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Ultimo aggiornamento: 10 Maggio 2026
Fonte: Normattiva.it · Gazzetta Ufficiale
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Art. 68 C.d.S. – Caratteristiche costruttive e funzionali e dispositivi di equipaggiamento dei velocipedi

In vigore dal 1° gennaio 1993 (D.Lgs. 285/1992)

1. I velocipedi devono essere muniti di pneumatici, nonché:

a) per la frenatura: di un dispositivo indipendente per ciascun asse che agisca in maniera pronta ed efficace sulle rispettive ruote;

b) per le segnalazioni acustiche: di un campanello;

c) per le segnalazioni visive: anteriormente di luci bianche o gialle, posteriormente di luci rosse e di catadiottri rossi; inoltre, sui pedali devono essere applicati catadiottri gialli ed analoghi dispositivi devono essere applicati sui lati.

2. I dispositivi di segnalazione di cui alla lettera c) del comma 1 devono essere presenti e funzionanti nelle ore e nei casi previsti dall’art. 152, comma 1.

3. Le disposizioni previste nelle lettere b) e c) del comma 1 non si applicano ai velocipedi quando sono usati durante competizioni sportive.

4. Con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti sono stabilite le caratteristiche costruttive, funzionali nonché le modalità di omologazione dei velocipedi a più ruote simmetriche che consentono il trasporto di altre persone oltre il conducente.

5. I velocipedi possono essere equipaggiati per il trasporto di un bambino, con idonee attrezzature, le cui caratteristiche sono stabilite nel regolamento.

6. Chiunque circola con un velocipede senza pneumatici o nel quale alcuno dei dispositivi di frenatura o di segnalazione acustica o visiva manchi o non sia conforme alle disposizioni stabilite nel presente articolo e nell’articolo 69, è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 21 a euro 85.

7. Chiunque circola con un velocipede di cui al comma 4, non omologato, è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 35 a euro 143.

8. Chiunque produce o mette in commercio velocipedi o i relativi dispositivi di equipaggiamento non conformi al tipo omologato, ove ne sia richiesta l’omologazione, è soggetto, se il fatto non costituisce reato, alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 357 a euro 1.433.

Contenuto elaborato con il supporto di sistemi di intelligenza artificiale e revisionato dalla Redazione di La Legge in Chiaro sotto la responsabilità editoriale del Dott. Andrea Marton, Tax Advisor — Consulente Fiscale. Fonti verificate: Normattiva, Italgiure, Corte Costituzionale, Agenzia delle Entrate.

In sintesi

  • I velocipedi devono essere dotati di pneumatici come requisito base di circolazione.
  • Obbligo di doppio sistema frenante indipendente, uno per ciascun asse (comma 1, lett. a).
  • Obbligo di campanello per le segnalazioni acustiche (comma 1, lett. b).
  • Obbligo di luci anteriori bianche o gialle, luci posteriori rosse e catadiottri rossi sul retro (comma 1, lett. c).
  • Obbligo di catadiottri gialli sui pedali e dispositivi riflettenti sui lati della bicicletta.
  • Le luci devono essere presenti e funzionanti nelle ore notturne e nelle condizioni di scarsa visibilità previste dall'art. 152, comma 1.
  • Le norme su campanello e segnalazioni visive non si applicano durante competizioni sportive (comma 3).
  • I velocipedi a più ruote simmetriche per trasporto passeggeri devono essere omologati con decreto ministeriale (comma 4).
  • È consentito il trasporto di bambini con attrezzature idonee secondo il regolamento (comma 5).
  • Sanzioni da € 21 a € 1.433 per mancato rispetto dei requisiti costruttivi e di omologazione (commi 6-8).

Art. 68 CdS: obblighi costruttivi e di equipaggiamento per i velocipedi, freni, luci, catadiottri e sanzioni.

Ratio

La disciplina costruttiva e funzionale dei velocipedi nel Codice della Strada persegue l'obiettivo primario di garantire la sicurezza stradale attraverso dispositivi standardizzati di frenatura, segnalazione acustica e visiva. La norma riconosce che il velocipede, pur essendo il mezzo di trasporto più elementare tra quelli regolati dal codice, deve comunque essere equipaggiato in modo tale da risultare visibile e controllabile in qualsiasi situazione di traffico. La ratio sottesa è quella di minimizzare i rischi di incidente attraverso la conformità a specifiche caratteristiche costruttive verificabili e obiettive, senza ricorrere a complessi sistemi di controllo ma affidandosi a dispositivi semplici e affidabili.

