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Ultimo aggiornamento: 10 Maggio 2026
Fonte: Normattiva.it · Gazzetta Ufficiale
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Art. 103 C.d.S. – Obblighi conseguenti alla cessazione della circolazione dei veicoli a motore e dei rimorchi

In vigore dal 1° gennaio 1993 (D.Lgs. 285/1992)

1. La parte interessata, intestataria di un autoveicolo, motoveicolo o rimorchio, o l’avente titolo deve comunicare al competente ufficio del P.R.A., entro sessanta giorni, la cessazione della circolazione di veicoli a motore e di rimorchi non avviati alla demolizione o la definitiva esportazione all’estero del veicolo stesso, restituendo il certificato di proprietà, la carta di circolazione e le targhe. L’ufficio del P.R.A. ne dà immediata comunicazione all’ufficio competente del Dipartimento per i trasporti terrestri provvedendo altresì alla restituzione al medesimo ufficio della carta di circolazione e delle targhe. Con il regolamento di esecuzione sono stabilite le modalità per lo scambio delle informazioni tra il P.R.A. e il Dipartimento per i trasporti terrestri.

2. Le targhe ed i documenti di circolazione vengono, altresì, ritirati d’ufficio tramite gli organi di polizia, che ne curano la consegna agli uffici del P.R.A., nel caso che trascorsi centottanta giorni dalla rimozione del veicolo dalla circolazione, ai sensi dell’art. 159, non sia stata denunciata la sua sottrazione ovvero il veicolo stesso non sia stato reclamato dall’intestatario dei documenti anzidetti o dall’avente titolo o venga demolito o alienato ai sensi dello stesso articolo. L’ufficio competente del P.R.A. è tenuto agli adempimenti previsti dal comma 1.

3. I gestori di centri di raccolta e di vendita di motoveicoli, autoveicoli e rimorchi da avviare allo smontaggio ed alla successiva riduzione in rottami non possono alienare, smontare o distruggere i suddetti mezzi senza aver prima adempiuto, qualora gli intestatari o gli aventi titolo non lo abbiano già fatto, ai compiti di cui al comma 1. Gli estremi della ricevuta della avvenuta denuncia e consegna delle targhe e dei documenti agli uffici competenti devono essere annotati su appositi registri di entrata e di uscita dei veicoli, da tenere secondo le norme del regolamento.

4. Agli stessi obblighi di cui al comma 3 sono soggetti i responsabili dei centri di raccolta o altri luoghi di custodia di veicoli rimossi ai sensi dell’art. 159 nel caso di demolizione del veicolo prevista dall’art. 215, comma 4.

5. Chiunque viola le disposizioni di cui al comma 1 è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 143 a euro 573. La sanzione è da euro 357 a euro 1.433 se la violazione è commessa ai sensi dei commi 3 e 4.

Contenuto elaborato con il supporto di sistemi di intelligenza artificiale e revisionato dalla Redazione di La Legge in Chiaro sotto la responsabilità editoriale del Dott. Andrea Marton, Tax Advisor — Consulente Fiscale. Fonti verificate: Normattiva, Italgiure, Corte Costituzionale, Agenzia delle Entrate.

In sintesi

  • L'intestatario deve comunicare la cessazione della circolazione al PRA entro 60 giorni, restituendo certificato di proprietà, carta di circolazione e targhe.
  • Le targhe e i documenti sono ritirati d'ufficio se dopo 180 giorni dalla rimozione il veicolo non è stato reclamato né la sottrazione denunciata.
  • I gestori dei centri di raccolta non possono alienare o demolire veicoli senza aver prima adempiuto agli obblighi di comunicazione al PRA.
  • La violazione del comma 1 comporta una sanzione amministrativa da 143 a 573 euro, maggiorata per i gestori dei centri di raccolta.

L'art. 103 C.d.S. obbliga l'intestatario a comunicare al PRA entro 60 giorni la cessazione della circolazione del veicolo, restituendo targa e documenti.

