €550,20.
  • Fermo del veicolo e divieto di proseguire: In caso di violazione dei tempi di guida o riposo, l'organo accertatore può intimare al conducente di fermarsi fino al completamento del periodo di pausa/riposo prescritto, con indicazione nel verbale dell'ora di ripartenza consentita.
  • Sanzione per circolazione in divieto: Chi circola durante il periodo di fermo intimato è soggetto a una sanzione da €1.626,45 a €6.506,85, con ritiro immediato della carta di circolazione e della patente di guida.
  • Falsificazione dei documenti: L'alterazione o falsificazione dei documenti di viaggio è perseguita penalmente ai sensi del codice penale.

L'art. 178 C.d.S. regola i tempi di guida e i documenti di viaggio (libretto individuale, registro e orario di servizio) per i trasporti professionali effettuati con veicoli non muniti di cronotachigrafo, secondo l'accordo europeo AETR; le sanzioni variano da 41 euro fino a oltre 1.700 euro a seconda della gravità della violazione.

Ratio della norma

L'articolo 178 mira a garantire la sicurezza stradale e condizioni di lavoro dignitose nel settore del trasporto professionale, per quei veicoli che, in base al paragrafo 3 dell'articolo 2 del regolamento (CE) n. 561/2006, non sono soggetti all'obbligo del cronotachigrafo. Per tali mezzi la durata della guida è disciplinata dall'accordo europeo relativo alle prestazioni lavorative degli equipaggi addetti ai trasporti internazionali su strada (AETR), concluso a Ginevra il 1° luglio 1970 e reso esecutivo dalla legge 6 marzo 1976, n. 112. Il rispetto dei tempi di guida e di riposo è verificato attraverso un sistema documentale cartaceo, alternativo al dispositivo elettronico.

Analisi del testo

I commi 1 e 2 individuano la disciplina applicabile (l'accordo AETR) e i documenti da esibire al controllo degli organi di polizia stradale: registri di servizio, libretti individuali, estratti del registro e copie dell'orario di servizio. Il comma 3 precisa che le violazioni possono essere accertate anche tramite le risultanze dei dispositivi di controllo installati a bordo.

Il sistema sanzionatorio, tutto di natura amministrativa, è graduato per gravità:

  • comma 4: il superamento della durata dei periodi di guida è punito con una somma da € 41 a € 165; il mancato rispetto del riposo giornaliero con una somma da € 218 a € 868;
  • comma 5: violazioni superiori al 10% del limite giornaliero di guida da € 325 a € 1.301; superiori al 10% sul riposo giornaliero da € 379 a € 1.519;
  • comma 6: violazioni superiori al 20% (guida o riposo giornaliero) da € 433 a € 1.735;
  • comma 7: superamento oltre il 10% del limite settimanale di guida da € 271 a € 1.084; mancato riposo settimanale oltre il 10% da € 379 a € 1.519; oltre il 20% da € 433 a € 1.735;
  • comma 8: mancato rispetto delle interruzioni durante la guida da € 271 a € 1.084;
  • comma 9: conducente sprovvisto del libretto individuale, dell'estratto del registro o della copia dell'orario di servizio (o documenti incompleti o alterati) da € 333 a € 1.331, salva l'applicazione delle sanzioni penali ove il fatto costituisca reato.

Il comma 10 estende le sanzioni dei commi 4-9 anche agli altri membri dell'equipaggio; il comma 12 prevede la responsabilità solidale dell'impresa da cui dipende il lavoratore; il comma 13 sanziona l'impresa che non osserva l'accordo o non tiene i documenti prescritti (o li tiene scaduti, incompleti o alterati) con una somma da € 333 a € 1.331 per ciascun dipendente. Il comma 14, infine, richiama in caso di ripetute inadempienze le misure di sospensione, decadenza o revoca previste dai commi 15-18 dell'articolo 174.

Pronunce della Corte Costituzionale

Prassi e linee guida

Casi pratici

Caso 1: Tizio supera i tempi di guida e non ha il libretto

Tizio è conducente di un autobus adibito a servizio di linea locale, esentato dall'obbligo del tachigrafo. Durante un controllo su strada, la polizia stradale accerta che Tizio ha superato il periodo massimo di guida continuata e non ha con sé il libretto individuale di controllo. L'agente applica la sanzione amministrativa da €137,55 a €550,20 per entrambe le violazioni (comma 3) e, ai sensi del comma 4-bis, intima a Tizio di fermare il veicolo in un'area di sosta idonea per il tempo necessario al completamento del riposo prescritto. Nel verbale viene indicata l'ora esatta dalla quale Tizio potrà riprendere la circolazione.

