Art. 106 C.d.S. – Norme costruttive e dispositivi di equipaggiamento delle macchine agricole
In vigore dal 1° gennaio 1993 (D.Lgs. 285/1992)
1. Le macchine agricole indicate nell’art. 57, comma 2, devono essere costruite in modo che, ai fini della circolazione stradale, garantiscano sufficiente stabilità sia quando circolano isolatamente, sia quando effettuano il traino, se previsto, sia, infine, quando sono equipaggiate con attrezzi portati o semiportati dei quali deve essere garantito il bloccaggio tridimensionale. Le macchine agricole semoventi devono essere inoltre costruite in modo da consentire un idoneo campo di visibilità, anche quando sono equipaggiate con cabina di guida chiusa, con dispositivi di protezione del conducente e con attrezzi portati o semiportati. Il sedile del conducente deve essere facilmente accessibile e confortevole ed i comandi adeguatamente agibili.
2. Le macchine agricole semoventi indicate nell’art. 57, comma 2, lettera a), escluse quelle di cui al punto 3), devono essere munite di:
a) dispositivi per la segnalazione visiva e per l’illuminazione;
b) dispositivi per la frenatura;
c) dispositivo di sterzo;
d) dispositivo silenziatore del rumore emesso dal motore;
e) dispositivo per la segnalazione acustica;
f) dispositivo retrovisore;
g) ruote o cingoli idonei per la marcia su strada;
h) dispositivi amovibili per la protezione dalle parti pericolose;
i) dispositivi di agganciamento, anche amovibili, se predisposte per il traino;
l) superfici trasparenti di sicurezza e dispositivo tergivetro del parabrezza.
3. Le macchine agricole semoventi indicate nell’art. 57, comma 2, lettera a), punto 3), devono essere munite, con riferimento all’elencazione del comma 2, dei dispositivi di cui alle lettere b), c), d), g) ed h); devono inoltre essere munite dei dispositivi di cui alla lettera a), anche se amovibili; nel limite di massa di 0,3 t possono essere sprovviste dei dispositivi di cui alla lettera b).
4. Le macchine agricole trainate indicate nell’art. 57, comma 2, lettera b), devono essere munite dei dispositivi di cui al comma 2, lettere a), b), g), h) ed i); le macchine agricole trainate di cui all’art. 57, comma 2, lettera b), punto 1), se di massa complessiva inferiore od uguale a quella rimorchiabile riconosciuta alla macchina agricola traente per macchine operatrici trainate prive di freni, possono essere sprovviste dei dispositivi di cui alla lettera b) del comma 2. Sulle macchine agricole trainate, esclusi i rimorchi agricoli, è consentito che i dispositivi di cui alla lettera a) siano amovibili.
5. Le prescrizioni tecniche relative alle caratteristiche costruttive delle macchine agricole e ai dispositivi di cui le stesse devono essere munite, quando non espressamente previste dal regolamento, sono stabilite con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con il Ministro delle politiche agricole e forestali, fatte salve le competenze del Ministro dell’ambiente e della tutela del territorio in materia di emissioni inquinanti e di rumore. Con lo stesso strumento possono essere stabilite caratteristiche, numero e modalità di applicazione dei dispositivi di cui al presente articolo.
6. Le macchine agricole indicate nell’art. 57, comma 2, devono inoltre rispondere alle disposizioni relative ai mezzi e sistemi di difesa previsti dalle normative per la sicurezza e igiene del lavoro, nonché per la protezione dell’ambiente da ogni tipo di inquinamento.
7. Qualora i decreti di cui al comma 5 si riferiscano a disposizioni oggetto di direttive del Consiglio o della Commissione delle Comunità europee, le prescrizioni tecniche sono quelle contenute nelle predette direttive; per l’omologazione si fa salva la facoltà, per gli interessati, di richiedere l’applicazione delle corrispondenti prescrizioni tecniche contenute nei regolamenti o nelle raccomandazioni emanate dall’Ufficio europeo per le Nazioni Unite – Commissione economica per l’Europa, accettati dal Ministero competente per la materia.
8. Con gli stessi decreti può essere reso obbligatorio il rispetto di norme di unificazione attinenti alle disposizioni dei commi 1, 2, 3, 4, 5 e 6.
In sintesi
L'art. 106 C.d.S. stabilisce i requisiti costruttivi e i dispositivi obbligatori per le macchine agricole in circolazione stradale.
