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Testo dell'articoloVigente
Art. 115 C.d.S. – Requisiti per la guida dei veicoli e la conduzione di animali
Testo vigente – D.Lgs. 285/1992 (aggiornato da Normattiva)
1. Fatte salve le disposizioni specifiche in materia di carta di qualificazione del conducente, chi guida veicoli o conduce animali deve essere idoneo per requisiti fisici e psichici e aver compiuto:
a) anni quattordici per guidare:
1) veicoli a trazione animale o condurre animali da tiro, da soma o da sella, ovvero armenti, greggi o altri raggruppamenti di animali;
2) sul territorio nazionale, veicoli cui abilita la patente di guida della categoria AM, purché non trasportino altre persone oltre al conducente;
b) anni sedici per guidare:
1) veicoli cui abilita la patente di guida della categoria AM;
2) veicoli cui abilita la patente di guida della categoria A1;
3) veicoli cui abilita la patente di guida della categoria B1;
c) anni diciotto per guidare:
1) NUMERO ABROGATO DALLA L. 29 LUGLIO 2015, N. 115;
2) veicoli cui abilita la patente di guida della categoria A2;
3) veicoli cui abilita la patente di guida delle categorie B e BE;
4) veicoli cui abilita la patente di guida delle categorie C1 e C1E;
d) anni venti per guidare:
1) veicoli cui abilita la patente di guida della categoria A, a condizione che il conducente sia titolare della patente di guida della categoria A2 da almeno due anni;
e) anni ventuno per guidare:
1) tricicli cui abilita la patente di guida della categoria A;
2) veicoli cui abilita la patente di guida delle categorie C e CE;
3) veicoli cui abilita la patente di guida delle categorie D1 e D1E;
4) veicoli per i quali è richiesto un certificato di abilitazione professionale di tipo KA o KB nonché i veicoli che circolano in servizio di emergenza, di cui all’articolo 177;
f) anni ventiquattro per guidare:
1) veicoli cui abilita la patente di guida della categoria A;
2) veicoli cui abilita la patente di guida delle categorie D e DE.
1-bis. Ai minori che hanno compiuto diciassette anni e che sono titolari di patente di guida di categoria A1 o B1, è consentita, a fini di esercitazione, la guida di autoveicoli di massa complessiva a pieno carico non superiore a 3,5 t, con esclusione del traino di qualunque tipo di rimorchio, e comunque nel rispetto dei limiti di potenza specifica riferita alla tara di cui all’articolo 117, comma 2-bis, purché accompagnati da un conducente titolare di patente di guida di categoria B o superiore da almeno dieci anni, previo rilascio di un’apposita autorizzazione da parte del competente ufficio del Dipartimento per i trasporti, la navigazione ed i sistemi informativi e statistici, su istanza presentata al medesimo ufficio dal genitore o dal legale rappresentante del minore.
1-ter. Il minore autorizzato ai sensi del comma 1-bis può procedere alla guida accompagnato da uno dei soggetti indicati al medesimo comma solo dopo aver effettuato almeno dieci ore di corso pratico di guida, delle quali almeno quattro in autostrada o su strade extraurbane e due in condizione di visione notturna, presso un’autoscuola con istruttore abilitato e autorizzato.
1-quater. Nelle ipotesi di guida di cui al comma 1-bis, sul veicolo non può prendere posto, oltre al conducente, un’altra persona che non sia l’accompagnatore. Il veicolo adibito a tale guida deve essere munito di un apposito contrassegno recante le lettere alfabetiche “GA”. Chiunque viola le disposizioni del presente comma è punito con la sanzione amministrativa pecuniaria di cui al comma 9 dell’articolo 122.
1-quinquies. Nelle ipotesi di guida di cui al comma 1-bis si applicano le disposizioni di cui al comma 2 dell’articolo 117 e, in caso di violazioni, la sanzione amministrativa pecuniaria di cui al comma 5 del medesimo articolo. L’accompagnatore è responsabile del pagamento delle sanzioni amministrative pecuniarie in solido con il genitore o con chi esercita l’autorità parentale o con il tutore del conducente minorenne autorizzato ai sensi del citato comma 1-bis.
1-sexies. Nelle ipotesi di guida di cui al comma 1-bis, se il minore autorizzato commette violazioni per le quali, ai sensi delle disposizioni del presente codice, sono previste le sanzioni amministrative accessorie di cui agli articoli 218 e 219, è sempre disposta la revoca dell’autorizzazione alla guida accompagnata. Per la revoca dell’autorizzazione si applicano le disposizioni dell’articolo 219, in quanto compatibili. Nell’ipotesi di cui al presente comma il minore non può conseguire di nuovo l’autorizzazione di cui al comma 1-bis.
