Art. 109 C.d.S. – Controlli di conformità al tipo omologato delle macchine agricole
In vigore dal 1° gennaio 1993 (D.Lgs. 285/1992)
1. Le macchine agricole ed i relativi dispositivi di tipo omologato sono identificati ai sensi dell’art. 74.
2. Il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti ha facoltà di prelevare e di sottoporre in qualsiasi momento ad accertamenti di controllo della conformità al tipo omologato le macchine agricole non ancora immatricolate e i relativi dispositivi destinati al mercato nazionale e identificati a norma del comma 1. Con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, emesso di concerto con i Ministri delle politiche agricole e forestali e del lavoro e delle politiche sociali, fatte salve le competenze del Ministro dell’ambiente e della tutela del territorio in materia di emissioni inquinanti e di rumore, sono stabiliti i criteri e le modalità per gli accertamenti e gli eventuali prelievi, nonché i relativi oneri a carico del titolare dell’omologazione.
3. Con lo stesso decreto sono stabilite le modalità da seguire fino alla sospensione dell’efficacia dell’omologazione o alla revoca dell’omologazione stessa, qualora in seguito al controllo di cui al comma 2 risulti il mancato rispetto della conformità della serie al tipo omologato.
4. Chiunque produce o mette in vendita una macchina agricola o dispositivi non conformi ai tipi omologati è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 357 a euro 1.433.
5. Chiunque produce o mette in vendita una macchina agricola omologata, rilasciando la relativa dichiarazione di conformità non munita dei dati di identificazione a norma del comma 1, è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 35 a euro 143.
110. Immatricolazione, carta di circolazione e certificato di idoneità tecnica alla circolazione delle macchine agricole.
1. Le macchine agricole indicate nell’art. 57, comma 2, lettera a), punto 1) e punto 2), e lettera b), punto 2), esclusi i rimorchi agricoli di massa complessiva non superiore a 1,5 t, ed aventi le altre caratteristiche fissate dal regolamento, per circolare su strada sono soggette all’immatricolazione ed al rilascio della carta di circolazione. Quelle invece indicate nello stesso comma 2, lettera a), punto 3), e lettera b), punto 1), con le esclusioni previste all’art. 107, comma 1, ed i rimorchi agricoli di massa complessiva non superiore a 1,5 t ed aventi le altre caratteristiche fissate dal regolamento, per circolare su strada sono soggette al rilascio di un certificato di idoneità tecnica alla circolazione.
2. La carta di circolazione ovvero il certificato di idoneità tecnica alla circolazione sono rilasciati dall’ufficio del Dipartimento per i trasporti terrestri competente per territorio; il medesimo ufficio provvede alla immatricolazione delle macchine agricole indicate nell’art. 57, comma 2, lettera a), punto 1) e punto 2), e lettera b), punto 2), ad esclusione dei rimorchi agricoli di massa complessiva non superiore a 1,5 t ed aventi le altre caratteristiche fissate dal regolamento, a nome di colui che dichiari di essere titolare di impresa agricola o forestale ovvero di impresa che effettua lavorazioni agromeccaniche o locazione di macchine agricole, nonché a nome di enti e consorzi pubblici.
3. Il trasferimento di proprietà delle macchine agricole soggette all’immatricolazione, nonché il trasferimento di sede ovvero di residenza ed abitazione del titolare devono essere comunicati entro trenta giorni, unitamente alla prescritta documentazione ed alla carta di circolazione, all’ufficio del Dipartimento per i trasporti terrestri rispettivamente dal nuovo titolare e dall’intestatario della carta di circolazione. Detto ufficio annota le relative variazioni sul certificato di circolazione stessa. Qualora il titolo presentato per la trascrizione del trasferimento di proprietà consista in un atto unilaterale, lo stesso ufficio dovrà acquisire anche la dichiarazione di assunzione di responsabilità e provvedere alla comunicazione al nuovo titolare secondo le modalità indicate nell’art. 95, comma 4, in quanto applicabili.
4. L’annotazione del trasferimento di proprietà è condizionata dal possesso da parte del nuovo titolare dei requisiti richiesti al comma 2.
5. Il regolamento stabilisce il contenuto e le caratteristiche della carta di circolazione e del certificato di idoneità tecnica, nonché le modalità per gli adempimenti previsti ai commi 2, 3 e 4.
