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Ultimo aggiornamento: 10 Maggio 2026
Fonte: Normattiva.it · Gazzetta Ufficiale
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Art. 114 C.d.S. – Circolazione su strada delle macchine operatrici

In vigore dal 1° gennaio 1993 (D.Lgs. 285/1992)

1. Le macchine operatrici per circolare su strada devono rispettare per le sagome e masse le norme stabilite negli articoli 61 e 62 e per le norme costruttive ed i dispositivi di equipaggiamento quelle stabilite dall’art. 106.

2. Le macchine operatrici per circolare su strada sono soggette ad immatricolazione presso gli uffici competenti del Dipartimento per i trasporti terrestri, che rilasciano la carta di circolazione a colui che dichiari di essere il proprietario del veicolo.

3. Le macchine operatrici per circolare su strada sono soggette altresì alla disciplina prevista dagli articoli 99, 107, 108, 109, 111 e 11*2. Le macchine operatrici che per necessità funzionali hanno sagome e massa eccedenti quelle previste dagli articoli 61 e 62 sono considerate macchine operatrici eccezionali; ad esse si applicano le norme previste dall’art. 104, comma 8.

4. Le macchine operatrici semoventi per circolare su strada devono essere munite di una targa contenente i dati di immatricolazione; le macchine operatrici trainate devono essere munite di una speciale targa di immatricolazione.

5. Le modalità per gli adempimenti di cui ai commi 2 e 3, nonché per quelli riguardanti le modificazioni nella titolarità del veicolo ed il contenuto e le caratteristiche della carta di circolazione sono stabilite con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti.

6. Le modalità per l’immatricolazione e la targatura sono stabilite dal regolamento.

7. Chiunque viola le disposizioni del presente articolo è soggetto, alle medesime sanzioni amministrative, comprese quelle accessorie, previste per le analoghe violazioni commesse con macchine agricole.

Contenuto elaborato con il supporto di sistemi di intelligenza artificiale e revisionato dalla Redazione di La Legge in Chiaro sotto la responsabilità editoriale del Dott. Andrea Marton, Tax Advisor — Consulente Fiscale. Fonti verificate: Normattiva, Italgiure, Corte Costituzionale, Agenzia delle Entrate.

In sintesi

  • Le macchine operatrici devono rispettare i limiti di sagoma e massa previsti dagli artt. 61 e 62 C.d.S. e i requisiti costruttivi dell'art. 106.
  • Per circolare su strada sono soggette a immatricolazione presso il Dipartimento per i trasporti terrestri, che rilascia la carta di circolazione.
  • Le macchine semoventi devono essere munite di targa con i dati di immatricolazione; quelle trainate di apposita targa speciale.
  • Le macchine con sagome o masse eccedenti i limiti ordinari sono considerate macchine operatrici eccezionali e soggiacciono all'art. 104, comma 8.
  • Le violazioni sono punite con le stesse sanzioni amministrative previste per le analoghe infrazioni commesse con macchine agricole.

L'art. 114 C.d.S. disciplina la circolazione su strada delle macchine operatrici: immatricolazione, sagome, masse, targatura e sanzioni applicabili.

Ratio della norma

L'art. 114 del Codice della Strada mira a garantire la sicurezza della circolazione stradale quando veicoli progettati per attività operative — tipicamente cantieristiche, industriali o di pubblica utilità — transitano su strade aperte al traffico ordinario. La norma introduce un regime di equiparazione parziale alle regole generali sui veicoli a motore, contemperando le esigenze funzionali di questi mezzi con la tutela degli altri utenti della strada.