1-septies. Nelle ipotesi di guida di cui al comma 1-bis, se il minore non ha a fianco l’accompagnatore indicato nell’autorizzazione, si applicano le sanzioni amministrative previste dall’articolo 122, comma 8, primo e secondo periodo. Si applicano altresì le disposizioni del comma 1-sexies del presente articolo.
2. Chi guida veicoli a motore non può aver superato:
a) anni sessantacinque per guidare autotreni ed autoarticolati la cui massa complessiva a pieno carico sia superiore a 20 t. Tale limite può essere elevato, anno per anno, fino a sessantotto anni qualora il conducente consegua uno specifico attestato sui requisiti fisici e psichici a seguito di visita medica specialistica annuale, con oneri a carico del richiedente, secondo le modalità stabilite nel regolamento;
b) anni sessanta per guidare autobus, autocarri, autotreni, autoarticolati, autosnodati, adibiti al trasporto di persone. Tale limite può essere elevato, anno per anno, fino a sessantotto anni qualora il conducente consegua uno specifico attestato sui requisiti fisici e psichici a seguito di visita medica specialistica annuale, con oneri a carico del richiedente, secondo le modalità stabilite nel regolamento.
2-bis. COMMA ABROGATO DAL D.L. 9 FEBBRAIO 2012, N. 5, CONVERTITO CON MODIFICAZIONI DALLA L. 4 APRILE 2012, N. 35.
3. Fatto salvo quanto previsto dall’articolo 126, comma 12, chiunque guida veicoli o conduce animali e non si trovi nelle condizioni richieste dal presente articolo è soggetto, salvo quanto disposto nei successivi commi, alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da € 87 a € 344 . Qualora trattasi di veicoli di cui al comma 1, lettera e), numero 4), ovvero di veicoli per la cui guida è richiesta la carta di qualificazione del conducente, è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da € 158 a € 638 .
4. COMMA ABROGATO DALLA L. 29 LUGLIO 2015, N. 115.
5. Chiunque, avendo la materiale disponibilità di veicoli o di animali, ne affida o ne consente la condotta a persone che non si trovino nelle condizioni richieste dal presente articolo è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da € 42 a € 173 se si tratta di veicolo o alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da € 26 a € 102.
6. Le violazioni alle disposizioni che precedono, quando commesse con veicoli a motore, importano la sanzione accessoria del fermo amministrativo del veicolo per giorni trenta, secondo le norme di cui al capo I, sezione II, del titolo VI.
In sintesi
Indice dei contenuti
L'art. 115 C.d.S. stabilisce i requisiti minimi di età e idoneità fisico-psichica per guidare veicoli a motore, animali e macchine, dai 14 ai 21 anni.
Ratio della norma
L'art. 115 del Codice della Strada persegue un duplice obiettivo di sicurezza pubblica: da un lato garantire che chi guida abbia raggiunto un sufficiente grado di maturità fisica e psichica; dall'altro assicurare che, per le categorie di veicoli a maggior potenziale di rischio, quali i mezzi pesanti o quelli adibiti al trasporto collettivo di persone, esistano soglie più elevate di competenza ed esperienza, anche attraverso abilitazioni professionali specifiche. Il legislatore ha così bilanciato l'interesse individuale alla mobilità con la tutela dell'incolumità pubblica, differenziando i requisiti in funzione della pericolosità del mezzo e della categoria di trasporto.
Analisi del testo
Il comma 1 articola i requisiti di età minima in cinque lettere (a-e), costruendo una scala progressiva correlata alla potenza, alla massa e alla destinazione d'uso del veicolo. Le lettere a) e b) fissano a 14 anni la soglia per veicoli a trazione animale e ciclomotori (senza passeggeri). La lettera c) eleva il limite a 16 anni per motoveicoli fino a 125 cc e macchine agricole di ridotte dimensioni e velocità. La lettera d) prevede 18 anni quale soglia generale per autoveicoli e mezzi pesanti, introducendo però, al punto 3), la possibilità di guidare mezzi superiori a 7,5 t a 18 anni solo se in possesso del certificato di abilitazione professionale (CAP). La lettera e) riserva ai 21 anni la guida degli stessi mezzi pesanti in assenza di CAP, nonché degli autobus e dei mezzi di emergenza. Il comma 2 introduce invece limiti massimi di età: 65 anni per autotreni e autoarticolati superiori a 20 t (lettera a), e 60 anni, elevabile annualmente fino a 65 con attestato sanitario, per autobus e mezzi pesanti per il trasporto di persone (lettera b).
Quando si applica
La norma si applica a chiunque circoli su strada pubblica o equiparata alla guida di un veicolo a motore, a trazione animale o conducendo animali. In linea generale, i requisiti di età minima operano al momento della richiesta della patente o dell'abilitazione, mentre i limiti massimi di età del comma 2 rilevano per il rinnovo della patente o la verifica periodica dell'idoneità. La norma non si applica, tipicamente, alla guida su aree private non aperte al pubblico transito, salvo specifiche previsioni di settore. Il requisito di idoneità fisico-psichica è verificato in sede di rilascio e rinnovo della patente, nonché, in caso di dubbio, su disposizione dell'autorità competente.
