Indice
  1. Testo dell'articolo
  2. Commento
  3. Massime giurisprudenziali
  4. Pronunce Corte Costituzionale
  5. Prassi e linee guida
  6. Casi pratici
  7. Domande frequenti
  8. Vedi anche

Testo dell'articoloVigente

Informazione giuridica di carattere generale. Il presente contenuto costituisce informazione giuridica di carattere generale e non sostituisce in alcun modo il parere di un avvocato iscritto all’Albo. La norma riportata è tratta da fonti ufficiali (Normattiva, Gazzetta Ufficiale) e il commento ha finalità divulgativa. Per la valutazione del caso specifico è necessario consultare un professionista abilitato.

Art. 113 C.d.S. – Targhe delle macchine agricole

Testo vigente – D.Lgs. 285/1992 (aggiornato da Normattiva)

1. Le macchine agricole semoventi di cui all’art. 57, comma 2, lettera a), punti 1) e 2), per circolare su strada devono essere munite posteriormente di una targa contenente i dati di immatricolazione. PERIODO SOPPRESSO DAL D.LGS. 10 SETTEMBRE 1993, N.

360.

2. L’ultimo elemento del convoglio di macchine agricole deve essere individuato con la targa ripetitrice della macchina agricola traente, quando sia occultata la visibilità della targa d’immatricolazione di quest’ultima.

3. I rimorchi agricoli, esclusi quelli di massa complessiva non superiore a 1,5 t, devono essere muniti di una speciale targa contenente i dati di immatricolazione del rimorchio stesso.

4. La targatura è disciplinata dalle disposizioni degli articoli 99, 100 e 102, in quanto applicabili. Per la produzione, distribuzione e restituzione delle targhe si applica l’art. 101.

5. Chiunque viola le disposizioni del presente articolo è soggetto alle sanzioni amministrative, comprese quelle accessorie, stabilite dagli articoli 100, 101 e 102.

6. Il Ministro dei trasporti stabilisce, con proprio decreto, le modalità per l’applicazione di quanto previsto al comma 4.

In sintesi

  • Le macchine agricole semoventi (art. 57, co. 2, lett. a) devono circolare con targa di immatricolazione esposta posteriormente.
  • In caso di convoglio, l'ultimo veicolo deve riportare la targa ripetitrice della macchina traente se quella originale risulta occultata.
  • I rimorchi agricoli con massa complessiva superiore a 1,5 t devono avere una targa propria con i dati di immatricolazione del rimorchio.
  • Le violazioni comportano le sanzioni amministrative previste dagli artt. 100, 101 e 102 C.d.S., incluse le sanzioni accessorie.
Indice dei contenuti

L'art. 113 C.d.S. obbliga le macchine agricole semoventi a circolare con targa di immatricolazione posteriore; i rimorchi agricoli sopra 1,5 t devono avere targa propria.

Ratio della norma

L'art. 113 del Codice della Strada persegue un duplice obiettivo: garantire l'identificabilità delle macchine agricole in circolazione su strada pubblica e tutelare la sicurezza degli altri utenti della strada. Le macchine agricole, pur essendo destinate primariamente all'uso in campo, accedono frequentemente alla viabilità ordinaria per gli spostamenti tra fondi o verso centri aziendali. In tali circostanze, la targa consente alle autorità di controllo di risalire al proprietario o al responsabile del mezzo, facilitando l'accertamento di eventuali illeciti o responsabilità in caso di sinistro.

Analisi del testo

Il comma 1 individua i destinatari principali della norma nelle macchine agricole semoventi richiamate dall'art. 57, comma 2, lettera a), punti 1) e 2), ossia le trattrici agricole e le macchine agricole operatrici semoventi. L'obbligo riguarda la circolazione su strada e impone l'esposizione della targa nella parte posteriore del veicolo. Il comma 2 introduce una regola specifica per i convogli: quando l'ultimo elemento della colonna occulta la targa della macchina traente, tale elemento deve riportare una targa ripetitrice, così da assicurare la visibilità delle informazioni identificative anche da tergo. Il comma 3 estende l'obbligo di targatura ai rimorchi agricoli, ma introduce una soglia di esenzione: i rimorchi di massa complessiva non superiore a 1,5 t ne sono esclusi. I commi 4 e 6 rimandano alla disciplina generale degli artt. 99, 100, 101 e 102 C.d.S. per le modalità di targatura, produzione e restituzione delle targhe, nonché a un decreto ministeriale per le specifiche applicative. Il comma 5 stabilisce il regime sanzionatorio per le violazioni.

Quando si applica

La norma si applica ogni volta che una macchina agricola semovente, tipicamente una trattrice o una macchina operatrice semovente, circola su strade aperte al pubblico transito. L'obbligo scatta indipendentemente dalla distanza percorsa o dalla finalità dello spostamento. In linea generale, la disposizione non riguarda le operazioni svolte esclusivamente all'interno di fondi privati non aperti alla circolazione. Per i rimorchi, la soglia di 1,5 t di massa complessiva rappresenta il discrimine normativo: i rimorchi che non la superano non sono soggetti all'obbligo di targatura autonoma, salvo diverse disposizioni applicabili.

