Indice
  1. Testo dell'articolo
  2. Commento
  3. Massime giurisprudenziali
  4. Pronunce Corte Costituzionale
  5. Prassi e linee guida
  6. Casi pratici
  7. Domande frequenti
  8. Vedi anche

Testo dell'articoloVigente

Informazione giuridica di carattere generale. Il presente contenuto costituisce informazione giuridica di carattere generale e non sostituisce in alcun modo il parere di un avvocato iscritto all’Albo. La norma riportata è tratta da fonti ufficiali (Normattiva, Gazzetta Ufficiale) e il commento ha finalità divulgativa. Per la valutazione del caso specifico è necessario consultare un professionista abilitato.

Art. 103 C.d.S. – Obblighi conseguenti alla cessazione della circolazione dei veicoli a motore e dei rimorchi

Testo vigente – D.Lgs. 285/1992 (aggiornato da Normattiva)

1. Per esportare definitivamente all’estero autoveicoli, motoveicoli o rimorchi, l’intestatario o l’avente titolo chiede all’ufficio competente del Dipartimento per i trasporti, la navigazione, gli affari generali e del personale la cancellazione dall’archivio nazionale dei veicoli e dal P.R.A., restituendo le relative targhe e la carta di circolazione, secondo le procedure stabilite dal Dipartimento stesso nel rispetto delle vigenti norme comunitarie in materia. La cancellazione è disposta a condizione che il veicolo sia in regola con gli obblighi di revisione o sia stato sottoposto, nell’anno in cui ricorre l’obbligo della revisione, a visita e prova per l’accertamento dell’idoneità alla circolazione ai sensi dell’articolo 75, e che non sia pendente un provvedimento di revisione singola ai sensi dell’articolo 80, comma 7. Per raggiungere i transiti di confine per l’esportazione il veicolo cancellato può circolare su strada solo se munito del foglio di via e della targa provvisoria prevista dall’articolo 99.

2. Le targhe ed i documenti di circolazione vengono, ritirati d’ufficio tramite gli organi di polizia, che ne curano la consegna al competente ufficio del Dipartimento per i trasporti, la navigazione, gli affari generali e del personale, nel caso che trascorsi centottanta giorni dalla rimozione del veicolo dalla circolazione, ai sensi dell’art. 159, non sia stata denunciata la sua sottrazione ovvero il veicolo stesso non sia stato reclamato dall’intestatario dei documenti anzidetti o dall’avente titolo o venga demolito o alienato ai sensi dello stesso articolo. Il predetto ufficio provvede alla cancellazione dall’archivio nazionale dei veicoli e ne dà notizia al competente ufficio del P.R.A. per la cancellazione dal pubblico registro automobilistico.

3. IL D.LGS. 3 APRILE 2006, N. 152 HA CONFERMATO L’ABROGAZIONE DEL PRESENTE COMMA.

4. IL D.LGS. 3 APRILE 2006, N. 152 HA CONFERMATO L’ABROGAZIONE DEL PRESENTE COMMA.

5. Chiunque viola le disposizioni di cui al comma 1 è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da € 173 a € 694 . IL D.LGS. 3 APRILE 2006, N. 152 HA CONFERMATO L’ABROGAZIONE DEL PRESENTE PERIODO.

In sintesi

  • L'intestatario deve comunicare la cessazione della circolazione al PRA entro 60 giorni, restituendo certificato di proprietà, carta di circolazione e targhe.
  • Le targhe e i documenti sono ritirati d'ufficio se dopo 180 giorni dalla rimozione il veicolo non è stato reclamato né la sottrazione denunciata.
  • I gestori dei centri di raccolta non possono alienare o demolire veicoli senza aver prima adempiuto agli obblighi di comunicazione al PRA.
  • La violazione del comma 1 comporta una sanzione amministrativa da 143 a 573 euro, maggiorata per i gestori dei centri di raccolta.
Indice dei contenuti

L'art. 103 C.d.S. obbliga l'intestatario a comunicare al PRA entro 60 giorni la cessazione della circolazione del veicolo, restituendo targa e documenti.

Ratio della norma

L'art. 103 C.d.S. persegue l'obiettivo di garantire l'aggiornamento costante e l'affidabilità del Pubblico Registro Automobilistico (PRA). La cessazione della circolazione di un veicolo non è un fatto meramente privato: incide sulla sicurezza stradale, sulla responsabilità civile e sull'esattezza delle banche dati pubbliche. La norma impone quindi obblighi precisi sia ai privati intestatari sia agli operatori professionali del settore della demolizione, evitando che veicoli dismessi continuino a risultare in circolazione con conseguenti rischi di abusi, evasione fiscale e difficoltà nelle indagini in caso di incidenti.

Analisi del testo

Il comma 1 individua i soggetti obbligati (intestatario o avente titolo) e fissa il termine perentorio di 60 giorni per la comunicazione al PRA, cui va accompagnata la restituzione fisica del certificato di proprietà, della carta di circolazione e delle targhe. Il comma 2 introduce un meccanismo di ritiro d'ufficio operato dalla polizia stradale decorsi 180 giorni dalla rimozione, in assenza di denuncia di furto o reclamo. I commi 3 e 4 estendono gli obblighi ai gestori dei centri di raccolta e demolizione, vietando qualsiasi operazione sul veicolo prima dell'adempimento burocratico. Il comma 5 sanziona le violazioni con una sanzione pecuniaria amministrativa, aggravata per gli operatori professionali.