Connessioni con altre norme
L'art. 115 C.d.S. va letto in coordinamento con gli artt. 116 e seguenti, che disciplinano le categorie di patente di guida e i relativi requisiti. Il certificato di abilitazione professionale (CAP) richiamato al comma 1, lettera d), punto 3), è regolato da disposizioni specifiche del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti. I requisiti fisici e psichici sono dettagliati nel D.M. recante le norme in materia di idoneità alla guida, periodicamente aggiornato. L'art. 126 C.d.S. disciplina la durata e il rinnovo della patente, rilevante per i limiti di età del comma 2. La disciplina del trasporto professionale si raccorda inoltre con il D.Lgs. 286/2005 e le norme europee sui tempi di guida e riposo (Reg. CE 561/2006), applicabili ai conducenti professionali.
Prassi dell'Agenzia delle Entrate
Ministero Infrastrutture e Trasporti
Casi pratici
Caso 1: Il sedicenne e la moto agricola
Tizio ha 16 anni e aiuta il padre nell'azienda agricola di famiglia. In linea generale, la norma gli consente di guidare macchine agricole che non superino i limiti di sagoma e peso previsti per i motoveicoli, non eccedano i 40 km/h e non trasportino altri passeggeri. Se la macchina rientra in questi parametri, Tizio potrà condurla legittimamente; se invece supera tali soglie, occorrerà attendere il compimento dei 18 anni.
Caso 2: Il camionista under 21 con certificato di abilitazione
Caio ha 19 anni e ha conseguito il certificato di abilitazione professionale (CAP). Secondo quanto previsto dalla norma, questa abilitazione gli consente, già a 18 anni, di guidare autocarri e autoarticolati adibiti al trasporto di cose anche oltre le 7,5 t di massa complessiva. Senza il CAP, avrebbe dovuto attendere il ventunesimo anno di età per le stesse categorie di mezzi.
Caso 3: L'autista di autobus oltre i 60 anni
Sempronia, autista di autobus di linea, compie 60 anni. La norma prevede che, a partire da tale età, la guida di autobus adibiti al trasporto di persone sia subordinata al conseguimento annuale di un attestato che certifichi il mantenimento dei requisiti fisici e psichici. Ottenuto tale attestato ogni anno, Sempronia potrà continuare a esercitare la professione fino al compimento dei 65 anni, che rappresenta il limite massimo assoluto previsto dalla disposizione.
Domande frequenti
Cosa stabilisce l'art. 115 del Codice della Strada?
L'art. 115 del Codice della Strada fissa i requisiti psico-fisici e anagrafici per la guida dei veicoli e la conduzione di animali. L'età minima va dai 14 anni per ciclomotori e animali fino ai 21 anni per autobus e mezzi pesanti senza CAP. Sono previsti anche limiti massimi di età per la guida professionale, derogabili con attestato sanitario annuale.
Qual è l'età minima per guidare un ciclomotore secondo l'art. 115 C.d.S.?
In linea generale, l'età minima è 14 anni per guidare ciclomotori senza trasportare altre persone. Per condurre passeggeri o per guidare ciclomotori in senso più ampio (incluse altre categorie), il limite sale a 18 anni secondo la lettera d) del comma 1.
Cosa stabilisce il comma 2 dell'art. 115 C.d.S.?
Il comma 2 fissa limiti massimi di età per la guida di determinate categorie di mezzi pesanti: 65 anni per autotreni e autoarticolati con massa superiore a 20 t (lettera a); 60 anni per autobus e mezzi pesanti per il trasporto di persone, elevabile fino a 65 anni anno per anno con apposito attestato sanitario (lettera b).
Cosa prevede l'art. 115 comma 2 lettera b del Codice della Strada?
La lettera b) del comma 2 stabilisce che gli autisti di autobus, autocarri, autotreni, autoarticolati e autosnodati adibiti al trasporto di persone non possano, in linea generale, superare i 60 anni di età. Tale limite può tuttavia essere prorogato anno per anno fino ai 65 anni, a condizione che il conducente consegua uno specifico attestato che attesti il mantenimento dei requisiti fisici e psichici.
A quale età si può guidare un autocarro pesante senza il certificato di abilitazione professionale?
Secondo l'art. 115, comma 1, lettera e), in assenza del certificato di abilitazione professionale (CAP) è necessario aver compiuto 21 anni per guidare veicoli pesanti la cui massa complessiva a pieno carico, compresa quella dei rimorchi, superi i 7,5 t. Con il CAP, il limite scende a 18 anni.
Fonti consultate: 1 fonte verificate