Testo dell'articoloVigente
Art. 109 C.d.S. – Controlli di conformità al tipo omologato delle macchine agricole
Testo vigente – D.Lgs. 285/1992 (aggiornato da Normattiva)
1. Le macchine agricole ed i relativi dispositivi di tipo omologato sono identificati ai sensi dell’art. 74.
2. Il Ministero dei trasporti ha facoltà di prelevare e di sottoporre in qualsiasi momento ad accertamenti di controllo della conformità al tipo omologato le macchine agricole non ancora immatricolate e i relativi dispositivi destinati al mercato nazionale e identificati a norma del comma 1. Con decreto del Ministro dei trasporti, emesso di concerto con i Ministri delle politiche agricole e forestali e del lavoro e delle politiche sociali, fatte salve le competenze del Ministro dell’ambiente e della tutela del territorio in materia di emissioni inquinanti e di rumore, sono stabiliti i criteri e le modalità per gli accertamenti e gli eventuali prelievi, nonché i relativi oneri a carico del titolare dell’omologazione.
3. Con lo stesso decreto sono stabilite le modalità da seguire fino alla sospensione dell’efficacia dell’omologazione o alla revoca dell’omologazione stessa, qualora in seguito al controllo di cui al comma 2 risulti il mancato rispetto della conformità della serie al tipo omologato.
4. Chiunque produce o mette in vendita una macchina agricola o dispositivi non conformi ai tipi omologati è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da € 430 a € 1.731 .
5. Chiunque produce o mette in vendita una macchina agricola omologata, rilasciando la relativa dichiarazione di conformità non munita dei dati di identificazione a norma del comma 1, è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da € 42 a € 173.
In sintesi
Indice dei contenuti
L'art. 109 C.d.S. disciplina i controlli di conformità delle macchine agricole omologate e le sanzioni per chi produce o vende macchine non conformi.
Ratio della norma
L'art. 109 C.d.S. mira a garantire che le macchine agricole immesse sul mercato nazionale corrispondano effettivamente ai prototipi approvati in sede di omologazione. La norma tutela la sicurezza degli operatori agricoli e degli utenti della strada, impedendo che mezzi non conformi agli standard tecnici certificati circolino o vengano commercializzati.
Analisi del testo
Il comma 1 aggancia il sistema di identificazione delle macchine agricole all'art. 74 C.d.S. I commi 2 e 3 attribuiscono al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti un potere di vigilanza ampio e continuativo, esercitabile in qualsiasi momento prima dell'immatricolazione, con facoltà di arrivare fino alla sospensione o revoca dell'omologazione in caso di non conformità accertata. I commi 4 e 5 introducono due distinte fattispecie sanzionatorie: la prima, più grave (357-1.731 euro), colpisce la produzione o vendita di macchine o dispositivi non conformi; la seconda, più lieve (35-173 euro), sanziona il rilascio di dichiarazioni di conformità incomplete dei dati identificativi.
Quando si applica
La norma si applica a produttori, importatori e rivenditori di macchine agricole e relativi dispositivi destinati al mercato italiano. I controlli ministeriali riguardano macchine non ancora immatricolate; le sanzioni scattano al momento della produzione o messa in vendita di prodotti non conformi o di dichiarazioni di conformità carenti.
Connessioni con altre norme
L'art. 109 si raccorda con l'art. 74 C.d.S. (identificazione dei veicoli a motore e dei loro rimorchi), con l'art. 110 C.d.S. (immatricolazione e carta di circolazione delle macchine agricole) e con la disciplina ministeriale sui decreti attuativi in materia di omologazione. A livello europeo, rileva il quadro normativo sull'omologazione dei trattori agricoli e forestali (Regolamento UE 167/2013).
Prassi e linee guida
Ministero Infrastrutture e Trasporti
Casi pratici
Caso 1: produzione di macchine non conformi
Tizio è titolare di un'azienda che produce seminatrici omologate. A seguito di un controllo ministeriale su un lotto non ancora immatricolato, emerge che le seminatrici presentano modifiche strutturali rispetto al prototipo omologato. Tizio è soggetto alla sanzione amministrativa da 357 a 1.433 euro per ogni macchina non conforme messa in vendita, e il Ministero può avviare la procedura di sospensione dell'omologazione.
Caso 2: dichiarazione di conformità incompleta
Caio, rivenditore di attrezzature agricole, consegna a un cliente una mietitrebbia omologata accompagnata da una dichiarazione di conformità priva del numero di telaio e degli altri dati identificativi prescritti. Caio incorre nella sanzione amministrativa da 35 a 143 euro prevista dal comma 5 dell'art. 109 C.d.S.
Caso 3: importatore e dispositivi non omologati
Sempronio importa dall'estero una partita di dispositivi idraulici destinati a trattori agricoli, senza che tali componenti siano conformi al tipo omologato per il mercato italiano. Immettendo i dispositivi in commercio, Sempronio si espone alla sanzione amministrativa da 357 a 1.433 euro per ciascun dispositivo non conforme, indipendentemente dal fatto che le macchine su cui saranno installati siano già immatricolate o meno.
Domande frequenti
Cosa prevede l'art. 109 del Codice della Strada?
L'art. 109 C.d.S. disciplina i controlli di conformità al tipo omologato delle macchine agricole, attribuendo al Ministero delle infrastrutture il potere di verificare in qualsiasi momento le macchine non ancora immatricolate, e stabilisce sanzioni per chi produce o vende macchine o dispositivi non conformi.
Quali sanzioni sono previste per chi vende macchine agricole non conformi all'omologazione?
Chi produce o mette in vendita una macchina agricola o dispositivi non conformi al tipo omologato è soggetto a una sanzione amministrativa pecuniaria da 357 a 1.433 euro (comma 4 dell'art. 109 C.d.S.).
Cosa rischia chi rilascia una dichiarazione di conformità senza i dati identificativi?
Chi produce o vende una macchina agricola omologata rilasciando una dichiarazione di conformità priva dei dati di identificazione è punito con una sanzione amministrativa da 35 a 143 euro, ai sensi del comma 5 dell'art. 109 C.d.S.
Il Ministero può effettuare controlli anche su macchine non ancora vendute?
Sì. Il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti ha facoltà di prelevare e sottoporre ad accertamenti di conformità le macchine agricole non ancora immatricolate e i relativi dispositivi destinati al mercato nazionale, in qualsiasi momento e senza preavviso.
Cosa succede se i controlli rilevano la non conformità di una serie di macchine agricole?
Se i controlli accertano il mancato rispetto della conformità della serie al tipo omologato, il decreto ministeriale prevede le modalità da seguire fino alla sospensione o alla revoca dell'omologazione, con conseguente blocco della commercializzazione delle macchine interessate.
Fonti consultate: 1 fonte verificate