Indice
  1. Testo dell'articolo
  2. Commento
  3. Massime giurisprudenziali
  4. Pronunce Corte Costituzionale
  5. Prassi e linee guida
  6. Casi pratici
  7. Domande frequenti
  8. Vedi anche

Testo dell'articoloVigente

Informazione giuridica di carattere generale. Il presente contenuto costituisce informazione giuridica di carattere generale e non sostituisce in alcun modo il parere di un avvocato iscritto all’Albo. La norma riportata è tratta da fonti ufficiali (Normattiva, Gazzetta Ufficiale) e il commento ha finalità divulgativa. Per la valutazione del caso specifico è necessario consultare un professionista abilitato.

Art. 182 C.d.S. – Circolazione dei velocipedi

Testo vigente – D.Lgs. 285/1992 (aggiornato da Normattiva)

1. I ciclisti devono procedere su unica fila in tutti i casi in cui le condizioni della circolazione lo richiedano e, comunque, mai affiancati in numero superiore a due; quando circolano fuori dai centri abitati devono sempre procedere su unica fila, salvo che uno di essi sia minore di anni dieci e proceda sulla destra dell’altro.

1-bis. Le disposizioni del comma 1 non si applicano alla circolazione dei velocipedi sulle strade urbane ciclabili , sugli itinerari ciclopedonali e nelle zone ciclabili .

2. I ciclisti devono avere libero l’uso delle braccia e delle mani e reggere il manubrio almeno con una mano; essi devono essere in grado in ogni momento di vedere liberamente davanti a sé, ai due lati e compiere con la massima libertà, prontezza e facilità le manovre necessarie.

3. Ai ciclisti è vietato trainare veicoli, salvo nei casi consentiti dalle presenti norme, condurre animali e farsi trainare da altro veicolo.

4. I ciclisti devono condurre il veicolo a mano quando, per le condizioni della circolazione, siano di intralcio o di pericolo per i pedoni. In tal caso sono assimilati ai pedoni e devono usare la comune diligenza e la comune prudenza.

5. È vietato trasportare altre persone sul velocipede a meno che lo stesso non sia appositamente costruito e attrezzato. È consentito tuttavia al conducente maggiorenne il trasporto di un bambino fino a otto anni di età, opportunamente assicurato con le attrezzature, di cui all’articolo 68, comma 5.

6. I velocipedi appositamente costruiti ed omologati per il trasporto di altre persone oltre al conducente devono essere condotti, se a più di due ruote simmetriche, solo da quest’ultimo.

PERIODO SOPPRESSO DAL D.LGS. 10 SETTEMBRE 1993, N. 360.

7. Sui veicoli di cui al comma 6 non si possono trasportare più di quattro persone adulte compresi i conducenti; è consentito anche il trasporto contemporaneo di due bambini fino a dieci anni di età.

8. Per il trasporto di oggetti e di animali si applica l’art. 170.

9. I velocipedi devono transitare sulle piste loro riservate ovvero sulle corsie ciclabili o sulle corsie ciclabili per doppio senso ciclabile, quando esistono, salvo il divieto per particolari categorie di essi, con le modalità stabilite nel regolamento. Le norme previste dal regolamento per la circolazione sulle piste ciclabili si applicano anche alla circolazione sulle corsie ciclabili e sulle corsie ciclabili per doppio senso ciclabile.

9-bis. Il conducente di velocipede che circola fuori dai centri abitati da mezz’ora dopo il tramonto del sole a mezz’ora prima del suo sorgere e il conducente di velocipede che circola nelle gallerie hanno l’obbligo di indossare il giubbotto o le bretelle retroriflettenti ad alta visibilità, di cui al comma 4-ter dell’articolo 162.

9-ter.

COMMA ABROGATO DALLA L. 25 NOVEMBRE 2024, N. 177 .

10. Chiunque viola le disposizioni del presente articolo è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da € 26 a € 102. La sanzione è da € 42 a € 173 quando si tratta di velocipedi di cui al comma 6.

