Art. 182 C.d.S. – Circolazione dei velocipedi
In vigore dal 1° gennaio 1993 (D.Lgs. 285/1992)
1. I ciclisti devono procedere su unica fila in tutti i casi in cui le condizioni della circolazione lo richiedano e, comunque, mai affiancati in numero superiore a due; quando circolano fuori dai centri abitati devono sempre procedere su unica fila, salvo che uno di essi sia minore di anni dieci e proceda sulla destra dell’altro.
2. I ciclisti devono avere libero l’uso delle braccia e delle mani e reggere il manubrio almeno con una mano; essi devono essere in grado in ogni momento di vedere liberamente davanti a sé, ai due lati e compiere con la massima libertà, prontezza e facilità le manovre necessarie.
3. Ai ciclisti è vietato trainare veicoli, salvo nei casi consentiti dalle presenti norme, condurre animali e farsi trainare da altro veicolo.
4. I ciclisti devono condurre il veicolo a mano quando, per le condizioni della circolazione, siano di intralcio o di pericolo per i pedoni. In tal caso sono assimilati ai pedoni e devono usare la comune diligenza e la comune prudenza.
5. È vietato trasportare altre persone sul velocipede a meno che lo stesso non sia appositamente costruito e attrezzato. È consentito tuttavia al conducente maggiorenne il trasporto di un bambino fino a otto anni di età, opportunamente assicurato con le attrezzature, di cui all’articolo 68, comma 5.
6. I velocipedi appositamente costruiti ed omologati per il trasporto di altre persone oltre al conducente devono essere condotti, se a più di due ruote simmetriche, solo da quest’ultimo.
7. Sui veicoli di cui al comma 6 non si possono trasportare più di quattro persone adulte compresi i conducenti; è consentito anche il trasporto contemporaneo di due bambini fino a dieci anni di età.
8. Per il trasporto di oggetti e di animali si applica l’art. 170.
9. I velocipedi devono transitare sulle piste loro riservate quando esistono, salvo il divieto per particolari categorie di essi, con le modalità stabilite nel regolamento.
10. Chiunque viola le disposizioni del presente articolo è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 21 a euro 85. La sanzione è da euro 35 a euro 143 quando si tratta di velocipedi di cui al comma 6.
In sintesi
L'art. 182 C.d.S. disciplina la circolazione dei velocipedi: fila, controllo del mezzo, trasporto di persone e oggetti, uso delle piste ciclabili e sanzioni.
Ratio
La norma persegue un duplice obiettivo: garantire la sicurezza dei ciclisti nella circolazione stradale e tutelare al contempo gli altri utenti della strada, in particolare i pedoni. Il legislatore ha inteso disciplinare in modo organico tutte le principali situazioni di rischio connesse all'uso della bicicletta, dal controllo del mezzo alla formazione in marcia, fino al trasporto di persone e oggetti. La previsione dell'obbligo di usare le piste ciclabili ove disponibili risponde inoltre alla finalità di separare i flussi di traffico, riducendo i punti di conflitto tra biciclette e veicoli a motore.
Analisi
Il comma 1 introduce una distinzione fondamentale tra circolazione nei centri abitati — dove l'affiancamento fino a due ciclisti è tollerato se le condizioni lo consentono — e fuori dai centri abitati, dove vige l'obbligo assoluto di fila indiana, con la sola eccezione del minore di dieci anni che affianca l'accompagnatore sulla destra. Il comma 2 codifica i requisiti minimi di controllo attivo del veicolo, richiamando principi analoghi a quelli previsti per i conducenti di autoveicoli. I commi 5, 6 e 7 costruiscono un sistema articolato per il trasporto di passeggeri: la regola generale è il divieto, ma esistono due deroghe — il trasporto del bambino piccolo sul veicolo del genitore/adulto e l'uso di cargo-bike omologate — ciascuna con propri limiti di età e numero. Il comma 4 è particolarmente rilevante sul piano della responsabilità civile: equiparando il ciclista che spinge la bici a mano al pedone, lo assoggetta agli obblighi di diligenza e prudenza del pedone, con riflessi sull'eventuale concorso di colpa in caso di sinistro.
