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Ultimo aggiornamento: 13 Maggio 2026
Fonte: Normattiva.it · Gazzetta Ufficiale
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Art. 71 C.d.S. – Caratteristiche costruttive e funzionali dei veicoli a motore e loro rimorchi

In vigore dal 1° gennaio 1993 (D.Lgs. 285/1992)

1. Le caratteristiche generali costruttive e funzionali dei veicoli a motore e loro rimorchi che interessano sia i vari aspetti della sicurezza della circolazione sia la protezione dell’ambiente da ogni tipo di inquinamento, compresi i sistemi di frenatura, sono soggette ad accertamento e sono indicate nel regolamento.

2. Il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, con propri decreti, di concerto con il Ministro dell’ambiente e della tutela del territorio per gli aspetti di sua competenza e con gli altri Ministri quando interessati, stabilisce periodicamente le particolari caratteristiche costruttive e funzionali cui devono corrispondere i veicoli a motore e i rimorchi per trasporti specifici o per uso speciale, nonché i veicoli blindati.

3. Il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, con propri decreti, di concerto con gli altri Ministri quando interessati, stabilisce periodicamente le prescrizioni tecniche relative alle caratteristiche di cui ai commi 1 e 2, nonché le modalità per il loro accertamento.

4. Qualora i decreti di cui al comma 3 si riferiscano a disposizioni oggetto di direttive comunitarie le prescrizioni tecniche sono quelle contenute nelle predette direttive; in alternativa a quanto prescritto nei richiamati decreti, se a ciò non osta il diritto comunitario, l’omologazione è effettuata in applicazione delle corrispondenti prescrizioni tecniche contenute nei regolamenti o nelle raccomandazioni emanati dall’Ufficio europeo per le Nazioni Unite – Commissione economica per l’Europa, recepiti dal Ministero delle infrastrutture e dei trasporti.

5. Con provvedimento del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti – Dipartimento per i trasporti terrestri, sono approvate tabelle e norme di unificazione riguardanti le materie di propria competenza.

6. Chiunque circola con un veicolo a motore o con un rimorchio non conformi alle prescrizioni stabilite dal regolamento è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 71 a euro 286. Se i veicoli e i rimorchi sono adibiti al trasporto di merci pericolose, la sanzione amministrativa è da euro 143 a euro 573.

In sintesi

  • L'art. 71 CdS stabilisce che le caratteristiche costruttive e funzionali dei veicoli a motore e rimorchi sono soggette ad accertamento e indicate nel regolamento di esecuzione.
  • Rientrano nell'ambito di applicazione sia i profili di sicurezza della circolazione sia quelli di protezione ambientale, inclusi i sistemi di frenatura.
  • Il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti stabilisce periodicamente le caratteristiche per veicoli speciali, blindati e per trasporti specifici, di concerto con altri Ministri competenti.
  • Le prescrizioni tecniche sono fissate con decreti ministeriali e devono essere conformi alle direttive comunitarie in materia di omologazione.
  • In alternativa alle prescrizioni nazionali, è possibile ricorrere ai regolamenti UNECE (Ufficio europeo per le Nazioni Unite, Commissione economica per l'Europa), salvo ostacoli di diritto comunitario.
  • Il Dipartimento per i trasporti terrestri approva tabelle e norme di unificazione tecnica di propria competenza.
  • La sanzione amministrativa per chi circola con veicolo non conforme va da 71 a 286 euro.
  • Per i veicoli adibiti al trasporto di merci pericolose la sanzione è aumentata: da 143 a 573 euro.
  • L'articolo si coordina con l'art. 72 CdS, che disciplina le specifiche parti e dispositivi dei veicoli, formando un sistema normativo unitario sulle caratteristiche tecniche.

L'art. 71 CdS disciplina le caratteristiche costruttive e funzionali dei veicoli a motore e rimorchi, con sanzioni fino a 573 euro.

Ratio

L'articolo 71 del Codice della Strada stabilisce il principio fondamentale che le caratteristiche costruttive e funzionali di tutti i veicoli a motore e dei loro rimorchi devono essere sottoposte ad accertamento e disciplinate da norme tecniche specifiche. Queste caratteristiche interessano sia la sicurezza della circolazione sia la protezione ambientale, comprendendo aspetti critici quali i sistemi di frenatura. La disposizione conferisce al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti il potere di stabilire periodicamente le prescrizioni tecniche, adattandole all'evoluzione tecnologica e agli standard internazionali. La norma rappresenta il fondamento normativo per l'intero sistema di omologazione e controllo tecnico dei veicoli in Italia.

