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Ultimo aggiornamento: 10 Maggio 2026
Fonte: Normattiva.it · Gazzetta Ufficiale
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Art. 239 C.d.S. – Norme transitorie relative al titolo VII

In vigore dal 1° gennaio 1993 (D.Lgs. 285/1992)

1. Gli archivi e l’anagrafe nazionali previsti dagli articoli 225 e 226 sono impiantati a partire dal 1° ottobre 1993. Da tale data inizierà l’invio dei dati necessari da parte degli enti ed amministrazioni interessati.

L’impianto degli archivi e dell’anagrafe dovrà essere completato nell’anno successivo.

2. Il servizio ed i dispositivi di monitoraggio di cui all’art. 227 sono installati a partire dal 1° ottobre 1993 e devono essere completati nel triennio successivo.

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In sintesi

  • L'articolo disciplina il regime transitorio per l'avvio degli archivi e dell'anagrafe nazionali previsti dagli artt. 225 e 226 C.d.S.
  • L'impianto degli archivi nazionali è fissato a partire dal 1° ottobre 1993, con avvio contestuale dell'invio dati da parte degli enti interessati.
  • Il completamento dell'impianto degli archivi e dell'anagrafe doveva avvenire nell'anno successivo al 1° ottobre 1993, ovvero entro il 1994.
  • Il servizio e i dispositivi di monitoraggio ex art. 227 C.d.S. sono stati installati anch'essi a partire dal 1° ottobre 1993.
  • Il completamento del sistema di monitoraggio era previsto nel triennio successivo, ossia entro il 1996.
  • La norma costituisce una disposizione di diritto intertemporale, priva di contenuto precettivo diretto per i privati, rivolta agli enti e alle amministrazioni pubbliche coinvolte.

L'art. 239 C.d.S. fissa le norme transitorie per l'impianto degli archivi nazionali e del sistema di monitoraggio del traffico a partire dal 1° ottobre 1993.

Ratio

L'articolo 239 del Codice della Strada (D.Lgs. 30 aprile 1992, n. 285, in vigore dal 1° gennaio 1993) si colloca nell'ambito delle disposizioni transitorie e finali che accompagnano la riforma organica della disciplina della circolazione stradale introdotta dal legislatore delegato. La sua funzione è essenzialmente quella di coordinamento temporale: nel passaggio dal precedente impianto normativo — fondato sul Codice della Strada del 1959 (D.P.R. 15 giugno 1959, n. 393) e dai suoi successivi aggiornamenti — al nuovo sistema basato sul D.Lgs. 285/1992, era necessario predisporre un calendario preciso per l'attivazione delle infrastrutture informatiche e di monitoraggio previste dal Titolo VII del medesimo Codice.

Il Titolo VII del C.d.S. è interamente dedicato alla gestione delle informazioni sul traffico e sulla circolazione: esso regola gli archivi e l'anagrafe nazionali dei veicoli e dei conducenti (artt. 225 e 226), il servizio e i dispositivi di monitoraggio del traffico (art. 227), nonché la trasmissione e la gestione dei dati raccolti. Si tratta di un sistema integrato di raccolta, conservazione e utilizzo delle informazioni relative alla circolazione stradale, pensato per supportare la pianificazione della mobilità, la sicurezza stradale, il contrasto alle irregolarità e l'efficienza amministrativa nel governo del traffico.

La ratio dell'art. 239, dunque, non è quella di introdurre nuove fattispecie normative sostanziali, bensì di evitare soluzioni di continuità operative tra il vecchio e il nuovo regime. L'entrata in vigore del D.Lgs. 285/1992 al 1° gennaio 1993 non significava, tecnicamente e praticamente, che le infrastrutture informatiche descritte nel Titolo VII potessero essere attivate contestualmente: queste richiedevano tempi tecnici di realizzazione, di collegamento tra gli enti, di formazione del personale e di adeguamento dei sistemi informativi esistenti. L'art. 239 ha pertanto introdotto un regime transitorio scaglionato, con date precise di avvio e di completamento, che ha permesso di costruire progressivamente il sistema informativo della circolazione stradale italiano come oggi lo conosciamo.

