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Testo dell'articoloVigente
Art. 75 C.d.S. – Accertamento dei requisiti di idoneità alla circolazione e omologazione
Testo vigente – D.Lgs. 285/1992 (aggiornato da Normattiva)
1. I ciclomotori, i motoveicoli, gli autoveicoli, i filoveicoli e i rimorchi, per essere ammessi alla circolazione, sono soggetti all’accertamento dei dati di identificazione e della loro corrispondenza alle prescrizioni tecniche ed alle caratteristiche costruttive e funzionali previste dalle norme del presente codice.
Per i ciclomotori costituiti da un normale velocipede e da un motore ausiliario di cilindrata fino a 50 cmfB0123, tale accertamento è limitato al solo motore.
2. L’accertamento di cui al comma 1 può riguardare singoli veicoli o gruppi di esemplari dello stesso tipo di veicolo ed ha luogo mediante visita e prova da parte dei competenti uffici delle direzioni generali territoriali del Dipartimento per i trasporti terrestri e del trasporto intermodale del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, con le modalità stabilite con decreto dallo stesso Ministero. Con il medesimo decreto è indicata la documentazione che l’interessato deve esibire a corredo della domanda di accertamento.
3. I veicoli indicati nel comma 1, i loro componenti o entità tecniche prodotti in serie, sono soggetti all’omologazione del tipo; questa ha luogo a seguito dell’accertamento di cui ai commi 1 e 2, effettuata su un prototipo, secondo le modalità stabilite con decreto del Ministro dei trasporti. Con lo stesso decreto è indicata la documentazione che l’interessato deve esibire a corredo della domanda di omologazione.
3-bis. Il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti stabilisce con propri decreti norme specifiche per l’approvazione nazionale dei sistemi, componenti ed entità tecniche, nonché le idonee procedure per la loro installazione quali elementi di sostituzione o di integrazione di parti dei veicoli, su tipi di autovetture e motocicli nuovi o in circolazione. I sistemi, componenti ed entità tecniche, per i quali siano stati emanati i suddetti decreti contenenti le norme specifiche per l’approvazione nazionale degli stessi, sono esentati dalla necessità di ottenere l’eventuale nulla osta della casa costruttrice del veicolo di cui all’articolo 236, secondo comma, del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 16 dicembre 1992, n. 495, salvo che sia diversamente disposto nei decreti medesimi.
3-ter. Qualora le norme di cui al comma 3-bis si riferiscano a sistemi, componenti ed entità tecniche oggetto di direttive comunitarie, ovvero di regolamenti emanati dall’Ufficio europeo per le Nazioni Unite recepite dal Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, le prescrizioni di approvazione nazionale e di installazione sono conformi a quanto previsto dalle predette direttive o regolamenti.
3-quater. Gli accertamenti relativi all’approvazione nazionale di cui al comma 3-bis sono effettuati dai competenti uffici delle direzioni generali territoriali del Dipartimento per i trasporti terrestri e per il trasporto intermodale del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti.
4. Il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti individua, con proprio decreto, i veicoli di tipo omologato da adibire a servizio di noleggio con conducente per trasporto di persone di cui all’articolo 85, o a servizio di piazza di cui all’articolo 86, o a servizio di linea per trasporto di persone di cui all’articolo 87, che sono soggetti all’accertamento di cui al comma 2
5. Fatti salvi gli accordi internazionali, l’omologazione, totale o parziale, rilasciata da uno Stato estero, può essere riconosciuta in Italia a condizione di reciprocità.
6. L’omologazione può essere rilasciata anche a veicoli privi di carrozzeria. Il successivo accertamento sul veicolo carrozzato ha luogo con le modalità previste nel comma 2.
7. Sono fatte salve le competenze del Ministero dell’ambiente e della tutela del territorio.
In sintesi
Indice dei contenuti
L'art. 75 CdS disciplina l'accertamento dei requisiti di idoneità alla circolazione e l'omologazione dei veicoli a motore.