Quando si applica

La norma si applica in tutti i casi in cui un veicolo a motore o un rimorchio cessa definitivamente di circolare: ritiro volontario dalla circolazione, esportazione definitiva all'estero, avvio alla demolizione, custodia prolungata presso centri di raccolta. Non riguarda le sospensioni temporanee della circolazione, per le quali trovano applicazione disposizioni diverse. L'obbligo decorre dal momento in cui la cessazione si verifica concretamente, indipendentemente dalle ragioni che la determinano.

Connessioni con altre norme

L'art. 103 va letto in coordinamento con l'art. 96 C.d.S. (formalità per il trasferimento di proprietà) e con l'art. 97 C.d.S. (carta di circolazione). Sul versante della demolizione, il riferimento è al D.Lgs. 209/2003 (veicoli fuori uso), che disciplina la filiera del fine vita dei veicoli e gli obblighi dei centri autorizzati. Il D.P.R. 495/1992 (Regolamento di esecuzione C.d.S.) detta le modalità operative della comunicazione al PRA. Le sanzioni rientrano nel quadro generale delle sanzioni amministrative previste dalla L. 689/1981.

Pronunce della Corte Costituzionale

Prassi dell'Agenzia delle Entrate

Casi pratici

Caso 1: intestatario che cessa la circolazione dell'autovettura

Tizio decide di ritirare definitivamente dalla circolazione la propria autovettura, ormai inutilizzabile, senza però avviarla alla demolizione. Ha 60 giorni di tempo per recarsi al PRA competente, restituire certificato di proprietà, carta di circolazione e targhe e formalizzare la cessazione. Se non lo fa entro il termine, rischia una sanzione amministrativa da 143 a 573 euro.

Caso 2: veicolo rimosso e non reclamato

Caio lascia la propria moto abbandonata su suolo pubblico. Gli organi di polizia la rimuovono. Trascorsi 180 giorni senza che Caio la reclami e senza che abbia sporto denuncia di furto, la polizia ritira d'ufficio targa e documenti, avviando le procedure conseguenti alla cessazione della circolazione.

Caso 3: gestore di centro di raccolta

Sempronio gestisce un centro di demolizione e riceve un'autovettura il cui intestatario non ha ancora comunicato la cessazione della circolazione al PRA. Prima di procedere allo smontaggio o alla riduzione in rottami, Sempronio è obbligato per legge ad adempiere agli obblighi di comunicazione al PRA in sostituzione dell'intestatario inadempiente. Se procede alla demolizione senza farlo, è soggetto alla sanzione maggiorata prevista dal comma 5.

Domande frequenti

Entro quanto tempo bisogna comunicare al PRA la cessazione della circolazione del veicolo?

L'intestatario o l'avente titolo deve comunicare la cessazione della circolazione al competente ufficio del PRA entro 60 giorni, restituendo contestualmente il certificato di proprietà, la carta di circolazione e le targhe.

Cosa succede se non si comunica entro 60 giorni la cessazione della circolazione?

Chi viola l'obbligo di comunicazione previsto dal comma 1 è soggetto a una sanzione amministrativa pecuniaria da 143 a 573 euro. Per i gestori di centri di raccolta che violano i commi 3 e 4, la sanzione è maggiorata.

Quando scatta il ritiro d'ufficio di targhe e documenti da parte della polizia?

Il ritiro d'ufficio avviene quando, trascorsi 180 giorni dalla rimozione del veicolo dalla circolazione, l'intestatario non ha reclamato il mezzo, non ha denunciato la sua sottrazione, oppure il veicolo viene demolito o alienato.

I gestori dei centri di demolizione possono smontare un veicolo senza comunicare nulla al PRA?

No. I commi 3 e 4 dell'art. 103 vietano espressamente ai gestori dei centri di raccolta e demolizione di alienare, smontare o distruggere i veicoli senza aver prima adempiuto agli obblighi di comunicazione al PRA, qualora l'intestatario non lo abbia già fatto.

L'art. 103 C.d.S. si applica anche all'esportazione definitiva del veicolo all'estero?

Sì. Il comma 1 prevede esplicitamente che l'obbligo di comunicazione al PRA si applichi anche nel caso di definitiva esportazione all'estero del veicolo, con restituzione della carta di circolazione, del certificato di proprietà e delle targhe.

Ultimo aggiornamento redazionale: 2026-05-08
Fonti consultate: 2 fontei verificate
Vedi anche
A cura di
Andrea Marton — Dottore in Economia e Finanza, praticante commercialista
Fondatore e responsabile editoriale di Legge in Chiaro, portale di divulgazione giuridica e fiscale gratuita su 101 testi e codici italiani. I contenuti sono curati e rivisti da un team di laureati in economia; hanno scopo informativo e divulgativo e non costituiscono consulenza professionale. Profilo completo →
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