Dal punto di vista sistematico, tale norma riveste interesse anche per comprendere la volontà del legislatore delegante (legge 13 giugno 1991, n. 190) di dotare il Paese di un sistema di governo della mobilità basato su dati strutturati e condivisi tra enti, superando la frammentazione informativa che aveva caratterizzato il precedente sistema. L'archivio nazionale dei veicoli e l'anagrafe dei conducenti, in particolare, rappresentavano un salto qualitativo rispetto alla precedente organizzazione, prevedendo l'accentramento presso il Dipartimento per i Trasporti Terrestri (oggi Direzione Generale della Motorizzazione — MIT) di tutte le informazioni relative ai veicoli circolanti sul territorio nazionale e ai soggetti abilitati alla guida.

Analisi

Il primo comma dell'art. 239 fissa la data del 1° ottobre 1993 come termine di avvio dell'impianto degli archivi e dell'anagrafe nazionali previsti rispettivamente dagli artt. 225 e 226 C.d.S. La norma specifica che da tale data sarebbe iniziato anche l'invio dei dati necessari da parte degli enti e delle amministrazioni interessati, e che il completamento dell'intero impianto archivistico sarebbe dovuto avvenire nell'anno successivo, cioè entro il 1° ottobre 1994.

L'art. 225 C.d.S., cui il primo comma dell'art. 239 fa rinvio, disciplina l'archivio nazionale dei veicoli: un sistema informatizzato centralizzato che raccoglie e aggiorna costantemente i dati di immatricolazione, le caratteristiche tecniche, le intestazioni, i trasferimenti di proprietà, le cancellazioni e tutte le altre vicende giuridiche e tecniche relative ai veicoli circolanti in Italia. Si tratta di uno strumento fondamentale per la pubblica amministrazione, utilizzato da una pluralità di soggetti: uffici della motorizzazione, forze dell'ordine, uffici tributari, istituti assicurativi, autorità giudiziaria e, in via accessoria, privati che esercitino il diritto di accesso nei termini previsti dalla legge.

L'art. 226 C.d.S. disciplina invece l'anagrafe nazionale dei conducenti: un sistema analogo, ma riferito alle persone fisiche titolari di patente di guida o di altra abilitazione alla conduzione di veicoli (ad esempio, il certificato di idoneità alla guida di ciclomotori). Anche in questo caso si tratta di un registro centralizzato che raccoglie dati relativi al rilascio, alla conferma di validità, alla sospensione, alla revoca e all'invalidazione delle patenti, nonché le annotazioni relative alle violazioni del Codice della Strada rilevanti ai fini del sistema della patente a punti (introdotto successivamente dalla legge 1° agosto 2003, n. 214, di conversione del d.l. 27 giugno 2003, n. 151).

Il secondo comma dell'art. 239 disciplina il regime transitorio relativo ai dispositivi di monitoraggio del traffico di cui all'art. 227 C.d.S. Anche in questo caso la data di avvio dell'installazione è fissata al 1° ottobre 1993, ma il termine di completamento è più lungo: il triennio successivo, cioè il periodo 1993-1996. Questo rispecchia la maggiore complessità tecnica e logistica del sistema di monitoraggio del traffico, che richiede l'installazione fisica di sensori, telecamere, centraline e sistemi di comunicazione sull'intera rete viaria nazionale.

L'art. 227 C.d.S. prevede che il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti organizzi un servizio di monitoraggio del traffico avvalendosi di appositi dispositivi distribuiti sulla rete stradale e autostradale. Il sistema raccoglie dati relativi ai flussi di traffico, alle velocità medie, alla densità veicolare, alle condizioni di percorribilità e agli incidenti, fornendo informazioni essenziali tanto per la gestione operativa del traffico quanto per la pianificazione strategica delle infrastrutture. I dati raccolti alimentano i centri di controllo del traffico (CCT) presenti sul territorio e concorrono alla formazione delle statistiche nazionali sulla mobilità, elaborate dall'ISTAT e dal MIT in collaborazione con l'ACI.

