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Ultimo aggiornamento: 10 Maggio 2026
Fonte: Normattiva.it · Gazzetta Ufficiale
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Art. 112 C.d.S. – Modifiche dei requisiti di idoneità delle macchine agricole in circolazione e aggiornamento del documento di circolazione

In vigore dal 1° gennaio 1993 (D.Lgs. 285/1992)

1. Le macchine agricole soggette all’accertamento dei requisiti ai sensi dell’art. 107 non devono presentare difformità rispetto alle caratteristiche indicate nella carta di circolazione ovvero nel certificato di idoneità tecnica alla circolazione, né alterazioni o danneggiamenti dei dispositivi prescritti.

2. Gli uffici competenti del Dipartimento per i trasporti terrestri, su richiesta dell’interessato, sottopongono alla visita e prova di accertamento prevista all’art. 107, comma 2, la macchina agricola alla quale siano state modificate una o più caratteristiche oppure uno o più dispositivi indicati nel documento di circolazione; a seguito dell’esito favorevole dell’accertamento i predetti uffici provvedono all’aggiornamento del documento stesso.

3. Alle macchine agricole soggette all’immatricolazione ed al rilascio della carta di circolazione si applicano le disposizioni contenute negli articoli 93, 94, 95, 98 e 103 in quanto applicabili.

4. Chiunque circola su strada con una macchina agricola difforme nelle caratteristiche indicate nel comma 1, nonché con i dispositivi, prescritti a norma di legge, alterati, danneggiati o mancanti è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 71 a euro 286, salvo che il fatto costituisca reato. Da tale violazione discende la sanzione amministrativa accessoria del ritiro della carta di circolazione, secondo le norme del capo I, sezione II, del titolo VI.

Contenuto elaborato con il supporto di sistemi di intelligenza artificiale e revisionato dalla Redazione di La Legge in Chiaro sotto la responsabilità editoriale del Dott. Andrea Marton, Tax Advisor — Consulente Fiscale. Fonti verificate: Normattiva, Italgiure, Corte Costituzionale, Agenzia delle Entrate.

In sintesi

  • Le macchine agricole non devono presentare difformità rispetto alla carta di circolazione né alterazioni dei dispositivi prescritti.
  • È possibile richiedere visita e prova al Dipartimento per i trasporti terrestri dopo aver modificato caratteristiche o dispositivi.
  • In caso di esito favorevole, il documento di circolazione viene aggiornato d'ufficio.
  • Alle macchine soggette a immatricolazione si applicano gli artt. 93, 94, 95, 98 e 103 C.d.S.
  • La circolazione con macchina difforme comporta sanzione da 71 a 286 euro e ritiro della carta di circolazione.

L'art. 112 C.d.S. disciplina i requisiti di idoneità delle macchine agricole e le modifiche al documento di circolazione, con sanzioni da 71 a 286 euro.

Ratio della norma

L'art. 112 C.d.S. risponde all'esigenza di garantire la sicurezza stradale anche nel settore agricolo, assicurando che le macchine agricole in circolazione corrispondano effettivamente alle caratteristiche certificate e che eventuali modifiche siano sottoposte a controllo tecnico ufficiale prima di essere recepite nel documento di circolazione.

Analisi del testo

Il comma 1 stabilisce il principio di conformità: la macchina agricola deve corrispondere in tutto alle indicazioni della carta di circolazione o del certificato di idoneità tecnica, senza alterazioni o danneggiamenti dei dispositivi obbligatori. Il comma 2 prevede una procedura amministrativa per la legalizzazione delle modifiche: su richiesta del proprietario, gli uffici del Dipartimento per i trasporti terrestri sottopongono il veicolo a visita e prova, aggiornando il documento in caso di esito positivo. Il comma 3 estende alle macchine agricole immatricolate alcune norme ordinarie del C.d.S. in materia di immatricolazione, trasferimento di proprietà e revisione. Il comma 4 fissa la sanzione pecuniaria (71-286 euro) e la sanzione accessoria del ritiro della carta di circolazione per chi circola con macchina difforme, salvo il fatto non integri un reato.

Quando si applica

La norma si applica ogni volta che una macchina agricola soggetta ad accertamento dei requisiti ex art. 107 C.d.S. viene modificata nelle caratteristiche originarie oppure viene riscontrata in circolazione con dispositivi prescritti assenti, alterati o danneggiati. Si applica inoltre quando il proprietario intende formalizzare modifiche già apportate al veicolo, avviando la procedura di aggiornamento del documento di circolazione presso il Dipartimento per i trasporti terrestri.

Connessioni con altre norme

L'art. 112 si collega direttamente all'art. 107 C.d.S., che disciplina l'accertamento dei requisiti di idoneità tecnica delle macchine agricole. Il comma 3 richiama esplicitamente gli artt. 93 (immatricolazione), 94 (trasferimento di proprietà), 95 (documenti di circolazione), 98 (revisione) e 103 (variazioni). Rileva inoltre il collegamento con le norme regolamentari del D.M. sui requisiti tecnici delle macchine agricole e con le disposizioni del Codice civile in materia di responsabilità per danni da circolazione di veicoli non conformi.

Domande frequenti

Cosa prevede l'art. 112 del Codice della Strada per le macchine agricole modificate?

L'art. 112 C.d.S. prevede che le modifiche alle caratteristiche o ai dispositivi di una macchina agricola debbano essere sottoposte a visita e prova presso il Dipartimento per i trasporti terrestri. Solo dopo l'esito favorevole è possibile ottenere l'aggiornamento del documento di circolazione e circolare regolarmente.

Qual è la sanzione per chi circola con una macchina agricola non conforme al documento di circolazione?

Chi circola con una macchina agricola difforme dalle caratteristiche indicate nel documento di circolazione, o con dispositivi prescritti alterati, danneggiati o mancanti, è soggetto a una sanzione amministrativa da 71 a 286 euro e al ritiro della carta di circolazione, salvo che il fatto costituisca reato.

Come si aggiorna la carta di circolazione di una macchina agricola dopo una modifica?

Il proprietario deve presentare istanza agli uffici competenti del Dipartimento per i trasporti terrestri, che sottopongono la macchina a visita e prova. Se l'esito è favorevole, il documento di circolazione viene aggiornato d'ufficio con le nuove caratteristiche.

Quali norme del Codice della Strada si applicano alle macchine agricole immatricolate?

Alle macchine agricole soggette a immatricolazione si applicano, in quanto compatibili, gli artt. 93 (immatricolazione), 94 (trasferimento di proprietà), 95 (documenti di circolazione), 98 (revisione) e 103 (variazioni) del Codice della Strada.

Un dispositivo rotto su una macchina agricola comporta sanzioni anche se la macchina è ferma?

La sanzione prevista dall'art. 112 C.d.S. scatta nel momento della circolazione su strada. Se la macchina è ferma e non viene utilizzata su strada pubblica, la norma sanzionatoria non trova applicazione; tuttavia è opportuno ripristinare il dispositivo prima di riprendere la circolazione.

Ultimo aggiornamento redazionale: 2026-05-08
Fonti consultate: 1 fonte verificate
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