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Testo dell'articoloVigente
Art. 117 C.d.S. – Limitazioni nella guida
Testo vigente – D.Lgs. 285/1992 (aggiornato da Normattiva)
1. COMMA ABROGATO DAL D.LGS. 18 APRILE 2011, N. 59.
2. Per i primi tre anni dal conseguimento della patente di categoria A2, A, B1 e B non è consentito il superamento della velocità di 100 km/h per le autostrade e di 90 km/h per le strade extraurbane principali.
2-bis.Ai titolari di patente di guida di categoria B, per i primi tre anni dal rilascio, non è consentita la guida di autoveicoli aventi una potenza specifica, riferita alla tara, superiore a 75 kW/t. Nel caso di veicoli di categoria M1, anche elettrici o ibridi plug-in, ai fini di cui al primo periodo, si applica l’ulteriore limite di potenza massima pari a 105 kW . Le limitazioni di cui al presente comma non si applicano ai veicoli adibiti al servizio di persone invalide, autorizzate ai sensi dell’articolo 188, purché la persona invalida sia presente sul veicolo. Le limitazioni di cui al presente comma non si applicano, inoltre, se a fianco del conducente si trova, in funzione di istruttore, persona di età non superiore a sessantacinque anni, munita di patente valida per la stessa categoria, conseguita da almeno dieci anni, ovvero valida per la categoria superiore. Fatto salvo quanto previsto dall’articolo 120 del presente codice, alle persone destinatarie del divieto di cui all’articolo 75, comma 1, lettera a), del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309, il divieto di cui al presente comma ha effetto per i primi tre anni dal rilascio della patente di guida.
3. Nel regolamento saranno stabilite le modalità per l’indicazione sulla carta di circolazione dei limiti di cui ai commi 2 e 2-bis.
Analogamente sono stabilite norme per i veicoli in circolazione alla data di entrata in vigore del presente codice.
4. Le limitazioni alla guida e alla velocità sono automatiche e decorrono dalla data di superamento dell’esame di cui all’articolo 121. PERIODO SOPPRESSO DAL D.L. 1 APRILE 1995, N. 98, CONVERTITO, CON MODIFICAZIONI, DALLA L. 30 MAGGIO 1995, N. 204.
5. Il titolare di patente di guida italiana che, viola le disposizioni di cui ai commi 2 e 2-bis è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da € 165 a € 660. La violazione importa la sanzione amministrativa accessoria della sospensione della validità della patente da due ad otto mesi, secondo le norme del capo I, sezione II, del titolo VI.
In sintesi
Indice dei contenuti
L'art. 117 C.d.S. vieta ai neopatentati, per i primi tre anni, di superare 100 km/h in autostrada e 90 km/h sulle strade extraurbane principali, con sospensione della patente in caso
Ratio della norma
L'art. 117 del Codice della Strada risponde a una precisa scelta di politica legislativa in materia di sicurezza stradale: i conducenti alle prime armi, statisticamente più esposti al rischio di incidente, vengono affiancati da un regime vincolistico transitorio che ne limita l'accesso a veicoli ad alte prestazioni e a velocità elevate. La norma muove dall'assunto, ampiamente documentato in letteratura tecnica, che l'inesperienza alla guida amplifica i rischi connessi a potenza del mezzo e velocità sostenuta. Il legislatore ha dunque operato un bilanciamento tra libertà di circolazione e tutela dell'incolumità pubblica, scegliendo una soluzione temporanea e graduata anziché divieti strutturali.
Analisi del testo
Il comma 1 introduce un doppio limite per i motocicli: uno assoluto (25 kW di potenza massima) e uno relativo alla tara del veicolo (0,16 kW/kg di potenza specifica). Entrambi i parametri devono essere rispettati cumulativamente; la congiunzione «e/o» va interpretata nel senso che il divieto opera al superamento di uno soltanto dei due valori. Il presupposto soggettivo si articola su due condizioni alternative: i tre anni dal conseguimento della patente oppure il non aver ancora compiuto vent'anni, la limitazione cessa al verificarsi del primo dei due eventi favorevoli. Il comma 2 fissa i limiti di velocità per la patente B: 100 km/h in autostrada (rispetto al limite ordinario di 130 km/h) e 90 km/h sulle strade extraurbane principali (rispetto al limite ordinario di 110 km/h); tali restrizioni operano per i soli primi tre anni, senza il riferimento all'età di vent'anni previsto per i motocicli. Il comma 4 chiarisce che le limitazioni sono automatiche e decorrono dalla data dell'esame di cui all'art. 121, senza necessità di alcun provvedimento amministrativo individuale. Il comma 5 disciplina il regime sanzionatorio, prevedendo una sanzione pecuniaria da 71 a 286 euro e la sanzione accessoria della sospensione della patente da due a otto mesi.
