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Ultimo aggiornamento: 10 Maggio 2026
Fonte: Normattiva.it · Gazzetta Ufficiale
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Art. 115 C.d.S. – Requisiti per la guida dei veicoli e la conduzione di animali

In vigore dal 1° gennaio 1993 (D.Lgs. 285/1992)

1. Chi guida veicoli o conduce animali deve essere idoneo per requisiti fisici e psichici e aver compiuto:

a) anni quattordici per guidare veicoli a trazione animale o condurre animali da tiro, da soma o da sella, ovvero armenti, greggi o altri raggruppamenti di animali;

b) anni quattordici per guidare ciclomotori purché non trasporti altre persone oltre al conducente;

c) anni sedici per guidare: motoveicoli di cilindrata fino a 125 cc che non trasportino altre persone oltre al conducente; macchine agricole o loro complessi che non superino i limiti di sagoma e di peso stabiliti per i motoveicoli e che non superino la velocità di 40 km/h, la cui guida sia consentita con patente di categoria A, sempreché non trasportino altre persone oltre al conducente;

d) anni diciotto per guidare:

1) ciclomotori, motoveicoli; autovetture e autoveicoli per il trasporto promiscuo di persone e cose; autoveicoli per uso speciale, con o senza rimorchio; macchine agricole diverse da quelle indicate alla lettera c), ovvero che trasportino altre persone oltre al conducente; macchine operatrici;

2) autocarri, autoveicoli per trasporti specifici, autotreni, autoarticolati, adibiti al trasporto di cose la cui massa complessiva a pieno carico non superi 7,5 t;

3) i veicoli di cui al punto 2) la cui massa complessiva a pieno carico, compresa la massa dei rimorchi o dei semirimorchi, superi 7,5 t, purché munito di un certificato di abilitazione professionale rilasciato dal competente ufficio del Dipartimento per i trasporti terrestri;

e) anni ventuno per guidare: i veicoli di cui al punto 3) della lettera d), quando il conducente non sia munito del certificato di abilitazione professionale; motocarrozzette ed autovetture in servizio di piazza o di noleggio con conducente; autobus, autocarri, autotreni, autosnodati, adibiti al trasporto di persone, nonché i mezzi adibiti ai servizi di emergenza.

2. Chi guida veicoli a motore non può aver superato:

a) anni sessantacinque per guidare autotreni ed autoarticolati la cui massa complessiva a pieno carico sia superiore a 20 t;

b) anni sessanta per guidare autobus, autocarri, autotreni, autoarticolati, autosnodati, adibiti al trasporto di persone. Tale limite può essere elevato, anno per anno, fino a sessantacinque anni qualora il conducente consegua uno specifico attestato sui requisiti fisici e psichici a seguito di visita medica specialistica annuale, secondo le modalità stabilite nel regolamento.

3. Chiunque guida veicoli o conduce animali e non si trovi nelle condizioni richieste dal presente articolo è soggetto, salvo quanto disposto nei successivi commi, alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 71 a euro 286. Qualora trattasi di motoveicoli e autoveicoli di cui al comma 1, lettera e), è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 143 a euro 573.

4. Il minore degli anni diciotto, munito di patente di categoria A, che guida motoveicoli di cilindrata superiore a 125 cc o che trasporta altre persone su motoveicoli di cilindrata non superiore a 125 cc è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 35 a euro 14*3. La stessa sanzione si applica al conducente di ciclomotore che trasporti un passeggero senza aver compiuto gli anni diciotto.

5. Chiunque, avendo la materiale disponibilità di veicoli o di animali, ne affida o ne consente la condotta a persone che non si trovino nelle condizioni richieste dal presente articolo è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 35 a euro 143 se si tratta di veicolo o alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 21 a euro 85 se si tratta di animali.

6. Le violazioni alle disposizioni che precedono, quando commesse con veicoli a motore, importano la sanzione accessoria del fermo amministrativo del veicolo per giorni trenta, secondo le norme di cui al capo I, sezione II, del titolo VI.

Contenuto elaborato con il supporto di sistemi di intelligenza artificiale e revisionato dalla Redazione di La Legge in Chiaro sotto la responsabilità editoriale del Dott. Andrea Marton, Tax Advisor — Consulente Fiscale. Fonti verificate: Normattiva, Italgiure, Corte Costituzionale, Agenzia delle Entrate.

In sintesi

  • Chi guida veicoli o conduce animali deve essere idoneo fisicamente e psichicamente.
  • L'età minima varia da 14 anni (ciclomotori, animali) a 21 anni (mezzi pesanti senza CAP, autobus).
  • Per i veicoli pesanti tra 7,5 t e oltre, a 18 anni occorre il certificato di abilitazione professionale (CAP).
  • Il comma 2 fissa limiti massimi di età per la guida di mezzi pesanti adibiti al trasporto persone o cose di grande massa.
  • Il limite di 60 anni per autobus e mezzi per il trasporto persone è elevabile fino a 65 con attestato annuale sui requisiti fisico-psichici.

L'art. 115 C.d.S. stabilisce i requisiti minimi di età e idoneità fisico-psichica per guidare veicoli a motore, animali e macchine, dai 14 ai 21 anni.

