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Ultimo aggiornamento: 10 Maggio 2026
Fonte: Normattiva.it · Gazzetta Ufficiale
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Art. 236 C.d.S. – Norme transitorie relative al titolo IV

In vigore dal 1° gennaio 1993 (D.Lgs. 285/1992)

1. Le disposizioni del presente codice sulle patenti di guida si applicano alle nuove patenti relative a qualsiasi tipo di veicolo che siano rilasciate successivamente al 30 settembre 1993; le disposizioni dell’articolo 117 si applicano alle patenti rilasciate a seguito di esame superato successivamente al 30 settembre 1993. Le procedure in corso a quel momento sono osservate e le patenti rilasciate secondo le norme già vigenti conservano la loro validità. Parimenti conservano validità le patenti già rilasciate alla predetta data. Tale validità dura fino alla prima conferma di validità o revisione che si effettua, ai sensi dell’art. 126 o 128, dopo la detta scadenza; in tal caso si procederà, all’atto della conferma o della revisione, a conformare la patente alle nuove norme. Sono fatti salvi i diritti acquisiti dai titolari di patenti di categoria B o superiore, rilasciate anteriormente al 26 aprile 1988, per la guida dei motocicli.

2. Le autoscuole attualmente esistenti dovranno essere adeguate alle norme del presente codice entro un anno dalla sua entrata in vigore. Fino a tale data le autoscuole sono regolate dalle disposizioni previgenti.

Contenuto elaborato con il supporto di sistemi di intelligenza artificiale e revisionato dalla Redazione di La Legge in Chiaro sotto la responsabilità editoriale del Dott. Andrea Marton, Tax Advisor — Consulente Fiscale. Fonti verificate: Normattiva, Italgiure, Corte Costituzionale, Agenzia delle Entrate.

In sintesi

  • Le nuove disposizioni sulle patenti si applicano solo a quelle rilasciate dopo il 30 settembre 1993.
  • Le patenti già rilasciate prima di tale data conservano piena validità fino alla prima conferma o revisione.
  • In sede di conferma o revisione si procede all'adeguamento della patente alle nuove norme.
  • Sono salvaguardati i diritti acquisiti dai titolari di patente B o superiore rilasciata prima del 26 aprile 1988 per la guida di motocicli.
  • Le autoscuole già esistenti avevano un anno di tempo dall'entrata in vigore del codice per adeguarsi alle nuove norme.
  • Fino all'adeguamento, le autoscuole continuavano ad essere regolate dalla normativa previgente.

L'art. 236 C.d.S. disciplina le norme transitorie sulle patenti di guida e le autoscuole al momento dell'entrata in vigore del nuovo codice.

Ratio

L'articolo 236 del Codice della Strada (D.Lgs. 30 aprile 1992, n. 285) si inserisce nel complesso sistema di disposizioni transitorie che hanno accompagnato la profonda riforma della disciplina della circolazione stradale operata negli anni Novanta. Il legislatore si è trovato di fronte a una sfida tecnica non banale: introdurre un sistema di patenti di guida profondamente rinnovato – in attuazione anche delle direttive comunitarie in materia – senza creare fratture improvvise nell'assetto giuridico preesistente, tutelando al contempo i diritti acquisiti da centinaia di migliaia di conducenti già in possesso di patente.

La ratio fondamentale della norma è dunque duplice. Da un lato, assicurare la certezza del diritto e la continuità giuridica per tutti i titolari di patente che avevano conseguito il titolo abilitativo prima della riforma, evitando che costoro si trovassero a dover ripetere esami o procedure già espletate. Dall'altro lato, garantire che il nuovo sistema trovasse applicazione progressiva e ordinata, consentendo alle strutture operative – in primo luogo le autoscuole – di adeguarsi gradualmente ai nuovi standard normativi senza subire interruzioni nell'attività.

Il meccanismo scelto è quello classico del diritto intertemporale: si fissa una data-spartiacque (il 30 settembre 1993), anteriormente alla quale valgono le vecchie regole, posteriormente alla quale si applicano quelle nuove. Questo approccio, tipico delle grandi riforme del diritto amministrativo, permette di evitare sia una retroattività che penalizzerebbe chi ha già conseguito il titolo, sia una ultrattività indefinita della normativa abrogata.