Ratio della norma
L'art. 106 C.d.S. persegue l'obiettivo di rendere sicura la circolazione stradale delle macchine agricole, categorie di veicoli strutturalmente concepite per il lavoro nei campi ma che accedono frequentemente alla rete viaria pubblica. Il legislatore ha inteso bilanciare le esigenze operative dell'agricoltura con la tutela della sicurezza di conducenti, passeggeri e terzi, imponendo standard costruttivi minimi differenziati per tipologia di macchina.
Analisi del testo
Il comma 1 pone i requisiti generali di stabilità e visibilità per tutte le macchine agricole indicate all'art. 57 co. 2, con attenzione specifica al sedile del conducente. Il comma 2 elenca i dispositivi obbligatori per le macchine semoventi standard: illuminazione e segnalazione visiva, frenatura, sterzo, silenziatore, segnalazione acustica, retrovisore, ruote o cingoli stradali, protezioni amovibili delle parti pericolose, dispositivi di traino e superfici trasparenti con tergipezza. Il comma 3 alleggerisce gli obblighi per le macchine semoventi speciali (art. 57 co. 2 lett. a, punto 3), ammettendo dispositivi di illuminazione anche amovibili e, entro la soglia di 0,3 t, l'assenza di freni. Il comma 4 disciplina le macchine trainate, che devono avere illuminazione, frenatura, ruote/cingoli idonei, protezioni e agganciamento, con deroga alla frenatura per le macchine di massa inferiore alla soglia rimorchiabile senza freni.
Quando si applica
La norma si applica ogni volta che una macchina agricola, semovente o trainata, circola su strada pubblica o area equiparata. Riguarda costruttori, importatori e utilizzatori tenuti a verificare la conformità dei dispositivi prima dell'uso viario. In sede di controllo stradale, le forze dell'ordine verificano la presenza dei dispositivi elencati; la loro mancanza integra una violazione amministrativa sanzionabile ai sensi del Codice della Strada.
Connessioni con altre norme
L'art. 106 va letto in combinato disposto con l'art. 57 C.d.S., che definisce le categorie di macchine agricole, e con gli artt. 109-111, che disciplinano omologazione, immatricolazione e targatura. Rilevano inoltre le disposizioni regolamentari del D.P.R. 495/1992 (Regolamento C.d.S.) e la normativa europea sull'omologazione dei trattori agricoli (Regolamento UE 167/2013), che fissa i requisiti tecnici armonizzati a livello comunitario.
Domande frequenti
Quali dispositivi sono obbligatori per le macchine agricole semoventi che circolano su strada?
Le macchine semoventi standard devono avere: dispositivi di illuminazione e segnalazione visiva, freni, sterzo, silenziatore, segnalatore acustico, retrovisore, ruote o cingoli idonei per la strada, protezioni amovibili delle parti pericolose, dispositivi di traino (se predisposte) e superfici trasparenti con tergipezza.
Una macchina agricola trainata deve avere i freni?
In linea generale sì, ma le macchine trainate di massa inferiore alla soglia rimorchiabile senza freni, determinata dal regolamento, sono esonerate dall'obbligo di frenatura ai sensi dell'art. 106 co. 4 C.d.S.
Cosa si intende per 'bloccaggio tridimensionale garantito' richiesto dall'art. 106?
Si tratta della stabilità della macchina agricola su tutti e tre gli assi di movimento (longitudinale, laterale e verticale), sia quando opera da sola, sia durante il traino, sia quando porta attrezzi. È un requisito costruttivo generale che deve essere soddisfatto prima dell'immissione in circolazione.
Le macchine agricole semoventi speciali hanno gli stessi obblighi di quelle standard?
No. Le macchine semoventi speciali (art. 57 co. 2 lett. a, punto 3) hanno obblighi ridotti: possono utilizzare dispositivi di illuminazione amovibili e, se di massa non superiore a 0,3 t, sono esonerate dall'obbligo di frenatura.
Chi è responsabile del rispetto dei requisiti dell'art. 106 C.d.S.?
La responsabilità ricade principalmente sul costruttore e sull'importatore in fase di omologazione, ma anche sull'utilizzatore che deve assicurarsi che la macchina sia dotata dei dispositivi prescritti prima di immetterla in circolazione su strada pubblica.
Fonti consultate: 1 fonte verificate