6. Chiunque circola su strada con una macchina agricola per la quale non è stata rilasciata la carta di circolazione; ovvero il certificato di idoneità tecnica alla circolazione, è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 143 a euro 573.
7. Chiunque circola su strada con una macchina agricola non osservando le prescrizioni contenute nella carta di circolazione ovvero nel certificato di idoneità tecnica, è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 71 a euro 286.
8. Chiunque omette di comunicare il trasferimento di proprietà, di sede o di residenza ed abitazione nel termine stabilito è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 35 a euro 143. Dalla violazione consegue la sanzione amministrativa accessoria del ritiro della carta di circolazione o del certificato di idoneità tecnica alla circolazione, secondo le norme di cui al capo I, sezione II, del titolo VI.
In sintesi
L'art. 109 C.d.S. disciplina i controlli di conformità delle macchine agricole omologate e le sanzioni per chi produce o vende macchine non conformi.
Ratio della norma
L'art. 109 C.d.S. mira a garantire che le macchine agricole immesse sul mercato nazionale corrispondano effettivamente ai prototipi approvati in sede di omologazione. La norma tutela la sicurezza degli operatori agricoli e degli utenti della strada, impedendo che mezzi non conformi agli standard tecnici certificati circolino o vengano commercializzati.
Analisi del testo
Il comma 1 aggancia il sistema di identificazione delle macchine agricole all'art. 74 C.d.S. I commi 2 e 3 attribuiscono al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti un potere di vigilanza ampio e continuativo, esercitabile in qualsiasi momento prima dell'immatricolazione, con facoltà di arrivare fino alla sospensione o revoca dell'omologazione in caso di non conformità accertata. I commi 4 e 5 introducono due distinte fattispecie sanzionatorie: la prima, più grave (357-1.433 euro), colpisce la produzione o vendita di macchine o dispositivi non conformi; la seconda, più lieve (35-143 euro), sanziona il rilascio di dichiarazioni di conformità incomplete dei dati identificativi.
Quando si applica
La norma si applica a produttori, importatori e rivenditori di macchine agricole e relativi dispositivi destinati al mercato italiano. I controlli ministeriali riguardano macchine non ancora immatricolate; le sanzioni scattano al momento della produzione o messa in vendita di prodotti non conformi o di dichiarazioni di conformità carenti.
Connessioni con altre norme
L'art. 109 si raccorda con l'art. 74 C.d.S. (identificazione dei veicoli a motore e dei loro rimorchi), con l'art. 110 C.d.S. (immatricolazione e carta di circolazione delle macchine agricole) e con la disciplina ministeriale sui decreti attuativi in materia di omologazione. A livello europeo, rileva il quadro normativo sull'omologazione dei trattori agricoli e forestali (Regolamento UE 167/2013).
Domande frequenti
Cosa prevede l'art. 109 del Codice della Strada?
L'art. 109 C.d.S. disciplina i controlli di conformità al tipo omologato delle macchine agricole, attribuendo al Ministero delle infrastrutture il potere di verificare in qualsiasi momento le macchine non ancora immatricolate, e stabilisce sanzioni per chi produce o vende macchine o dispositivi non conformi.
Quali sanzioni sono previste per chi vende macchine agricole non conformi all'omologazione?
Chi produce o mette in vendita una macchina agricola o dispositivi non conformi al tipo omologato è soggetto a una sanzione amministrativa pecuniaria da 357 a 1.433 euro (comma 4 dell'art. 109 C.d.S.).
Cosa rischia chi rilascia una dichiarazione di conformità senza i dati identificativi?
Chi produce o vende una macchina agricola omologata rilasciando una dichiarazione di conformità priva dei dati di identificazione è punito con una sanzione amministrativa da 35 a 143 euro, ai sensi del comma 5 dell'art. 109 C.d.S.
Il Ministero può effettuare controlli anche su macchine non ancora vendute?
Sì. Il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti ha facoltà di prelevare e sottoporre ad accertamenti di conformità le macchine agricole non ancora immatricolate e i relativi dispositivi destinati al mercato nazionale, in qualsiasi momento e senza preavviso.
Cosa succede se i controlli rilevano la non conformità di una serie di macchine agricole?
Se i controlli accertano il mancato rispetto della conformità della serie al tipo omologato, il decreto ministeriale prevede le modalità da seguire fino alla sospensione o alla revoca dell'omologazione, con conseguente blocco della commercializzazione delle macchine interessate.
Fonti consultate: 1 fonte verificate