Analisi

Il comma 1 dell'articolo 236 contiene il nucleo principale della disciplina transitoria in materia di patenti. La disposizione stabilisce che le nuove norme sulle patenti di guida si applicano esclusivamente alle patenti rilasciate dopo il 30 settembre 1993. Questa scelta della data non è casuale: il D.Lgs. 285/1992 è entrato in vigore il 1° gennaio 1993, ma il legislatore ha ritenuto opportuno concedere un ulteriore periodo di nove mesi per consentire il completamento delle procedure già avviate e l'adeguamento delle strutture amministrative.

Particolarmente significativa è la previsione relativa alle norme dell'articolo 117, concernenti le limitazioni per i neopatentati. Tali disposizioni – che impongono, tra l'altro, limiti di velocità ridotti e divieto di guida nelle ore notturne per i conducenti di età inferiore a ventuno anni – si applicano solo alle patenti conseguite a seguito di esame superato dopo il 30 settembre 1993. Ciò significa che chi aveva già superato l'esame prima di tale data, anche se la patente fisica veniva rilasciata successivamente per ragioni burocratiche, non era soggetto alle nuove restrizioni.

La norma chiarisce espressamente che «le procedure in corso a quel momento sono osservate» e che «le patenti rilasciate secondo le norme già vigenti conservano la loro validità». Questo inciso è fondamentale: il legislatore ha inteso garantire che nessun procedimento amministrativo già avviato venisse pregiudicato dal cambio normativo. In altri termini, chi aveva già presentato domanda, sostenuto le visite mediche o parte degli esami sotto la vigenza della vecchia disciplina, poteva completare l'iter secondo le regole previgenti.

La parte forse più rilevante sul piano pratico è quella relativa alle patenti già rilasciate prima del 30 settembre 1993: esse conservano la loro validità, ma tale validità non è eterna nel vecchio formato. La norma stabilisce che la validità si protrae fino alla prima conferma di validità o revisione effettuata ai sensi degli articoli 126 o 128 C.d.S. successiva alla data di entrata in vigore del nuovo sistema. In occasione di tale conferma o revisione, l'autorità competente provvede a conformare la patente alle nuove norme. Si tratta di un meccanismo di conversione graduale e automatica, particolarmente intelligente dal punto di vista amministrativo, poiché sfrutta i momenti di contatto già previsti tra il titolare e l'amministrazione per effettuare l'aggiornamento formale del documento.

Di grande rilievo è il salvaguardia dei diritti acquisiti dai titolari di patente di categoria B o superiore rilasciata anteriormente al 26 aprile 1988 per la guida dei motocicli. La data del 26 aprile 1988 non è casuale: corrisponde all'entrata in vigore del D.L. 27 gennaio 1988, n. 18 (convertito con L. 28 marzo 1988, n. 111), che aveva modificato le categorie di veicoli conducibili con ciascun tipo di patente. Prima di quella riforma, era consentito ai titolari di patente B guidare anche i motocicli. La norma transitoria del 1992 mantiene ferma questa abilitazione per chi aveva già conseguito la patente B prima del 1988, evitando che costoro si trovassero all'improvviso privi di titolo abilitativo per veicoli che avevano sempre potuto condurre legalmente.

Il comma 2 riguarda invece le autoscuole. Il legislatore ha concesso alle scuole guida già operanti un periodo di un anno dall'entrata in vigore del codice (quindi fino al 31 dicembre 1993) per adeguarsi ai nuovi requisiti normativi. Durante questo periodo di moratoria, le autoscuole potevano continuare a operare secondo le disposizioni previgenti senza incorrere in violazioni. L'intervento normativo era necessario perché il nuovo codice aveva introdotto requisiti più stringenti per le autoscuole, sia sotto il profilo strutturale (locali, attrezzature) sia sotto quello del personale (istruttori e insegnanti).

Quando si applica

Sul piano strettamente temporale, le disposizioni dell'articolo 236 hanno esaurito gran parte della loro funzione pratica immediata: la data-soglia del 30 settembre 1993 è ormai lontana decenni, e la quasi totalità delle patenti attualmente in circolazione è stata rilasciata o rinnovata successivamente a tale data. Tuttavia, la norma non è del tutto priva di interesse applicativo ancora oggi, per almeno tre ragioni.

