Art. 73 C.d.S. – Veicoli su rotaia in sede promiscua
In vigore dal 1° gennaio 1993 (D.Lgs. 285/1992)
1. I veicoli su rotaia, per circolare in sede promiscua, devono essere muniti di dispositivi di illuminazione e di segnalazione visiva e acustica analoghi a quelli degli autoveicoli. Inoltre devono essere muniti di dispositivi tali da consentire al conducente l’agevole visibilità anche a tergo. Negli stessi il campo di visibilità del conducente, in avanti e lateralmente, deve essere tale da consentirgli di guidare con sicurezza.
2. Con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti sono stabilite le caratteristiche e le modalità di installazione dei dispositivi di cui al comma 1, nonché le caratteristiche del campo di visibilità del conducente.
3. Chiunque circola in sede promiscua con un veicolo su rotaia mancante di alcuno dei dispositivi previsti dal presente articolo o nel quale alcuno dei dispositivi stessi, ivi compreso il campo di visibilità, non sia conforme per caratteristiche o modalità di installazione e funzionamento a quanto stabilito ai sensi del comma 2 è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 71 a euro 286.
In sintesi
Art. 73 CdS: veicoli su rotaia in sede promiscua devono avere luci, segnali acustici e visibilità adeguata. Sanzione da 71 a 286 euro.
Ratio
La norma disciplina i requisiti tecnici specifici dei veicoli su rotaia che circolano in sede promiscua, ossia condividono lo spazio stradale con altri veicoli (automobili, biciclette, pedoni). A differenza dei tram su sede propria, i veicoli su rotaia in sede promiscua richiedono dispositivi di segnalazione paragonabili agli autoveicoli, perché il conducente deve comunicare con gli altri utenti della strada mediante luci e suoni standardizzati. La ratio è quella di prevenire collisioni garantendo che il veicolo sia visibile, udibile e che il conducente abbia visibilità sufficiente per guidare con sicurezza.
Analisi
Il comma 1 impone ai veicoli su rotaia in sede promiscua l'equipaggiamento di dispositivi di illuminazione e segnalazione visiva e acustica analoghi a quelli degli autoveicoli. Oltre a ciò, devono essere muniti di dispositivi che consentano al conducente la «agevole visibilità anche a tergo» (cioè dietro il veicolo), requisito critico per un mezzo lungo e difficilmente maniovrabile. Il campo di visibilità in avanti e lateralmente deve essere tale da permettere la guida sicura: questa è una norma soggettiva ma verificabile mediante prova funzionale. Il comma 2 rimanda al decreto ministeriale la specificazione delle caratteristiche tecniche e delle modalità di installazione dei dispositivi, nonché il calcolo esatto del campo di visibilità richiesto. Il comma 3 sanziona con 71-286 euro la circolazione in sede promiscua di un veicolo su rotaia mancante di dispositivi o con dispositivi non conformi (incluso il campo di visibilità).
Quando si applica
La norma si applica esclusivamente ai veicoli su rotaia che operano in sede promiscua, cioè condividendo lo spazio stradale con altri veicoli. Non si applica ai tram o filovie su sede propria (binari isolati e separati dalla carreggiata ordinaria) né ai treni su ferrovie separate. L'obbligo sussiste durante ogni circolazione in sede promiscua; il veicolo deve mantenere l'equipaggiamento efficiente e il conducente deve rispettare i parametri di visibilità anche in presenza di condizioni atmosferiche difficili.
Connessioni
È correlata all'articolo 1 (definizioni di veicolo e sede stradale), all'articolo 72 (dispositivi di equipaggiamento generali), all'articolo 162 (segnale mobile di pericolo), e alle norme sulla segnalazione visiva e acustica (articoli 151-152). Si inscrive nella disciplina complessiva dei veicoli con motore e della loro sicurezza. Le modalità di controllo e verifica ricadono sotto le competenze del Dipartimento per i trasporti terrestri, come previsto dal titolo VIII «Circolazione dei veicoli».
Domande frequenti
Cosa si intende per 'sede promiscua' nell'art. 73 del Codice della Strada?
La sede promiscua è la porzione di carreggiata stradale condivisa tra i veicoli su rotaia (tram, filovie) e gli altri utenti della strada, quali automobili, motocicli, ciclisti e pedoni. Si distingue dalla sede riservata, fisicamente separata dal traffico ordinario, e dalla sede propria, su tracciato interamente dedicato. In sede promiscua i rischi di interazione con gli altri utenti impongono dotazioni tecniche equivalenti a quelle degli autoveicoli.
Quali dispositivi devono avere i tram che circolano in sede promiscua?
Ai sensi dell'art. 73, comma 1, CdS, i veicoli su rotaia in sede promiscua devono essere dotati di: dispositivi di illuminazione (fari anteriori e luci di posizione), dispositivi di segnalazione visiva (indicatori di direzione, luci di emergenza) e acustica (campanello o clacson), dispositivi che consentano la visibilità a tergo (retrovisori), e un campo di visibilità frontale e laterale adeguato per il conducente. Le specifiche tecniche sono definite dal decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti.
Qual è la sanzione per chi circola in sede promiscua con un tram privo dei dispositivi prescritti?
Il comma 3 dell'art. 73 CdS prevede una sanzione amministrativa pecuniaria da euro 71 a euro 286. La sanzione si applica sia in caso di assenza totale di uno o più dispositivi prescritti, sia in caso di dispositivi presenti ma non conformi alle caratteristiche o alle modalità di installazione stabilite dal decreto ministeriale. È inclusa nella sanzione anche la non conformità del campo di visibilità del conducente.
Il decreto ministeriale previsto dall'art. 73 è obbligatorio o facoltativo?
Il decreto ministeriale richiamato dal comma 2 è obbligatorio nel senso che costituisce la fonte tecnica di riferimento senza la quale la norma primaria non può ricevere piena applicazione. L'art. 73 fissa i principi generali (analogia con i dispositivi degli autoveicoli, adeguato campo visivo), mentre il decreto ministeriale ne concretizza le specifiche tecniche. In assenza di aggiornamento del decreto, si applicano le disposizioni tecniche vigenti già emanate in attuazione della norma.
L'art. 73 CdS si applica anche ai tram storici o ai veicoli su rotaia in servizio turistico?
Sì. La norma si applica a qualsiasi veicolo su rotaia che circoli in sede promiscua, senza distinzione tra veicoli ordinari in servizio di linea e veicoli storici o turistici. Non è prevista alcuna deroga per le categorie speciali. I gestori di servizi con veicoli storici devono pertanto garantire che i propri convogli rispettino le prescrizioni tecniche dell'art. 73 e del relativo decreto ministeriale attuativo, anche ricorrendo ad adeguamenti compatibili con le caratteristiche del veicolo.
Fonti consultate: 1 fonte verificate
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