Caso 2: Caio circola ignorando l'intimazione di fermo

Caio, conducente di un furgone per trasporto merci privo di cronotachigrafo, viene fermato e raggiunto da un'intimazione a non proseguire il viaggio per mancato rispetto dei periodi di pausa. Dopo soli trenta minuti, Caio decide di ripartire ritenendo di aver riposato a sufficienza. Una pattuglia lo intercetta e accerta la violazione del divieto. Caio è soggetto alla sanzione da €1.626,45 a €6.506,85, con ritiro immediato della patente di guida e della carta di circolazione. Per riottenere i documenti dovrà rivolgersi al comando da cui dipende l'organo accertatore, dopo aver effettuato il riposo completo.

Caso 3: Sempronio altera il registro di servizio aziendale

Sempronio è il responsabile di un'impresa di trasporto che utilizza veicoli non dotati di tachigrafo. In vista di un'ispezione dell'Ispettorato del lavoro, Sempronio modifica i dati del registro di servizio aziendale per far risultare che i conducenti hanno rispettato i periodi di riposo, quando in realtà non lo hanno fatto. L'ispettore rileva le alterazioni. Sempronio risponde penalmente ai sensi delle disposizioni del codice penale in materia di falsità in atti (comma 5), con conseguente apertura di un procedimento penale a suo carico, indipendentemente dalle sanzioni amministrative eventualmente contestate ai conducenti.

Domande frequenti

Cosa prevede l'articolo 178 del Codice della Strada?

L'art. 178 C.d.S. disciplina i documenti di viaggio obbligatori (libretto individuale, estratto del registro di servizio, copia dell'orario di servizio) per i conducenti di veicoli professionali non dotati di cronotachigrafo, stabilendo le modalità di controllo e le sanzioni per le violazioni dei tempi di guida, pausa e riposo e per la mancanza o alterazione dei documenti.

Quali documenti deve avere con sé il conducente di un veicolo professionale senza tachigrafo?

Il conducente deve portare con sé il libretto individuale di controllo, oppure l'estratto del registro di servizio, oppure la copia dell'orario di servizio, secondo quanto previsto dal regolamento applicabile. Tali documenti devono essere esibiti a richiesta degli organi di polizia stradale.

Qual è la sanzione per chi non rispetta i tempi di guida o è sprovvisto dei documenti?

Il conducente che supera i periodi di guida, non osserva le pause o i riposi prescritti, oppure è privo dei documenti obbligatori è soggetto a una sanzione amministrativa da €137,55 a €550,20. La stessa sanzione si applica agli altri membri dell'equipaggio che non rispettano le medesime prescrizioni.

Cosa succede se il conducente ignora l'intimazione a fermarsi e riprende la marcia?

Chi circola durante il periodo in cui è stato intimato di non proseguire il viaggio rischia una sanzione amministrativa da €1.626,45 a €6.506,85, con ritiro immediato della patente di guida e della carta di circolazione. I documenti vengono restituiti solo dopo il completamento del riposo prescritto, su richiesta al comando competente.

Chi può controllare i documenti di viaggio di cui all'art. 178 C.d.S.?

Su strada, i documenti portati dal conducente possono essere controllati dagli organi di polizia stradale indicati all'art. 12 C.d.S. (Polizia di Stato, Carabinieri, Guardia di Finanza, Polizia Locale, ecc.). I libretti conservati in azienda e i registri di servizio sono invece soggetti al controllo dei funzionari del Dipartimento per i trasporti terrestri e dell'Ispettorato del lavoro.

L'alterazione del libretto individuale o del registro di servizio è punita penalmente?

Sì. Chi altera i dati dei documenti di viaggio o li falsifica è punito ai sensi delle disposizioni del codice penale applicabili (ad es. artt. 476-482 c.p. sulla falsità in atti), indipendentemente dalle sanzioni amministrative. Il comma 4 precisa inoltre che la detenzione di documenti incompleti o alterati è punita con sanzione amministrativa «salvo che il fatto costituisca reato».

Ultimo aggiornamento redazionale: 2026-05-08
Fonti consultate: 2 fontei verificate
Vedi anche
A cura di
Andrea Marton — Dottore in Economia e Finanza, praticante commercialista
Fondatore e responsabile editoriale di Legge in Chiaro, portale di divulgazione giuridica e fiscale gratuita su 101 testi e codici italiani. I contenuti sono curati e rivisti da un team di laureati in economia; hanno scopo informativo e divulgativo e non costituiscono consulenza professionale. Profilo completo →
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