Dal punto di vista formale, l'art. 239 è una disposizione di diritto transitorio in senso tecnico: essa non produce effetti diretti nei confronti dei privati, non prevede sanzioni, non attribuisce diritti soggettivi né impone obblighi ai cittadini. I suoi destinatari sono esclusivamente gli enti e le amministrazioni pubbliche — in primo luogo il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, la Direzione Generale della Motorizzazione, le prefetture, i comuni, le province, le regioni, le forze di polizia stradale e gli enti gestori delle strade — cui è rimessa l'attuazione concreta del sistema informativo della circolazione stradale.

Va infine osservato che, essendo decorsi integralmente i termini transitori fissati dall'art. 239, la norma ha esaurito la propria funzione regolatoria e oggi conserva unicamente un valore storico-interpretativo: essa attesta la volontà legislativa di costruire in tempi definiti un sistema integrato di informazione sulla circolazione, e consente di collocare nell'esatta prospettiva storica le disposizioni degli artt. 225, 226 e 227 C.d.S. Il sistema informativo così avviato è stato poi progressivamente aggiornato e potenziato, con l'integrazione di tecnologie digitali avanzate, la connessione con banche dati europee (in attuazione della Direttiva 2011/82/UE sul trattamento transfrontaliero delle infrazioni) e l'introduzione del Sistema Informativo del Dipartimento per i Trasporti (SIDT).

Quando si applica

L'art. 239 C.d.S. non trova applicazione diretta nelle situazioni concrete della vita quotidiana, poiché si tratta di una norma transitoria rivolta alle pubbliche amministrazioni e ormai interamente esaurita nei suoi effetti temporali. I termini da essa fissati — il 1° ottobre 1993 per l'avvio e il 1994 per il completamento degli archivi, il 1° ottobre 1993 per l'installazione dei dispositivi di monitoraggio e il 1996 per il loro completamento — appartengono ormai alla storia giuridica e amministrativa del Codice della Strada.

Tuttavia, la norma può assumere rilievo indiretto in alcune circostanze specifiche:

1. Controversie sull'accertamento di illeciti stradali in periodo transitorio. In passato, nel periodo 1993-1996, potevano sorgere questioni relative alla validità o all'efficacia probatoria di accertamenti effettuati mediante dispositivi di monitoraggio non ancora pienamente operativi. Analogamente, contestazioni potevano sorgere in relazione a verifiche effettuate sulle banche dati degli archivi nazionali nei mesi successivi all'entrata in vigore del C.d.S., qualora tali archivi non fossero ancora completamente alimentati. Oggi tali questioni sono storicamente superate.

2. Interpretazione sistematica degli artt. 225, 226 e 227 C.d.S. Quando si devono interpretare le norme del Titolo VII relative agli archivi e al monitoraggio — ad esempio in relazione al diritto di accesso ai dati, alle modalità di trasmissione delle informazioni tra enti, alla validità dei dati estratti dagli archivi come prova in giudizio — l'art. 239 fornisce il contesto storico-normativo essenziale per comprendere la genesi e la struttura del sistema.

3. Contenzioso amministrativo sull'omessa attivazione del sistema. Teoricamente, nel periodo di vigenza dei termini transitori, un ente o un privato con interesse qualificato avrebbe potuto far valere la violazione dei termini di attivazione fissati dall'art. 239 attraverso un ricorso al giudice amministrativo per inadempimento dell'obbligo di attivazione imposto alla pubblica amministrazione. Si tratta tuttavia di un'ipotesi di scarso rilievo pratico, considerata la natura programmatica della disposizione e la difficoltà di identificare posizioni giuridiche soggettive tutelabili in capo ai singoli.

4. Studi di diritto intertemporale e di tecnica legislativa. L'art. 239 è frequentemente citato negli studi di diritto amministrativo e di tecnica legislativa come esempio di norma transitoria ben congegnata, che accompagna l'entrata in vigore di una riforma organica con un calendario preciso e realistico, evitando l'applicazione immediata di disposizioni che presuppongono infrastrutture ancora da costruire.

Connessioni

L'art. 239 C.d.S. si inserisce in una rete di connessioni normative che è utile esaminare per comprendere appieno il suo ruolo sistematico.