In sintesi

  • Formazione in strada: I ciclisti devono procedere su unica fila quando le condizioni lo richiedono e mai affiancati in più di due; fuori dai centri abitati è sempre obbligatoria la fila indiana, salvo che uno dei ciclisti sia un minore di dieci anni che procede sulla destra.
  • Controllo del mezzo: È obbligatorio avere libero l'uso delle braccia e delle mani, tenere il manubrio con almeno una mano e mantenere piena visibilità frontale e laterale per eseguire manovre in sicurezza.
  • Divieti specifici: È vietato trainare veicoli (salvo eccezioni), condurre animali al guinzaglio e farsi trainare da altro veicolo; in caso di pericolo per i pedoni il ciclista deve scendere e spingere la bici a mano, assumendo lo status di pedone.
  • Trasporto di persone: È vietato trasportare passeggeri salvo che il velocipede sia costruito a tale scopo; il conducente maggiorenne può comunque trasportare un bambino fino a otto anni con appositi seggiolini; i cargo-bike omologati possono trasportare fino a quattro adulti e due bambini fino a dieci anni.
  • Piste ciclabili: I velocipedi devono obbligatoriamente transitare sulle piste loro riservate ove esistenti, salvo divieto per particolari categorie.
  • Sanzioni: La violazione comporta una sanzione amministrativa da 21 a 85 euro, elevata a 35-143 euro per i velocipedi omologati per il trasporto di più persone.
Indice dei contenuti

L'art. 182 C.d.S. disciplina la circolazione dei velocipedi: fila, controllo del mezzo, trasporto di persone e oggetti, uso delle piste ciclabili e sanzioni.

Ratio

La norma persegue un duplice obiettivo: garantire la sicurezza dei ciclisti nella circolazione stradale e tutelare al contempo gli altri utenti della strada, in particolare i pedoni. Il legislatore ha inteso disciplinare in modo organico tutte le principali situazioni di rischio connesse all'uso della bicicletta, dal controllo del mezzo alla formazione in marcia, fino al trasporto di persone e oggetti. La previsione dell'obbligo di usare le piste ciclabili ove disponibili risponde inoltre alla finalità di separare i flussi di traffico, riducendo i punti di conflitto tra biciclette e veicoli a motore.

Analisi

Il comma 1 introduce una distinzione fondamentale tra circolazione nei centri abitati, dove l'affiancamento fino a due ciclisti è tollerato se le condizioni lo consentono, e fuori dai centri abitati, dove vige l'obbligo assoluto di fila indiana, con la sola eccezione del minore di dieci anni che affianca l'accompagnatore sulla destra. Il comma 2 codifica i requisiti minimi di controllo attivo del veicolo, richiamando principi analoghi a quelli previsti per i conducenti di autoveicoli. I commi 5, 6 e 7 costruiscono un sistema articolato per il trasporto di passeggeri: la regola generale è il divieto, ma esistono due deroghe, il trasporto del bambino piccolo sul veicolo del genitore/adulto e l'uso di cargo-bike omologate, ciascuna con propri limiti di età e numero. Il comma 4 è particolarmente rilevante sul piano della responsabilità civile: equiparando il ciclista che spinge la bici a mano al pedone, lo assoggetta agli obblighi di diligenza e prudenza del pedone, con riflessi sull'eventuale concorso di colpa in caso di sinistro.

Quando si applica

L'articolo si applica a tutti i ciclisti che circolano su strade aperte al pubblico transito. Trova applicazione nelle seguenti situazioni principali: (a) gruppi di ciclisti che percorrono strade extraurbane e devono valutare l'obbligo di fila indiana; (b) ciclisti che trasportano bambini e devono verificare la conformità del seggiolino ai requisiti dell'art. 68, comma 5; (c) proprietari di cargo-bike omologate che trasportano passeggeri adulti e devono rispettare il numero massimo di quattro persone; (d) ciclisti che, in prossimità di aree pedonali affollate, devono scendere dalla bici ed assumere comportamenti da pedone; (e) ciclisti che si trovano in presenza di una pista ciclabile e sono tenuti ad utilizzarla.

Connessioni

L'art. 182 si collega sistematicamente a numerose altre disposizioni del Codice della Strada. Il comma 8 richiama espressamente l'art. 170 per il trasporto di oggetti e animali sui velocipedi. Il comma 5 rinvia all'art. 68, comma 5, per le specifiche tecniche delle attrezzature per il trasporto di bambini. Le piste ciclabili menzionate al comma 9 sono disciplinate dagli artt. 3, comma 1, n. 39 (definizione) e 7 (ordinanze comunali). Sotto il profilo della responsabilità civile, l'equiparazione del ciclista a mano al pedone (comma 4) interagisce con l'art. 2054 c.c. in tema di sinistri stradali. Infine, le sanzioni del comma 10 rientrano nel sistema delle sanzioni amministrative pecuniarie regolato dall'art. 194 C.d.S. e dalla L. 689/1981.