Connessioni con altre norme

L'art. 113 si inserisce nel sistema più ampio della disciplina delle macchine agricole nel Codice della Strada. Il riferimento all'art. 57 definisce le categorie di veicoli interessate. Gli artt. 99, 100 e 102 regolano rispettivamente la carta di circolazione, le targhe di immatricolazione e le targhe provvisorie, fornendo il quadro procedurale entro cui si inserisce la targatura agricola. L'art. 101 disciplina la produzione e distribuzione delle targhe. Sul piano sanzionatorio, il rinvio agli artt. 100, 101 e 102 implica l'applicazione delle relative sanzioni pecuniarie e accessorie (quali il fermo amministrativo del veicolo), in quanto compatibili con la natura del mezzo agricolo. Possono inoltre rilevare le disposizioni del D.Lgs. 395/2000 e successive modifiche in materia di immatricolazione delle macchine agricole.

Pronunce della Corte Costituzionale

Prassi dell'Agenzia delle Entrate

Casi pratici

Caso 1: Trattrice senza targa fermata al controllo

Tizio utilizza la propria trattrice agricola per percorrere alcuni chilometri di strada provinciale al fine di raggiungere un appezzamento di terreno confinante. Durante un controllo, gli agenti della Polizia Stradale constatano che il mezzo è privo di targa di immatricolazione posteriore. In questo scenario illustrativo, la condotta configura una violazione dell'art. 113, comma 1, C.d.S., con applicazione delle sanzioni amministrative richiamate dal comma 5. Il mezzo può essere soggetto anche a sanzioni accessorie secondo le norme di rinvio.

Caso 2: Convoglio agricolo con targa occultata

Caio conduce un convoglio composto da una trattrice e due rimorchi collegati in serie. La targa della trattrice risulta completamente coperta dal primo rimorchio agganciato. L'ultimo elemento del convoglio non riporta alcuna targa ripetitrice. In questo scenario illustrativo, la situazione integra una violazione del comma 2 dell'art. 113 C.d.S.: quando la targa della macchina traente non è visibile, l'ultimo veicolo del convoglio deve esibire una targa ripetitrice con i medesimi dati identificativi.

Caso 3: Rimorchio agricolo leggero esentato

Sempronia possiede un piccolo rimorchio agricolo con massa complessiva di 1,2 t, utilizzato per il trasporto di attrezzature. In questo scenario illustrativo, il rimorchio rientra nell'esenzione prevista dal comma 3 dell'art. 113 C.d.S., che esclude dall'obbligo di targatura autonoma i rimorchi agricoli con massa complessiva non superiore a 1,5 t. Resta comunque necessario che la macchina traente sia regolarmente targata e immatricolata.

Domande frequenti

Quali macchine agricole devono avere la targa per circolare su strada?

In linea generale, le macchine agricole semoventi indicate dall'art. 57, comma 2, lettera a), punti 1) e 2) del Codice della Strada, tipicamente trattrici e macchine operatrici semoventi, devono essere munite di targa di immatricolazione posteriore per poter circolare su strade pubbliche.

I rimorchi agricoli devono avere una targa propria?

Sì, ma con un'eccezione: i rimorchi agricoli con massa complessiva superiore a 1,5 t devono avere una targa specifica con i propri dati di immatricolazione. I rimorchi di massa non superiore a 1,5 t sono esclusi da questo obbligo ai sensi del comma 3 dell'art. 113 C.d.S.

Cosa succede se la targa della trattrice è coperta dal rimorchio?

L'art. 113, comma 2 stabilisce che, quando la targa della macchina traente risulta occultata dall'ultimo elemento del convoglio, quest'ultimo deve esporre una targa ripetitrice con i dati di immatricolazione della macchina agricola traente. L'omissione comporta le sanzioni previste dal comma 5.

Quali sanzioni si applicano per la violazione dell'art. 113 C.d.S.?

Il comma 5 dell'art. 113 C.d.S. rinvia alle sanzioni amministrative, comprese quelle accessorie, stabilite dagli artt. 100, 101 e 102 del Codice della Strada. Le sanzioni accessorie possono includere, in linea generale, il fermo amministrativo del veicolo, secondo quanto previsto dalle norme di rinvio applicabili al caso concreto.

Ultimo aggiornamento redazionale: 2026-05-08
Fonti consultate: 2 fontei verificate
Vedi anche
A cura di
Andrea Marton — Dottore in Economia e Finanza, praticante commercialista
Fondatore e responsabile editoriale di Legge in Chiaro, portale di divulgazione giuridica e fiscale gratuita su 101 testi e codici italiani. I contenuti sono curati e rivisti da un team di laureati in economia; hanno scopo informativo e divulgativo e non costituiscono consulenza professionale. Profilo completo →
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