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Ultimo aggiornamento: 10 Maggio 2026
Fonte: Normattiva.it · Gazzetta Ufficiale
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Art. 104 C.d.S. – Sagome e masse limite delle macchine agricole

In vigore dal 1° gennaio 1993 (D.Lgs. 285/1992)

1. Alle macchine agricole semoventi e a quelle trainate che circolano su strada si applicano per la sagoma limite le norme stabilite dall’art. 61 rispettivamente per i veicoli in genere e per i rimorchi.

2. Salvo quanto diversamente disposto dall’art. 57, la massa complessiva a pieno carico delle macchine agricole su ruote non può eccedere 5 t se a un asse, 8 t se a due assi e 10 t se a tre o più assi.

3. Per le macchine agricole semoventi e per quelle trainate munite di pneumatici, tali che il carico unitario medio trasmesso dall’area di impronta sulla strada non sia superiore a 8 daN/cm2 e quando, se trattasi di veicoli a tre o più assi, la distanza fra due assi contigui non sia inferiore a 1,20 m, le masse complessive di cui al comma 2 non possono superare rispettivamente 6 t, 14 t e 20 t.

4. La massa massima sull’asse più caricato non può superare 10 t; quella su due assi contigui a distanza inferiore a 1,20 m non può superare 11 t e, se a distanza non inferiore a 1,20 m, 14 t.

5. Qualunque sia la condizione di carico della macchina agricola semovente, la massa trasmessa alla strada dall’asse di guida in condizioni statiche non deve essere inferiore al 20% della massa della macchina stessa in ordine di marcia. Tale valore non deve essere inferiore al 15% per le macchine con velocità inferiore a 15 km/h, ridotto al 13% per le macchine agricole semicingolate.

6. La massa complessiva delle macchine agricole cingolate non può eccedere 16 t.

7. Le trattrici agricole per circolare su strada con attrezzature di tipo portato o semiportato devono rispondere alle seguenti prescrizioni:

a) lo sbalzo anteriore del complesso non deve risultare superiore al 60% della lunghezza della trattrice non zavorrata;

b) lo sbalzo posteriore del complesso non deve risultare superiore al 90% della lunghezza della trattrice non zavorrata;

c) la lunghezza complessiva dell’insieme, data dalla somma dei due sbalzi e del passo della trattrice agricola, non deve superare il doppio di quella della trattrice non zavorrata;

d) la sporgenza laterale non deve eccedere di 1,60 m dal piano mediano verticale longitudinale della trattrice;

e) la massa del complesso trattrice e attrezzi comunque portati non deve superare la massa ammissibile accertata nel rispetto delle norme stabilite dal regolamento, nei limiti delle masse fissati nei commi precedenti;

f) il bloccaggio tridimensionale degli attacchi di supporto degli attrezzi deve impedire, durante il trasporto, qualsiasi oscillazione degli stessi rispetto alla trattrice, a meno che l’attrezzatura sia equipaggiata con una o più ruote liberamente orientabili intorno ad un asse verticale rispetto al piano di appoggio.

8. Le macchine agricole che per necessità funzionali hanno sagome e masse eccedenti quelle previste nei commi dall’1 al 6 e le trattrici equipaggiate con attrezzature di tipo portato o semiportato, che non rientrano nei limiti stabiliti nel comma 7, sono considerate macchine agricole eccezionali e devono essere munite, per circolare su strada, dell’autorizzazione valida per un anno e rinnovabile, rilasciata dal compartimento A.N.A.S. di partenza per le strade statali e dalla regione di partenza per la rimanente rete stradale.

9. Nel regolamento sono stabilite posizioni, caratteristiche fotometriche, colorimetriche e modalità di applicazione di pannelli e dispositivi di segnalazione visiva, atti a segnalare gli ingombri dati dalle macchine agricole indicate nei commi 7 e 8; nel regolamento saranno indicate le condizioni e le cautele da osservare durante la marcia su strada.

10. Chiunque circola su strada con una macchina agricola che supera le sagome o le masse fissate è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 357 a euro 1.433.

11. Chiunque circola su strada con una macchina agricola eccezionale in violazione delle norme sul bloccaggio degli attrezzi, sui pannelli e dispositivi di segnalazione visiva di cui al comma 9 oppure senza osservare le prescrizioni stabilite nell’autorizzazione è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 143 a euro 573.

12. Chiunque circola su strada con una macchina agricola eccezionale senza avere con sé l’autorizzazione è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 35 a euro 143. Il viaggio potrà proseguire solo dopo la esibizione dell’autorizzazione; questa non sana l’obbligo di corrispondere la somma dovuta a titolo di sanzione pecuniaria.

13. Dalle violazioni di cui ai commi 10 e 11 consegue la sanzione amministrativa accessoria prevista dai commi 24 e 25 dell’art. 10.

Contenuto elaborato con il supporto di sistemi di intelligenza artificiale e revisionato dalla Redazione di La Legge in Chiaro sotto la responsabilità editoriale del Dott. Andrea Marton, Tax Advisor — Consulente Fiscale. Fonti verificate: Normattiva, Italgiure, Corte Costituzionale, Agenzia delle Entrate.

In sintesi

  • Le macchine agricole su strada rispettano le sagome limite dell'art. 61 C.d.S.
  • Massa complessiva su ruote: max 5 t (1 asse), 8 t (2 assi), 10 t (3 o più assi); limiti più alti con pneumatici a bassa pressione.
  • Massa sull'asse più caricato: massimo 10 t; su due assi contigui: max 11 t (distanza <1,20 m) o 14 t (distanza ≥1,20 m).
  • Trattrice semovente: l'asse di guida deve trasmettere almeno il 20% della massa in ordine di marcia.
  • Macchine cingolate: massa complessiva non oltre 16 t.
  • Attrezzature portate/semiportate: limiti di sbalzo anteriore, posteriore e sporgenza laterale tassativamente fissati.