In primo luogo, la questione dei diritti acquisiti dai titolari di patente B anteriore al 26 aprile 1988 per la guida dei motocicli può ancora emergere in casi concreti. Si pensi a un conducente anziano che, pur essendo in possesso di una patente B di vecchia data, venga fermato alla guida di un motociclo: la verifica della data di rilascio della patente originaria è fondamentale per stabilire se egli abbia o meno titolo abilitativo. Le autorità di polizia stradale devono pertanto conoscere questa disposizione per evitare di elevare verbali illegittimi nei confronti di soggetti che esercitano legittimamente un diritto acquisito.

In secondo luogo, la norma rileva in sede di ricorso amministrativo o giurisdizionale ogniqualvolta sia contestata la legittimità di un provvedimento sanzionatorio o ablatorio basato su un presunto difetto di abilitazione alla guida. Il difensore del conducente deve sempre verificare se la patente in possesso del cliente sia stata rilasciata prima o dopo le date-soglia rilevanti.

In terzo luogo, l'articolo 236 rappresenta un utile precedente metodologico per l'interpretazione di successive disposizioni transitorie introdotte da leggi di modifica del codice della strada. Il meccanismo della conservazione della validità fino al primo rinnovo, con adeguamento contestuale al nuovo sistema, è stato ripreso e adattato in numerosi interventi normativi successivi, tra cui quelli relativi all'introduzione della patente a punti (D.L. 27 giugno 2003, n. 151, convertito con L. 1° agosto 2003, n. 214) e le successive riforme delle categorie di patente in attuazione della Direttiva 2006/126/CE.

La norma si applica, infine, ogni volta che si discuta della validità di una patente rilasciata nel periodo immediatamente successivo all'entrata in vigore del codice del 1992. In tali casi, è necessario verificare se la patente rispettasse i requisiti della vecchia normativa (se rilasciata entro il 30 settembre 1993) ovvero della nuova (se rilasciata successivamente), con le relative conseguenze in termini di abilitazioni, limitazioni e obblighi di revisione.

Connessioni

L'articolo 236 si inserisce in un sistema normativo articolato che richiede di essere letto in connessione con numerose altre disposizioni del codice e del regolamento di attuazione.

Il richiamo all'articolo 117 C.d.S. è il più immediato: la norma sui neopatentati (che nel testo originario del 1992 imponeva limitazioni significative ai conducenti giovani) trova applicazione solo alle patenti conseguite dopo la data-soglia. L'evoluzione di questa disposizione nel corso degli anni – con le successive modifiche che hanno ampliato e in parte irrigidito le restrizioni per i neopatentati – deve sempre essere letta tenendo conto del regime transitorio di partenza.

L'articolo 126 C.d.S., relativo alla validità della patente di guida e alle procedure di conferma, è richiamato espressamente come uno dei momenti in cui avviene la conversione della vecchia patente al nuovo formato. La periodicità delle conferme di validità (oggi denominate rinnovi) varia in funzione della categoria di patente e dell'età del conducente, e ogni rinnovo era (ed è) l'occasione per aggiornare il documento secondo le norme vigenti.

L'articolo 128 C.d.S., sulla revisione della patente di guida, è l'altro strumento procedurale richiamato. La revisione – che può essere disposta d'ufficio dall'autorità competente quando sussistano dubbi sulla persistenza nei conducenti dei requisiti fisici, psichici o tecnici – costituisce anch'essa un momento in cui si procede all'eventuale adeguamento formale della patente.

Il Regolamento di attuazione del Codice della Strada (D.P.R. 16 dicembre 1992, n. 495) contiene a sua volta disposizioni transitorie che si coordinano con l'articolo 236. In particolare, gli articoli del regolamento relativi alle autoscuole (artt. 121 e seguenti del regolamento) fissano i requisiti strutturali e di personale cui le scuole guida dovevano conformarsi entro il termine di un anno previsto dal comma 2 dell'articolo 236. La disciplina regolamentare delle autoscuole è stata successivamente oggetto di numerose modifiche, anche in attuazione di normativa comunitaria, ma il meccanismo transitorio originario dell'articolo 236 ha assicurato continuità operativa al settore nella fase di transizione.