Connessioni interne al Codice della Strada:

Art. 225 C.d.S. (Archivio nazionale dei veicoli): è la disposizione di regime cui il primo comma dell'art. 239 fa direttamente rinvio. Disciplina il contenuto, la tenuta e l'accesso all'archivio centralizzato dei veicoli, oggi gestito dalla Direzione Generale per la Motorizzazione del MIT attraverso il SIDT.

Art. 226 C.d.S. (Anagrafe nazionale dei conducenti): analogamente, è la disposizione di regime cui il primo comma dell'art. 239 rinvia con riferimento all'anagrafe delle patenti. Essa è strettamente collegata al sistema della patente a punti, introdotto nel 2003, che ha notevolmente ampliato l'importanza operativa dell'anagrafe.

Art. 227 C.d.S. (Servizio di monitoraggio del traffico): è la disposizione di regime cui il secondo comma dell'art. 239 fa rinvio. Disciplina l'organizzazione del sistema di rilevazione dei flussi di traffico sulla rete stradale nazionale.

Art. 240 C.d.S. (Norme transitorie relative al titolo VIII): è la disposizione immediatamente successiva, che analogamente fissa il regime transitorio per l'entrata in vigore delle norme relative al Titolo VIII del C.d.S., concernente le norme di comportamento.

Art. 228 C.d.S. (Centro elaborazione dati): disciplina il centro di elaborazione dati del Ministero dei trasporti, che rappresenta il nucleo informatico del sistema di archiviazione e monitoraggio avviato dal regime transitorio dell'art. 239.

Connessioni con il Regolamento di esecuzione:

Il Regolamento di esecuzione e di attuazione del Codice della Strada (D.P.R. 16 dicembre 1992, n. 495), entrato anch'esso in vigore il 1° gennaio 1993, contiene specifiche disposizioni attuative del Titolo VII del C.d.S. In particolare:

— Gli artt. 816-826 del Regolamento (relativi all'archivio nazionale dei veicoli) specificano le modalità tecniche di tenuta e aggiornamento dell'archivio previsto dall'art. 225 C.d.S., fornendo le norme di dettaglio che l'art. 239 aveva demandato alla fase di implementazione progressiva.

— Gli artt. 827-834 del Regolamento (relativi all'anagrafe nazionale dei conducenti) disciplinano le modalità operative dell'anagrafe ex art. 226 C.d.S., specificando i flussi informativi tra uffici motorizzazione, prefetture e Ministero.

— Gli artt. 835-843 del Regolamento disciplinano il sistema di monitoraggio del traffico previsto dall'art. 227 C.d.S., definendo le caratteristiche tecniche dei dispositivi, le modalità di installazione e i criteri di trasmissione dei dati.

Connessioni con la normativa sovranazionale:

Il sistema informativo della circolazione stradale costruito sulla base del Titolo VII del C.d.S. e avviato secondo il calendario dell'art. 239 è stato progressivamente integrato con il quadro normativo europeo, in particolare:

Direttiva 2011/82/UE (poi rifusa nella Direttiva 2015/413/UE), relativa all'agevolazione dello scambio transfrontaliero di informazioni sulle infrazioni in materia di sicurezza stradale: ha imposto l'interconnessione degli archivi nazionali dei veicoli con le banche dati degli altri Stati membri dell'Unione Europea, ampliando significativamente la portata operativa del sistema previsto dall'art. 225 C.d.S.

— Il Regolamento (UE) 2016/679 (GDPR), applicabile dal 25 maggio 2018, ha introdotto stringenti requisiti in materia di protezione dei dati personali che incidono direttamente sulla gestione degli archivi nazionali dei veicoli e dell'anagrafe dei conducenti, imponendo aggiornamenti nelle modalità di raccolta, conservazione e accesso ai dati.

— La Direttiva 2010/40/UE sui sistemi di trasporto intelligenti (ITS) ha fornito il quadro europeo di riferimento per lo sviluppo del sistema di monitoraggio del traffico, promuovendo l'interoperabilità dei sistemi nazionali e la condivisione dei dati di traffico tra gli Stati membri.