Ratio
L'articolo 75 del Codice della Strada disciplina il procedimento di accertamento dei requisiti di idoneità alla circolazione e di omologazione dei veicoli. La norma conferisce alle autorità competenti (Dipartimento per i trasporti terrestri) il compito di verificare che i veicoli e i loro componenti soddisfino le prescrizioni tecniche e le caratteristiche costruttive previste dal Codice stesso. La disposizione fonda il sistema italiano di controllo tecnico dei veicoli, essenziale per assicurare la sicurezza della circolazione stradale e la protezione ambientale. L'omologazione di tipo, in particolare, consente la produzione in serie di veicoli conforme alle specifiche tecniche approvate, riducendo i costi di controllo e consentendo il riconoscimento reciproco internazionale.
Analisi
Il comma 1 stabilisce che ciclomotori, motoveicoli, autoveicoli, filoveicoli e rimorchi, per essere ammessi alla circolazione, devono essere soggetti all'accertamento dei dati di identificazione e della loro conformità alle prescrizioni tecniche. Per i ciclomotori, l'accertamento è limitato al solo motore ausiliario (non all'intera bicicletta). Il comma 2 specifica che l'accertamento si realizza mediante visita e prova effettuate dagli uffici competenti del Dipartimento per i trasporti terrestri, con modalità stabilite per decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti. La documentazione che il richiedente deve presentare è anch'essa specificata dal decreto. Il comma 3 introduce il concetto di omologazione di tipo: i veicoli e i loro componenti, se prodotti in serie, sono soggetti all'omologazione, che avviene dopo l'accertamento su un prototipo. Con lo stesso decreto sono indicate le modalità e la documentazione. Il comma 4 stabilisce che i veicoli di tipo omologato destinati a servizi speciali (noleggio con conducente, servizi pubblici di piazza, linee di trasporto persone) sono comunque soggetti all'accertamento di conformità alle prescrizioni. Il comma 5 (parzialmente riportato) prosegue con disposizioni su accordi internazionali e riconoscimento di omologazioni estere.
Quando si applica
Questa norma si applica in ogni procedimento di immatricolazione di un veicolo nuovo in Italia. Un costruttore che intenda immettere un nuovo modello di automobile sul mercato italiano deve sottoporre il prototipo all'accertamento del Dipartimento per i trasporti terrestri, ottenendo l'omologazione di tipo. Successivamente, ogni singola unità prodotta in serie non è sottoposta a nuovo accertamento, ma rimane coperta dall'omologazione di tipo. Un cittadino che acquisti un'autovettura nuova già omologata non deve ripetere l'accertamento, ma semplicemente immatricolarla presso il PRA. Un proprietario che modifichi un veicolo (ad esempio, aggiungendo attrezzature speciali) deve verificare se la modifica altera le caratteristiche tecniche accertate e, se sì, richiedere un nuovo accertamento parziale.
Connessioni
L'articolo 75 è strettamente collegato all'articolo 71 del Codice della Strada, che stabilisce i principi generali sulle caratteristiche costruttive e funzionali. Inoltre, si relaziona con gli articoli 53-56, che definiscono le categorie di veicoli soggetti all'accertamento. La norma rimanda inoltre agli articoli 61 e 62 per i limiti di sagoma e massa. L'articolo 75 è il cardine del sistema italiano di controllo tecnico e rappresenta il meccanismo attraverso il quale tutte le prescrizioni costruttive e funzionali del Codice della Strada vengono concretamente verificate e garantite nella pratica.
Prassi dell'Agenzia delle Entrate
Ministero Infrastrutture e Trasporti
Casi pratici
Caso 1: Tizio importa un veicolo omologato negli Stati Uniti
Tizio acquista negli Stati Uniti un'autovettura regolarmente omologata secondo le norme federali americane (FMVSS) e intende immatricolarla in Italia. Non potendo beneficiare del mutuo riconoscimento automatico previsto per i veicoli omologati in ambito UE, Tizio dovrà verificare se tra l'Italia e gli Stati Uniti sussistano accordi internazionali di reciproco riconoscimento in materia di omologazione. In assenza di tali accordi o della condizione di reciprocità di cui all'art. 75, comma 5, CdS, il veicolo dovrà essere sottoposto a un procedimento di omologazione individuale presso il Dipartimento per i trasporti terrestri, con oneri tecnici ed economici significativi, tra cui l'adeguamento agli standard europei di emissioni e sicurezza.