Analisi

Il comma 1 pone il principio che le caratteristiche generali costruttive e funzionali sono soggette ad accertamento e sono indicate nel regolamento. Il comma 2 conferisce al Ministro della infrastrutture e dei trasporti, in concerto con altri Ministeri, il potere di stabilire periodicamente le caratteristiche costruttive e funzionali per veicoli a trasporti specifici, di uso speciale, e blindati. Questa competenza ministeriale consente l'adattamento rapido a nuove esigenze di sicurezza e sostenibilità. Il comma 3 specifica che le prescrizioni tecniche sono stabilite mediante decreti ministeriali in concerto con altri Ministeri interessati. Il comma 4 stabilisce una gerarchia normativa: quando i decreti ministeriali riguardano materia soggetta a direttive comunitarie europee, le prescrizioni contenute nelle direttive prevalere; in alternativa, è ammessa l'omologazione secondo i regolamenti e raccomandazioni dell'Ufficio europeo ONU-ECE, purché recepiti dal Ministero. Questo articolo consente il mantenimento di una struttura tecnica coerente con gli standard internazionali mentre preserva l'autonomia normativa italiana. Il comma 5 (parzialmente riportato) prosegue con disposizioni ulteriori relative all'implementazione tecnica.

Quando si applica

Questa norma si applica in ogni procedimento di omologazione e di accertamento tecnico di un veicolo a motore in Italia. Un costruttore che intenda immettere in commercio un nuovo modello di autovettura deve sottoporre il prototipo all'accertamento tecnico secondo le prescrizioni dell'articolo 71 e successivi. Un proprietario che intenda modificare un veicolo (ad esempio, aggiungere attrezzature speciali) deve verificare se la modifica altera le caratteristiche costruttive sottoposte ad accertamento e, se sì, deve ottenere un nuovo accertamento. La norma incide anche sulla circolazione ordinaria: un veicolo che non supera l'accertamento tecnico non può essere ammesso alla circolazione.

Connessioni

L'articolo 71 è centrale nella struttura tecnica del Codice della Strada. Esso si relaziona strettamente con l'articolo 75 (omologazione), che disciplina il procedimento di accertamento tecnico nei dettagli. Inoltre, rimanda implicitamente agli articoli 61 e 62, che stabiliscono i limiti di sagoma e massa. La norma si situa all'interno della Parte Seconda del Codice della Strada, che disciplina caratteristiche costruttive e prescrizioni di sicurezza. Essa costituisce il fondamento per l'applicazione di molteplici altre norme, come quelle relative ai dispositivi di segnalazione e frenatura (art. 69), ai sistemi di sicurezza attiva e passiva, e alla protezione ambientale.

Domande frequenti

Cosa prevede l'art. 71 del Codice della Strada?

L'art. 71 CdS stabilisce che le caratteristiche costruttive e funzionali dei veicoli a motore e dei rimorchi, inclusi i sistemi di frenatura e i profili ambientali, sono soggette ad accertamento e disciplinate dal regolamento di esecuzione e dai decreti ministeriali. Prevede inoltre una sanzione amministrativa da 71 a 286 euro per chi circola con veicoli non conformi, elevata a 143-573 euro per i veicoli adibiti al trasporto di merci pericolose.

I vetri oscurati rientrano nell'ambito di applicazione dell'art. 71 CdS?

Sì. Le caratteristiche dei vetri dei veicoli, inclusa la trasmittanza luminosa minima, rientrano tra le caratteristiche costruttive disciplinate dall'art. 71 CdS e dal relativo regolamento. L'applicazione di pellicole oscuranti o l'utilizzo di vetri con trasmittanza inferiore ai valori prescritti costituisce violazione dell'art. 71, comma 6, CdS, con sanzione da 71 a 286 euro.

Qual è la differenza tra la sanzione ordinaria e quella per merci pericolose?

La sanzione ordinaria prevista dall'art. 71, comma 6, CdS per la circolazione con veicolo non conforme è compresa tra 71 e 286 euro. Se il veicolo è adibito al trasporto di merci pericolose (disciplinato dalla normativa ADR), la sanzione è più che raddoppiata e va da 143 a 573 euro, in ragione del maggiore rischio per la sicurezza pubblica.

Chi stabilisce le prescrizioni tecniche sui veicoli ai sensi dell'art. 71 CdS?

Le prescrizioni tecniche sono stabilite con decreti del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con il Ministro dell'ambiente (per i profili ambientali) e gli altri Ministri interessati. Tali decreti recepiscono le direttive comunitarie e possono fare riferimento ai regolamenti UNECE. Il Dipartimento per i trasporti terrestri approva inoltre tabelle e norme di unificazione tecnica.

L'art. 71 e l'art. 72 del Codice della Strada si applicano insieme?

Sì, i due articoli si integrano sistematicamente: l'art. 71 disciplina le caratteristiche generali costruttive e funzionali dei veicoli, mentre l'art. 72 si occupa delle specifiche parti e dispositivi (luci, pneumatici, specchietti, ecc.). In caso di irregolarità tecniche, le sanzioni dei due articoli possono essere contestate congiuntamente se le violazioni riguardano sia le caratteristiche generali sia dispositivi specifici del veicolo.

Ultimo aggiornamento redazionale: 2026-05-08
Fonti consultate: 1 fonte verificate
A cura di
Dott. Andrea Marton — Tax Advisor, Consulente Fiscale
Responsabile editoriale di La Legge in Chiaro per i principali codici italiani (C.C., C.P., C.P.C., C.P.P., Costituzione, C.d.S., Codice del Consumo, TUIR, T.U.IVA, T.U.B.). Contenuti redatti con linguaggio chiaro, fonti ufficiali aggiornate e revisione professionale a cura della Redazione.
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