Indice
  1. Testo dell'articolo
  2. Commento
  3. Massime giurisprudenziali
  4. Pronunce Corte Costituzionale
  5. Prassi e linee guida
  6. Casi pratici
  7. Domande frequenti
  8. Vedi anche

Testo dell'articoloVigente

Informazione giuridica di carattere generale. Il presente contenuto costituisce informazione giuridica di carattere generale e non sostituisce in alcun modo il parere di un avvocato iscritto all’Albo. La norma riportata è tratta da fonti ufficiali (Normattiva, Gazzetta Ufficiale) e il commento ha finalità divulgativa. Per la valutazione del caso specifico è necessario consultare un professionista abilitato.

Art. 112 C.d.S. – Modifiche dei requisiti di idoneità delle macchine agricole in circolazione e aggiornamento del documento di circolazione

Testo vigente – D.Lgs. 285/1992 (aggiornato da Normattiva)

1. Le macchine agricole soggette all’accertamento dei requisiti ai sensi dell’art. 107 non devono presentare difformità rispetto alle caratteristiche indicate nella carta di circolazione ovvero nel certificato di idoneità tecnica alla circolazione, né alterazioni o danneggiamenti dei dispositivi prescritti.

2. Gli uffici competenti del Dipartimento per i trasporti terrestri, su richiesta dell’interessato, sottopongono alla visita e prova di accertamento prevista all’art. 107, comma 2, la macchina agricola alla quale siano state modificate una o più caratteristiche oppure uno o più dispositivi indicati nel documento di circolazione; a seguito dell’esito favorevole dell’accertamento i predetti uffici provvedono all’aggiornamento del documento stesso.

3. Alle macchine agricole soggette all’immatricolazione ed al rilascio della carta di circolazione si applicano le disposizioni contenute negli articoli 93, 94, 95, 98 e 103 in quanto applicabili.

4. Chiunque circola su strada con una macchina agricola difforme nelle caratteristiche indicate nel comma 1, nonché con i dispositivi, prescritti a norma di legge, alterati, danneggiati o mancanti è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da € 87 a € 344 , salvo che il fatto costituisca reato.

Da tale violazione discende la sanzione amministrativa accessoria del ritiro della carta di circolazione, secondo le norme del capo I, sezione II, del titolo VI.

In sintesi

  • Le macchine agricole non devono presentare difformità rispetto alla carta di circolazione né alterazioni dei dispositivi prescritti.
  • È possibile richiedere visita e prova al Dipartimento per i trasporti terrestri dopo aver modificato caratteristiche o dispositivi.
  • In caso di esito favorevole, il documento di circolazione viene aggiornato d'ufficio.
  • Alle macchine soggette a immatricolazione si applicano gli artt. 93, 94, 95, 98 e 103 C.d.S.
  • La circolazione con macchina difforme comporta sanzione da 71 a 286 euro e ritiro della carta di circolazione.
Indice dei contenuti

L'art. 112 C.d.S. disciplina i requisiti di idoneità delle macchine agricole e le modifiche al documento di circolazione, con sanzioni da 71 a 344 euro.

Ratio della norma

L'art. 112 C.d.S. risponde all'esigenza di garantire la sicurezza stradale anche nel settore agricolo, assicurando che le macchine agricole in circolazione corrispondano effettivamente alle caratteristiche certificate e che eventuali modifiche siano sottoposte a controllo tecnico ufficiale prima di essere recepite nel documento di circolazione.

Analisi del testo

Il comma 1 stabilisce il principio di conformità: la macchina agricola deve corrispondere in tutto alle indicazioni della carta di circolazione o del certificato di idoneità tecnica, senza alterazioni o danneggiamenti dei dispositivi obbligatori. Il comma 2 prevede una procedura amministrativa per la legalizzazione delle modifiche: su richiesta del proprietario, gli uffici del Dipartimento per i trasporti terrestri sottopongono il veicolo a visita e prova, aggiornando il documento in caso di esito positivo. Il comma 3 estende alle macchine agricole immatricolate alcune norme ordinarie del C.d.S. in materia di immatricolazione, trasferimento di proprietà e revisione. Il comma 4 fissa la sanzione pecuniaria (71-344 euro) e la sanzione accessoria del ritiro della carta di circolazione per chi circola con macchina difforme, salvo il fatto non integri un reato.

Quando si applica

La norma si applica ogni volta che una macchina agricola soggetta ad accertamento dei requisiti ex art. 107 C.d.S. viene modificata nelle caratteristiche originarie oppure viene riscontrata in circolazione con dispositivi prescritti assenti, alterati o danneggiati. Si applica inoltre quando il proprietario intende formalizzare modifiche già apportate al veicolo, avviando la procedura di aggiornamento del documento di circolazione presso il Dipartimento per i trasporti terrestri.