Sul versante comunitario, il quadro di riferimento era costituito dalla Direttiva 91/439/CEE del Consiglio del 29 luglio 1991 concernente la patente di guida, che aveva introdotto un modello comunitario di patente e aveva imposto agli Stati membri l'adozione di disposizioni di recepimento. Il D.Lgs. 285/1992 costituisce appunto il principale atto di recepimento italiano di tale direttiva, e le disposizioni transitorie dell'articolo 236 garantivano la conformità del processo di attuazione alle prescrizioni comunitarie in termini di gradualità e rispetto dei diritti quesiti.

Merita infine un cenno il collegamento con la disciplina previgente, costituita principalmente dal Codice della Strada del 1959 (D.P.R. 15 giugno 1959, n. 393) e dal relativo regolamento di esecuzione (D.P.R. 30 giugno 1959, n. 420). Il sistema di categorie di patente vigente sotto quella disciplina era strutturalmente diverso da quello introdotto nel 1992: in particolare, la patente di categoria B conferiva originariamente la facoltà di guidare anche i motocicli, limitazione poi introdotta nel 1988. L'articolo 236 comma 1, ultimo periodo, chiude definitivamente questo capitolo, cristallizzando il diritto acquisito di coloro che avevano conseguito la patente B prima della riforma del 1988 e preservandone la facoltà di guida dei motocicli anche nel nuovo regime normativo.

Domande frequenti

Cosa stabilisce l'articolo 236 del Codice della Strada?

L'articolo 236 C.d.S. contiene le norme transitorie relative al Titolo IV del Codice, che riguarda le patenti di guida. Stabilisce che le nuove disposizioni sulle patenti si applicano solo a quelle rilasciate dopo il 30 settembre 1993, che le patenti già rilasciate conservano la loro validità fino al primo rinnovo o revisione, e che le autoscuole esistenti avevano un anno di tempo per adeguarsi alle nuove norme.

Chi aveva la patente B prima del 1988 può ancora guidare i motocicli?

Sì. L'articolo 236 comma 1, ultimo periodo, fa salvi i diritti acquisiti dai titolari di patente di categoria B o superiore rilasciata anteriormente al 26 aprile 1988 per la guida dei motocicli. Prima di quella data, la patente B consentiva anche la guida di motocicli. Chi la possedeva conserva tale diritto anche oggi, nonostante le successive modifiche normative.

Le patenti rilasciate prima del 30 settembre 1993 sono ancora valide?

Sì, le patenti rilasciate prima del 30 settembre 1993 erano e rimangono valide. Tuttavia, la norma prevedeva che in occasione del primo rinnovo (conferma di validità ai sensi dell'art. 126) o della prima revisione (art. 128) successivi, la patente venisse adeguata formalmente alle nuove norme. In pratica, dopo decenni di rinnovi, quasi tutte le patenti di quella generazione sono state da tempo convertite al nuovo formato.

Cosa cambia per chi ha superato l'esame prima del 30 settembre 1993?

Chi ha superato l'esame di guida prima del 30 settembre 1993 non è soggetto alle limitazioni per i neopatentati previste dall'articolo 117 C.d.S. Le restrizioni introdotte dal nuovo codice (limiti di velocità ridotti, divieto di guida notturna per i giovani, ecc.) si applicano solo a chi ha superato l'esame dopo quella data. Le procedure già in corso al momento della data-soglia venivano completate secondo le vecchie regole.

Entro quando le autoscuole dovevano adeguarsi al nuovo Codice della Strada del 1992?

Secondo l'articolo 236 comma 2, le autoscuole già esistenti dovevano adeguarsi alle nuove norme del Codice della Strada entro un anno dalla sua entrata in vigore. Poiché il D.Lgs. 285/1992 è entrato in vigore il 1° gennaio 1993, il termine per l'adeguamento scadeva il 31 dicembre 1993. Fino a quella data, le autoscuole potevano continuare a operare secondo la normativa previgente senza incorrere in irregolarità.

Qual è il rapporto tra l'art. 236 del codice della strada e il regolamento di attuazione?

L'articolo 236 C.d.S. fissa i principi della disciplina transitoria, mentre il D.P.R. 495/1992 (Regolamento di attuazione del Codice della Strada) ne specifica i dettagli operativi, in particolare per quanto riguarda i requisiti cui le autoscuole dovevano adeguarsi (artt. 121 e ss. del regolamento) e le modalità di conversione delle vecchie patenti. Le due fonti operano in modo coordinato nell'ambito del medesimo sistema normativo.

Ultimo aggiornamento redazionale: 2026-05-08
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