L'art. 104 C.d.S. stabilisce le sagome e le masse limite per le macchine agricole che circolano su strada pubblica.

Ratio della norma

L'art. 104 C.d.S. persegue un duplice obiettivo: tutelare l'integrità della rete stradale — particolarmente esposta al deterioramento causato da veicoli pesanti — e garantire la sicurezza della circolazione quando mezzi agricoli di notevole massa transitano su strade pubbliche. Il legislatore ha contemperato le esigenze produttive del settore agricolo, che richiedono macchine sempre più grandi e potenti, con la necessità di preservare le pavimentazioni e prevenire situazioni di pericolo per gli altri utenti della strada.

Analisi del testo

Il comma 1 opera un rinvio recettizio all'art. 61 C.d.S. per tutto ciò che riguarda le sagome (larghezza, altezza, lunghezza). I commi 2 e 3 distinguono due regimi di massa complessiva per le macchine su ruote: un regime ordinario (5/8/10 t per 1/2/3+ assi) e un regime agevolato per macchine con pneumatici a bassa pressione unitaria (≤8 daN/cm²) e interasse ≥1,20 m (6/14/20 t). Il comma 4 introduce limiti per asse, fondamentali perché la pressione puntuale sulla pavimentazione dipende dalla distribuzione del carico, non solo dal totale. Il comma 5 impone un requisito minimo di carico sull'asse di guida per garantire la sterzabilità: almeno il 20% della massa in ordine di marcia (ridotto al 15% sotto i 15 km/h e al 13% per le semicingolate). Il comma 6 fissa in 16 t il tetto per le cingolate. Il comma 7 detta le condizioni per le attrezzature portate o semiportate: sbalzo anteriore ≤60%, posteriore ≤90%, lunghezza complessiva ≤doppio della trattrice, sporgenza laterale ≤1,60 m. Il comma 8 sanziona le violazioni in via amministrativa.

Quando si applica

La norma si applica ogni volta che una macchina agricola — trattrice, mietitrebbia, rimorchio agricolo, macchina operatrice portata — circola su una strada aperta al pubblico transito. Non riguarda l'utilizzo in campo o su fondi privati. Rileva in particolare: al momento dell'immatricolazione e dell'omologazione del veicolo; durante i controlli su strada da parte delle Forze dell'Ordine; in caso di trasporto di prodotti agricoli, quando la massa varia in funzione del carico; quando una trattrice circola con attrezzi portati o semiportati (es. barra falciante, trincia, spandiletame).

Connessioni con altre norme

L'art. 104 si collega sistematicamente all'art. 61 C.d.S. (sagome limite generali), all'art. 62 (masse limite generali per veicoli), all'art. 63 (veicoli e complessi eccezionali), all'art. 57 (definizione di macchina agricola) e all'art. 58 (macchine operatrici). Sul piano regolamentare, gli artt. 217-218 del Regolamento di esecuzione (D.P.R. 495/1992) specificano le modalità di misurazione e le deroghe. In materia sanzionatoria, il comma 8 rimanda all'apparato punitivo generale del C.d.S.; le sanzioni accessorie possono includere il fermo del veicolo fino alla regolarizzazione. Rilevante anche il D.Lgs. 151/2012 in materia di omologazione dei trattori agricoli.

Domande frequenti

Qual è la massa massima consentita per una macchina agricola a due assi?

Nel regime ordinario, la massa complessiva a pieno carico non può superare 8 t. Sale a 14 t se la macchina è dotata di pneumatici con carico unitario medio sull'impronta non superiore a 8 daN/cm² e distanza tra assi contigui di almeno 1,20 m (art. 104, commi 2 e 3 C.d.S.).

Cosa prevede l'art. 104 comma 7 del Codice della Strada?

Il comma 7 stabilisce le condizioni per la circolazione su strada delle trattrici agricole con attrezzature portate o semiportate: lo sbalzo anteriore non può superare il 60% della lunghezza della trattrice, quello posteriore il 90%, la lunghezza complessiva il doppio della trattrice e la sporgenza laterale 1,60 m per lato.

Quali sanzioni si applicano per violazione dell'art. 104 C.d.S.?

Il comma 8 prevede sanzioni amministrative pecuniarie. L'entità varia in funzione dell'eccesso di massa o della violazione delle norme sulla sagoma. Può essere disposto il fermo del veicolo fino alla regolarizzazione. Per importi aggiornati occorre consultare la tabella delle sanzioni del C.d.S. in vigore.

Le macchine agricole cingolate hanno limiti di massa diversi?

Sì. Il comma 6 dell'art. 104 C.d.S. stabilisce un limite specifico di 16 t per la massa complessiva delle macchine agricole cingolate, indipendentemente dal numero di assi, in considerazione delle diverse caratteristiche di distribuzione del carico rispetto alle macchine su ruote.

Perché l'asse di guida della trattrice deve sopportare almeno il 20% della massa?

Il requisito del comma 5 garantisce che le ruote anteriori (di guida) abbiano sempre un'aderenza minima sufficiente per assicurare la sterzabilità del mezzo. Un asse di guida scarico renderebbe la trattrice difficilmente controllabile, con gravi rischi per la sicurezza stradale. La soglia scende al 15% sotto i 15 km/h e al 13% per le semicingolate.

Ultimo aggiornamento redazionale: 2026-05-08
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