Connessioni con il diritto amministrativo generale:

L'art. 239 si connette infine con i principi generali del diritto amministrativo in materia di diritto di accesso ai documenti e alle banche dati delle pubbliche amministrazioni (legge 7 agosto 1990, n. 241, e s.m.i.), nonché con la disciplina del riutilizzo delle informazioni del settore pubblico (D.Lgs. 24 gennaio 2006, n. 36, di attuazione della Direttiva 2003/98/CE), che incidono sulle modalità di accesso e utilizzo dei dati contenuti negli archivi nazionali dei veicoli e nell'anagrafe dei conducenti avviati secondo il calendario fissato dall'art. 239.

Domande frequenti

Cosa stabilisce l'art. 239 del Codice della Strada?

L'art. 239 C.d.S. fissa le norme transitorie per l'impianto degli archivi e dell'anagrafe nazionali (artt. 225 e 226 C.d.S.) e per l'installazione dei dispositivi di monitoraggio del traffico (art. 227 C.d.S.), entrambi avviati a partire dal 1° ottobre 1993. La norma è di carattere intertemporale e si rivolge alle pubbliche amministrazioni coinvolte nell'attuazione del Titolo VII del Codice della Strada.

Quando sono stati impiantati gli archivi e l'anagrafe nazionali previsti dal Codice della Strada?

Ai sensi dell'art. 239 comma 1 C.d.S., l'impianto degli archivi e dell'anagrafe nazionali previsti dagli artt. 225 e 226 è iniziato il 1° ottobre 1993. Da quella data gli enti e le amministrazioni interessati hanno avviato l'invio dei dati necessari, e il completamento dell'impianto era previsto entro l'anno successivo, ossia entro il 1994.

Cosa prevede l'art. 239 comma 2 del Codice della Strada?

Il comma 2 dell'art. 239 C.d.S. disciplina il regime transitorio per i dispositivi di monitoraggio del traffico ex art. 227 C.d.S.: la loro installazione è iniziata il 1° ottobre 1993 e doveva essere completata nel triennio successivo, cioè entro il 1996. Si tratta di dispositivi fisici (sensori, telecamere, centraline) distribuiti sulla rete viaria per rilevare flussi, velocità e condizioni del traffico.

L'art. 239 del Codice della Strada ha ancora applicazione pratica oggi?

No. L'art. 239 C.d.S. è una norma transitoria i cui termini sono integralmente decorsi: l'impianto degli archivi doveva completarsi entro il 1994 e quello del monitoraggio entro il 1996. Oggi la norma conserva solo valore storico-interpretativo: consente di comprendere la genesi del sistema informativo della circolazione stradale e di interpretare sistematicamente gli artt. 225, 226 e 227 C.d.S. cui fa rinvio.

Qual è il rapporto tra l'art. 239 del Codice della Strada e il Regolamento di esecuzione?

Il Regolamento di esecuzione e attuazione del C.d.S. (D.P.R. 16 dicembre 1992, n. 495) contiene le norme di dettaglio per l'attuazione del Titolo VII cui l'art. 239 fa riferimento: gli artt. 816-826 del Regolamento disciplinano l'archivio nazionale dei veicoli (art. 225 C.d.S.), gli artt. 827-834 l'anagrafe dei conducenti (art. 226 C.d.S.) e gli artt. 835-843 il sistema di monitoraggio (art. 227 C.d.S.). Il Regolamento fornisce la disciplina tecnica che l'art. 239 aveva demandato alla fase di implementazione progressiva.

L'art. 239 del Codice della Strada impone obblighi ai privati cittadini?

No. L'art. 239 C.d.S. è una norma di diritto transitorio rivolta esclusivamente alle pubbliche amministrazioni (Ministero dei trasporti, motorizzazione civile, prefetture, enti gestori delle strade, forze di polizia stradale). Non prevede obblighi, sanzioni né diritti in capo ai privati cittadini. La sua funzione è esclusivamente quella di coordinare temporalmente l'avvio delle infrastrutture informatiche e di monitoraggio previste dal Titolo VII del Codice della Strada.

Ultimo aggiornamento redazionale: 2026-05-08
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