Caso 2: Caio circolava con un veicolo mai omologato
Caio acquista da un privato un veicolo artigianale costruito su misura, mai sottoposto ad accertamento né omologazione ai sensi dell'art. 75 CdS. Fermato dagli agenti di polizia stradale, Caio non è in grado di esibire alcun documento attestante l'omologazione o l'accertamento di conformità. Il veicolo risulta pertanto non ammesso alla circolazione: gli agenti procedono al ritiro della targa (ove presente) e al fermo amministrativo del mezzo. Caio è soggetto alle sanzioni previste dall'art. 78 e dalle norme correlate, nonché all'obbligo di sottoporre il veicolo all'accertamento prima di poterlo reimmettere in circolazione. La responsabilità civile in caso di sinistro potrebbe risultare aggravata dall'assenza di omologazione.
Caso 3: Sempronia avvia un servizio di noleggio con conducente
Sempronia intende avviare un'attività di noleggio con conducente (NCC) ai sensi dell'art. 85 CdS con una berlina di classe E già di tipo omologato dal costruttore. Nonostante l'omologazione di tipo già esistente, il comma 4 dell'art. 75 CdS impone che il veicolo destinato al servizio NCC sia sottoposto all'accertamento individuale presso il Dipartimento per i trasporti terrestri. Sempronia dovrà dunque presentare domanda corredata della documentazione richiesta dal decreto ministeriale attuativo, ottenere l'esito favorevole della visita e prova, e solo successivamente potrà ottenere l'autorizzazione all'esercizio del servizio pubblico. L'omissione di tale passaggio espone Sempronia a sanzioni amministrative e alla sospensione dell'autorizzazione NCC.
Domande frequenti
Qual è la differenza tra accertamento e omologazione ai sensi dell'art. 75 CdS?
L'accertamento è una verifica tecnica individuale su un singolo veicolo, volta a controllare che i dati identificativi e le caratteristiche tecniche corrispondano alle prescrizioni normative. L'omologazione di tipo, invece, è un procedimento che certifica la conformità di un intero modello prodotto in serie, effettuato su un prototipo: tutti gli esemplari conformi al prototipo omologato beneficiano automaticamente della certificazione, senza dover essere verificati singolarmente.
Qual è il rapporto tra l'art. 75 e l'art. 78 del Codice della Strada?
L'art. 75 disciplina il momento iniziale di ammissione del veicolo alla circolazione, garantendo che il mezzo soddisfi fin dall'origine i requisiti tecnici previsti dalla legge. L'art. 78 regola invece la revisione periodica dei veicoli già circolanti, assicurando che tali requisiti siano mantenuti nel tempo. I due articoli sono complementari: il primo opera al momento dell'immatricolazione, il secondo durante tutta la vita del veicolo.
Un veicolo omologato in un altro Paese dell'Unione Europea deve essere nuovamente omologato in Italia?
No. I veicoli omologati secondo le procedure UE (in particolare il sistema di omologazione europea di tipo previsto dal Regolamento UE 2018/858) beneficiano del mutuo riconoscimento automatico tra tutti gli Stati membri, senza necessità di una nuova omologazione in Italia. Per i veicoli omologati in Paesi extra-UE, invece, si applica la condizione di reciprocità prevista dall'art. 75, comma 5, CdS.
I taxi e i veicoli NCC devono subire un accertamento anche se già omologati?
Sì. L'art. 75, comma 4, CdS prevede espressamente che i veicoli di tipo omologato destinati a servizio di noleggio con conducente (art. 85), servizio di piazza, taxi (art. 86) o servizio di linea per trasporto persone (art. 87) debbano essere sottoposti all'accertamento individuale del comma 2, indipendentemente dall'omologazione di tipo già ottenuta. Questo accertamento aggiuntivo è giustificato dall'uso pubblico del veicolo e dalla conseguente maggiore esigenza di tutela dei passeggeri.
È possibile omologare un veicolo che non ha ancora la carrozzeria?
Sì, l'art. 75, comma 6, CdS consente espressamente di rilasciare l'omologazione anche a veicoli privi di carrozzeria (cosiddetti telai o chassis cab). Questa previsione risponde alle esigenze del settore delle carrozzerie speciali. Una volta completata la carrozzeria, il veicolo dovrà comunque essere sottoposto a un ulteriore accertamento secondo le modalità del comma 2, per verificare la conformità del veicolo nella sua configurazione definitiva.
Fonti consultate: 1 fonte verificate