Quando si applica
Le limitazioni di cui all'art. 117 si applicano ai titolari di patente italiana di categoria A (per i motocicli) e B (per la velocità) nelle seguenti situazioni tipiche: guida di motocicli con potenza superiore alle soglie indicate, nei tre anni successivi al conseguimento della patente A o prima dei vent'anni di età; superamento dei limiti di velocità ridotti in autostrada o su strade extraurbane principali, nei primi tre anni dalla patente B. In linea generale, il regime si applica indipendentemente dal tipo di strada percorsa per il limite sui motocicli, mentre per la velocità i vincoli riguardano esclusivamente autostrade e strade extraurbane principali, non le strade urbane o le strade extraurbane secondarie. La norma non si applica ai titolari di patente estera che guidano in Italia, i quali sono soggetti alla propria disciplina nazionale e alle regole europee di reciprocità.
Connessioni con altre norme
L'art. 117 è strettamente connesso all'art. 121 C.d.S., che disciplina l'esame di guida e dal cui superamento decorrono le limitazioni. Il regime sanzionatorio del comma 5 va letto in coordinamento con gli artt. 218 e 219 C.d.S., che disciplinano la sospensione e la revoca della patente. Sul piano della normativa europea, le limitazioni per i neopatentati trovano riscontro nella Direttiva 2006/126/CE relativa alla patente di guida, che incoraggia gli Stati membri ad adottare sistemi di accesso graduale alla guida (Graduated Driver Licensing). Il comma 3 rinvia al regolamento di esecuzione del Codice (D.P.R. 495/1992) per le modalità di annotazione dei limiti sulla carta di circolazione. Le norme sul patentino AM e sulla patente A1 contengono limitazioni analoghe per i ciclomotori e i motocicli di cilindrata ridotta.
Pronunce della Corte Costituzionale
Corte Cost., sent. n. 24/2017
Prassi dell'Agenzia delle Entrate
Ministero Infrastrutture e Trasporti
Casi pratici
Caso 1: Il neopatentato e la moto sportiva
Tizio consegue la patente A a 22 anni. Sei mesi dopo vuole acquistare una motocicletta da 48 kW. In linea generale, la guida di quel mezzo non è consentita prima che siano trascorsi tre anni dal conseguimento della patente, poiché la potenza supera la soglia di 25 kW prevista dall'art. 117, comma 1. Non rileva il fatto che Tizio abbia già superato i vent'anni: per i motocicli il limite è alternativo (tre anni oppure meno di vent'anni), e quindi il vincolo triennale rimane.
Caso 2: La neopatentata in autostrada
Caia consegue la patente B il 15 marzo 2024. Il 10 luglio 2025, percorrendo un'autostrada, viene rilevata a 118 km/h. Poiché non sono ancora trascorsi tre anni dal conseguimento della patente, in linea generale la condotta integra la violazione dell'art. 117, comma 2, con applicazione della sanzione pecuniaria e della sospensione della patente da due a otto mesi, indipendentemente dall'assenza di precedenti infrazioni.
Caso 3: Il ventennesimo compleanno e i motocicli
Sempronio ha conseguito la patente A a 18 anni e ha appena compiuto 20 anni, ma è trascorso solo un anno e mezzo dalla patente. In questo scenario illustrativo, il compimento del ventesimo anno di età fa venir meno il presupposto soggettivo del comma 1 relativamente all'età, ma non esonera dal rispetto del limite triennale: le due condizioni (tre anni e meno di vent'anni) sono alternative, nel senso che la limitazione opera finché almeno una delle due sussiste. Sempronio dovrà dunque attendere il completamento del triennio prima di poter guidare motocicli oltre 25 kW.
Domande frequenti
Quali sono i limiti per i neopatentati?
I neopatentati hanno per i primi tre anni il limite di 100 km/h in autostrada e 90 sulle extraurbane principali, secondo l'art. 117 del Codice della Strada. Non possono guidare moto sopra 25 kW o 0,16 kW/kg fino ai 20 anni. La violazione comporta multa da 71 a 286 euro e sospensione patente da 2 a 8 mesi.
Quanto dura il limite di velocità per i neopatentati in autostrada?
In linea generale, il limite di 100 km/h in autostrada e di 90 km/h sulle strade extraurbane principali si applica per i primi tre anni dalla data di conseguimento della patente B, indipendentemente dall'età del conducente.
Un neopatentato può guidare una moto di grossa cilindrata se ha già 20 anni?
La limitazione sui motocicli (max 25 kW e 0,16 kW/kg) cessa al verificarsi del primo tra due eventi: il compimento di vent'anni oppure il decorso di tre anni dalla patente. Se il neopatentato ha già vent'anni, la limitazione si applica comunque fino al completamento del triennio.
Quali sanzioni si applicano in caso di violazione dell'art. 117 C.d.S.?
La norma prevede una sanzione amministrativa pecuniaria da 71 a 286 euro e, in via accessoria, la sospensione della validità della patente da due a otto mesi.
I limiti dell'art. 117 scattano automaticamente o servono comunicazioni?
Le limitazioni sono automatiche e decorrono dalla data di superamento dell'esame di guida di cui all'art. 121 C.d.S., senza necessità di alcun provvedimento amministrativo o comunicazione individuale al conducente.
Fonti consultate: 2 fontei verificate