Prassi dell'Agenzia delle Entrate

Domande frequenti

Cosa prevede l'articolo 182 del Codice della Strada?

L'art. 182 C.d.S. disciplina la circolazione dei velocipedi (biciclette) sulle strade pubbliche. Stabilisce le regole sulla formazione in marcia (fila indiana o affiancamento), il controllo del mezzo, i divieti di traino e trasporto di animali, le condizioni per trasportare passeggeri, l'uso obbligatorio delle piste ciclabili e le sanzioni applicabili in caso di violazione.

Cosa dice il comma 4 dell'articolo 182 C.d.S. sul ciclista a piedi?

Il comma 4 dispone che il ciclista debba scendere dalla bicicletta e condurla a mano quando, per le condizioni della circolazione, rappresenti un intralcio o un pericolo per i pedoni. In quella situazione il ciclista è giuridicamente equiparato a un pedone e deve rispettare i relativi obblighi di diligenza e prudenza.

Il comma 3 dell'art. 182 vieta di condurre animali in bicicletta?

Sì. Il comma 3 vieta espressamente ai ciclisti di condurre animali mentre sono in sella, oltre a vietare il traino di veicoli (salvo eccezioni normativamente previste) e il farsi trainare da altri veicoli. Chi viola tale divieto è soggetto alla sanzione amministrativa da 21 a 85 euro.

Con il nuovo Codice della Strada l'art. 182 è cambiato?

Il testo base dell'art. 182 risale al D.Lgs. 285/1992 ed è in vigore dal 1° gennaio 1993. Nel corso degli anni ha subito modifiche, tra cui quelle relative al trasporto dei bambini. Le riforme più recenti del Codice della Strada (D.Lgs. 285/1992 e successive modificazioni) hanno aggiornato alcuni limiti e sanzioni; è sempre consigliabile verificare il testo coordinato vigente per la versione più aggiornata.

Cosa prevede il comma 9 dell'art. 182 sull'uso delle piste ciclabili?

Il comma 9 stabilisce che i velocipedi devono obbligatoriamente transitare sulle piste ciclabili loro riservate ove queste esistano, salvo che un divieto specifico riguardi particolari categorie di biciclette. Le modalità operative sono stabilite dal regolamento di esecuzione del Codice della Strada.

Quante persone si possono trasportare su una cargo-bike?

Ai sensi dell'art. 182, comma 7, sui velocipedi omologati per il trasporto di persone (cargo-bike) non si possono trasportare più di quattro persone adulte compresi i conducenti. È consentito anche il trasporto contemporaneo di due bambini fino a dieci anni di età, in aggiunta ai quattro adulti.

Un ciclista può pedalare affiancato a un altro in città?

Sì, ma solo a determinate condizioni. L'art. 182, comma 1, consente l'affiancamento di al massimo due ciclisti nei centri abitati, purché le condizioni della circolazione lo consentano. Fuori dai centri abitati vige invece l'obbligo di procedere sempre su unica fila, con la sola eccezione del minore di dieci anni che affianca l'adulto accompagnatore sulla sua destra.

Ultimo aggiornamento redazionale: 2026-05-08
Fonti consultate: 2 fontei verificate
Vedi anche
A cura di
Andrea Marton — Dottore in Economia e Finanza, praticante commercialista
Fondatore e responsabile editoriale di Legge in Chiaro, portale di divulgazione giuridica e fiscale gratuita su 101 testi e codici italiani. I contenuti sono curati e rivisti da un team di laureati in economia; hanno scopo informativo e divulgativo e non costituiscono consulenza professionale. Profilo completo →
Informazione giuridica di carattere generale. Il presente contenuto costituisce informazione giuridica di carattere generale e non sostituisce in alcun modo il parere di un avvocato iscritto all'Albo. La norma riportata è tratta da fonti ufficiali (Normattiva, Gazzetta Ufficiale) e il commento ha finalità divulgativa. Per la valutazione del caso specifico è necessario consultare un professionista abilitato.