Ratio della norma

L'art. 103 C.d.S. persegue l'obiettivo di garantire l'aggiornamento costante e l'affidabilità del Pubblico Registro Automobilistico (PRA). La cessazione della circolazione di un veicolo non è un fatto meramente privato: incide sulla sicurezza stradale, sulla responsabilità civile e sull'esattezza delle banche dati pubbliche. La norma impone quindi obblighi precisi sia ai privati intestatari sia agli operatori professionali del settore della demolizione, evitando che veicoli dismessi continuino a risultare in circolazione con conseguenti rischi di abusi, evasione fiscale e difficoltà nelle indagini in caso di incidenti.

Analisi del testo

Il comma 1 individua i soggetti obbligati (intestatario o avente titolo) e fissa il termine perentorio di 60 giorni per la comunicazione al PRA, cui va accompagnata la restituzione fisica del certificato di proprietà, della carta di circolazione e delle targhe. Il comma 2 introduce un meccanismo di ritiro d'ufficio operato dalla polizia stradale decorsi 180 giorni dalla rimozione, in assenza di denuncia di furto o reclamo. I commi 3 e 4 estendono gli obblighi ai gestori dei centri di raccolta e demolizione, vietando qualsiasi operazione sul veicolo prima dell'adempimento burocratico. Il comma 5 sanziona le violazioni con una sanzione pecuniaria amministrativa, aggravata per gli operatori professionali.

Quando si applica

La norma si applica in tutti i casi in cui un veicolo a motore o un rimorchio cessa definitivamente di circolare: ritiro volontario dalla circolazione, esportazione definitiva all'estero, avvio alla demolizione, custodia prolungata presso centri di raccolta. Non riguarda le sospensioni temporanee della circolazione, per le quali trovano applicazione disposizioni diverse. L'obbligo decorre dal momento in cui la cessazione si verifica concretamente, indipendentemente dalle ragioni che la determinano.

Connessioni con altre norme

L'art. 103 va letto in coordinamento con l'art. 96 C.d.S. (formalità per il trasferimento di proprietà) e con l'art. 97 C.d.S. (carta di circolazione). Sul versante della demolizione, il riferimento è al D.Lgs. 209/2003 (veicoli fuori uso), che disciplina la filiera del fine vita dei veicoli e gli obblighi dei centri autorizzati. Il D.P.R. 495/1992 (Regolamento di esecuzione C.d.S.) detta le modalità operative della comunicazione al PRA. Le sanzioni rientrano nel quadro generale delle sanzioni amministrative previste dalla L. 689/1981.

Domande frequenti

Entro quanto tempo bisogna comunicare al PRA la cessazione della circolazione del veicolo?

L'intestatario o l'avente titolo deve comunicare la cessazione della circolazione al competente ufficio del PRA entro 60 giorni, restituendo contestualmente il certificato di proprietà, la carta di circolazione e le targhe.

Cosa succede se non si comunica entro 60 giorni la cessazione della circolazione?

Chi viola l'obbligo di comunicazione previsto dal comma 1 è soggetto a una sanzione amministrativa pecuniaria da 143 a 573 euro. Per i gestori di centri di raccolta che violano i commi 3 e 4, la sanzione è maggiorata.

Quando scatta il ritiro d'ufficio di targhe e documenti da parte della polizia?

Il ritiro d'ufficio avviene quando, trascorsi 180 giorni dalla rimozione del veicolo dalla circolazione, l'intestatario non ha reclamato il mezzo, non ha denunciato la sua sottrazione, oppure il veicolo viene demolito o alienato.

I gestori dei centri di demolizione possono smontare un veicolo senza comunicare nulla al PRA?

No. I commi 3 e 4 dell'art. 103 vietano espressamente ai gestori dei centri di raccolta e demolizione di alienare, smontare o distruggere i veicoli senza aver prima adempiuto agli obblighi di comunicazione al PRA, qualora l'intestatario non lo abbia già fatto.

L'art. 103 C.d.S. si applica anche all'esportazione definitiva del veicolo all'estero?

Sì. Il comma 1 prevede esplicitamente che l'obbligo di comunicazione al PRA si applichi anche nel caso di definitiva esportazione all'estero del veicolo, con restituzione della carta di circolazione, del certificato di proprietà e delle targhe.

Ultimo aggiornamento redazionale: 2026-05-08
Fonti consultate: 1 fonte verificate
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