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Ultimo aggiornamento: 10 Maggio 2026
Fonte: Normattiva.it · Gazzetta Ufficiale
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Art. 101 C.d.S. – Produzione, distribuzione, restituzione e ritiro delle targhe

In vigore dal 1° gennaio 1993 (D.Lgs. 285/1992)

1. La produzione e la distribuzione delle targhe dei veicoli a motore o da essi rimorchiati sono riservate allo Stato. Il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti con proprio decreto, sentito il Ministro dell’economia e delle finanze, stabilisce il prezzo di vendita delle targhe comprensivo del costo di produzione e di una quota di maggiorazione da destinare esclusivamente alle attività previste dall’art. 208, comma 2. Il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, con proprio decreto, di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze, assegna annualmente i proventi derivanti dalla quota di maggiorazione al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti nella misura del venti per cento e al Dipartimento per i trasporti terrestri nella misura dell’ottanta per cento. Il Ministro dell’economia e delle finanze è autorizzato ad adottare, con propri decreti, le necessarie variazioni di bilancio.

2. Le targhe sono consegnate agli intestatari dall’ufficio competente del Dipartimento per i trasporti terrestri all’atto dell’immatricolazione dei veicoli.

3. Le targhe del veicolo e il relativo documento di circolazione devono essere restituiti all’ufficio competente del Dipartimento per i trasporti terrestri in caso che l’interessato non ottenga l’iscrizione al P.R.A. entro novanta giorni dal rilascio del documento stesso.

4. Nel caso di mancato adempimento degli obblighi di cui al comma 3, l’ufficio competente del Dipartimento per i trasporti terrestri, su apposita segnalazione dell’ufficio del P.R.A., provvede, tramite gli organi di polizia, al ritiro delle targhe e della carta di circolazione.

5. Chiunque abusivamente produce o distribuisce targhe per autoveicoli, motoveicoli e rimorchi è soggetto, se il fatto non costituisce reato, alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 357 a euro 1.433.

6. La violazione di cui al comma 5 importa la sanzione amministrativa accessoria della confisca delle targhe, secondo le norme di cui al capo I, sezione II, del titolo VI.

Contenuto elaborato con il supporto di sistemi di intelligenza artificiale e revisionato dalla Redazione di La Legge in Chiaro sotto la responsabilità editoriale del Dott. Andrea Marton, Tax Advisor — Consulente Fiscale. Fonti verificate: Normattiva, Italgiure, Corte Costituzionale, Agenzia delle Entrate.

In sintesi

  • La produzione e distribuzione delle targhe è riservata allo Stato; il prezzo è fissato dal Ministro delle infrastrutture e dei trasporti.
  • Le targhe vengono consegnate all'intestatario dall'ufficio del Dipartimento trasporti terrestri al momento dell'immatricolazione.
  • Se l'iscrizione al P.R.A. non avviene entro 90 giorni, targhe e documento di circolazione devono essere restituiti all'ufficio competente.
  • In caso di mancata restituzione, gli organi di polizia procedono al ritiro coattivo di targhe e carta di circolazione.
  • Chi produce o distribuisce targhe abusivamente rischia una sanzione amministrativa da 357 a 1.433 euro e la confisca delle targhe.

L'art. 101 C.d.S. riserva allo Stato la produzione e distribuzione delle targhe, disciplinando consegna, restituzione e sanzioni per abuso.

Ratio della norma

L'art. 101 C.d.S. risponde all'esigenza di garantire la sicurezza pubblica e l'ordine nella circolazione stradale mediante il controllo statale esclusivo sulla produzione e distribuzione delle targhe veicolare. Il monopolio pubblico impedisce la proliferazione di targhe contraffatte o non autorizzate, tutelando al contempo l'affidabilità del sistema di identificazione dei veicoli circolanti su strada.

Analisi del testo

Il comma 1 sancisce la riserva statale sulla produzione e distribuzione delle targhe, affidando al Ministro delle infrastrutture e dei trasporti la fissazione del prezzo di vendita, comprensivo di una maggiorazione destinata alle attività dell'art. 208, comma 2. Il comma 2 disciplina la consegna delle targhe all'atto dell'immatricolazione. I commi 3 e 4 regolano l'obbligo di restituzione in caso di mancata iscrizione al P.R.A. entro 90 giorni, prevedendo il ritiro coattivo tramite le forze di polizia su segnalazione dell'ufficio P.R.A. I commi 5 e 6 introducono una sanzione amministrativa pecuniaria e la confisca per chi produce o distribuisce abusivamente targhe, a condizione che il fatto non costituisca reato.

Quando si applica

La norma si applica in tutti i casi in cui occorra individuare il soggetto legittimato a produrre o distribuire targhe (solo lo Stato), al momento dell'immatricolazione di un veicolo, quando l'intestatario non completa l'iscrizione al P.R.A. nei termini di legge, e ogni volta che si riscontri una produzione o distribuzione abusiva di targhe da parte di privati o soggetti non autorizzati.

Connessioni con altre norme

L'art. 101 C.d.S. va letto in combinato con l'art. 100 C.d.S., che disciplina le caratteristiche e l'uso delle targhe di immatricolazione, e con l'art. 208 C.d.S., cui è destinata la quota di maggiorazione del prezzo di vendita. Rilevano altresì le disposizioni del P.R.A. (D.Lgs. 30 aprile 1992, n. 285) in materia di pubblicità automobilistica e le norme penali applicabili qualora la condotta di produzione abusiva integri gli estremi di un reato (es. falsità materiale ex artt. 476 ss. c.p.).

Domande frequenti

Chi può produrre le targhe per i veicoli a motore in Italia?

La produzione e la distribuzione delle targhe sono riservate esclusivamente allo Stato, ai sensi dell'art. 101, comma 1, C.d.S. Nessun privato o soggetto non autorizzato può legalmente produrre o distribuire targhe per autoveicoli, motoveicoli o rimorchi.

Entro quanto tempo bisogna iscriversi al P.R.A. dopo l'immatricolazione?

L'iscrizione al P.R.A. deve avvenire entro 90 giorni dal rilascio del documento di circolazione. Decorso tale termine senza che l'iscrizione sia avvenuta, l'interessato è obbligato a restituire le targhe e il documento di circolazione all'ufficio del Dipartimento trasporti terrestri.

Cosa succede se non si restituiscono le targhe dopo la mancata iscrizione al P.R.A.?

Se l'intestatario non provvede spontaneamente alla restituzione, l'ufficio del Dipartimento trasporti terrestri, su segnalazione dell'ufficio P.R.A., dispone il ritiro coattivo delle targhe e della carta di circolazione tramite gli organi di polizia.

Qual è la sanzione per chi produce o distribuisce targhe abusivamente?

Chi produce o distribuisce abusivamente targhe per autoveicoli, motoveicoli o rimorchi, se il fatto non costituisce reato, è soggetto a una sanzione amministrativa pecuniaria da 357 a 1.433 euro. È prevista inoltre la confisca delle targhe prodotte o distribuite illecitamente.

Come viene determinato il prezzo delle targhe?

Il prezzo di vendita delle targhe è stabilito con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, sentito il Ministro dell'economia e delle finanze. Il prezzo include il costo di produzione e una quota di maggiorazione destinata esclusivamente alle attività previste dall'art. 208, comma 2, C.d.S.

Ultimo aggiornamento redazionale: 2026-05-08
Fonti consultate: 1 fonte verificate
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