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Ultimo aggiornamento: 10 Maggio 2026
Fonte: Normattiva.it · Gazzetta Ufficiale
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Art. 113 C.d.S. – Targhe delle macchine agricole

In vigore dal 1° gennaio 1993 (D.Lgs. 285/1992)

1. Le macchine agricole semoventi di cui all’art. 57, comma 2, lettera a), punti 1) e 2), per circolare su strada devono essere munite posteriormente di una targa contenente i dati di immatricolazione.

2. L’ultimo elemento del convoglio di macchine agricole deve essere individuato con la targa ripetitrice della macchina agricola traente, quando sia occultata la visibilità della targa d’immatricolazione di quest’ultima.

3. I rimorchi agricoli, esclusi quelli di massa complessiva non superiore a 1,5 t, devono essere muniti di una speciale targa contenente i dati di immatricolazione del rimorchio stesso.

4. La targatura è disciplinata dalle disposizioni degli articoli 99, 100 e 102, in quanto applicabili. Per la produzione, distribuzione e restituzione delle targhe si applica l’art. 101.

5. Chiunque viola le disposizioni del presente articolo è soggetto alle sanzioni amministrative, comprese quelle accessorie, stabilite dagli articoli 100, 101 e 102.

6. Il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti stabilisce, con proprio decreto, le modalità per l’applicazione di quanto previsto al comma 4.

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In sintesi

  • Le macchine agricole semoventi (art. 57, co. 2, lett. a) devono circolare con targa di immatricolazione esposta posteriormente.
  • In caso di convoglio, l'ultimo veicolo deve riportare la targa ripetitrice della macchina traente se quella originale risulta occultata.
  • I rimorchi agricoli con massa complessiva superiore a 1,5 t devono avere una targa propria con i dati di immatricolazione del rimorchio.
  • Le violazioni comportano le sanzioni amministrative previste dagli artt. 100, 101 e 102 C.d.S., incluse le sanzioni accessorie.

L'art. 113 C.d.S. obbliga le macchine agricole semoventi a circolare con targa di immatricolazione posteriore; i rimorchi agricoli sopra 1,5 t devono avere targa propria.

Ratio della norma

L'art. 113 del Codice della Strada persegue un duplice obiettivo: garantire l'identificabilità delle macchine agricole in circolazione su strada pubblica e tutelare la sicurezza degli altri utenti della strada. Le macchine agricole, pur essendo destinate primariamente all'uso in campo, accedono frequentemente alla viabilità ordinaria per gli spostamenti tra fondi o verso centri aziendali. In tali circostanze, la targa consente alle autorità di controllo di risalire al proprietario o al responsabile del mezzo, facilitando l'accertamento di eventuali illeciti o responsabilità in caso di sinistro.

Analisi del testo

Il comma 1 individua i destinatari principali della norma nelle macchine agricole semoventi richiamate dall'art. 57, comma 2, lettera a), punti 1) e 2), ossia le trattrici agricole e le macchine agricole operatrici semoventi. L'obbligo riguarda la circolazione su strada e impone l'esposizione della targa nella parte posteriore del veicolo. Il comma 2 introduce una regola specifica per i convogli: quando l'ultimo elemento della colonna occulta la targa della macchina traente, tale elemento deve riportare una targa ripetitrice, così da assicurare la visibilità delle informazioni identificative anche da tergo. Il comma 3 estende l'obbligo di targatura ai rimorchi agricoli, ma introduce una soglia di esenzione: i rimorchi di massa complessiva non superiore a 1,5 t ne sono esclusi. I commi 4 e 6 rimandano alla disciplina generale degli artt. 99, 100, 101 e 102 C.d.S. per le modalità di targatura, produzione e restituzione delle targhe, nonché a un decreto ministeriale per le specifiche applicative. Il comma 5 stabilisce il regime sanzionatorio per le violazioni.

Quando si applica

La norma si applica ogni volta che una macchina agricola semovente — tipicamente una trattrice o una macchina operatrice semovente — circola su strade aperte al pubblico transito. L'obbligo scatta indipendentemente dalla distanza percorsa o dalla finalità dello spostamento. In linea generale, la disposizione non riguarda le operazioni svolte esclusivamente all'interno di fondi privati non aperti alla circolazione. Per i rimorchi, la soglia di 1,5 t di massa complessiva rappresenta il discrimine normativo: i rimorchi che non la superano non sono soggetti all'obbligo di targatura autonoma, salvo diverse disposizioni applicabili.

Connessioni con altre norme

L'art. 113 si inserisce nel sistema più ampio della disciplina delle macchine agricole nel Codice della Strada. Il riferimento all'art. 57 definisce le categorie di veicoli interessate. Gli artt. 99, 100 e 102 regolano rispettivamente la carta di circolazione, le targhe di immatricolazione e le targhe provvisorie, fornendo il quadro procedurale entro cui si inserisce la targatura agricola. L'art. 101 disciplina la produzione e distribuzione delle targhe. Sul piano sanzionatorio, il rinvio agli artt. 100, 101 e 102 implica l'applicazione delle relative sanzioni pecuniarie e accessorie (quali il fermo amministrativo del veicolo), in quanto compatibili con la natura del mezzo agricolo. Possono inoltre rilevare le disposizioni del D.Lgs. 395/2000 e successive modifiche in materia di immatricolazione delle macchine agricole.

Domande frequenti

Quali macchine agricole devono avere la targa per circolare su strada?

In linea generale, le macchine agricole semoventi indicate dall'art. 57, comma 2, lettera a), punti 1) e 2) del Codice della Strada — tipicamente trattrici e macchine operatrici semoventi — devono essere munite di targa di immatricolazione posteriore per poter circolare su strade pubbliche.

I rimorchi agricoli devono avere una targa propria?

Sì, ma con un'eccezione: i rimorchi agricoli con massa complessiva superiore a 1,5 t devono avere una targa specifica con i propri dati di immatricolazione. I rimorchi di massa non superiore a 1,5 t sono esclusi da questo obbligo ai sensi del comma 3 dell'art. 113 C.d.S.

Cosa succede se la targa della trattrice è coperta dal rimorchio?

L'art. 113, comma 2 stabilisce che, quando la targa della macchina traente risulta occultata dall'ultimo elemento del convoglio, quest'ultimo deve esporre una targa ripetitrice con i dati di immatricolazione della macchina agricola traente. L'omissione comporta le sanzioni previste dal comma 5.

Quali sanzioni si applicano per la violazione dell'art. 113 C.d.S.?

Il comma 5 dell'art. 113 C.d.S. rinvia alle sanzioni amministrative — comprese quelle accessorie — stabilite dagli artt. 100, 101 e 102 del Codice della Strada. Le sanzioni accessorie possono includere, in linea generale, il fermo amministrativo del veicolo, secondo quanto previsto dalle norme di rinvio applicabili al caso concreto.

Ultimo aggiornamento redazionale: 2026-05-08
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