Analisi

L'articolo 68 stabilisce due categorie di obblighi: quelli costruttivi-strutturali e quelli di equipaggiamento. Tra i primi figura l'obbligo di pneumatici, elemento essenziale per garantire aderenza e comfort. Tra i secondi, la frenatura deve operare indipendentemente su ciascun asse con prontezza ed efficacia, requisiti che escludono sistemi di frenata insufficienti o differenziati. Per le segnalazioni acustiche è previsto un campanello, dispositivo minimalista ma efficace in ambito urbano a bassa velocità. Le segnalazioni visive richiedono luci bianche o gialle anteriormente e rosse posteriormente, oltre a catadiottri rossi; pedali e lati devono essere equipaggiati con dispositivi gialli di visibilità laterale. L'obbligo non è continuo: il comma 2 specifica che i dispositivi visivi devono funzionare «nelle ore e nei casi previsti dall'articolo 152, comma 1», norma che rinvia agli orari notturni e alle condizioni di scarsa visibilità. Il comma 3 introduce un'eccezione per le competizioni sportive, dove tali dispositivi non devono essere presenti; il comma 4 consente decreto ministeriale per velocipedi a più ruote, e il comma 5 prevede equipaggiamento per trasporto bambino su specifica regolamentazione. Le sanzioni amministrative variano da 21 a 85 euro per mancanza o non conformità.

Quando si applica

La norma si applica a qualunque velocipede utilizzato in circolazione stradale in Italia. L'obbligo sussiste a prescindere dall'età del conducente, dalla tipologia di strada o dal carattere urbano/extraurbano del percorso. Fanno eccezione i velocipedi utilizzati in competizioni sportive autorizzate, per i quali valgono regole diverse. L'obbligo non si applica a velocipedi parcheggiati o non in circolazione. Durante le ore diurne con buona visibilità naturale, i dispositivi visivi possono non essere accesi, ma devono comunque essere presenti e funzionanti secondo l'articolo 152.

Connessioni

La norma è correlata all'articolo 69 (Uso e requisiti dei velocipedi), che integra le disposizioni costruttive con l'obbligo di indossare il casco per minori, e all'articolo 152 (Segnalazione di pericolo), che specifica gli orari e le condizioni in cui i dispositivi visivi devono essere accesi. Rientra nel capitolo IV «Veicoli» del Codice e fa parte della disciplina complessiva dei veicoli a trazione umana, distinti dai motoveicoli. Le sanzioni amministrative richiedono l'osservanza del procedimento previsto dal titolo VII del codice.

Domande frequenti

È obbligatorio avere il campanello sulla bicicletta in Italia?

Sì, l'art. 68, comma 1, lett. b), del Codice della Strada impone l'obbligo del campanello su tutti i velocipedi circolanti su strada. L'unica eccezione riguarda i velocipedi utilizzati durante competizioni sportive, ai sensi del comma 3. In caso di mancanza, si applica la sanzione da € 21 a € 85 prevista dal comma 6.

Quali luci sono obbligatorie sulla bicicletta e quando devono essere accese?

L'art. 68, comma 1, lett. c), prescrive luci anteriori bianche o gialle e luci posteriori rosse. Devono essere accese nelle ore notturne e nelle condizioni di scarsa visibilità diurna, come stabilito dall'art. 152, comma 1, CdS (comma 2 dell'art. 68). I catadiottri rossi sul retro, gialli sui pedali e laterali devono invece essere sempre presenti sulla bicicletta.

Una bicicletta con un solo freno è legale in Italia?

No. L'art. 68, comma 1, lett. a), richiede un dispositivo frenante indipendente per ciascun asse, che agisca «in maniera pronta ed efficace» sulle rispettive ruote. Circolare con un solo freno costituisce violazione sanzionata dal comma 6 con una somma da € 21 a € 85. Questo obbligo vale anche durante le competizioni sportive, non essendo compreso nella deroga del comma 3.

È possibile trasportare un bambino in bicicletta? Ci sono requisiti specifici?

Sì, l'art. 68, comma 5, consente il trasporto di un bambino in bicicletta, a condizione di utilizzare attrezzature idonee le cui caratteristiche sono stabilite nel Regolamento di esecuzione del CdS (D.P.R. 495/1992). Il seggiolino deve essere omologato e installato correttamente; per i bambini fino a 8 anni è obbligatorio il casco protettivo.

Quali sanzioni si rischiano per una bicicletta non a norma?

Le sanzioni variano in base alla violazione: da € 21 a € 85 per mancanza di pneumatici, freni o dispositivi di segnalazione (comma 6); da € 35 a € 143 per circolazione con velocipede a più ruote non omologato (comma 7); da € 357 a € 1.433 per produzione o commercio di velocipedi o dispositivi non conformi al tipo omologato, salvo che il fatto costituisca reato (comma 8).

Ultimo aggiornamento redazionale: 2026-05-08
Fonti consultate: 1 fonte verificate
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