Quando si applica
L'articolo si applica a tutti i ciclisti che circolano su strade aperte al pubblico transito. Trova applicazione nelle seguenti situazioni principali: (a) gruppi di ciclisti che percorrono strade extraurbane e devono valutare l'obbligo di fila indiana; (b) ciclisti che trasportano bambini e devono verificare la conformità del seggiolino ai requisiti dell'art. 68, comma 5; (c) proprietari di cargo-bike omologate che trasportano passeggeri adulti e devono rispettare il numero massimo di quattro persone; (d) ciclisti che, in prossimità di aree pedonali affollate, devono scendere dalla bici ed assumere comportamenti da pedone; (e) ciclisti che si trovano in presenza di una pista ciclabile e sono tenuti ad utilizzarla.
Connessioni
L'art. 182 si collega sistematicamente a numerose altre disposizioni del Codice della Strada. Il comma 8 richiama espressamente l'art. 170 per il trasporto di oggetti e animali sui velocipedi. Il comma 5 rinvia all'art. 68, comma 5, per le specifiche tecniche delle attrezzature per il trasporto di bambini. Le piste ciclabili menzionate al comma 9 sono disciplinate dagli artt. 3, comma 1, n. 39 (definizione) e 7 (ordinanze comunali). Sotto il profilo della responsabilità civile, l'equiparazione del ciclista a mano al pedone (comma 4) interagisce con l'art. 2054 c.c. in tema di sinistri stradali. Infine, le sanzioni del comma 10 rientrano nel sistema delle sanzioni amministrative pecuniarie regolato dall'art. 194 C.d.S. e dalla L. 689/1981.
Domande frequenti
Cosa prevede l'articolo 182 del Codice della Strada?
L'art. 182 C.d.S. disciplina la circolazione dei velocipedi (biciclette) sulle strade pubbliche. Stabilisce le regole sulla formazione in marcia (fila indiana o affiancamento), il controllo del mezzo, i divieti di traino e trasporto di animali, le condizioni per trasportare passeggeri, l'uso obbligatorio delle piste ciclabili e le sanzioni applicabili in caso di violazione.
Cosa dice il comma 4 dell'articolo 182 C.d.S. sul ciclista a piedi?
Il comma 4 dispone che il ciclista debba scendere dalla bicicletta e condurla a mano quando, per le condizioni della circolazione, rappresenti un intralcio o un pericolo per i pedoni. In quella situazione il ciclista è giuridicamente equiparato a un pedone e deve rispettare i relativi obblighi di diligenza e prudenza.
Il comma 3 dell'art. 182 vieta di condurre animali in bicicletta?
Sì. Il comma 3 vieta espressamente ai ciclisti di condurre animali mentre sono in sella, oltre a vietare il traino di veicoli (salvo eccezioni normativamente previste) e il farsi trainare da altri veicoli. Chi viola tale divieto è soggetto alla sanzione amministrativa da 21 a 85 euro.
Con il nuovo Codice della Strada l'art. 182 è cambiato?
Il testo base dell'art. 182 risale al D.Lgs. 285/1992 ed è in vigore dal 1° gennaio 1993. Nel corso degli anni ha subito modifiche, tra cui quelle relative al trasporto dei bambini. Le riforme più recenti del Codice della Strada (D.Lgs. 285/1992 e successive modificazioni) hanno aggiornato alcuni limiti e sanzioni; è sempre consigliabile verificare il testo coordinato vigente per la versione più aggiornata.
Cosa prevede il comma 9 dell'art. 182 sull'uso delle piste ciclabili?
Il comma 9 stabilisce che i velocipedi devono obbligatoriamente transitare sulle piste ciclabili loro riservate ove queste esistano, salvo che un divieto specifico riguardi particolari categorie di biciclette. Le modalità operative sono stabilite dal regolamento di esecuzione del Codice della Strada.
Quante persone si possono trasportare su una cargo-bike?
Ai sensi dell'art. 182, comma 7, sui velocipedi omologati per il trasporto di persone (cargo-bike) non si possono trasportare più di quattro persone adulte compresi i conducenti. È consentito anche il trasporto contemporaneo di due bambini fino a dieci anni di età, in aggiunta ai quattro adulti.
Un ciclista può pedalare affiancato a un altro in città?
Sì, ma solo a determinate condizioni. L'art. 182, comma 1, consente l'affiancamento di al massimo due ciclisti nei centri abitati, purché le condizioni della circolazione lo consentano. Fuori dai centri abitati vige invece l'obbligo di procedere sempre su unica fila, con la sola eccezione del minore di dieci anni che affianca l'adulto accompagnatore sulla sua destra.
Fonti consultate: 1 fonte verificate
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