Ratio della norma

L'art. 115 del Codice della Strada persegue un duplice obiettivo di sicurezza pubblica: da un lato garantire che chi guida abbia raggiunto un sufficiente grado di maturità fisica e psichica; dall'altro assicurare che, per le categorie di veicoli a maggior potenziale di rischio — quali i mezzi pesanti o quelli adibiti al trasporto collettivo di persone — esistano soglie più elevate di competenza ed esperienza, anche attraverso abilitazioni professionali specifiche. Il legislatore ha così bilanciato l'interesse individuale alla mobilità con la tutela dell'incolumità pubblica, differenziando i requisiti in funzione della pericolosità del mezzo e della categoria di trasporto.

Analisi del testo

Il comma 1 articola i requisiti di età minima in cinque lettere (a–e), costruendo una scala progressiva correlata alla potenza, alla massa e alla destinazione d'uso del veicolo. Le lettere a) e b) fissano a 14 anni la soglia per veicoli a trazione animale e ciclomotori (senza passeggeri). La lettera c) eleva il limite a 16 anni per motoveicoli fino a 125 cc e macchine agricole di ridotte dimensioni e velocità. La lettera d) prevede 18 anni quale soglia generale per autoveicoli e mezzi pesanti, introducendo però, al punto 3), la possibilità di guidare mezzi superiori a 7,5 t a 18 anni solo se in possesso del certificato di abilitazione professionale (CAP). La lettera e) riserva ai 21 anni la guida degli stessi mezzi pesanti in assenza di CAP, nonché degli autobus e dei mezzi di emergenza. Il comma 2 introduce invece limiti massimi di età: 65 anni per autotreni e autoarticolati superiori a 20 t (lettera a), e 60 anni — elevabile annualmente fino a 65 con attestato sanitario — per autobus e mezzi pesanti per il trasporto di persone (lettera b).

Quando si applica

La norma si applica a chiunque circoli su strada pubblica o equiparata alla guida di un veicolo a motore, a trazione animale o conducendo animali. In linea generale, i requisiti di età minima operano al momento della richiesta della patente o dell'abilitazione, mentre i limiti massimi di età del comma 2 rilevano per il rinnovo della patente o la verifica periodica dell'idoneità. La norma non si applica, tipicamente, alla guida su aree private non aperte al pubblico transito, salvo specifiche previsioni di settore. Il requisito di idoneità fisico-psichica è verificato in sede di rilascio e rinnovo della patente, nonché — in caso di dubbio — su disposizione dell'autorità competente.

Connessioni con altre norme

L'art. 115 C.d.S. va letto in coordinamento con gli artt. 116 e seguenti, che disciplinano le categorie di patente di guida e i relativi requisiti. Il certificato di abilitazione professionale (CAP) richiamato al comma 1, lettera d), punto 3), è regolato da disposizioni specifiche del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti. I requisiti fisici e psichici sono dettagliati nel D.M. recante le norme in materia di idoneità alla guida, periodicamente aggiornato. L'art. 126 C.d.S. disciplina la durata e il rinnovo della patente, rilevante per i limiti di età del comma 2. La disciplina del trasporto professionale si raccorda inoltre con il D.Lgs. 286/2005 e le norme europee sui tempi di guida e riposo (Reg. CE 561/2006), applicabili ai conducenti professionali.

Domande frequenti

Qual è l'età minima per guidare un ciclomotore secondo l'art. 115 C.d.S.?

In linea generale, l'età minima è 14 anni per guidare ciclomotori senza trasportare altre persone. Per condurre passeggeri o per guidare ciclomotori in senso più ampio (incluse altre categorie), il limite sale a 18 anni secondo la lettera d) del comma 1.

Cosa stabilisce il comma 2 dell'art. 115 C.d.S.?

Il comma 2 fissa limiti massimi di età per la guida di determinate categorie di mezzi pesanti: 65 anni per autotreni e autoarticolati con massa superiore a 20 t (lettera a); 60 anni per autobus e mezzi pesanti per il trasporto di persone, elevabile fino a 65 anni anno per anno con apposito attestato sanitario (lettera b).

Cosa prevede l'art. 115 comma 2 lettera b del Codice della Strada?

La lettera b) del comma 2 stabilisce che gli autisti di autobus, autocarri, autotreni, autoarticolati e autosnodati adibiti al trasporto di persone non possano, in linea generale, superare i 60 anni di età. Tale limite può tuttavia essere prorogato anno per anno fino ai 65 anni, a condizione che il conducente consegua uno specifico attestato che attesti il mantenimento dei requisiti fisici e psichici.

A quale età si può guidare un autocarro pesante senza il certificato di abilitazione professionale?

Secondo l'art. 115, comma 1, lettera e), in assenza del certificato di abilitazione professionale (CAP) è necessario aver compiuto 21 anni per guidare veicoli pesanti la cui massa complessiva a pieno carico, compresa quella dei rimorchi, superi i 7,5 t. Con il CAP, il limite scende a 18 anni.

Ultimo aggiornamento redazionale: 2026-05-08
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