Connessioni con altre norme

L'art. 112 si collega direttamente all'art. 107 C.d.S., che disciplina l'accertamento dei requisiti di idoneità tecnica delle macchine agricole. Il comma 3 richiama esplicitamente gli artt. 93 (immatricolazione), 94 (trasferimento di proprietà), 95 (documenti di circolazione), 98 (revisione) e 103 (variazioni). Rileva inoltre il collegamento con le norme regolamentari del D.M. sui requisiti tecnici delle macchine agricole e con le disposizioni del Codice civile in materia di responsabilità per danni da circolazione di veicoli non conformi.

Pronunce della Corte Costituzionale

Prassi dell'Agenzia delle Entrate

Casi pratici

Caso 1: Modifica del motore senza aggiornamento del documento

Tizio sostituisce il motore del suo trattore agricolo con uno di maggiore cilindrata senza comunicarlo al Dipartimento per i trasporti terrestri. Durante un controllo su strada, gli agenti constatano la difformità rispetto alla carta di circolazione. Tizio viene sanzionato con una multa compresa tra 71 e 286 euro e subisce il ritiro immediato della carta di circolazione. Per regolarizzare la situazione dovrà richiedere la visita e prova e, in caso di esito favorevole, ottenere l'aggiornamento del documento.

Caso 2: Dispositivo di segnalazione danneggiato

Caio utilizza quotidianamente la sua mietitrebbia per i lavori agricoli. A seguito di un urto accidentale, il segnalatore luminoso posteriore risulta danneggiato e non funzionante. Durante un controllo stradale, i vigili accertano la mancanza del dispositivo prescritto: Caio è soggetto alla sanzione amministrativa e al ritiro della carta di circolazione fino al ripristino del dispositivo e alla verifica della conformità.

Caso 3: Regolarizzazione corretta di una modifica

Sempronio decide di installare sul proprio trattore un nuovo sistema di attacco per attrezzature che ne modifica le caratteristiche tecniche. Prima di circolare su strada, si rivolge agli uffici del Dipartimento per i trasporti terrestri, richiedendo la visita e prova del veicolo. A seguito dell'esito favorevole, il documento di circolazione viene aggiornato e Sempronio può circolare regolarmente con la macchina modificata, senza incorrere in alcuna sanzione.

Domande frequenti

Cosa prevede l'art. 112 del Codice della Strada per le macchine agricole modificate?

L'art. 112 C.d.S. prevede che le modifiche alle caratteristiche o ai dispositivi di una macchina agricola debbano essere sottoposte a visita e prova presso il Dipartimento per i trasporti terrestri. Solo dopo l'esito favorevole è possibile ottenere l'aggiornamento del documento di circolazione e circolare regolarmente.

Qual è la sanzione per chi circola con una macchina agricola non conforme al documento di circolazione?

Chi circola con una macchina agricola difforme dalle caratteristiche indicate nel documento di circolazione, o con dispositivi prescritti alterati, danneggiati o mancanti, è soggetto a una sanzione amministrativa da 71 a 286 euro e al ritiro della carta di circolazione, salvo che il fatto costituisca reato.

Come si aggiorna la carta di circolazione di una macchina agricola dopo una modifica?

Il proprietario deve presentare istanza agli uffici competenti del Dipartimento per i trasporti terrestri, che sottopongono la macchina a visita e prova. Se l'esito è favorevole, il documento di circolazione viene aggiornato d'ufficio con le nuove caratteristiche.

Quali norme del Codice della Strada si applicano alle macchine agricole immatricolate?

Alle macchine agricole soggette a immatricolazione si applicano, in quanto compatibili, gli artt. 93 (immatricolazione), 94 (trasferimento di proprietà), 95 (documenti di circolazione), 98 (revisione) e 103 (variazioni) del Codice della Strada.

Un dispositivo rotto su una macchina agricola comporta sanzioni anche se la macchina è ferma?

La sanzione prevista dall'art. 112 C.d.S. scatta nel momento della circolazione su strada. Se la macchina è ferma e non viene utilizzata su strada pubblica, la norma sanzionatoria non trova applicazione; tuttavia è opportuno ripristinare il dispositivo prima di riprendere la circolazione.

Ultimo aggiornamento redazionale: 2026-05-08
Fonti consultate: 2 fontei verificate
Vedi anche
A cura di
Andrea Marton — Dottore in Economia e Finanza, praticante commercialista
Fondatore e responsabile editoriale di Legge in Chiaro, portale di divulgazione giuridica e fiscale gratuita su 101 testi e codici italiani. I contenuti sono curati e rivisti da un team di laureati in economia; hanno scopo informativo e divulgativo e non costituiscono consulenza professionale. Profilo completo →
Informazione giuridica di carattere generale. Il presente contenuto costituisce informazione giuridica di carattere generale e non sostituisce in alcun modo il parere di un avvocato iscritto all'Albo. La norma riportata è tratta da fonti ufficiali (Normattiva, Gazzetta Ufficiale) e il commento ha finalità divulgativa. Per la valutazione del caso specifico è necessario consultare un professionista abilitato.