Analisi del testo

Il comma 1 stabilisce il principio base: le macchine operatrici che circolano su strada devono rispettare i limiti dimensionali (sagome) e ponderali (masse) fissati dagli artt. 61 e 62 C.d.S., nonché le prescrizioni costruttive e di equipaggiamento di cui all'art. 106. Il comma 2 introduce l'obbligo di immatricolazione presso il Dipartimento per i trasporti terrestri, che rilascia la carta di circolazione al soggetto che dichiari di essere proprietario del veicolo. Il comma 3 estende a queste macchine la disciplina di ulteriori articoli del Codice (99, 107, 108, 109, 111, 112), riguardanti in linea generale revisioni, aggiornamenti della carta di circolazione, radiazione e uso di veicoli. La medesima disposizione introduce la categoria delle macchine operatrici eccezionali — quelle che per necessità funzionali superano i limiti di sagoma o massa — assoggettandole alle norme sui trasporti eccezionali ex art. 104, comma 8. Il comma 4 disciplina la targatura: targa ordinaria con dati di immatricolazione per i veicoli semoventi, targa speciale per quelli trainati. I commi 5 e 6 rinviano rispettivamente a decreti ministeriali e al regolamento di esecuzione per la definizione delle modalità operative. Il comma 7, infine, stabilisce che le violazioni del presente articolo sono sanzionate in modo identico alle analoghe infrazioni commesse con macchine agricole, garantendo uniformità di trattamento sanzionatorio.

Quando si applica

La norma si applica ogni volta che una macchina operatrice — intesa come veicolo destinato a compiti specifici quali lavori di costruzione, demolizione, manutenzione stradale, raccolta rifiuti o simili — circola su strade pubbliche o aperte al pubblico transito. Rimane invece tipicamente esclusa la circolazione all'interno di aree private o cantieri chiusi, dove non opera il Codice della Strada. In linea generale, il regime dell'art. 114 riguarda sia i mezzi semoventi (dotati di proprio motore) sia quelli trainati, con le differenze in materia di targatura indicate al comma 4.

Connessioni con altre norme

L'art. 114 si inserisce in un sistema normativo articolato. Gli artt. 61 e 62 C.d.S. fissano i limiti generali di sagoma e massa per tutti i veicoli; l'art. 106 stabilisce i requisiti costruttivi e di equipaggiamento per i veicoli speciali. L'art. 104, comma 8, disciplina i trasporti eccezionali, applicabile alle macchine operatrici eccezionali. Gli artt. 99, 107, 108, 109, 111 e 112 regolano le revisioni periodiche, le variazioni della carta di circolazione, la sospensione e la radiazione. Sul piano sanzionatorio, il rimando alle sanzioni previste per le macchine agricole crea un collegamento funzionale con le norme che disciplinano quella categoria di veicoli, garantendo coerenza sistematica nel trattamento di mezzi con caratteristiche operative analoghe.

Domande frequenti

Cos'è una macchina operatrice ai sensi del Codice della Strada?

Il Codice della Strada definisce macchine operatrici i veicoli destinati a compiti specifici — come lavori di costruzione, manutenzione o raccolta rifiuti — che non sono adibiti al trasporto di persone o merci in senso proprio. L'art. 114 disciplina le condizioni alle quali questi mezzi possono circolare su strade pubbliche.

Le macchine operatrici devono essere immatricolate?

Sì. Il comma 2 dell'art. 114 C.d.S. prevede che le macchine operatrici destinati alla circolazione su strada siano soggette a immatricolazione presso il Dipartimento per i trasporti terrestri. L'ufficio competente rilascia la carta di circolazione al soggetto che dichiari di essere il proprietario del veicolo.

Cosa si intende per macchina operatrice eccezionale?

Secondo il comma 3 dell'art. 114 C.d.S., sono considerate macchine operatrici eccezionali quelle che, per necessità funzionali, presentano sagome o masse superiori ai limiti ordinari fissati dagli artt. 61 e 62 del Codice. A questi mezzi si applicano in linea generale le norme sui trasporti eccezionali previste dall'art. 104, comma 8.

Quali sanzioni si applicano in caso di violazione dell'art. 114 C.d.S.?

Il comma 7 dell'art. 114 stabilisce che chiunque violi le disposizioni dell'articolo è soggetto alle stesse sanzioni amministrative — comprese quelle accessorie — previste per le analoghe infrazioni commesse con macchine agricole. L'entità specifica delle sanzioni può variare a seconda della violazione contestata e delle disposizioni regolamentari di riferimento.

Ultimo aggiornamento redazionale: 2026-05-08
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